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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 784/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 784/2021
RG., promossa da:
e , rappresentate e difese, Parte_1 Parte_2
giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti IA Colasurdo e Carlo
Guglielmi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Roma, Via Tacito, n. 41;
RICORRENTE contro
, (C.F. e P. Iva ), in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e con sede legale in Viale Basetti n. 12/A, 43121, Parma, rappresentata e difesa, in forza di delega apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Angelo Di Monte e Oraziantonio Viola del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo, sito in Parma, Via Carducci, n.
12;
RESISTENTE nonché contro rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria CP_2
difensiva, dall'Avv.to Giovanni Nouvenne del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via G. Mariotti, n. 1;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.12.2021 e ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio e chiedendo il CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali dalle medesime patiti, di cui doveva rispondere, oltre al quale autore materiale delle molestie sessuali subite, anche CP_2
la convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c., essendosi perpetrate le molestie CP_1
e/o violenze sessuali sopportate dalle attrici nell'ambito del Corso di Alta Formazione organizzato - e tenutosi - presso il CP_1
A fondamento della domanda, rappresentavano: a) che, dal 2017, la Controparte_1
istituita presso il di Parma, con il supporto della Regione Emilia
[...] CP_1
NA - che lo finanzia attraverso fondi pubblici europei -, ha promosso e realizzato il corso di alta formazione per professioni teatrali denominato “Casa degli artisti”; b) che le ricorrenti hanno preso parte al suddetto corso di alta formazione nell'anno 2019;
c) che, in particolare, in seguito alla candidatura tramite compilazione di apposto form e invio del proprio curriculum, le medesime sono state selezionate per partecipare alle prove di audizione – poi superate - nelle seguenti materie: canto, movimento, recitazione oltre ad un compito scritto e al colloquio con la commissione (della quale facevano parte consigliere di amministrazione della CP_2 CP_1
e regista residente del direttrice artistica e
[...] CP_1 Tes_1 organizzativa del responsabile dell'Ufficio regia del CP_1 Testimone_2
Teatro, e responsabile della illuminotecnica;
d) che, nell'anno 2019, Persona_1
sono state selezionate 22 persone, e, in particolare, Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 CP_3 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_1 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_2 Parte_18
ovvero 12 attrici, 6 attori, 1 Parte_19 Parte_20 Parte_21
MA ( , una regista ( , un regista Parte_5 Parte_21 Pt_4
e un drammaturgo ( ; e) che il corso, della durata di 6 mesi,
[...] Parte_19
da giugno a dicembre 2019, con la pausa estiva di agosto e per un totale di 770 ore di formazione pratico/teorica, era strutturato in lezioni teoriche e pratiche (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che a era assegnata al docenza afferente a CP_2
“Sperimentazione e Workshop”; g) che le lezioni si svolgevano sulla base di calendari,
e con orari variabili, che venivano comunicati settimanalmente alle partecipanti del corso, di norma dal lunedì al venerdì, della durata di 8 ore al giorno divisi tra mattina dalle 10.00/11.00 alle 12.00 o dalle 10.00 alle 13.00 (in cui avvenivano le lezioni teoriche) e pomeriggio dalle 14.00/15.00 alle 19.00/20.00 a seconda di quanto previsto in calendario (doc. 4 fasc. parte ricorrente); h) che le lezioni del si sono tenute CP_2
in due moduli distinti realizzatisi dal 17 giugno 2019 sino al dicembre 2019 e intervallati dal mese di agosto di pausa;
i) che il lavoro si è svolto essenzialmente sulla costruzione di monologhi di personaggi scelti dalle allieve su “suggerimento” del
[...]
n una sorta di accordo con le allieve e gli allievi;
l) che sovente non si CP_2 CP_2
presentava all'orario ad esso assegnato sul calendario per impartire le lezioni di
Sperimentazione e Workshop, arrivando a teatro con diverse ore di ritardo e costringendo, dunque, i partecipanti a trattenersi oltre l'orario previsto, e, così, sino alle
22.00/22.30; m) che, in tali casi, i fogli firma di entrata/uscita dalle lezioni, venivano fatti firmare all'orario formalmente previsto per la fine delle lezioni;
n) che, nonostante l'evidente disfunzione che tali ritardi determinavano, sia in ordine alla effettiva fruizione delle ore di formazione da parte dei partecipanti, che in ordine alla organizzazione dello stesso, il resistente non ha mai adottato nessuna misura CP_1
per ovviare a tale disfunzione;
n) che, in tale contesto, durante il corso di alta formazione nel Due di Parma, e sono CP_1 Parte_1 Parte_2
state vittime di molestie sessuali ad opera di o) che, dalle dichiarazioni CP_2
rese da diverse attrici all'Associazione Amleta, è emerso che il abusando del CP_2
suo ruolo e approfittando della condizione di soggezione piscologica in cui versavano le attrici, si è spesso reso autore di molestie e/o violenze sessuali nei confronti delle medesime;
p) che vi sono plurimi elementi dai quali evincere che anche la direttrice del ed i responsabili del , CP_1 Tes_1 Parte_22
e fossero al corrente di tali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
circostanze, lavorando a stretto contatto con il q) che le ricorrenti, a causa CP_2
delle molestie subito, hanno riportato importanti conseguenze pregiudizievoli sul piano psicologico.
Tanto premesso ed esposto, le ricorrenti instavano per le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che nell'ambito del corso di formazione “Casa degli artisti” dell'anno 2019, tenutosi presso il Teatro Due di Parma dalla Controparte_1
la sig.ra e la sig.ra hanno subito molestie e/o Parte_1 Parte_2
molestie sessuali ad opera del loro docente CP_2
2. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e Parte_1 [...]
al risarcimento del relativo danno e per l'effetto condannare la Parte_2 CP_1
convenuta, in persona del legale rappresentante e il sig. solidalmente CP_2
o disgiuntamente o alternativamente,
b. al risarcimento del danno di tipo professionale inteso come la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi, secondo equità;
c. al risarcimento del danno biologico inteso come danno all'integrità psico-fisica nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità. d. il risarcimento del danno esistenziale inteso come danno all'identità personale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità.
e. al risarcimento del danno morale nella misura pari alla somma di quanto liquidato per tutte le altre voci di danno non patrimoniale;
f. e comunque condannare la resistente convenuta e il sig. CP_1 CP_2
solidalmente o disgiuntamente o alternativamente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti per tali voci di danno in misura non inferiore a € 300.000 (trecentomila) per ed Parte_2
€ 100.000 (centomila) per;
3. ordinare alla convenuta Parte_1 CP_1
di approntare e porre in essere una procedura operativa al fine di evitare il ripetersi di molestie e violenze sessuali all'interno del Teatro ordinandone la messa in opera nei tempi più ristretti possibili;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 25.03.2021, CP_2
eccepiva, in via preliminare, l'inapplicabilità alla presente fattispecie del
[...]
procedimento speciale di cui all'art. 38 commi 1 2 3 e 4 del “Codice delle Pari
Opportunità” per mancanza dell'indefettibile requisito dell'attualità delle condotte di molestia lamentate, l'inapplicabilità al caso concreto del “Codice delle Pari
Opportunità” (D.Lgs. n. 198/2006), e, nel merito, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in quanto in tesi infondata in fatto e in diritto, contrastando i profili di responsabilità dedotti a suo carico dalle attrici, con liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio.
1.3. Resisteva con memoria difensiva del 22.03.2022, anche la CP_1
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza
[...]
funzionale del Giudice del Lavoro per insussistenza, nella fattispecie in controversia, di un rapporto di lavoro con le ricorrenti;
nel merito, assumeva l'inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità sostenuto dalla controparte;
contestava, infine, i danni lamentati dalla parte attrice reputandoli non adeguatamente provati e concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, con liquidazione in proprio favore delle spese processuali.
La proponeva, altresì, domanda riconvenzionale trasversale subordinata CP_1
nei confronti di chiedendone la condanna a tenerla indenne da ogni CP_2
somma che fosse eventualmente condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore delle ricorrenti.
1.4. La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU medico-legale sulla persona delle ricorrenti.
1.5. All'udienza del 22.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione preliminare di difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro o, comunque, di inapplicabilità del codice delle pari opportunità per insussistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro tra e le vittime delle asserite discriminazioni. Controparte_1
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'azione promossa in questa sede dalle ricorrenti è quella contemplata dall'art. 38 d.lgs. 198/2006, che prevede quanto di seguito riportato:
“1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità ((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere o regionale di parità”.
In base a quanto allegato in ricorso, le discriminazioni consisterebbero in molestie sessuali poste in essere dal regista e docente nei riguardi delle odierne CP_2
ricorrenti, nell'ambito del corso di alta formazione “Casa degli Artisti” che si è tenuto, nel 2019, presso il CP_1 Come correttamente evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, il Codice delle pari opportunità, coerentemente con la sua ratio ispiratrice di contrasto ai fenomeni di discriminazione in ogni ambito anche solo connesso con il mondo del lavoro1, estende espressamente il suo ambito applicativo anche ai canali di accesso al lavoro e alla formazione professionale.
L'art. 27 co. 3 d.lgs. 198/2006, invero, prevede che il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, previsto dai commi 1 e 2 della medesima disposizione, è applicabile altresì “alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni”.
Sul punto, nell'argomentare in ordine all'infondatezza della doglianza svolta dalle parti convenute, si richiamano – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. - le condivisibili considerazioni rese dall'intestato Tribunale in accoglimento del ricorso presentato dall Parte_23
collettiva previsto dall'art. 37 d.lgs. 198/2006 (sentenza n. 593/2024
[...]
– R.G. 213/2022 Est. Giovanni Matteo Moresco): “19. Nella fattispecie, il corso di alta formazione “Casa degli Artisti” tenuto presso il
Teatro Due costituiva un percorso privilegiato per l'accesso al competitivo e ambito mondo del lavoro del teatro e dello spettacolo in genere.
20. Infatti, per quanto il corso non fosse specificamente preordinato all'assunzione preso la convenuta, esso era indubbiamente connotato da una stretta CP_1
adiacenza con il conseguimento di effettivi incarichi lavorativi, subordinati o autonomi, in produzioni teatrali, dato che non si trattava di un corso di carattere meramente didattico, rivolto a discenti alle prime armi, ma era invece riservato a soggetti già muniti di formazione di base o di esperienza lavorativa come attori, assistenti alla regia o assistenti alla drammaturgia (v. bandi di ammissione sub docc.
6-8 ricorrente).
21. È inoltre pacifico che almeno alcune delle attrici, all'esito del corso di alta formazione, abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione lavorativa con la convenuta, seppure di breve durata (v. estratti contributivi delle sig. CP_1
e depositati da parte ricorrente, su autorizzazione del giudice, in Pt_1 Parte_2
data 1.2.2023).
22. Si deve poi aggiungere che questo corso è stato oggetto di finanziamenti da parte della in attuazione degli interventi e delle politiche per Controparte_7
l'istruzione, la formazione e il lavoro (docc.
9-11 ricorrente), così confermando la sua natura di attività di formazione professionale finalizzata all'accesso al mondo del lavoro.
23. Si ritiene pertanto che il corso “Casa degli Artisti” possa essere classificato come
“iniziativa in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale”, con conseguente applicabilità alla fattispecie del codice delle pari opportunità, tenuto altresì conto della ratio di tale corpus normativo, volto a rimuovere le discriminazioni basate – tra l'altro – sul sesso nell'accesso al mondo del lavoro.
24. Questo obiettivo sarebbe frustrato qualora fosse esclusa la tutela antidiscriminatoria nell'ambito di un'iniziativa formativa che, per la sua importanza e il suo prestigio, rappresenta certamente un titolo di grande rilevanza per l'aspirante attore o regista che si candidi a ruoli teatrali, sicché le discriminazioni poste in essere in tale ambito hanno il potenziale di scoraggiare e, nei casi più gravi, di escludere la partecipazione delle donne a tale settore del mercato del lavoro”.
Occorre, inoltre, evidenziare che – come correttamente osservato dalla difesa delle ricorrenti - lo svolgimento del Corso di Alta Formazione all'interno del teatro, sul palcoscenico, con utilizzo di spazi qualificabili come “luoghi di lavoro” e con utilizzo di “attrezzature di lavoro in genere” costituisce un ulteriore elemento suscettibile di fondare l'equiparazione del “corsista” al “lavoratore”.
A riguardo, occorre, invero, rilevare che la disposizione di cui all'art. 2 del TU 81/2008
- nel delineare le figure destinatarie delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro – da un lato, equipara al “lavoratore”, qualificato come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, “l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”, e, dall'altro, individua, quale destinatario degli obblighi di “sicurezza”
e “prevenzione” il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, in termini ampi e omnicomprensivi “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
A ciò si aggiunga – come efficacemente rilevato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n. 46/2025 - che “il percorso di accesso al lavoro è quantomai delicato, sia per la mancanza di quelle sicurezze che proprio dal rapporto già concluso derivano, sia perché normalmente coinvolge persone giovani, ancora in formazione professionale e personale, il che a maggior ragione induce a dare massima espansione della norma in questa direzione”.
Di talché, ogni lettura restrittiva delle disposizioni in parola finirebbe per frustrare la ratio legis testé delineata.
2.3. È, poi, palesemente infondata l'eccezione – svolta dalla difesa di - di CP_2
“inapplicabilità alla presente fattispecie del procedimento speciale di cui all'art. 38 – commi 1-2-3 e 4 - del “Codice delle Pari Opportunità” per mancanza dell'indefettibile requisito dell'attualità delle (presunte) condotte di molestia quivi lamentate”.
A riguardo, occorre evidenziare – come correttamente rilevato da parte ricorrente – da un lato, che, diversamente a quanto previsto dall'art. 28 della L.300/70 in materia di repressione della condotta antisindacale (la cui finalità è quella di inibire la suddetta condotta, rimuovendone le eventuali conseguenze pregiudizievoli2, e che viene assimilato, dalla difesa di al procedimento di cui all'art. 38 CPO), l'art. 38 CP_2
del codice di pari opportunità conferisce al Giudice il potere ulteriore di “provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale”, e, dall'altro, che la richiamata disposizione, al comma 63, nel disciplinare la legittimazione attiva del ricorso speciale ivi contemplato, si apre con una clausola di riserva che fa espressamente salva la facoltà di esperire un'azione ordinaria;
azione che è stata effettivamente promossa, nella fattispecie in controversia, dalle odierne ricorrenti.
Altra e diversa questione è, poi, quella relativa al difetto del requisito di ammissibilità dell'azione di inibitoria – pure esperita, congiuntamente a quella risarcitoria, dalle ricorrenti – rappresentato dall'interesse ad agire per non essere più le medesime ricorrenti frequentatrici, al momento del deposito del ricorso, del corso di alta formazione per professioni teatrali denominato “Casa degli artisti” e organizzato dalla questione sulla quale si tornerà più diffusamente nel Controparte_8
prosieguo della trattazione.
2.4. Ciò posto in ordine alle eccezioni preliminari, occorre esaminare il merito della domanda, procedendo partitamente – nella valutazione delle risultanze istruttorie – alla disamina della distinta posizione delle due parti convenute.
