Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 830/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
posta in decisione con ordinanza del 29/4/2025; promossa da:
, (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
Domingo, il 10/8/1984 e residente in Pachino, c.da Pacicca, elettivamente domiciliata in Rosolini,
Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Trombatore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
, (C.F. , nato a [...], l'[...] e residente in [...]C.F._2
Pachino, c.da Pacicca, elettivamente domiciliato in Pachino, Via Francesco Garrano n. 1, presso lo studio dell'avv. Viviana Girmenia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28/4/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile Controparte_1
in Santiago De LO LE (Repubblica Dominicana), in data 23/10/2009 (atto trascritto nel pagina1 di 6
Ufficio), e dalla cui unione sono nati i figli: (nato a [...], il [...]), Controparte_2
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]) ad oggi CP_3 Persona_1
minorenni.
In particolare, la ricorrente - premesso lo stato di separazione di fatto dal marito - chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale continuerà a vivere con i figli regolamentando il regime di visite e incontri padre e figli.
In punto economico, la ricorrente chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al di CP_1
contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo di €150,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13/3/2024, il giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data
31/10/2024 assegnando alla parte attrice termine fino al 4/6/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
Con ordinanza del 25/10/2024, il G.O.P. in sostituzione del Giudice titolare, rimetteva il fascicolo al giudice tabellarmente competente per la fissazione di una nuova udienza e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 1/4/2025 per la comparizione personale delle parti.
Con memoria difensiva, depositata in data 31/3/2025, si costituiva il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di separazione ex adverso formulate e chiedeva l'affidamento condiviso dei minori collocandoli presso la madre disponendo che il padre possa tenere e vedere i minori con sé allorquando lo vorrà. In punto economico si offriva di versare, a titolo di mantenimento, la somma di
€150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. In ordine alla casa familiare, il resistente chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata a entrambi i genitori, ritenendo che l'immobile possa essere diviso.
All'udienza del 1/4/2025, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano un rinvio della causa finalizzato al deposito del suddetto accordo, pertanto, il giudice rinviava all'udienza del 28/4/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 30/4/2025, il Giudice – letto l'accordo raggiunto dalle parti e le note sostitutive dell'udienza - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da anni.
pagina2 di 6 La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, la prima di cittadinanza dominicana ed il secondo di cittadinanza italiana, vivranno separatamente;
l'immobile sito in Pachino (SR), c.da Pacicca sn, adibito a casa coniugale, verrà assegnato ad entrambi i coniugi, previa divisione;
2) in ordine all'affidamento dei figli minori, questo sarà condiviso tra i genitori, con collocazione stabile degli stessi con la madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui minori e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per i figli;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. all.).
Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà e, comunque, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con gli impegni scolastici e ludico/ sportivi dei figli.
Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, il compleanno dei minori nonché la eventuale c.d. settimana bianca, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse dei figli, onde consentire agli stessi di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando pertanto ogni tipo di conflitto, consentendo ai figli, giusto l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si comunicheranno le rispettive località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le eventuali vacanze con i figli, in modo tale da permettere agli stessi i dovuti contatti telefonici.
Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare i figli a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che i minori possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della pagina3 di 6 gradualità. Eventuali e duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione dei figli, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici, Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dai figli, senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito ai figli dai genitori.
I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti.
3) In ordine agli aspetti economici, il sig. quale contributo al mantenimento per Controparte_1
i figli minori, si impegna a versare la somma di € 450,00= (euro quattrocentocinquanta/00) ovvero
€ 150,00= (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondere alla sig.ra
[...]
ogni mese, entro il giorno 10; Parte_1
4) le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione -tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport -abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di alto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana della figlia), che si renderanno necessarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
in ordine alla determinazione (preventivo accordo o meno) delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola;
pagina4 di 6 spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5) L'assegno unico universale relativo ai figli erogato dall' sarà percepito da entrambi i coniugi CP_4
al 50% ciascuno;
6) I coniugi sono allo stato economicamente autosufficienti;
7) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art.473 bis 51, comma 2, c.p.c., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale.”
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina5 di 6 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in Santiago De LO LE (Repubblica Dominicana), in data 23/10/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino, Anno 2015, Numero 21, Parte
II, Serie C, Ufficio), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 7/5/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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