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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8454 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. IA IA MA esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3147 /2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Carotenuto, c.f. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in C.F._2
Pompei (NA) alla Via San Giovanni Battista della Salle, 41 giusta procura in calce del presente atto. L'Avv. Domenico Carotenuto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge a mezzo Pec
Email_1
[...]
- Codice fiscale , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Grezar n. 14 - quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di ex art. 1 Controparte_2 del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 - in persona del Responsabile
Contenzioso Campania Dott. (C.F. ) che agisce in CP_3 C.F._3 virtù dei poteri a lui conferiti con la procura speciale autenticata nella firma dal Notaio
in data 28/04/2022, Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_1 del 25.07.2024 e rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'istante (all. 2), rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce al presente atto, dall' Avv. Giovanni Grilletto del foro di Napoli, c.f.
1 , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso C.F._4
Novara nr. 13. Si indica come n. fax al quale voler ricevere le comunicazioni il seguente: 0827-23358 e la PEC: Email_2 nonché
(cf. ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar
[...] di Fiumicino (RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. Per_2
- PEC.: t), CodiceFiscale_5 Email_3 con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/02/2025 ricorreva al Giudice del Lavoro Parte_1 proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento Num.
07120259000662001/000 chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva ed eccependo la prescrizione della pretesa creditoria, asserendo la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 37120180001814012000 a essa sotteso.
Eccepita l'intervenuta prescrizione, concludeva chiedendo:
“in via preliminare:
1) dichiarare l'ammissibilità e proponibilità della domanda, nonché la propria competenza territoriale;
nel merito:
2) dichiarare l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n.
37120180001814012000, perché mai avvenuta o comunque non in conformità con le prescrizioni legislative e, per l'effetto, dichiararne l'illegittimità, la nullità e/o annullabilità, con ogni conseguente statuizione di legge;
3) come conseguenza dei punti precedenti dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza dell'avviso di addebito n. 37120180001814012000;
4) accertare l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n.
37120180001814012000
2 5) sempre come conseguenza dei punti precedenti annullare l'intimazione di pagamento n. 07120259000662001/000 LIMITATAMENTE all'avviso di addebito indicato;
6) a tal esito, previa declaratoria di illegittimità della condotta di controparti, condannare le stesse, in solido o chi per ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali d.m. 10 marzo 2014 n. 55 oltre iva e accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.pc.”
Si costituiva l che chiedeva “-In via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare l'avverso ricorso infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso con contestuale condanna alle spese di lite;
3 - Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
CP_ Si costituiva anche l' che concludeva:
“- dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra spiegati.”
All'udienza del 17/11/2025, svoltasi mediante deposito di note in sostituzione, la causa era decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
3 Passando all'esame del ricorso, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento suddetta e che assume essere l'unico atto mediante cui è venuta a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di molteplici pretese creditorie
. CP_4
Col presente ricorso, inoltre, l'opponente ha impugnato gli atti indicati nella intimazione di pagamento, facendo valere, altresì, la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi a decorrere dalla notifica delle stesse.
In tali termini, pertanto, il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615
c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'mpugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dalla documentazione versata dai resistenti si evince che sono stati correttamente notificati gli atti opposti, richiamati nella intimazione di pagamento impugnata. In particolare l'avviso di addebito n. 37120180001814012000 (ruolo emesso dall' sede di Napoli) v'è prova essere stato notificato in data 28/06/2018 CP_4 presso il domicilio dichiarato dalla parte anche nel presente ricorso.
Si applica la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del
Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con
4 consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. LA Suprema Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n.
11708 del 27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020, Corte di
Cassazione - Sentenza n. 19680 del 21 settembre 2020)
Conseguentemente l'azione proposta sotto il primo richiamato profilo va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche degli avvisi di addebito) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Residua la delibazione dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale, che – secondo la tesi attorea - sarebbe maturata a far data dalla contestata notifica dell'avviso di addebito sino alla notifica della intimazione di pagamento opposta.
5 La prospettazione attorea è condivisibile.
AI fini della determinazione dei termini prescrizionali è da tener conto della seguente sospensione dei termini di prescrizione dovuti alla sospensione dell'attività di riscossione così come di seguito normato:
• D.L.18/2020 per cui vi è stata sospensione dell'attività di riscossione - c.d. Decreto
Cura Italia- per il periodo decorrente dal 8/3/2020 al 31/05/2020;
D.L. 104/20 che ha prorogato il periodo di sospensione dal 01/06/2020 al 15/10/2020;
• D.L. 125/20 che ha prorogato il periodo di sospensione fino al 31/12/2020;
• D.L. 41/21 che ha prorogato il periodo di sospensione al 30/04/2021;
• D.L. 106/21 che ha prorogato il periodo di sospensione al 31/8/2021.
L'Agenzia ha provato che in data 28.6.18 l'avviso di addebito n.
37120180001814012000 è stato notificato regolarmente;
in data 21.1.25 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc l'intimazione di pagamento
[...]
che avrebbe dovuto essere notificata entro 6 anni 5 mesi e Parte_2
23 giorni e cioè entro il 20 dicembre 2024
Pertanto il G.L., definitivamente pronunziando, dichiara la prescrizione delle somme pretese con l'avviso di addebito n. 37120180001814012000 e ne dichiara la nullità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara la prescrizione delle somme pretese con l'avviso di addebito n.