2.4.1. Va, anzitutto, evidenziato che le condotte illecite di molestia (sessuale) del
[...]
nei riguardi delle odierne ricorrenti sono state provate, nell'ambito del presente CP_2
giudizio e alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile4, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite.
Particolarmente significative risultano essere le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
, la quale è stata allieva del corso di Alta casa degli artisti nel Tes_3 Parte_22
medesimo anno delle ricorrenti, ossia nel 2019.
La teste ha confermato tutte le circostanze allegate dalla parte attrice, tanto con riguardo alla posizione della quanto con riferimento alla ricorrente Pt_1
Parte_2 La teste , quanto ai fatti occorsi alla prima, ha, in particolare, confermato, Parte_10
poiché vi ha assistito direttamente, i fatti dedotti ai capitoli 405, 416, 477, 488, 499, 5010,
5111 e 5212 del ricorso, così precisando: “Si andava oltre l'orario curriculare per e qualcun altro. Noi eravamo più di 22 ma non tutti avevano un Parte_2 Pt_1
tempo dedicato a una prosecuzione oltre l'orario canonico;
le persone che si trattenevano erano generalmente 2/3. Nel periodo di agosto il chiese inoltre CP_2
al gruppo chi volesse lavorare singolarmente al monologo durante la pausa estiva. Io personalmente non l'ho reputato opportuno. Che io sappia hanno accettato l'invito di 5 “Vero che il corso di era suddiviso in due tranche, una prima e una dopo l'estate. Durante CP_2 la prima sessione si tenne molto alla larga dal in quanto la sua presenza Parte_1 CP_2 le provocava molto disagio dal momento che, durante le lezioni, il utilizzava modi e parole CP_2 che creavano un clima di soggezione, chiamava gli allievi e le allieve “sudditi ignobili” e chiedeva loro di essere chiamato “Sua Maestà?”. 6 “Vero che chiedeva spesso alla di fermarsi nei locali del Teatro oltre l'orario di CP_2 Pt_1 lavoro, nonostante lui si presentasse perennemente in ritardo. Come innanzi evidenziato egli spesso tardava di due, tre ore l'inizio delle lezioni causando grande disagio e malessere agli allievi che permanevano sino a tarda serata / notte nelle aule, peraltro non refrigerate, del Teatro?”. 7 “Vero che, nel corso della prima lettura del testo da parte della ricorrente il le riferì che CP_2 non poteva assolutamente recitarlo come una “suorina”; la ricorrente si affidò completamente al lavoro e al percorso che il le propose;
egli le riferì, alla presenza del resto della classe, che CP_2 non poteva interpretare quel monologo, ma contemporaneamente le suggeriva di leggere, prestandoglieli, dei libri sul libertinaggio come “Le giornate di Sodoma e Gomorra” e altri testi di
”. Per_2 8 “Vero che, una volta finita la prima lezione di lettura a tavolino del testo, il urlò alla CP_2 ricorrente “ci vuole una malattia per recitare questo monologo, tu ce l'hai questa malattia?”, le parlò in modo rabbioso e questo la ammutolì?”. 9 “Vero che il chiedeva a , e per tutta la durata del lavoro sul suo CP_2 Parte_1 monologo, di trattenersi ben oltre l'orario curriculare, e ciò è accaduto anche fino anche alle 2.00 di notte, argomentando, il nel senso che ad assistere alle lezioni non potevano esserci i suoi CP_2 compagni di corso poiché il monologo toccava corde troppo intime e la ricorrente avrebbe dovuto concentrarsi da sola?”. 10 “Vero che, dalla seconda settimana di lezione, pretese di lavorare da solo con la ricorrente CP_2
la quale tuttavia, avendo appreso che il assumesse condotte non consone nei Pt_1 CP_2 confronti delle attrici e delle allieve, insistette per avere qualcuno con lei durante le prove. Ella non voleva stare da sola con durate le prove alla sera avvertendo una situazione di pericolo;
CP_2 tuttavia, per poter lavorare al meglio, si convinceva che le voci sul suo conto fossero solo voci del passato e che il quel momento il era un uomo anziano non in grado di aggredirla?”. CP_2 11 “Vero che, dopo molta insistenza da parte della il dovette cedere alla sua Pt_1 CP_2 richiesta di lavorare alla presenza di un'altra persona, riferendo che non avrebbe potuto lavorare senza nessuno che prendesse appunti sul lavoro e segnasse sul copione le note di regia che il CP_2 le dava?”. 12 “Vero che la maggior parte delle prove di si svolgevano dopo l'orario di lezione Parte_1
“curriculare” e fino a sera molto tarda, anche alla presenza di sua collega di Parte_10 corso?” agosto e che Parte_2 Parte_18 Parte_3 Parte_24
ha abbandonato il corso subito dopo. Il lavorava generalmente con gruppi di CP_2
2/3; tuttavia, da quanto riferitomi dalla e dalla e da Pt_1 Parte_2 Parte_18
anche singolarmente. Io ho fatto due corsi di alta formazione per cui la modalità di funzionamento mi è molto chiara. Normalmente è previsto un orario di lezione, anche per una questione di assicurazione. L'orario canonico era 15:00-19:00 ma il regista arrivava puntualmente alle 17:00 quindi anziché finire alle 19:00 finiva anche intorno alle 23:30. L'orario in cui il corso finiva per tutti era alle ore 19:00 e la maggior parte del gruppo di persone partecipanti andava via sempre alle 19:00. A fermarsi dopo questo orario erano soltanto le persone che ho menzionato. Il modulo di formazione prevedeva delle lezioni svolte da determinati docenti;
nel corso di questi orari doveva quindi essere presente il docente designato. A volte capitava che si presentasse, nelle
2 ore di ritardo del una cantante lirica che non era però prevista nel nostro CP_2
corso formativo. Siamo comunque rimasti anche da soli. L'assistente alla regia non era l'assistente alla regia del regista che aveva compiti specifici ma una ragazza come noi che non aveva alcuna funzione di formarci. Sicuramente capitava che noi rimanessimo per 2 ore a fare nulla”.
La teste ha confermato, inoltre, sempre perché presente personalmente, le circostanze di cui al capitolo 5313 del ricorso, così precisando: “il aveva una preferenza CP_2
per alcune ragazze, nel senso che faceva loro più complimenti e rivolgeva più attenzioni. Si tratta di , Parte_2 Parte_1 Parte_18 Pt_3
Non posso riferire in ordine all'episodio descritto in capitolo poiché sul
[...]
punto nulla so. Posso dire che le attenzioni rivolte nei confronti di Parte_2
e sono con il tempo venute meno. Ricordo un episodio Parte_18 Parte_3
in cui a Luglio 2019 regalò a un libro con il suo numero di telefono CP_2 Pt_2 al suo interno;
ho visto personalmente ciò e anche che sul libro c'era indicato un numero di telefono. Ricordo poi che, a partire da circa Novembre 2019, il ha CP_2
manifestato un atteggiamento di chiusura nei confronti della stessa;
ricordo in particolare che quasi non le rivolgeva più la parola. Ricordo che queste attenzioni venivano dedicate soprattutto alle donne;
ricordo, infatti, le lamentele dei miei colleghi maschi che non si sentivano considerati. Ricordo, tuttavia, che vi era un collega maschio ( ) al quale il rivolgeva comunque una maggior Persona_3 CP_2
attenzione nel senso che ha lavorato un po' di più con lui rispetto ad altri ragazzi”.
La teste ha, poi, confermato le circostanze dedotte sub cap. 5414 del ricorso, Parte_10
così riferendo: “ricordo però di una telefonata che mi fece in cui mi disse che Pt_1
era stata invitata a cena dal ed era molto titubante;
io non sapevo cosa CP_2
consigliarle. Subito dopo mi richiamò per dirmi che il le aveva chiesto di CP_2
andare a cena con lui senza mutande. Era Dicembre 2019”.
La teste, poi, escussa sulle circostanze di cui al cap. 5615 del ricorso, ha così dichiarato:
“durante il lavoro il fece leggere alla ricorrente anche altri testi, diversi dal CP_2
monologo su cui stavano lavorando, dicendole che lei avrebbe potuto farne un bellissimo monologo e che sarebbe stato onorato di lavorarci con lei, ma sottolineando che per fare questo, ella avrebbe dovuto “affidarsi” a lui e “abbandonare il suo pudore”. Lo so poiché ero presente”. La teste ha confermato, altresì, i fatti dedotti ai capitoli 6016 e 6117 del ricorso, così precisando: “il rivolgeva un invito generalizzato alle attrici ad essere più CP_2
seducenti. Era rivolto però a in particolare. Ricordo un episodio in Pt_1
particolare in cui, rivolgendosi a , disse: “questo abbigliamento è Pt_1 CP_2
troppo da maschiaccio”. Ricordo che un giorno venne al corso in minigonna Pt_1
e il le disse: “che gnocca”. L'invito ad essere più seducenti era generalizzato. CP_2
Ricordo che una volta il ci disse che “l'attrice deve essere una puttana”. CP_2
Ricordo anche che durante una cena a cui ho partecipato anche io il disse a CP_2
che “l'attrice deve essere una puttana”. Pt_1
ha, infine, confermato - in quanto destinataria delle confidenze fatte Parte_10
dalla diretta interessata con riguardo al primo fatto ed in quanto testimone oculare quanto al secondo episodio - anche le molestie sessuali subite, sul piano fisico, dalla e dedotte ai capitoli 6318, 6419 e 6620 del ricorso. Pt_1 16 “Vero che, durante un'altra prova, sempre svoltasi nella sala seminterrata del di Parma CP_1 dopo le ore 22.00, durante la prima settimana di novembre 2019, il chiese alla ricorrente se CP_2 avesse il ragazzo, le parlò di libertinaggio, le disse che doveva provare a fare sesso col suo ragazzo senza sentire nulla per fare pratica. Questa sua invasione della sfera personale e intima infastidì oltremodo la ricorrente mettendola profondamente a disagio ed in imbarazzo?”. 17 “Vero che, durante tutto il periodo in cui si svolgevano le prove, il si fermava con la signora CP_2 e le diceva che era molto bella;
diverse volte, entrando in sala la salutava dicendole “che Pt_1 gnocca”, mettendo la ricorrente in uno stato di disagio profondo?”. 18 “Vero che, durante una prova, sempre nel novembre 2019, il decise che nemmeno la CP_2 signora avrebbe potuto presenziare alle prove. Nell'occasione il chiese alla Parte_10 CP_2 ricorrente di interpretare il pezzo guardandolo negli occhi come per sedurlo e la ricorrente provava disgusto ma non sapeva come sottrarsi;
ad un certo punto ella, notando che il le si stava CP_2 avvicinando eccitato, riuscì a fermarlo intimandogli di tornare a sedere, la ricorrente riferiva quanto accaduto alla signora e alla sig.ra ”. Parte_10 Pt_21 19 “Vero che, quella stessa sera, mentre la ricorrente provava il monologo, il le Pt_1 CP_2 disse che avrebbe dovuto masturbarsi davanti a lui;
nel testo era evidente che il personaggio (la
) fingesse un orgasmo, per cui secondo il personaggio doveva masturbarsi;
mentre Pt_25 CP_2 provavano il disse alla ricorrente che era volgare masturbarsi sotto la gonna, che avrebbe CP_2 dovuto farlo sopra il vestito;
poi cambiò idea e, avvicinandosi a lei le prese la mano con la sua mano, gliela mise repentinamente sotto al vestito in mezzo alle gambe, poi iniziò a velocizzare il movimento conducendo con la sua mano la mano della ricorrente, dicendole che doveva avere più ritmo;
al termine della prova la ricorrente era profondamente prostrata ed avvilita per quanto accaduto?”. 20 “Vero che, nel corso di un'altra prova, il afferrava di nuovo la mano della ricorrente CP_2 infilandola repentinamente sotto al suo vestito, in mezzo alle gambe, conducendo con la sua mano la mano alla ricorrente, indicandole i movimenti da tenere e approfittandone per avvicinarsi e farli anche lui stesso su di lei;
egli le diceva che non stava capendo bene, le accarezzò il collo e stava scendendo al seno quando la ricorrente si irrigidì; il si spostò continuando a dirigerla senza CP_2 toccarla e le chiese se si fosse eccitata;
la ricorrente, mortificata, molto imbarazzata ed in totale La teste, quanto al primo episodio, ha così riferito: “Confermo che mentre provavano il disse alla ricorrente che era volgare masturbarsi sotto la gonna, che avrebbe CP_2
dovuto farlo sopra il vestito;
poi cambiò idea e, avvicinandosi a lei le prese la mano con la sua mano, gliela mise repentinamente sotto al vestito in mezzo alle gambe, poi iniziò a velocizzare il movimento conducendo con la sua mano la mano della ricorrente, dicendole che doveva avere più ritmo;
ero presente personalmente”.
Sul capitolo 66 del ricorso, in relazione al secondo degli episodi verificatisi, ha, così, precisato: “in virtù della mia posizione non ho potuto vedere esattamente quello che è successo;
posso dire però che erano molto vicini con lui proteso su di lei e che ho visto da parte del la simulazione di un gesto di masturbazione”. CP_2
Ancora, la teste ha confermato la veridicità delle circostanze dedotte ai Parte_10
capitoli 7121, 7222 e 7323 del ricorso, riferendo, con riferimento al capitolo 7424, che stato di soggezione rispose di no?”. 21 “Vero che il al quale la ricorrente chiese come fosse andato lo spettacolo, la denigrò CP_2 dicendole che aveva solo urlato;
nella stessa serata la invitò a cena con un messaggio, dicendo che non poteva dimenticare la;
la ricorrente rispose che lei stava recitando un ruolo e che Pt_25 fuori dal teatro non era più la e gli chiese di ricordarselo. Il le chiese di andare a Pt_25 CP_2 cena con lui anche per parlare dello spettacolo nel quale le aveva detto che avrebbero potuto lavorare insieme dopo il corso di alta formazione (si trattava della produzione di Quartetto di ER LE), egli riferiva che la ricorrente avrebbe potuto affrontare il ruolo divinamente e le chiese, inoltrandole un messaggio, di andare a cena indossando una gonna e la biancheria intima della
(autoreggenti e pizzo); la ricorrente rispose che sarebbe andata vestita come sempre, Pt_25 elegante ma a suo agio, sottolineando ancora una volta che non era la , ma il Pt_25 CP_2 ironizzò dicendo che riteneva impossibile una pausa dal ruolo e parlò di feticismo. La ricorrente si sentì molto male e nell'occasione chiamò suo fratello confidandogli l'accaduto. Ella temeva le reazioni del ad un suo esplicito rifiuto, in quanto ciò avrebbe determinato la perdita di CP_2 qualsiasi occasione di lavoro. Il era infatti solito minacciare di avere il potere di non far CP_2 lavorare più le attrici, ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze?”. 22 “Vero che, profondamente addolorata e umiliata dalla richiesta del la ricorrente riferì di CP_2 non sentirsi bene e di avere la febbre, sebbene questi insistesse nell'invitarla a cena fuori?”. 23 “Vero che, molte altre volte, il fece commenti sul modo di vestire della ricorrente, dicendole CP_2 che doveva scoprirsi di più?”. 24 “Vero che, nel mese di novembre 2019, in occasione di una prova serale, la ricorrente riferì al
[...] he doveva andare via dalle prove per l'ora di cena;
lui si arrabbiò molto e la ricorrente spiegò
CP_2 che per lei si trattava di un momento importante in quanto il suo ragazzo doveva presentarla a parte della sua famiglia;
il diede il permesso alla facendola sentire molto a disagio per
CP_2 Pt_1 la sua richiesta, nonostante l'orario di lavoro fosse finito da molto tempo e lei avesse già firmato sul registro l'uscita; il peraltro, avendo appreso che uno dei commensali era un importatore di
CP_2 sigari cubani, chiese alla ricorrente di portargli dei sigari cubani cosa che la ricorrente fece durante il periodo natalizio, recapitandoglieli in teatro insieme ai libri che le aveva prestato. Il si
CP_2 arrabbiò molto con la ricorrente, “rea” di non aver incartato i libri, che invece per una questione di “ restituì questi libri e portò questi sigari. Lo so poiché ci vedemmo poco Pt_1
prima che lei andasse in Teatro. Ricordo anche che lei, in occasione di una prova serale, doveva andare via perché doveva presentare il fidanzato ai genitori;
lo so poiché me l'ha raccontato”.
La teste ha, infine, confermato le circostanze di cui al capitolo 7925 del ricorso, così precisando: “la ricorrente mi aveva riferito di essere preoccupata per la situazione;
temeva di denunciare l'accaduto poiché, essendo di Parma, temeva di non lavorare più”.
La teste ha reso dichiarazioni significative anche in ordine alle Parte_10
molestie (nonché alle violenze) sessuali perpetrate dal ai danni di CP_2 [...]
Parte_2
La teste ha, anzitutto, confermato la veridicità delle circostanze di cui al capitolo 9526 del ricorso in quanto riferitele direttamente dalla ricorrente, così precisando: “ricordo questa circostanza poiché stavo aspettando la per la cena. Ricordo di queste Parte_2
frasi che il aveva pronunciato nei confronti della Ricordo poi che CP_2 Parte_2
una volta arrivata per cena con un libro in mano, mi riferì di essere stata a teatro e quando aprì la pagina del libro ricordo di aver visto un numero di telefono che lei mi disse che era del A quel punto la invitai a stare attenta perché la cosa mi CP_2
sembrava strana”.
Con riferimento al capitolo 9827 del ricorso, la teste ha, così, riferito: “la Parte_2
tornò a Parma durante l'estate; io l'avevo ospitata a Capri per un periodo durante le privacy avrebbe dovuto incartare?”. 25 “Vero che la ricorrente era molto spaventata dall'atteggiamento di prevaricazione del e CP_2 dalle minacce che aveva fatto ad alcune colleghe dicendo “non lavorerai più in nessun teatro”, in quanto temeva di non trovare uno sbocco lavorativo laddove lo avesse denunciato per tali comportamenti?”. 26 “Vero che, durante la lettura del testo, il riferiva alla ricorrente che per lavorare su quel CP_2 monologo ci sarebbe stato bisogno di più tempo, che avrebbero dovuto lavorarci da soli e non durante le lezioni;
il continuava a dire alla ricorrente che aveva una “voce molto bella, CP_2 molto carnale, viscerale, metallica”, che a lui piaceva molto, che lui era un amante delle voci belle, le disse che lui d'estate non avrebbe fatto nulla e sarebbe rimasto a Parma e le propose, di vedersi durante il mese di agosto 2019 (mese di pausa del corso di alta formazione) nei locali del CP_1 di Parma per provare;
le scrisse il proprio numero di telefono su un libro che avevano letto durante le settimane di prove, regalandoglielo?”. 27 “Vero che il 23.08.2019 si teneva la prima lezione individuale della ricorrente con il Parte_2 [...] e ricordo che lei dovette tornare a Parma per lavorare sul monologo. Quanto Pt_26
ai discorsi, ricordo che la mi raccontò queste circostanze. Preciso che io Parte_2
non ero presente ma questi discorsi medesimi venivano spesso fatti anche davanti agli altri allievi durante le lezioni. Non ho sentito proferire questi discorsi da parte di altri registi, quantomeno in questa maniera assolutista. Ho sentito altri registi dire che il teatro ha una dimensione anche erotica, ma non sessuale”.
La testimone ha, poi, confermato le circostanze allegate al capitolo 10428 del ricorso, evidenziando di aver appreso di tali circostanze direttamente dalla ricorrente e precisando, altresì, “di avere sentito personalmente dire a lezione dal che CP_2
un'attrice deve prima sedurre il regista e poi il pubblico”.
dei tre giorni che il stesso le aveva indicato. Le lezioni si tenevano presso i locali del CP_2 CP_2 di Parma, che si presentava completamente vuoto, né vi erano preposti al controllo della CP_1 sicurezza. Il Le Moli parlò alla ricorrente di Venezia, le parlò di politica, del teatro, le disse che “una attrice non deve avere una vita, ma deve vivere per il teatro”, che “la vita è priva di senso, solo quella che si svolge sopra un palco è la vera vita” che “bisogna provare emozioni nella vita solo per saperle riprodurre con fedeltà a teatro. Il pubblico si deve innamorare di un attore, il quale deve saper affascinare il pubblico. È questa la capacità più importante di un attore. Il fascino e l'attrazione sessuale. Il pubblico è affascinato, nel senso che è sessualmente eccitato dall'attore. Tutto è sesso. Il teatro e la recitazione sono solo delle perversioni sessuali. La bravura di un attore è eccitante. L'attore deve essere perverso, nel senso che deve essere folle e deve vedere le cose dal punto di vista opposto rispetto agli altri. Un attore deve avere una rotella fuori posto. Solo così si può fare teatro”, la ricorrente provò a ribattere, ma il smontava ogni di lei argomentazione;
CP_2 il nell'occasione disse alla ricorrente che il suo abbigliamento sportivo non andava bene, CP_2 che doveva vestire in modo elegante, che doveva “tenere alto il livello”, che “una donna deve sedurre, sempre”; la ricorrente provava fastidio nel sentire tali parole?”. 28 “Vero che, sempre durante la giornata del 24.08.2019 il chiese alla ricorrente di spogliarsi,
CP_2 sostenendo che le ultime battute del monologo fossero più efficaci se si fosse spogliata. La ricorrente si rifiutò, continuando a lavorare, ma il insistette nell'ordinarle di spogliarsi e al nuovo
CP_2 rifiuto della stessa il interruppe le prove dicendo che non riusciva più a lavorare perché la
CP_2 ricorrente avrebbe dovuto spogliarsi, perché “se il regista da un ordine c'è sempre un motivo e bisogna assecondarlo, anche se non si capiscono le sue ragioni”, e aggiungendo che “un'attrice non può avere remore o blocchi”. La ricorrente si arrabbiò e gli urlò che non si sarebbe spogliata poiché non c'era alcuna ragione teatrale a fondamento di quella richiesta, ma solo la volontà del
CP_2 di vederla nuda, e lui le rispose che non trovava nessuna differenza, sia che glie lo chiedesse per fini teatrali sia per il solo fatto di volerla nuda;
le disse che “un'attrice deve esercitarsi prima a sedurre il suo regista se vuole poi riuscire a sedurre un pubblico?”. La testimone ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 10529, 10630 e Parte_10
10731 e 10832 del ricorso, evidenziando di aver appreso di tali circostanze direttamente dalla e precisando, altresì, con riguardo al capitolo 10733, che le modalità Parte_2
descritte sono “modalità ricorrenti che mi sono state riferite da altre persone: tra queste, che lavorò per il nonché da che Persona_4 CP_1 Parte_21
era la nostra assistente alla regia e che faceva parte del nostro corso Parte_3
e ha lavorato al posto della per questa produzione la quale mi ha raccontato Parte_2
di essere stata molestata”. 29 “Vero che anche quella sera il invitò la ricorrente a cena nel medesimo ristorante facendola CP_2 sedere in una sala privata ed improvvisamente iniziò a baciarla sulla bocca. La ricorrente era bloccata, non sapeva come comportarsi?”. 30 “Vero che, alle ore 23.00 della medesima giornata, il fece come per chiamare il taxi per CP_2 far accompagnare in stazione la ricorrente, riferendole che i taxi non rispondevano e che erano tutti occupati e proponendole di fermarsi a dormire a Parma, in una abitazione di sua proprietà, mentre lui stesso sarebbe tornato a dormire a casa con la moglie?”. 31 “Vero che, dopo la cena, tornarono presso il Teatro Dure di Parma per provare. Il spense
CP_2 le luci e tenne acceso solo un faro puntato sulla ricorrente, mentre lui stava a qualche metro di distanza dalla ricorrente. La ricorrente non lo vedeva perché tutto intorno a lei era buio ed il
CP_2 le impartiva direttive che la ricorrente eseguiva. Superate le 2.00 di notte la ricorrente era così stanca e priva di forze da non avere la forza di dire nè di pensare nulla, riuscendo solo ad eseguire gli ordini del regista;
tra una direttiva e l'altra il ne approfittava per avvicinarsi a baciarla più volte.
CP_2 Nelle ultime battute il le ordinò di spogliarsi e la ricorrente si spogliò pensando che ciò fosse
CP_2 necessario, che stavano lavorando e che non poteva rovinare tutto e opporsi. Il si avvicinò
CP_2 di nuovo alla ricorrente dicendole che era stata brava e la baciò di nuovo, la girò fisicamente con la testa verso una parete e cominciò a masturbarla anche all'interno della vagina, dicendole che doveva
“sempre ringraziare il , le disse che al “padrone si tocca sempre il cazzo”, prese la mano Pt_27 della ricorrente e la poggiò sul proprio membro?”. 32 “Vero che la ricorrente era in una condizione di estremo disagio e sofferenza, non sapeva cosa fare, come reagire, come comportarsi. Usciti dal Teatro per prendere il treno delle ore 4.30, prima di salire sul taxi il le diede una banconota da 50 euro?” CP_2 33 “Vero che, dopo la cena tornarono presso il Teatro Dure di Parma per provare. Il spense
CP_2 le luci e tenne acceso solo un faro puntato sulla ricorrente, mentre lui stava a qualche metro di distanza dalla ricorrente. La ricorrente non lo vedeva perché tutto intorno a lei era buio ed il
CP_2 le impartiva direttive che la ricorrente eseguiva. Superate le 2.00 di notte la ricorrente era così stanca e priva di forze da non avere la forza di dire nè di pensare nulla, riuscendo solo ad eseguire gli ordini C del regista;
tra una direttiva e l'altra il ne approfittava per avvicinarsi a baciarla più volte.
CP_2 Nelle ultime battute il le ordinò di spogliarsi e la ricorrente si spogliò pensando che ciò fosse
CP_2 necessario, che stavano lavorando e che non poteva rovinare tutto e opporsi. Il si avvicinò
CP_2 di nuovo alla ricorrente dicendole che era stata brava e la baciò di nuovo, la girò fisicamente con la testa verso una parete e cominciò a masturbarla anche all'interno della vagina, dicendole che doveva
“sempre ringraziare il , le disse che al “padrone si tocca sempre il cazzo”, prese la mano Pt_27 della ricorrente e la poggiò sul proprio membro?” La teste ha, poi, confermato le circostanze di cui ai capitoli 11134 e 11235 del ricorso, così precisando: “verso gennaio, la mi raccontò queste circostanze e che io Parte_2
le dissi che questo messaggio non avrebbe avuto alcuna valenza legale. Ricordo bene che abbiamo discusso del valore di questa mail”.
La teste ha, poi, confermato che la – come dalla medesima riferito – è stata Parte_2
vittima di una violenza sessuale ad opera del regista una volta giunta presso la sua residenza in Sardegna, confermando quanto dedotto ai capitoli 11436 e 11537 del ricorso.
A riguardo, la teste ha ulteriormente così precisato: “Con riferimento al capitolo 114, ricordo che sapevamo che il era in Sardegna. Era un venerdì e la CP_2 Parte_2
mi disse che forse doveva andare via quel weekend, senza però dirmi cosa dovesse fare di preciso. Ricordo poi che la non si presentò a lezione il lunedì successivo, Parte_2
il che era strano data la costanza con la quale la frequentava le lezioni. Io Parte_2
pensai che fosse andata in Sardegna come in effetti mi riferì alla fine del corso a
Gennaio”.
La teste, con riguardo a tale episodio, ha, inoltre, così precisato: “la mi ha Parte_2
riferito che non avevano avuto una penetrazione “vaginale” ma che era stata sodomizzata. Difatti, mi raccontò che ci fu un rapporto “anale” nonché che IA, presente in Sardegna insieme a lei, voleva aiutare il a penetrare la CP_2 Parte_2
spalmandole della crema.”
La teste ha, poi, confermato anche le circostanze di cui ai capitoli 11638, Parte_10
11739 e 11840 del ricorso, evidenziando che le suddette circostanze le sono state riferite dalla e così precisando in ordine alla mail che il ha preteso dalla Parte_2 CP_2
“ricordo di aver discusso con la sul valore delle mail una volta Parte_2 Parte_2
che la stessa le aveva già inviate al . CP_2 38 “Vero che, successivamente, il iniziò a maltrattare verbalmente la ricorrente, la quale CP_2 scappò via dalla Sardegna?”. 39 “Vero che, dopo gli episodi di violenza sessuale indotta descritti nei capitoli precedenti, il CP_2 iniziò ad ordinare alla ricorrente, alla fine delle lezioni e prima dell'inizio degli spettacoli programmati presso il di Parma, di “servirlo”: la ricorrente sentiva il peso del ricatto CP_1 che il con la sua autorità di formatore e di residente del di Parma stava CP_2 Per_6 CP_1 esercitando su di lei, non sentendosi libera di rifiutare pur essendo tali comportamenti del CP_2 del tutto indesiderati?”. 40 “Vero che, in data 25 ottobre 2019, il disse alla ricorrente che non doveva fare sesso con
CP_2 nessun ragazzo, che non doveva masturbarsi, perché non doveva disperdere energie, che doveva conservarle e utilizzarle solo nel teatro. Il chiese nuovamente alla ricorrente di mandargli
CP_2 una mail in cui la stessa dichiarava di acconsentire a “donare” a lui la sua libertà sessuale e non solo, continuando a insistere ogni giorno affinché la ricorrente gli inviasse questa mail, che la ricorrente con fatica inviò in data 28.10.2019 (senza alcuna convinzione ne volontà, anche in questo caso) in uno stato di totale soggezione e prostrazione, completamente soggiogata dal Il
CP_2 [...] riferì alla ricorrente che la mail inviata non andava bene, suggerendole come correggerla e
CP_2 cosa scrivere e intimandole di inviargliela nuovamente con le sue correzioni, cosa che la ricorrente faceva, inviando al la mail. Ancora una volta il sosteneva (come possiamo leggere
CP_2 CP_2 nelle conversazioni whatsapp) che la mail non andava bene, che la mail doveva essere meno macchinosa e più sentita, che la ricorrente avrebbe dovuto metterci più amore. In data 4.11.2019 la ricorrente inviava una terza mail, che il ritenne andasse “abbastanza bene”?”.