37120180001814012000
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 17/11/2025
IL GIUDICE
IA IA MA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. IA IA MA esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3147 /2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Carotenuto, c.f. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in C.F._2
Pompei (NA) alla Via San Giovanni Battista della Salle, 41 giusta procura in calce del presente atto. L'Avv. Domenico Carotenuto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge a mezzo Pec
Email_1
[...]
- Codice fiscale , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Grezar n. 14 - quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di ex art. 1 Controparte_2 del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 - in persona del Responsabile
Contenzioso Campania Dott. (C.F. ) che agisce in CP_3 C.F._3 virtù dei poteri a lui conferiti con la procura speciale autenticata nella firma dal Notaio
in data 28/04/2022, Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_1 del 25.07.2024 e rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'istante (all. 2), rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce al presente atto, dall' Avv. Giovanni Grilletto del foro di Napoli, c.f.
1 , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Corso C.F._4
Novara nr. 13. Si indica come n. fax al quale voler ricevere le comunicazioni il seguente: 0827-23358 e la PEC: Email_2 nonché
(cf. ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar
[...] di Fiumicino (RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. Per_2
- PEC.: t), CodiceFiscale_5 Email_3 con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/02/2025 ricorreva al Giudice del Lavoro Parte_1 proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento Num.
07120259000662001/000 chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva ed eccependo la prescrizione della pretesa creditoria, asserendo la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 37120180001814012000 a essa sotteso.
Eccepita l'intervenuta prescrizione, concludeva chiedendo:
“in via preliminare:
1) dichiarare l'ammissibilità e proponibilità della domanda, nonché la propria competenza territoriale;
nel merito:
2) dichiarare l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n.
37120180001814012000, perché mai avvenuta o comunque non in conformità con le prescrizioni legislative e, per l'effetto, dichiararne l'illegittimità, la nullità e/o annullabilità, con ogni conseguente statuizione di legge;
3) come conseguenza dei punti precedenti dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza dell'avviso di addebito n. 37120180001814012000;
4) accertare l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n.
37120180001814012000
2 5) sempre come conseguenza dei punti precedenti annullare l'intimazione di pagamento n. 07120259000662001/000 LIMITATAMENTE all'avviso di addebito indicato;
6) a tal esito, previa declaratoria di illegittimità della condotta di controparti, condannare le stesse, in solido o chi per ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali d.m. 10 marzo 2014 n. 55 oltre iva e accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.pc.”
Si costituiva l che chiedeva “-In via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare l'avverso ricorso infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso con contestuale condanna alle spese di lite;
3 - Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
CP_ Si costituiva anche l' che concludeva:
“- dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra spiegati.”
All'udienza del 17/11/2025, svoltasi mediante deposito di note in sostituzione, la causa era decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
3 Passando all'esame del ricorso, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento suddetta e che assume essere l'unico atto mediante cui è venuta a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di molteplici pretese creditorie
. CP_4
Col presente ricorso, inoltre, l'opponente ha impugnato gli atti indicati nella intimazione di pagamento, facendo valere, altresì, la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi a decorrere dalla notifica delle stesse.
In tali termini, pertanto, il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615
c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'mpugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dalla documentazione versata dai resistenti si evince che sono stati correttamente notificati gli atti opposti, richiamati nella intimazione di pagamento impugnata. In particolare l'avviso di addebito n. 37120180001814012000 (ruolo emesso dall' sede di Napoli) v'è prova essere stato notificato in data 28/06/2018 CP_4 presso il domicilio dichiarato dalla parte anche nel presente ricorso.
Si applica la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del
Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con
4 consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. LA Suprema Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n.
11708 del 27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020, Corte di
Cassazione - Sentenza n. 19680 del 21 settembre 2020)
Conseguentemente l'azione proposta sotto il primo richiamato profilo va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche degli avvisi di addebito) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Residua la delibazione dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale, che – secondo la tesi attorea - sarebbe maturata a far data dalla contestata notifica dell'avviso di addebito sino alla notifica della intimazione di pagamento opposta.
5 La prospettazione attorea è condivisibile.
AI fini della determinazione dei termini prescrizionali è da tener conto della seguente sospensione dei termini di prescrizione dovuti alla sospensione dell'attività di riscossione così come di seguito normato:
• D.L.18/2020 per cui vi è stata sospensione dell'attività di riscossione - c.d. Decreto
Cura Italia- per il periodo decorrente dal 8/3/2020 al 31/05/2020;
D.L. 104/20 che ha prorogato il periodo di sospensione dal 01/06/2020 al 15/10/2020;
• D.L. 125/20 che ha prorogato il periodo di sospensione fino al 31/12/2020;
• D.L. 41/21 che ha prorogato il periodo di sospensione al 30/04/2021;
• D.L. 106/21 che ha prorogato il periodo di sospensione al 31/8/2021.
L'Agenzia ha provato che in data 28.6.18 l'avviso di addebito n.
37120180001814012000 è stato notificato regolarmente;
in data 21.1.25 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc l'intimazione di pagamento
[...]
che avrebbe dovuto essere notificata entro 6 anni 5 mesi e Parte_2
23 giorni e cioè entro il 20 dicembre 2024
Pertanto il G.L., definitivamente pronunziando, dichiara la prescrizione delle somme pretese con l'avviso di addebito n. 37120180001814012000 e ne dichiara la nullità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
il G.L., definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara la prescrizione delle somme pretese con l'avviso di addebito n.
37120180001814012000
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1600,00 oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 17/11/2025
IL GIUDICE
IA IA MA
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