CP_2 La teste ha, infine, confermato anche gli episodi descritti ai capitoli 11941, Parte_10
12142, 12243, 12344, 12445, 12546, 12647 e 12748 del ricorso;
episodi che la teste ha 41 “Vero che il abusando del suo ruolo e approfittando della condizione di soggezione CP_2 piscologica in cui versava la ricorrente, ordinò alla ricorrente di masturbarsi solo quando glielo dicesse lui, in qualunque posto la ricorrente fosse e qualunque cosa ella stesse facendo, ordinandole di scrivergli quando cominciava a farlo, e quando finiva e ordinandogli di scrivergli “ho sborrato, grazie;
la ricorrente si sentiva umiliata nello scrivere quelle parole;
il le ordinò Pt_27 CP_2 di scrivergli anche a cosa pensava quando si masturbava, dicendole che doveva sempre pensare a Lui;
la ricorrente non sapeva mai cosa scrivere in ordine a tali fantasie, inventando e scrivendo quanto le aveva ordinato di scrivere?”. CP_2 42 “Vero che, in data 6.11.2019, il chiese alla ricorrente di andare a vedere le prove CP_2 dell'opera di La Locandiera, di cui lui era il regista, sempre presso il di Per_7 CP_1 Parma, dicendole che dopo le prove la ricorrente avrebbe dovuto servirlo entrando nel suo camerino senza farsi vedere da nessuno e lo doveva aspettare, e così accadde in data 07.11.2019?”. 43 “Vero che, dopo tale evento, il chiese alla ricorrente se conosceva una “ragazza perversa” CP_2 con cui poter lavorare, e la ricorrente indicava la signora , anche lei allieva Parte_9 del corso di Alta Formazione presso il di Parma e amica della ricorrente;
il CP_1 CP_2 chiese alla ricorrente di mostrargli una foto di ?”. Pt_9 44 “Vero che, il 9.11.2019, si tenne lo spettacolo “La Locandiera”, e la ricorrente si recò allo spettacolo con;
dopo lo spettacolo propose ad entrambe di Parte_9 CP_2 raggiungerlo al ristorante La Filoma, dove avrebbe cenato con persone del teatro, in particolare l'attrice della compagnia del di Parma, il regista e docente del corso Parte_30 CP_1 di alta formazione, Csaba Antal con cui avevano appena finito di lavorare;
intanto scriveva alla ricorrente dicendole che voleva vedere se “ ” fosse “corruttibile”; la ricorrente si recò al Pt_9 ristorante con la sig.ra e la notte il scrisse alla ricorrente di volerla sodomizzare Parte_9 CP_2 alla presenza di ?”. Pt_9 45 “Vero che, in data 11.11.2019, disse alla ricorrente che il le aveva Parte_9 Pt_31 ha chiesto di uscire da sola con lei, la ricorrente, in evidente stato di confusione psicologica, solo allora si rese conto che era intenzione del quella di molestare anche l'amica , tentò CP_2 Pt_9 di persuaderla a non uscire col mettendola in guardia sulla situazione in cui si sarebbe CP_2 trovata, dicendole che il non aveva interesse a uscire soltanto a cena con una ragazza bella CP_2 e talentuosa, che cercava solo persone da manipolare le persone da rendere schiave e che uscire con lui avrebbe voluto dire non poter più tornare indietro, non poter più dire no, mettendola al corrente di quanto quell'uomo fosse pericoloso?”. 46 “Vero che, durante la lezione di quella giornata, la ricorrente litigò con la signora Parte_9
e in maniera così eclatante che il le scrisse che sarebbe potuta uscire anche lei a
[...] CP_2 cena con loro a patto che la finisse di fare così tanta confusione in classe, chiedendole che dopo lezione lei lo aspettasse in un bar mentre lui avrebbe parlato da solo con la . Il
Parte_9 CP_2 e la andarono a prendere la ricorrente in taxi per recarsi insieme al solito ristorante,
Parte_9 intanto il aveva chiamato al telefono la ricorrente esplicitandole l'intenzione di avere due CP_2 schiave per quella sera per “servirlo”, la ricorrente lo pregò di non coinvolgere la e
Parte_9 scrisse anche alla quello che il le aveva appena detto al telefono?”.
Parte_9 CP_2 47 “Vero che la ricorrente entrò in confusione totale, non riuscì più a capire di che cosa potesse essere capace il era terrorizzata, intanto la disse alla ricorrente che il aveva CP_2 Parte_9 CP_2 insistito molto per farla andare a cena con loro e che voleva solo portarle al ristorante;
la ricorrente si sentì impotente, perché pensò di non poter dire di no al e di non poter nemmeno salvare CP_2 la , che in quel momento era lontana da lei e con il andarono a cena e la Parte_9 CP_2 [...]
dopo il dolce disse di volere andare via, nonostante le forti pressioni del affinché Pt_9 CP_2 rimanesse con loro, così tanto che la si sentì costretta a mostrare alla ricorrente il Parte_9 dichiarato esserle stati riferiti direttamente dalla a gennaio, dopo la fine del Parte_2
corso.
La teste, poi, nel confermare le circostanze di cui al capitolo 12849 del ricorso, ha, così, precisato: “confermo la verità in quanto lo ricordo personalmente. Ricordo
l'atteggiamento del nei confronti della che improvvisamente mutò CP_2 Parte_2
da novembre fino alla fine del corso”.
Le circostanze riferite dalla sono state confermate anche dalla teste Parte_10 [...]
la quale, escussa all'udienza del 18.06.2024, nel confermare le circostanze Pt_21
dedotte ai capitoli di prova testé richiamati e relativi alle molestie subite dalle ricorrenti, ha così precisato:
“Quanto all'abitudine del di illudere le attrici di avere grandi progetti CP_2
lavorativi che le riguardavano: “un esempio di questo comportamento è il seguente: eravamo tutti desiderosi che lui ci istruisse, era una sorta di assuefazione alla quale eravamo condotti dal fatto che lui inizialmente ci sviliva per poi farci i complimenti se seguivamo esattamente i suoi insegnamenti.
Confermo la verità di cui al capitolo 66. Ho assistito personalmente. Presumo che il abbia interpretato quella scena come una masturbazione e ricordo che per CP_2
indurre la a questo stato le afferrò con la sua mano destra la mano destra Pt_1
dell strofinandola all'interno delle gambe più volte. Pt_1
ADR: Ho assistito alla rappresentazione dello spettacolo e confermo che quella scena fosse presente. La scena prevedeva che l'attrice si toccasse da sola. Preciso che nel messaggio della sua coinquilina che le chiedeva dove fosse e quando sarebbe tornata a casa, chiedendo alla ricorrente di confermare al che doveva andar via per davvero?”. CP_2 48 “Vero che, in seguito a quell'episodio, il chiese alla ricorrente di farsi perdonare, CP_2 addossandole la colpa del fatto che la non fosse rimasta con loro perché la ricorrente Parte_9 non era stata riservata e le aveva raccontato tutto, chiedendo alla ricorrente di farsi perdonare
“servendolo” anche quella notte a casa sua, in Via Mistrali 4 a Parma, dove portò la ricorrente, tirandosi giù i pantaloni e ordinando alla ricorrente di fare sesso orale?”. 49 “Vero che, da quella sera, il cominciò a essere sempre più laconico, fino a non inviare più CP_2 messaggi alla ricorrente;
durante le lezioni la ignorava, non le parlava, non la considerava, in data 16/11/2019 il rispose in modo severo alla ricorrente che intanto chiedeva delucidazioni, CP_2 dicendole che non era nemmeno più degna di essere sua schiava, e che sarebbe diventata la schiava di IA, che la ricorrente non sarebbe stata più “un soggetto, ma solo un oggetto anzi un buco per il suo cazzo”?”. testo non c'era nessun rimando a scene di autoerotismo ma era l'interpretazione del a prevederlo. CP_2
Sul capitolo 71 posso solo dire che il era solito minacciare di avere il potere CP_2
di non far lavorare più le attrici, ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze. Ricordo in particolare una prova con la Come già Parte_2
detto, il voleva essere imitato in ogni cosa che faceva e quando chiese a CP_2
di imitarlo in una mossa e lei non seppe imitarlo, lui scoppiò e le gridò “se Pt_2
lo decido io tu non metti più piede in nessun teatro d'Italia”. Dopo questo episodio,
uscì sconvolta e, una volta rientrata, in pochissimo tempo il aveva Pt_2 CP_2
cambiato atteggiamento e le disse che non era successo niente e le chiese di darle un bacio”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste , Parte_9
la quale ha, così, riferito:
“Sul capitolo 67, sono al corrente del fatto che il invitò spesso a cena la CP_2
L'ho sentito personalmente e non invitava solo lei ma anche altri ragazzi, Pt_1
tra cui me.
Con riferimento al capitolo 71, confermo che il era solito minacciare di avere CP_2
il potere di non far lavorare più le attrici ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze in tutti i teatri d'Italia.
Con riguardo al capitolo 114, confermo che è andata in Sardegna. Preciso Pt_2
che, tra le lacrime, mi ha riferito di aver avuto, contro il suo consenso, un rapporto anale con il Mi disse anche che non voleva andare in Sardegna ma che il CP_2 [...]
e aveva “promesso” l'opera e che non sapeva come comportarsi. CP_2 Pt_28
Confermo la verità di cui al capitolo 115, in quanto le circostanze ivi dedotte mi sono state riferite da . Pt_2
Nulla so con riguardo ai capitoli 116 e 117. Ricordo che dopo l'episodio della
Sardegna, era più restia a raccontarmi le cose. Pt_2 Confermo la verità di cui al capitolo 118 in quanto le circostanze ivi dedotte mi sono state riferite da . Preciso che anche un'altra ragazza, cioè Pt_2 Parte_3
mi riferì di aver vissuto l'episodio della mail.
Confermo la verità di cui capitolo 124. Preciso che era preoccupata per me Pt_2
e mi diceva di lasciar stare. Preciso però di aver accettato l'invito del Ricordo CP_2
che quella sera, quando aspettavo il era rimasto solo il quale mi CP_2 CP_6
ha chiesto cosa stessi facendo e nel momento in cui gli ho fatto il nome del lui CP_2
mi ha salutato ed è andato via. Una volta arrivato il abbiamo preso CP_2
l'ascensore, il mi ha baciata, ha preso la mia mano e se l'è appoggiata ad CP_2
altezza pene. Poi siamo andati a prendere per andare a cena. Io durante la Pt_2
cena ho pensato di chiedere aiuto via messaggio ad la quale fece Parte_3
finta di avere bisogno per darmi l'occasione di andarmene.
In un'altra occasione il mi ha baciata e mi ha chiesto di salire. Io ho risposto CP_2
di no e da quel momento non abbiamo mai più avuto contatti intimi.
ADR: non mi ha mai detto di essersi innamorata del ma in quel Pt_2 CP_2
periodo lei lo aveva messo al centro del suo mondo. Aveva solo lui e me.
ADR: Il Tutor del Teatro Due cui ho fatto riferimento prima si chiama
[...]
CP_6
ADR: rimaneva quasi fino alla fine del corso ossia fino alle 20:00 e poi CP_6
andava via. Dopo quell'ora non rimaneva più nessuno tranne il e gli studenti CP_2
con cui stava provando. Il Teatro era chiuso, lui diceva di avere le chiavi e che poteva chiuderlo lui in autonomia.”.
Le due testimoni escusse – e - estremamente precise, Parte_10 Parte_21
sincere e dettagliate nella narrazione degli eventi, hanno riferito di avere appreso direttamente, in quanto presenti ad innumerevoli episodi dedotti, molte delle circostanze richiamate e riassunte nelle pagine che precedono, con ciò confermando per scienza diretta e non già semplicemente de relato quanto narrato dalle due ricorrenti. Con riguardo alle testimonianze de relato, va rammentato che la rilevanza probatoria delle testimonianze di persone che hanno una conoscenza solo indiretta di un fatto controverso si atteggia diversamente a seconda che tali testi siano “de relato actoris”
o semplicemente “de relato”: i primi sono coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dallo stesso attore, e, pertanto, la loro deposizione ha una rilevanza attenuata;
per contro, i secondi testimoniano su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c..
Giova, tuttavia, precisare che la testimonianza de relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (fra le altre, Cass.
n.21568/2020; Cass. n.18352/2013; Cass. n.11733/2013; Cass. n.11844/2006; Cass.
n.8358/2007).
In sostanza, dette deposizioni sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire eventualmente la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali.
E, nella fattispecie in controversia, le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse in ordine a circostanze apprese de relato dalle stesse ricorrenti risultano corroborate, non soltanto da tutti gli elementi, complessivamente considerati, appresi dalle due corsiste per scienza diretta, ma, altresì, da tutte le dichiarazioni – coerenti e convergenti rispetto alla ricostruzione fattuale patrocinata dalle due ricorrenti – rese dalle altre testimoni escusse in seno al presente giudizio;
donne che hanno intrattenuto, nel corso degli anni, rapporti professionali con il regista per lo più nel contesto del corso di CP_2
alta formazione Casa degli Artisti tenuto presso il di Parma e che sono state CP_1
vittime di molestie sessuali50, fisiche e verbali, da parte dell'odierno convenuto. La teste escussa all'udienza del 7.12.2023, ha, così, dichiarato: “Conosco Tes_4
il SI. L'ho conosciuto in occasione dell'allestimento di una lettura teatrale CP_2
nel 2006/2007.
Confermo la verità di cui al capitolo f pag. 78. Preciso che il doveva CP_2
selezionare degli attori per un progetto di lunga durata al Teatro Due: io non ero stata scelta ma il mi chiamò per propormi una posizione dicendomi però che avrei CP_2
dovuto lavorare per sbloccarmi. Ci demmo appuntamento ma lui arrivò in ritardo alle ore 19:00 ca.: provammo la scena AN e RD III. Lui faceva la parte di Per_8
III mentre io quella di e lui mi diceva di toccarlo: io ero molto giovane e non CP_9
comprendevo fino a dove potevo spingermi ma sicuramente non andai oltre. Ho chiaro un ricordo: il che mi teneva bloccata la testa e mi mise una mano dentro il CP_2
palato e un'altra dentro la gonna e gli slip.
ADR: A questo provino ero sola e siccome questo provino avveniva in tarda serata il
Teatro si era svuotato.
ADR: Ho continuato a fare l'attrice. Ho confidato questi fatti solamente a un mio ex compagno del Teatro Il Piccolo.”.
La teste in relazione alle molestie dalla medesima subite, ha, così, Parte_21
riferito: “Confermo la verità di cui al capitolo c. pag. 78. Preciso che io ero assistente alla regia, ragion per cui partecipavo a tute le lezioni che si svolgevano anche oltre l'orario prestabilito. Alla fine delle lezioni lui era solito invitarci a cena: eravamo tutte donne e pagava sempre lui. Una volta mi ha invitata ad andare sola: era il 20 dicembre e durante quella cena ricordo che lui parlava di cose pertinenti al Teatro, della produzione il Mercante di Venezia per marzo 2020 finché mi chiese: “mi ami?” e mi salutò dicendomi “dipende da te”. A gennaio io dovevo decidere se andare via o rimanere a Parma e gli chiesi se ci fosse una posizione aperta come assistente alla regia. Lui mi invitò di nuovo a cena. A un certo puntò si avvicinò, prese la mia mano che appoggiò alle sue parti intime e mi sussurrò “dimmi che ti faccio schifo”.
Dopodiché si risedette e proseguì la cena come se nulla fosse successo. Io ricordo la sensazione di blackout che ebbi. Alla fine della cena mi salutò e mi ripetè che dipende da me. Il giorno dopo vado in Teatro dove erano presenti giornalisti, la direttrice del
Teatro etc. e il mi presentò a dei giornalisti, come aveva fatto anche altre CP_2
volte. All'improvviso ricordo che mi tirò a sé prendendomi il reggiseno e mi disse “tu devi essere mia”. Alla fine della conferenza mi ribadì il fatto che “dipendeva da me”
e mi elencò i difetti degli altri elevandomi a migliore, come se volesse farmi sentire onorata dell'offerta che lui mi stava facendo. Preciso che io avevo stima del CP_2
ed ero più incline a giustificarlo. Di fronte ai soggetti e Tes_1 Pt_4
schermandosi con il mio corpo affinché gli altri non vedessero, mi Parte_32
salutò leccandomi l'orecchio destro. Io ero in stato di shock e ricordo solo un'estrema confusione. Sono riuscita a razionalizzare l'accaduto solo dopo aver parlato con le ricorrenti ed essermi resa conto che questo atteggiamento non era isolato.
Riconosco le trascrizioni delle conversazioni Whatsapp di cui al doc. 1 prodotto contestualmente alla memoria difensiva ”. CP_2
La teste escussa all'udienza del 7.12.2023, ha, così, riferito: Testimone_5
“Conosco il SI. che ho conosciuto nell'ambito del corso di alta formazione CP_2
che ho frequentato nel 2018 al di Parma. CP_1
Confermo la verità di cui al capitolo h pag. 79.
Riconosco le trascrizioni delle conversazioni Whatsapp di cui al doc. 2 prodotto contestualmente alla memoria difensiva ” CP_2
La teste , escussa alla medesima udienza del 7.12.2023, ha, così, Testimone_6
dichiarato: “Conosco il SI. che ho conosciuto nel 1998 a Parma. Ero CP_2
un'allieva attrice e siamo venuti al a Parma per fare uno spettacolo che CP_1
abbiamo provato con lui.
Confermo la verità di cui al capitolo d pag. 78. Ricordo che dovevo andare a Roma per fare un provino con un altro regista. Lui era già a Roma e io l'ho raggiunto in treno e mi è venuto a prendere in stazione. Siamo andati a casa sua perché lui doveva cambiarsi e lì lui mi ha spiegato come avrei dovuto lavorare a questo provino, dicendomi che mi sarei dovuta mettere in gioco. Mi ha fatta spogliare e lì ho capito che il fatto che dovesse cambiarsi d'abito era una scusa. Ho detto di voler andare via ma lui non ha detto niente e ha chiuso la porta a chiave. Mi sembrava tutto molto strano ma ero anche molto ingenua perché avevo solo 25 anni e lui mi aveva promesso che mi avrebbe fatto fare carriera perché io non ero nulla ma che lui mi avrebbe spianato la strada.
ADR: Non ricordo l'indirizzo di casa del a Roma. CP_2
Dopo aver chiuso la porta a chiave, io mi sono ricordata che lui mi aveva riferito di essere cintura nera di e ho avuto paura di scappare. Allora sono rimasta lì ferma Pt_33
e lui ha abusato di me più volte.
Il provino non c'è mai stato. Era una scusa.
Il mattino dopo si è comportato come se fosse tutto normale: mi ha riaccompagnata in aeroporto e ha continuato a scrivermi per chiedermi se stessi bene.
Dopodiché abbiamo fatto la prova generale in Teatro e lui si è arrabbiato con tutti noi ritenendo che non erano preparati. Ha cominciato a urlare ed è sparito. Da lì non l'ho più visto.
ADR: Ho proseguito nella carriera da attrice nonostante lui mi avesse detto che non avrei più potuto lavorare da nessuna parte e non ho denunciato perché non avevo segni di costrizione e perché ero stata a casa sua e si sa come vanno queste cose. Allora ho deciso di non denunciare.
ADR del Giudice: Dopo questo fatto non mi è più capitato di subire molestie di questo tipo nel contesto lavorativo.”.
La teste ha, così, riferito: “Conosco il poiché ho lavorato Persona_4 CP_2
con lui per uno spettacolo debuttato nel 2013/2014 al di Parma. CP_1
Confermo la verità di cui al capitolo e pag. 78.
ADR: Preciso che l'anno corretto è però 2013/2014 e non 2014/2015. Abbiamo iniziato le prove più o meno ad ottobre 2013 e lavorato fino a dicembre e il debutto dello spettacolo è avvenuto dal 9 al 14 gennaio 2014.
ADR: Era molto tardi, circa l'1 di notte. Ricordo che eravamo completamente soli;
ricordo esattamente che ad un certo punto se ne andò anche il SI. Testimone_2
assistente alla regia. Lui mi ha tenuta lì con la scusa di farmi lavorare sulla prima scena che prevedeva dialoghi con altri personaggi. Per mezz'ora circa abbiamo lavorato effettivamente sulla scena;
dopodiché mi ha chiesto di andare nel centro della scena dove mi ha detto di spogliarmi. In questo spettacolo c'è un nudo integrale e lui era molto insistente nel chiedermi ogni giorno se io mi sarei spogliata oppure no. Io ero convinta di voler fare la protagonista e avevo deciso che se mi avesse chiesto di spogliarmi l'avrei fatto per dimostrargli di avere il coraggio di farlo e così è stato in quest'occasione. Io mi sono spogliata e lui ha iniziato a farmi delle foto dicendo che lui doveva fare le luci dello spettacolo sotto una luce diversa da quella dello spettacolo.
Io mi sono rivestita e lui mi ha detto di rispogliarmi ancora e di fargli vedere le tette.
Io a quel punto mi sono rifiutata. Dopodiché siamo usciti e io mi sentivo male perché avevo agito da professionista ma mi sono trovata in una situazione che non ero in grado di gestire per via delle richieste ricevute dal Quando siamo usciti CP_2
abbiamo fatto una camminata durante la quale lui mi ha detto che mi avrebbe fatto diventare l'attrice giovane più importante d'Italia. Al che io gli ho risposto che non ero stupida e lui si è irrigidito. Quella sera sono arrivata a casa in lacrime perché ero scossa. Da lì il ha cominciato a screditarmi con gli altri componenti della CP_2
compagnia, probabilmente perché sperava che io tornassi da lui. Questo mi è stato riferito da che lavorava nella compagnia. Per_9
ADR del Giudice: Non mi sono capitati altri episodi del genere nel corso della mia carriera e non ho mai più lavorato al di Parma. CP_1
ADR: Nello spettacolo finale la scena di nudo c'è stata e ho scoperto che durante gli spettacoli lui mi fotografava di nascosto. Lo so poiché durante una cena avvenuta dopo gli spettacoli, lui stesso mi fece vedere le foto che mi aveva fatto dietro il palco durante lo spettacolo.
ADR: La scena si componeva di una serie di strisce bianche tra le quali c'erano delle fessure dove lui si metteva a fotografare.”
La teste la cui testimonianza è stata ammessa ex art. 421 c.p.c., Parte_3
trattandosi di soggetto menzionato dalla SI.ra , escussa all'udienza del Parte_10
16.11.2023, ha così riferito: “Conosco il L'ho conosciuto durante il corso di CP_2 alta formazione Casa degli Artisti che si è tenuto nel 2019 al . Io Controparte_8
sono stata molestata dal CP_2
Il primo episodio è avvenuto nell'estate del 2019 quando il ci aveva assegnato CP_2
dei monologhi e prima della pausa estiva ci aveva detto che c'era la possibilità di preparare questi monologhi in maniera individuale con lui. A me è sembrata una buona occasione per migliorare come artista e quindi mi sono recata a Parma per usufruire di questa possibilità. Abbiamo provato una scena in cui l'attrice è coperta fino al collo con un tavolo e lui sosteneva che l'attrice dovesse essere nuda. Lui insisteva perché io fossi nuda e non si fidava che io avessi tolto il reggiseno. Ricordo che io ero nuda nella parte sopra e che il si è avvicinato premendo le sue parti CP_2
intime contro la mia spalla. Ricordo che sono tornava a casa scossa e che il CP_2
mi chiamò tenendomi al telefono fino all'alba per dirmi che lui era deluso perché mi aveva chiesto di togliermi le mutande e io non l'avevo fatto. Io mi sono sentita in colpa perché lui diceva che si era comportato così solo per farmi crescere come attrice.
Ricordo che durante la telefonata mi ha chiesto ripetutamente se ero una porca e penso di aver risposto di sì per sfinimento. Durante il corso ho avuto degli episodi di congelamento fisico e autocensura verbale quando si leggevano parti del copione. Per questo mi sono affidata a una psicologa.
Dopodiché il mi ha chiamato per fare un provino che ho fatto con il CP_1 [...]
e altri attori e attrici del Il provino è andato bene e la sera stessa, CP_2 CP_1
per festeggiare il mio ingresso nel cast, siamo andati a cena fuori insieme ad altri attori e quando ci siamo alzati per andare via si è avvicinato e mi ha chiesto “Hai scopato oggi?”. Ricordo che il mi provocava terrore. CP_2
Durante le prove successive lui mi faceva sentire sempre sbagliata, mi correggeva sempre e mi faceva sentire anche irrispettata. Mentre era presente il direttore d'orchestra mi ha urlato in faccia “fai schifo” dopo che avevo letto il CP_10
CP_1 monologo;
tutti sono rimasti indifferenti e ha ridacchiato. In un'altra occasione al posto che chiamarmi per nome mi ha chiamato “puttanella” e nessuno ha detto niente: c'erano gli attori fissi al che sono una decina. CP_1 ADR: Tutti gli attori presenti hanno contratti a tempo indeterminato con il Teatro Due tranne 2/3 che avevano un contratto come il mio funzionale a quello spettacolo.
Poiché non andava mai bene come recitavo, questo mi portava a fermarmi e a chiedere al che cosa sbagliassi. Io rimanevo con il e la sua assistente: in quelle CP_2 CP_2
occasioni lui era più gentile e mi faceva dei discorsi dicendomi che avrei dovuto fare dei cambiamenti a livello personale, che dovevo diventare donna, che come mi vestivo alle prove non andava bene perché secondo lui mi vestivo da maschio. Mi diceva inoltre che parlavo troppo con i ragazzi con cui lavoravo, che parlavo troppo spesso di mia madre e che questo non mi aiutava a diventare una brava attrice. Io cominciavo ad essere assorbita da questi discorsi e inconsapevolmente ho cominciato a smettere di parlare con questi ragazzi e di rispondere alle telefonate di mia madre, nonché a cambiare il mio modo di vestire.
ADR del Giudice: All'epoca avevo 24 anni.
Dopo marzo il mi chiese di fare degli esercizi per prendere consapevolezza CP_2
dello spazio, dandomi una vestaglia da mettere e dicendomi di togliere tutto quello che avevo sotto. Io mi spogliai ma tenni le mutande. C'era anche l'assistente IA. Lui mi ha tolto la vestaglia e vedendo che indossavo le mutande si è arrabbiato e ha cominciato a dirmi che lo faceva per farmi crescere come attrice.
La sera dopo abbiamo rifatto la stessa scena: in quell'occasione decisi di non indossare le mutande e il si complimentò con me perché stavo cominciando a CP_2
fidarmi di lui e che così facendo sarei diventata una grande attrice. Mi invitò a sedermi di fianco a lui in platea dove mi ordinò di baciarlo. Io non lo feci ma fu lui a baciarmi.
Io avevo la bocca chiusa e lui mi ordinò di aprirla. Ricordo la sensazione di schifo che ho provato ma non ho la percezione fisica di quello che è successo. Mi ordinò anche di toccargli il pene e di stringere. Tornata a casa ho un vuoto di memoria di quello che
è successo per via dello shock subito. Mi svegliavo in condizioni che non erano mie: senza pigiama, con l'asciugamano addosso. Non avevo la sensazione della fame.
L'8 marzo 2020 dopo le prove mi chiese di rimanere a Teatro per leggere il copione ma era difficile farlo perché ogni 2 minuti mi ordinava di baciarlo. È entrata la direttrice con l'assistente e quando c'erano loro non si Tes_1 Tes_2
avvicinava a me, ma non mi ha mai guardata in faccia, non mi ha mai Tes_1
salutata né chiesto come stessero andando le prove. Non si è mai messa nelle condizioni di capire cosa stesse succedendo.
Dopo queste prove, il si è autoinvitato a casa mia a Parma. È venuto con CP_2
IA dicendo che voleva farmi leggere dei monologhi per uno spettacolo futuro in cui voleva inserirmi. Arrivato a casa mia, dopo cena ha detto “adesso mi voglio divertire” e IA mi ha presa per mano e mi ha portata in camera dove mi ha spogliata in maniera gentile dicendomi “adesso dobbiamo fare contento il nostro padrone”. Io ero immobilizzata. Si è spogliata anche lei. Poi è arrivato il che CP_2
si è spogliato e mentre aveva delle effusioni con IA ha cominciato a toccarmi più volte. Io ero immobile e terrorizzata dalla sua presenza. Ha avuto un rapporto sessuale completo con IA davanti ai miei occhi. Dopodiché se ne sono andati e io ho questi buchi di memoria di quello che facevo da sola.
Il 9 marzo 2020 ho ricevuto moltissimi messaggi Whatsapp in cui IA e il CP_2
mi chiamavano “schiava” o “puttana” e, se non rispondevo, lui mi scriveva
“RISPONDI” a caratteri cubitali. Mi disse che non potevamo provare ma che voleva venire a casa mia per provare questi monologhi, continuando a dire che stava facendo tutto questo per me, perché l'attrice deve avere anche un lato perverso. Mi disse “se tu vuoi scopare con qualcuno devi chiedermi il permesso, e poi io ti dico sì o no” e “se io ti dico che devi scopare con qualcuno lo devi fare perché devi fidarti di me perché io non lo faccio per farti del male”. Poco prima di arrivare a casa mia mi disse che quando avrebbe suonato il citofono io non dovevo rispondere ma spogliarmi e bendarmi. Io ero terrorizzata e in questo stato di terrore ho eseguito quello che mi era stato ordinato nel messaggio: mi sono bendata in ginocchio di fianco al letto, lui è entrato e io ho visto una luce del cellulare e sono scattata in piedi dicendo che non volevo essere fotografata o videoregistrata. Lui si è accorto che io stavo tremando e ha cominciato a comportarsi gentilmente dicendomi che dovevo stare tranquilla.
Siamo andati in cucina e abbiamo cominciato a leggere i monologhi e ricordo che sono scoppiata a piangere perché ho letto una frase che mi aveva ricordato mia mamma che sentivo pochissimo e lui mi ha rassicurato che succede così quando si cresce. Quando io mi sono tranquillizzata lui è tornato serio e mi ha ordinato di toccargli il pene e mi ha detto “adesso devi fare quello che dovevi fare prima”: in stato di terrore siamo tornati in camera da letto e io ho fatto quello che dovevo fare cioè sesso orale bendata.
Durante quel momento ha detto “se non mi fai venire così ti inculo” e io ero terrorizzata, speravo finisse il prima possibile. Quando è finita lui mi ha abbracciata dicendomi che secondo lui stavo facendo progressi, che era contento di potermi aiutare come attrice e appena se ne è andato sia lui che IA mi hanno scritto su Whatsapp: lui mostrando compiacimento e lei inviandomi foto di attrici che mi potevano aiutare per il ruolo. Dopodiché non ho ricordi perché mi svegliavo sempre intorpidita in condizioni non mie.
I giorni successivi durante le prove IA mi ha detto che saremmo andate a cena a casa del e mi ha allungato dei soldi per comprare qualcosa. Io ero CP_2
stanchissima ma ero talmente terrorizzata che sono andata a comprare qualcosa per cena, siamo andati nell'appartamento del e abbiamo cenato. Dopodiché CP_2
IA gli ha tolto i pantaloni cominciando ad avere un rapporto orale con lui. Io ero seduta di fianco al . Lui mi ha ordinato di baciarlo e di toccarmi. Parte_34
Io ho eseguito senza percepire nulla di fisico. Dopodiché lui ha avuto un rapporto sessuale completo con IA davanti a me. Io tenevo per mano IA e provavo terrore sia per me che per IA. Il mi ha chiesto se io prendessi la pillola, CP_2
io ho risposto di no e lui mi ha detto che era ora che cominciassi a prenderla. Dopo aver finito il rapporto con IA ci ha chiesto se volevamo vivere in quell'appartamento esprimendo il desiderio di voler creare un harem di schiave.
Io sono tornata a casa e l'11 marzo mi ha chiamata per telefono, dopo aver ricevuto diversi messaggi sia da lui che da IA, per dirmi che doveva scrivere un contratto dove scrivevo che volevo essere la sua schiava e lui il mio padrone. Io ho preso carta e penna per cominciare a scrivere ma ho avuto un crollo emotivo e ho chiamato mia madre. Lei ha capito che c'era qualcosa che non andava e io piangendo le ho detto che il è venuto a casa mia e lei mi ha detto “ma questo non è Teatro”. Io CP_2
continuavo a piangere dicendo che era un percorso. Lei mi ha chiesto di tornare a casa e io mi sono sentita sollevata promettendomi che l'indomani mi sarebbe venuto a prendere il babbo. Mia mamma mi ha detto di non rispondere più ai messaggi e di contattare la psicologa. Io ho fatto questo e il 12 marzo ho sentito per telefono la psicologa con la quale sto facendo tuttora un percorso psicoterapeutico. Poi sono tornata a casa. Da lì non l'ho più visto.
Tra l'8 e il 10 marzo durante le prove il ha avuto una sfuriata con presente la CP_2
e gli attori e in questo episodio la ha avuto una reazione molto Tes_1 Parte_30
forte e se ne è andata. Io l'ho seguita e in camerino lei ha urlato “io non ho più niente a che fare con il diavolo, con il male”. Io sono rimasta pietrificata perché per la prima volta le parole diavolo e male venivano associate al e ho percepito che io non CP_2
potevo più venirne fuori.
ADR: Ricordo che uno degli attori fisso al Teatro Due si era lamentato del fatto che il ci tenesse a fare le prove dopo l'orario prestabilito, esprimendo il desiderio CP_2
di trovare un orario fisso, anche magari con la Direttrice. Il allora ha avuto CP_2
questa sfuriata perché secondo lui gli attori devono essere sempre pronti e disposti a provare anche oltre l'orario.
Sempre a Teatro il mi aveva detto che per fare bene la parte dovevo togliere CP_2
le mutande sotto al vestito che IA mi aveva dato. Davanti agli attori (che non so se abbiano visto o meno) lui mi ha toccata per sentire se avessi o meno le mutande e io mi sono scostata e lui ha ridacchiato. C'erano anche gli altri attori ma non so se abbiano visto perché ero a disagio e non mi sono guardata intorno.”
Dunque, ad avviso del Tribunale, avendo riguardo allo standard epistemologico proprio del processo civile, è possibile concludere che, dal materiale probatorio acquisito al processo, si rinviene la prova delle molestie (e violenze) sessuali dedotte in ricorso ai danni delle due attrici e oltreché di Pt_1 Parte_2 Parte_21 Pt_3
e
[...] Persona_10 Parte_35 Persona_4 Persona_11
. Testimone_6 È stata, anzitutto, provata la realizzazione di atti idonei ad integrare una condotta di sopraffazione nonché la commissione reiterata, da parte del di atti volti a CP_2
molestare e minacciare le allieve del teatro e l'abitualità di tali comportamenti, suscettibili di incidere negativamente sulla serenità e l'integrità psicofisica delle allieve.
Anzitutto, erano ricorrenti gli inviti, rivolti dal lle attrici, ad esibire e ostentare CP_2
la propria sessualità al fine di conseguire una prestazione attoriale di maggiore qualità. Con È stato, invero, confermato da numerosi testimoni che incoraggiava CP_2
frequentemente le attrici a essere “più puttane”, “più zoccole”, a “recitare come se fossero sul punto dell'orgasmo” o “come se si volessero scopare tutti”.
È, poi, emerso che fosse solito rivolgere alle attrici richieste inconferenti con CP_2
quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione artistica nonché commenti mortificanti relativi alla sfera sessuale, ad esempio chiedendo esplicitamente alle attrici “se avessero scopato” o commentando in modo volgare il loro aspetto fisico
(come avvenuto a che, arrivata alle prove vestita di una minigonna, si sentì Pt_1
rivolgere l'epiteto “che gnocca”).
Come correttamente evidenziato dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio incardinato dalla Consigliera Regionale per la Parità, “il fatto che gli spettacoli teatrali rappresentati avessero contenuto licenzioso o anche apertamente erotico non costituisce certo una giustificazione a oltrepassare i limiti professionali e mettere in atto toccamenti di natura sessuale non consensuali”; invero, “il fatto che il copione di uno spettacolo teatrale prevedesse una scena di masturbazione femminile non autorizza il regista a prendere, in modo improvviso e inaspettato, la mano dell'attrice e sfregarla vigorosamente sui genitali della stessa, come riferito dalle testimoni presenti alla scena”.
Parimenti inopportuni ed esorbitanti rispetto ai normali caratteri di un rapporto di collaborazione artistica si appalesano le inaccettabili richieste del regista, attestate da numerose testimonianze, di far cadere ogni inibizione di tipo sessuale, di provare i monologhi senza vestiti né intimo o addirittura di sottoscrivere contratti di sottomissione e di asservimento ai desideri sessuali di stesso. CP_2
Dalle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, sono, infine, emersi veri e propri episodi di violenza sessuale, essendo emerso che il regista, per un verso, nel contesto delle prove teatrali, assumeva atteggiamenti costrittivi e violenti nei confronti delle corsiste, obbligandole a toccare o farsi toccare le parti intime, e, per altro verso, che lo stesso con atteggiamenti manipolatori e approfittando della posizione di asimmetria nella relazione con le corsiste nonché dell'ammirazione di cui il medesimo nutriva presso le stesse in ragione della sua fama di grande regista, convinceva le giovani attrici a seguirlo presso la sua abitazione con la scusa di voler provare monologhi e scene teatrali, per poi costringerle ad avere rapporti sessuali non consensuali con lui.
Né, può sostenersi, come vorrebbe la difesa del che i contatti intervenuti tra CP_2
regista e le corsiste non siano stati posti in essere in via unilaterale da parte dell'odierno convenuto, ma si siano iscritti nell'ambito di una rete di scambi connotata da reciprocità tra il regista e le attrici.
Anzitutto, come correttamente sostenuto dalla difesa delle ricorrenti, richiamando le parole impiegate dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 27326/2020, gli episodi di molestia, minaccia e violenza verificatisi nella fattispecie in controversia si connotano per l'abuso di autorità da parte dell'autore delle condotte illecite;
abuso che presuppone “una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”.
Come sottolineato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza, “la condizione in cui versa la persona offesa in caso di abuso di autorità è una condizione di sudditanza materiale o psicologica, ma non psichica e, quindi, di origine psicologica in senso stretto”; invero, “la coartazione che consegue all'abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all'accettazione dell'atto sessuale che consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia”.
Nella fattispecie in controversia, peraltro, oltre alla ricorrenza di tale condizione di sudditanza psicologica, sono emersi elementi suscettibili di attestare come il CP_2
fosse solito minacciare le attrici/allieve, a fronte dell'eventuale e potenziale rifiuto da parte delle stesse, con frasi del tipo “non lavorerai mai più”.
Per tali ragioni deve, dunque, attribuirsi rilievo preminente, ai fini dell'integrazione del requisito della costrizione, al timore, manifestato da alcune delle corsiste, legato alla possibilità di essere espulse dal corso di formazione ovvero di non lavorare come attrici qualora si fossero rifiutate di aderire alle richieste del regista;
trattasi, invero, di uno stato soggettivo che, oltre ad essere alimentato dall'autorevolezza del convenuto, per quanto detto, trova peraltro, nel concreto comportamento di un significativo CP_2
fondamento.
Prova ne è la circostanza che alla decisione di abbandonare il corso di formazione maturata da alcune delle corsiste o, comunque, al rifiuto delle stesse di assecondare gli impulsi e i desideri sessuali del regista, è seguita la verificazione dei timori prospettati, non avendo poi tali attrici – a differenza di altre - proseguito la propria carriera nell'ambito del Teatro convenuto.
2.4.2. Parimenti responsabile per i gravi fatti dei quali si è dato conto, sia pur per un titolo differente, è la convenuta, la quale ha omesso di vigilare, e, dunque, CP_1
di apprestare le misure necessarie al fine di scongiurare la realizzazione, da parte di un soggetto in posizione apicale nell'organizzazione della medesima – quale CP_1
regista, docente e consigliere di amministrazione – di tali, reiterate e sistematiche, condotte, apertamente discriminatorie nei confronti delle aspiranti attrici e registe di sesso femminile.
Non risultano, invero, decisive le argomentazioni difensive svolte, sul punto, dalla convenuta e dirette a dimostrare l'assenza di consapevolezza, in capo ai vertici della in ordine alla situazione venutasi a creare;
argomentazioni che fanno CP_1
sostanzialmente leva sulla considerazione per cui, da un lato, gli episodi narrati siano avvenuti al di fuori del Teatro, e, in particolare, a casa del sig. o a casa di CP_2
nella villa in Sardegna di o nella sua casa di Roma, e, dall'altro, la Pt_3 CP_2
segnalazione della fosse successiva al periodo di “riferimento”, ossia giugno- Pt_1
dicembre 2019.
La circostanza per cui l'offesa non si sia esteriorizzata e sia rimasta confinata ad un piano squisitamente privato rappresenterebbe – a detta della convenuta – un elemento dal quale poter inferire l'assenza di un coefficiente psichico, e, dunque, la prova del mancato coinvolgimento effettivo da parte dei vertici della CP_1
A riguardo, occorre evidenziare, in punto di diritto, che, in effetti, il mero ruolo rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa non è, all'evidenza, di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni illecito compiuto da altri appartenenti a tale struttura, giacché di tali illeciti rispondono soltanto coloro che materialmente, con un atteggiamento commissivo o omissivo, abbiano dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, alla produzione dell'evento antigiuridico.
Di conseguenza, nel nostro ordinamento una dichiarazione di responsabilità dell'agente a titolo concorsuale non può che basarsi su una precisa condotta, dotata di efficienza eziologica con l'evento antigiuridico e non su una generica forma di coinvolgimento nella vicenda nel contesto della quale l'evento di danno si è verificato.
Di talché, qualora si tratti, come nel caso di specie, di una condotta omissiva, per approdare ad una dichiarazione di responsabilità in capo al soggetto convenuto, occorrerà, anzitutto, muovere dalla sua accertata consapevolezza degli avvenimenti, o, comunque, nell'alveo della concezione normativa della colpa, dall'eventuale emersione, nella fattispecie concreta, di elementi suscettibili di attestare la conoscibilità di tali avvenimenti in capo al soggetto titolare della posizione di garanzia.
Con l'importante precisazione per cui la prova del coinvolgimento di tale soggetto va ovviamente parametrata allo standard epistemologico del processo civile, ossia quello della preponderanza dell'evidenza e sarà raggiunta solo quando si risolva, nell'inferenza, secondo un giudizio del più probabile che non, del coinvolgimento dell'agente; ossia nella sostanziale inconcepibilità che l'accadimento considerato si possa essere verificato in assenza dell'indicato coinvolgimento.
Analogalmente a quanto concluso dall'intestato Tribunale all'esito della controversia intentata dalla Consigliera Regionale per la Parità, ritiene questo giudice che, nella fattispecie in controversia, siano emersi plurimi elementi suscettibili di attestare la conoscibilità di tali avvenimenti in capo alla convenuta. CP_1
Anzitutto, era noto alla il sistematico utilizzo, da parte del degli CP_1 CP_2
spazi del teatro oltre i tempi di sua ordinaria apertura e frequentazione.
La stessa direttrice del Teatro convenuto, ha riferito, invero, di essere a Tes_1
conoscenza dei ritardi di nell'iniziare il corso e, dunque, della necessità di CP_2
recuperare tali ritardi, mediante, appunto, la prosecuzione delle lezioni oltre l'orario curriculare.
L'anomalia della circostanza – in quanto reiterata e sistematica – avrebbe imposto ai vertici dell'Ente di approfondire le ragioni di tali ritardi quantomeno al solo di fine di sollecitare il al rispetto degli orari prefissati, e, dunque, di attivare, per CP_2
esempio, informali consultazioni anche con gli allievi del corso.
L'assenza di una sufficiente attenzione per le dinamiche emerse è, altresì, attestata da alcuni episodi riferiti dai testimoni escussi in corso di causa.
Il teste ha dichiarato che la sig.ra allieva di una Testimone_7 Tes_8 CP_2
sera “arrivò in Teatro e parlando a voce molto alta, alla presenza di e CP_11
chiese dove fosse quel porco di che “se la fa con le ragazzine, voglio CP_12 CP_2
dirgliene quattro” e che, “dopo questo episodio e hanno guardato la CP_4 Tes_2
facendo un sorriso di circostanza ma non hanno commentato”. Tes_8
È stata, dunque, riferita una circostanza suscettibile di attestare la consapevolezza, in capo ai predetti soggetti, di una situazione che avrebbe, quantomeno, meritato approfondimento. Ulteriore conferma della consapevolezza di tali avvenimenti è stata offerta dalla teste la quale, nell'ambito del giudizio di cui al n. R.G. 953/2021, ha, così, riferito: Pt_3
“... L'8 marzo 2020 dopo le prove ero insieme a a provare a teatro, ma era CP_2
impossibile recitare perché mi continuava a ordinare di baciarlo. Mi sentivo sovrastato dalla sua figura per cui avevo terrore. direttrice del teatro, Tes_1
e il suo assistente alcune volte entravano, ma non mi guardavano Testimone_2
mai in faccia. Le Moli mi disse che non sentivo abbastanza la parte e mi fece sedere appoggiata con il busto contro il tavolo e mi cominciò a toccare nelle parti intime”.
Anche il contegno assunto da e i quali hanno rifuggito il contatto Tes_1 Tes_2
visivo con la è indubbiamente significativo ai fini che qui interessano. Pt_3
Altra testimonianza particolarmente rilevante, sotto tale profilo, è quella resa dalla teste la quale ha così riferito: “Confermo la verità di cui al capitolo 30. Parte_8
Preciso che il era una persona molto importante (faceva parte del Consiglio CP_2
di Amministrazione ed era anche un insegnate). Girava la voce che molestasse le attrici tant'è che noi in chat parlavamo dell'evenienza di evitare di restare da sole con lui.
Inoltre, io all'epoca sono stata insieme, dal luglio 2019 a maggio 2020, a Per_12
che lavorava nell'Ufficio Comunicazioni del Teatro Due di Parma almeno dal
[...]
2018, il quale mi aveva messo in guardia sul dicendomi di stare lontana da lui CP_2
per evitare situazioni spiacevoli”.
È, invero, altamente inverosimile ipotizzare che, avendo tali accadimenti assunto una portata tale da essere conosciuti anche dagli Uffici Staff dell'Amministrazione della gli stessi fossero ignorati dai vertici dell'Ente. CP_1
Occorre, infine, richiamare le dichiarazioni testimoniali resa dalla teste
[...]
, segretaria di direzione e organizzazione generale del dal 2001 CP_4 CP_1
nonchè coordinatrice del corso Casa degli Artisti, la quale, ha, così, dichiarato:
“Preciso che non mi hanno mai detto niente ma la SI. mi ha scritto una mail Pt_1
dopo la fine del corso dicendomi che doveva riferirmi una cosa molto importante che era successa. Io mi sono offerta di ascoltarla chiedendole di posticipare poiché era un periodo di lavoro intenso ma lei non mi ha più riferito nulla”. Per quanto la teste precisi che la segnalazione della fosse successiva al corso, Pt_1
la mancata attivazione della a fronte della predetta segnalazione costituisce CP_4
quindi la conferma – ancorché non il fondamento – dell'imputabilità soggettiva delle discriminazioni al teatro, denotando la completa mancanza di sensibilizzazione alla tematica che qui rileva;
sotto tale profilo, come già osservato dall'intestato Tribunale,
è del tutto inconferente, ai fini che qui interessano, la circostanza che, successivamente, la non abbia dato seguito alla disponibilità manifestata a un futuro incontro Pt_1
dalla ovvero che la stessa abbia, qualche mese più tardi, ricontattato CP_4 Pt_1
la senza fare più cenno alla situazione che aveva inteso segnalare. CP_4
Alla luce di quanto evidenziato, occorre, dunque, concludere come, nella fattispecie in controversia, siano emersi plurimi indizi dei gravissimi episodi in questa sede accertati che avrebbero dovuto indurre i vertici dell'Ente ad approfondire tale situazione, essendo, sotto tale profilo, superfluo rilevare che il solo sospetto di condotte inappropriate avrebbe imposto di adottare cautele virtuose e di attivare, per esempio, informali consultazioni che favorissero l'emersione di eventuali abusi, tanto più laddove si consideri che, come sottolineato dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 46/2025 del 28.02.2025, “appartiene al notorio come il movimento Pt_36
avesse richiamato da tempo l'attenzione su un certo malcostume nel mondo dello
[...]
spettacolo”.
2.4.3. A prescindere dalla qualificazione della come datore di lavoro e, CP_1
dunque, dall'applicabilità alla fattispecie in controversia della disposizione di cui all'art. 2087 c.c. – disposizione che, incidendo le molestie sessuali sul luogo di lavoro sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comporta l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro53 – la natura della responsabilità gravante in capo alla convenuta è pacificamente contrattuale, o, meglio, da inadempimento CP_1
delle obbligazioni delineate ai sensi del d.lgs 198/2006.
Invero, oltre a richiamare, sul punto, quanto osservato dalla Corte d'Appello di
Bologna nella richiamata sentenza – laddove si è correttamente sostenuto che le prescrizioni poste dal Codice delle Pari Opportunità in quanto volte, non solo alla repressione delle molestie, ma anche e soprattutto alla rimozione degli elementi favorenti la discriminazione, sono, anzitutto, destinate a chi abbia i poteri di organizzazione (e, dunque, nel caso di specie, alla -, occorre, altresì, CP_1
evidenziare, a confutazione di quanto rilevato dalla difesa dell che, sia CP_13
nell'ipotesi in cui la responsabilità della venga qualificata come CP_1
concorsuale, sia nel caso in cui, come questo Giudice ritiene, l'illecito debba essere addebitato all'Ente, quale titolare di una posizione di garanzia, a titolo di responsabilità
(individuale) omissiva impropria, non può revocarsi in dubbio che la stessa CP_1
sia, parimenti al autore dell'illecito, dal momento che, come noto, “non CP_2
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Quanto al titolo dell'azione esperita dalle due ricorrenti nei riguardi del ritiene CP_2
questo Giudice che – analogalmente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza in ordine alla natura extracontrattuale dell'azione svolta dal lavoratore per mobbing nei confronti anche del superiore gerarchico (limitatamente al quale non è invocabile l'art. 2087 c.c. il quale si riferisce esclusivamente al datore di lavoro, ossia al soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro del dipendente) - l'autore materiale delle condotte allegate concretanti molestie e discriminazioni sessuali può essere convenuto in giudizio solo in via aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto diretto responsabile dei comportamenti dolosi denunciati.
È, cioè, prospettabile, anche nell'ipotesi in controversia, la coesistenza della responsabilità del per il comportamento doloso posto in essere, rilevante in via CP_2 aquiliana ex art. 2043 c.c., e della convenuta per il colposo inadempimento CP_1
degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2087 c.c. (o, comunque, delle obbligazioni prescritte dal Codice delle Pari Opportunità), essendo quest'ultima venuta meno alle cautele necessarie a prevenire le molestie verificatesi in danno alla persona delle corsiste55.
2.5. Accertata, quindi, per le appena riportate ragioni, l'an della responsabilità del
[...]
ispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve passarsi – con riguardo alla prima CP_2
delle domande avanzate da parte attrice, ossia alla domanda risarcitoria - allo scrutinio del profilo della prova del danno subito dalle ricorrenti e della sua eventuale quantificazione.
2.5.1. Orbene, la fattispecie di responsabilità del danno cagionato dall'illecito di molestia sessuale56 (come, del resto, a maggior ragione, quello di violenza sessuale) rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate 55 Ciò, come detto, secondo uno schematismo analogo a quello che si rinviene in relazione alla fattispecie in cui le condotte mobbizzanti nei riguardi del dipendente siano state materialmente poste in essere, non già dal datore di lavoro, ma dal superiore gerarchico. Secondo il diritto vivente, infatti, se ai soggetti attivi delle condotte persecutorie o moleste viene applicato il titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., al datore di lavoro che, in modo negligente e colpevole, abbia omesso le cautele necessarie a prevenire e contrastare possibili pregiudizi alla salute e alla personalità morale dei dipendenti, viene ascritto il titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass., 13 novembre 2024, n. 29310, cit.; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27913; Cass. 22 marzo 2018, n. 7097). In particolare, in giurisprudenza è stata ravvisata la concorrente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per le seguenti condotte di natura omissiva:
– Nel caso in cui “sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 c.c.” (cfr. Cass. 4 dicembre 2020, n. 27913, cit.);
– Nel caso del datore di lavoro “rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione” (cfr. Cass., 22 marzo 2018, n. 7097);
– Nel fatto che “ha illegittimamente consentito, in violazione dell'art. 2087 c.c., che venissero attuate condotte persecutorie anche grossolane e volgari nei confronti della ricorrente, con la finalità di isolarla e di renderle impossibile l'esercizio delle proprie mansioni in con-dizioni di decente serenità” (cfr. Trib. Aosta, sez. lav., 30 settembre 2014). In questi casi, dunque, molto chiara è la distinzione tra condotta commissiva dolosa dei soggetti agenti, responsabili in via aquiliana ex art. 2043 c.c., e condotta omissiva colposa del datore di lavoro, inadempiente all'obbligazione ex contractu dell'art. 2087 c.c. nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.) sotto il duplice profilo del ristoro patrimoniale del danno e del ristoro non patrimoniale di esso (art. 2059 c.c.).
Nell'ambito di tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass.
S.U., sent. n. 26972/2008).
Ne consegue che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e, cioè, la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste, pertanto, nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge (Cass.
S.U., n. 26972/2008).
Nella gamma del danno non patrimoniale rientrano tanto il danno biologico, tanto quello morale e tanto quello dinamico-relazionale, definibile come danno
“esistenziale”.
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale;
sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. civ. n. 22020/2007).
Affinché il danno morale sia risarcibile, l'ordinamento richiede sotto il profilo civilistico che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia astrattamente configurabile quale un reato, senza che sia necessariamente intervenuta una statuizione del giudice penale sul punto.
Tale requisito sussiste ampiamente nel caso di specie, posto che l'illecito in questione integra pacificamente gli estremi del reato di molestie sessuali ex art. 660 c.p. (e, in relazione a taluni degli episodi descritti, il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.).
2.5.2. Sulla scorta degli accertamenti peritali compiuti, il CTU – dopo aver preliminarmente ribadito l'eziologia “professionale” dei danni all'integrità psico-fisica riscontrati in capo alle ricorrenti57 - ha individuato, quindi, da un lato, in capo alla un danno biologico permanente58 valutabile nella misura di 6-7 punti Pt_1 percentuali (6 - 7%)59, e, dall'altro, in capo alla un'invalidità permanente60 Parte_2
pari al 15%61.
A riguardo, occorre evidenziare che le contestazioni avanzate dalle parti convenute alla
CTU del dott. sono poco persuasive laddove, per contro, le risultanze Persona_13
della perizia sono assolutamente condivisibili e argomentate in maniera scientificamente ineccepibile;
d'altra parte, il CTU ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici sollevati dalle parti convenute, potendosi, per ragioni di brevità, richiamare per relationem il contenuto delle precisazioni del
Consulente Tecnico di Ufficio alle osservazioni mosse dalle parti convenute del
20.05.2025.
Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme, v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 59 Laddove, secondo il perito dell'Ufficio, “la sua evoluzione è invece correlabile a un danno biologico temporaneo (sempre di natura psichica) di non facile definizione ma che, con inevitabile approssimazione, può essere indicato in 6 mesi al 15% e 6 mesi al 10%” 60 Il CTU ha, a riguardo, così evidenziato: “Anche in questo caso si è di fronte ad una psicopatologia di rilevanza clinica, accertata attraverso un'accurata valutazione psichiatrica integrata da test psicodiagnostici. Tale psicopatologia, complessa e connotata da più componenti (“trasversali” a diversi disturbi), non si presta ad essere inquadrata restrittivamente e riduttivamente entro il perimetro di una diagnosi nosografica, sottraendosi anche al criterio analogico che spesso si utilizza – nell'ambito del danno psichico – per comodità valutativa. Pertanto, la definizione della sindrome può essere formulata solo in termini descrittivi, come desumibili dalle conclusioni del prof. (di seguito testualmente riportate): “È certamente più Per_14 appropriata una descrizione dimensionale della sintomatologia, nella presenza di un evidente slittamento depressivo del tono dell'umore, di ansia cronica, di più o meno episodici sintomi di stress post-traumatico, di verosimile calo delle prestazioni cognitive di natura ovviamente funzionale e non organica;
nel complessivo contesto di un disagio nel vivere che ne limita, ad avviso di chi scrive, in misura affatto trascurabile, le possibilità di autorealizzazione e di accettabile appagamento”. La consulenza psichiatrica, inoltre, valuta il livello di gravità complessiva della sindrome “non meno che moderato, o tra moderato e grave”. 61 Laddove, per contro, secondo quanto osservato dal perito, “Le caratteristiche della vicenda non consentono di definire, con ragionevole attendibilità e fondatezza, un periodo di inabilità biologica temporanea”. 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-
01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n.
11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II,
29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass.
Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340;
Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n.
11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre
2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970).
Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App.
Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv.
628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio
2012, n. 7364 (rv. 622900)).
Di conseguenza, può dirsi sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà, quindi, necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare, né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., né la violazione di legge ex art. 360 n. 3
c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ.,
Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass.
Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080).
2.5.3. Passando, ora, alla liquidazione dei danni riconosciuti dal CTU, si rileva che, trattandosi di lesioni “macro-permanenti”, dovranno trovare applicazione le tabelle di
Milano, quale criterio integrativo dell'equità di cui all'art. 1226 c.c..
Nondimeno, come noto, il giudicante è chiamato ad accertare se i valori medi tabellari di liquidazione del danno (già comprensivi della rivalutazione ISTAT) possano e debbano essere aumentati a fronte delle peculiarità del caso concreto analizzato.
La cosiddetta “personalizzazione” può essere applicata solo qualora sia allegato e dimostrato in giudizio che il danno, nello specifico quello psicologico, non si sia tradotto in un grado di sofferenza ordinariamente rinvenibile in qualunque soggetto a fronte del comportamento illecito subito (dovendosi questo tipo di sofferenza già ritenersi considerata nel criterio standard tabellare), ma si sia concretizzato, per le peculiari caratteristiche rinvenibili nella fattispecie, in livello di dolore particolarmente acuto (cfr. Cass. Sez. III, 18 novembre 2014 n. 24471).
In altri termini, la personalizzazione consiste nello stabilire quali, tra le molteplici conseguenze dannose provocate dall'invalidità, possano ritenersi “comuni” (perciò già ristorate in base alle cifre previste nelle tabelle milanesi) e quali invece “non comuni”
(perciò meritevoli di una considerazione e liquidazione aggiuntiva).
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, dunque, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo tenuto conto della gravità delle lesioni” (v. Cass. 23778/2014; v. Cass. civ. Sez. III Ord., 28-09- 2018, n. 23477; cfr., per le corti di merito, Tribunale Nuoro, 18/10/2018, n. 541: “In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”).
2.5.3.1. Tanto premesso, con riguardo alla ricorrente , si ritiene equo Pt_1
riconoscere una percentuale di personalizzazione pari al 10%, in tal modo risarcendo congruamente la voce di danno non patrimoniale (che comprende anche il profondo turbamento dovuto all'iniziale stravolgimento della vita professionale dell'attrice,
l'emersione del complesso di emozioni - rabbia, vergogna e senso di colpa - tipicamente correlate agli episodi di abuso e di violenza legati al genere e allo squilibrio di potere maschile-femminile, la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della parte attrice e, dunque, tutte le voci di sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c. di rango e fondamento costituzionale).
In conclusione, il danno biologico sofferto da parte attrice deve essere così liquidato: invalidità permanente al 7% + 10% a titolo di personalizzazione (considerata l'età dell'attrice al momento dei fatti: 31 anni) = Euro 15.544,00 + 10% = totale Euro
17.098,40 (importo già rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Oltre a tali pregiudizi, di natura permanente, debbono essere risarcite le conseguenze pregiudizievoli patite dalla ricorrente a titolo di danno temporaneo, quantificato dal perito dell'Ufficio in sei mesi al 15% (per un importo pari ad euro 3.139,50) ed in ulteriori sei mesi al 10% (per un importo pari ad euro 2.093,00); e, così, per una somma complessivamente pari ad euro 5.232,50.
Il danno biologico così liquidato, dunque, deve ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa a fronte degli illeciti pluri-offensivi di diversi diritti della vittima perpetrati dal
[...]
CP_2
Quanto al danno patrimoniale, deve evidenziarsi – oltreché l'estrema genericità della domanda - che nessuna dimostrazione è stata offerta dalla in ordine alla sua Pt_1
sussistenza; di talché, la relativa domanda deve essere disattesa.
A titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, spettano, dunque, alla Pt_1
complessivamente Euro 22.330,90.
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi.
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie.
Dunque, sull'importo dovuto a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, devalutato al giugno 2019 (periodo di inizio delle condotte di violenza privata e delle molestie subite dalla , di Euro 18.908,47, che si Pt_1
ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2019 (mese di luglio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema
Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT per una somma complessiva di Euro 24.571,88.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta a , a Parte_1
titolo di danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di Euro
24.571,88, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale importo risarcitorio sono tenuti, solidalmente, oltre al CP_2
per tutte le ragioni innanzi esposte, anche la Controparte_1
2.5.3.2. Con riguardo alla ricorrente ai fini della personalizzazione, Parte_2
bisogna tenere conto: - della giovane età (24 anni) dell'attrice al momento delle violenze sessuali e private subite nonché delle molestie sopportate;
- della durata e della reiterazione di tali violenze e molestie e della loro assoluta gravità; - dell'insistenza delle molestie a sfondo sessuale subite dalla - del teatro degli abusi sessuali Parte_2
e delle violenze subite, commesse prevalentemente in un ambiente “protetto”, ossia presso una scuola di formazione;
- delle gravi ripercussioni delle sofferenze psichiche anche nella vita sessuale e affettiva dell'attrice per come riconosciuto dal CTU;
- delle evidenti compromissioni alla vita di relazione e di formazione dovute alle patologie psichiche insorte come conseguenza dei fatti illeciti oggetto di causa in particolare con riferimento alla tendenza al “ritiro sociale” e all'evitamento della - del Parte_2
contesto in cui si è verificato l'evento lesivo con la commissione di illeciti da parte di un soggetto, che, per il ruolo ricoperto e l'attività svolta aveva, certamente, almeno inizialmente, la fiducia della trattandosi di un ambiente, dunque, in cui la Parte_2
corsista avrebbe dovuto essere particolarmente tutelata e protetta e non di certo violata nella sua più profonda intimità; - del fatto che la si trovava in una situazione Parte_2
di particolare soggezione psicologica dovuta, alla posizione e al ruolo del docente che ha posto in essere i fatti in controversia;
dell'ovvio risalto degli accaduti, quantomeno nell'ambiente del teatro, con il conseguente aumento e aggravamento del senso di vergogna provato dalla danneggiata. Tutto ciò considerato, si ritiene equo riconoscere la percentuale massima di personalizzazione applicabile tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della cessazione degli eventi illeciti (anni 24), pari, dunque, al 44%, in tal modo risarcendo congruamente la voce di danno non patrimoniale (che comprende anche il profondo turbamento dovuto al totale stravolgimento della vita affettiva-sentimentale e sessuale dell'attrice, la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della parte attrice e, dunque, tutte le voci di sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c. di rango e fondamento costituzionale).
In conclusione, il danno biologico sofferto da parte attrice deve essere così liquidato: invalidità permanente al 15% + 44% a titolo di personalizzazione (considerata l'età dell'attrice al momento dei fatti: 24 anni) = Euro 55.849,00 + 44% = totale Euro
74.608,00 (importo già rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Il danno biologico così liquidato, dunque, deve ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa a fronte degli illeciti pluri-offensivi di diversi diritti della vittima perpetrati dal
[...]
CP_2
Quanto al danno patrimoniale, anche in questo caso, deve evidenziarsi – oltreché
l'estrema genericità della domanda - che nessuna dimostrazione è stata offerta dalla in ordine alla sua sussistenza;
di talché, la relativa domanda deve essere Parte_2
disattesa.
A titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, spettano, dunque, alla Parte_2
complessivamente Euro 74.608,00.
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi.
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie.
Dunque, sull'importo dovuto a a titolo di risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale, devalutato al luglio 2019 (periodo di inizio delle condotte di violenza sessuale e privata e delle molestie subite dalla , rispettivamente di Euro Parte_2 63.173,58, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2019
(mese di luglio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr.
SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema
Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT per una somma complessiva di Euro 82.057,32.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta a a Parte_2
titolo di danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di Euro
82.057,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale importo risarcitorio sono tenuti, solidalmente, oltre al CP_2
per tutte le ragioni innanzi esposte, anche la Controparte_1
La domanda risarcitoria di , pertanto, va accolta nei Parte_2
termini innanzi esposti.
Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che il danno non patrimoniale complessivamente subito da ebba essere liquidato nella Parte_2
somma di Euro 82.057,32, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, al cui pagamento devono essere condannati, solidalmente, il e la , CP_2 Controparte_8
quest'ultima ai sensi dell'art. 2087 c.c.
2.6. Ciò posto in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla due ricorrenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale trasversale esperita dalla nei confronti del affinché quest'ultimo “la tenga indenne, la CP_1 CP_2
manlevi e, comunque, la risarcisca”, sul postulato che “le domande svolte dalle ricorrenti dovessero, anche solo parzialmente, trovare accoglimento”.
L'infondatezza della domanda riposa sulla natura della responsabilità della CP_1
convenuta, che, come detto, configura una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.
Dalla natura della predetta responsabilità consegue, pertanto, che, nel rapporto interno tra la ed il regista, la responsabilità per i danni cagionati da quest'ultimo CP_1
deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio, per l'Ente convenuto, al solo rischio di insolvibilità dell'autore materiale della condotta illecita citato con l'azione di rivalsa e frustrerebbe, dunque, la ratio della normativa – che, come evidenziato, non
è solo quella di repressione della condotta, ma anche e soprattutto, in un'ottica preventiva, quella di apprestare le misure cautelari preordinate a scongiurare il rischio di commissione di atti discriminatori, ovvero, in una prospettiva riparativa, quella di rimozione degli elementi favorenti la discriminazione;
ciò, tuttavia, salva l'ipotesi in cui, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva dell'autore materiale rispetto allo specifico evento di danno sofferto dall'istante, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta di tale soggetto del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione, e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento degli obblighi normativamente prescritti, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. 2.7. È, per contro, inammissibile la domanda di cui al punto 3) delle conclusioni attoree diretta a “ordinare alla convenuta di approntare e porre in essere una CP_1
procedura operativa al fine di evitare il ripetersi di molestie e violenze sessuali all'interno del Teatro ordinandone la messa in opera nei tempi più ristretti possibili”.
E, ciò, non tanto poiché difetta, nella fattispecie in controversia, il requisito dell'attualità delle condotte di molestia dedotte, quanto per la mancanza dell'indefettibile condizione dell'interesse ad agire in capo alle ricorrenti, le quali, né al momento della decisione, né al momento del deposito del ricorso, risultavano iscritte al Corso di Alta Formazione organizzato dalla convenuta. CP_1
3. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra le ricorrenti da un lato e i convenuti dall'altro, l'esito complessivo del giudizio autorizza la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/5.
Le residue spese di lite seguono la soccombenza con riferimento a tutti i rapporti processuali del giudizio e vengono poste a carico solidale delle parti convenute e liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del
2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022).
Le spese di CTU devono essere poste solidalmente a carico delle parti convenute soccombenti come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità civile di e di CP_2
per le condotte illecite (molestie di contenuto Controparte_1
sessuale) poste in essere ai danni di . Parte_1 2. Accerta e dichiara la responsabilità civile di e di CP_2
per le condotte illecite (violenze sessuali e private e Controparte_1
molestie di contenuto sessuale) poste in essere ai danni di . Parte_2
3. Condanna di in solido tra CP_2 Controparte_1
loro, al pagamento, in favore di , della somma complessiva di Parte_1
Euro 24.571,88 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice
(già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre al pagamento degli interessi legali corrispettivi dovuti, sulla somma anzidetta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Condanna e di in solido tra CP_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di , della somma complessiva Parte_2
di Euro 82.057,32, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice
(già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre al pagamento degli interessi legali corrispettivi dovuti, sulla somma anzidetta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
5. Rigetta le ulteriori domande attoree.
6. Rigetta la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla CP_1
nei riguardi di
[...] CP_2
7. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/5, condanna CP_2
di , in solido tra loro, al pagamento delle spese
[...] Controparte_1
di lite in favore di e che liquida Parte_1 Parte_2
in Euro 259,00 per esborsi ed in complessivi Euro 13.930,80 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
9. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute le spese della
CTU espletata in corso di causa, come liquidate con separato provvedimento.
10. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Finalità espressamente richiamata dalla disposizione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 198/2006 – rubricato
“Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività” – che così recita:
“1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”. 2 Disposizione, dunque, che richiede, quale requisito di ammissibilità della domanda, quello dell'attualità della condotta antisindacale. 3 Comma che così recita: “Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere o regionale di parità”. 4 Standard della preponderanza dell'evidenza o, meglio noto, come standard “del più probabile che non”. 13 “Vero che, durante queste lezioni, il continuava ad adulare la ricorrente, dicendole che CP_2 era molto brava e che lui cercava da tempo un'attrice come lei;
in una occasione le disse, sussurrandole all'orecchio dopo averla abbracciata al termine di una prova, che lei avrebbe potuto fare tranquillamente il monologo e che aveva tutte le carte per farlo egregiamente, aggiungendo poi che avrebbe dovuto recitarlo “senza mutande” perché sarebbe stata più vulnerabile e questo avrebbe migliorato l'interpretazione?”. 14 “Vero che la turbata, rispose al che da attrice professionista non aveva bisogno Pt_1 CP_2 di questi mezzi per diventare e sentirsi vulnerabile e fece cadere l'argomento?”. 15 “Vero che il tentò, e riuscì, ad isolare la ricorrente dal resto del gruppo, creando un CP_2 rapporto in qualche modo “esclusivo”. Egli ad esempio affermava davanti ai compagni di corso della ricorrente: “noi stiamo preparando uno spettacolo”, alludendo alla possibilità della ricorrente di lavorare con lui ad un altro spettacolo, diverso da quello che stavano effettivamente provando, creando aspettative di lavoro nella ricorrente ed invidie e gelosie da parte dei compagni di corso;
durante il lavoro il fece leggere alla ricorrente anche altri testi, diversi dal monologo su cui CP_2 stavano lavorando, dicendole che lei avrebbe potuto farne un bellissimo monologo e che sarebbe stato onorato di lavorarci con lei, ma sottolineando che per fare questo, ella avrebbe dovuto
“affidarsi” a lui e “abbandonare il suo pudore”?”. 34 “Vero che Successivamente il iniziò ad inviare una serie di messaggi alla ricorrente CP_2 chiedendole di mandargli una mail in cui lei avrebbe dovuto prestare il suo consenso al rapporto che lui voleva creare con lei, in cui avrebbe dovuto scrivere che il era libero di farle tutto ciò CP_2 che voleva, minacciandola che altrimenti sarebbe finito tutto (all.
9 - conversazione Whatsapp integrale intercorsa tra la ricorrente e si precisa che nella conversazione vi sono CP_2 alcune cancellature legate all'esigenza di nascondere dati sensibili di altre persone)?”. 35 “Vero che la ricorrente, del tutto soggiogata, inviò questa mail dopo cinque giorni?”. 36 “Vero che la stessa condotta manipolatoria tesa alla soggezione psicofisica della ricorrente veniva tenuta dal anche nel mese di ottobre 2019, quando ordinò alla ricorrente di raggiungerlo in CP_2 Sardegna, dicendole che avrebbero provato il promesso ruolo di , ne Il Mercante di Venezia Pt_28 che, lo si ripete, sarebbe stato in cartellone nella stagione teatrale successiva del di CP_1 Parma, e di cui il era il regista;
il perpetrava la medesima violenza brutale nei Pt_29 CP_2 confronti della ricorrente, esercitando un potere totale sulla psiche della ricorrente, vessandola, offendendola, denigrandola, violentandola alla presenza di un'altra donna, la sig.ra
[...]
, allieva in passato della Casa degli Artisti e del ”. Per_5 CP_2 37 “Vero che il violentò ripetutamente la ricorrente penetrandola contro la sua volontà, CP_2 (dall'ano) ed inducendola ad avere rapporti orali con lui, nel senso che il introdusse il suo CP_2 membro nella bocca della ricorrente reggendole la testa e spingendola verso di se mentre la ricorrente era del tutto paralizzata?”. 50 Ma, in taluni casi, di vere e proprie violenze sessuali. 51 CO era responsabile dell'ufficio regia dal 2017. Tes_2 52 lavorava presso la segreteria di direzione e organizzazione generale del Controparte_4 CP_1
[...] 53 Senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può, perciò, essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi e, per altro verso, il datore di lavoro ha, in ogni caso, l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 54 Secondo cui, se, da un lato, le azioni di cui al d.lgs 198/2006 sono ammissibili, in quanto, a priori, vi sia coincidenza soggettiva tra il preteso soggetto agente/autore materiale della condotta discriminatoria ed il destinatario del provvedimento giudiziale, dall'altro, nella fattispecie in controversia, solo il può essere considerato quale soggetto agente e, quindi, autore delle CP_2 condotte. 56 Fatto illecito che integra gli estremi del reato. 57 Il CTU, invero, sul punto, ha, così, osservato: “Quanto alla correlazione fra i disturbi psichici riscontrati dalle consulenze psichiatriche e gli eventi descritti negli atti, oggettivamente considerati e indipendentemente da una loro verifica (che, si è detto ripetutamente, non spetta al CTU), si può affermare un rapporto di causalità/concausalità, validato dalla compatibilità fra i disturbi psichici riscontrati e le caratteristiche della noxa lesiva (gli eventi vissuti dalle ricorrenti durante il corso del 2019). In questo caso, sembrano soddisfatti anche i comuni criteri medico legali per il riconoscimento del nesso causale;
in particolare l'idoneità lesiva (quali- e quantitativa), il criterio cronologico, quello modale e quello di esclusione di cause alternative”. 58 Il CTU ha, a riguardo, così evidenziato: “Gli accertamenti in ambito psichiatrico finalizzati alla presente CTU hanno evidenziato la presenza di un disturbo di rilevanza psicopatologica che, esclusivamente per finalità valutative medico legali, viene definito nell'ambio del Disturbo dell'Adattamento, cronico, con ansia e umore depresso, con livello di gravità tra lieve e moderato”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 784/2021
RG., promossa da:
e , rappresentate e difese, Parte_1 Parte_2
giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti IA Colasurdo e Carlo
Guglielmi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Roma, Via Tacito, n. 41;
RICORRENTE contro
, (C.F. e P. Iva ), in personale del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e con sede legale in Viale Basetti n. 12/A, 43121, Parma, rappresentata e difesa, in forza di delega apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Angelo Di Monte e Oraziantonio Viola del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo, sito in Parma, Via Carducci, n.
12;
RESISTENTE nonché contro rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria CP_2
difensiva, dall'Avv.to Giovanni Nouvenne del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via G. Mariotti, n. 1;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.12.2021 e ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio e chiedendo il CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali dalle medesime patiti, di cui doveva rispondere, oltre al quale autore materiale delle molestie sessuali subite, anche CP_2
la convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c., essendosi perpetrate le molestie CP_1
e/o violenze sessuali sopportate dalle attrici nell'ambito del Corso di Alta Formazione organizzato - e tenutosi - presso il CP_1
A fondamento della domanda, rappresentavano: a) che, dal 2017, la Controparte_1
istituita presso il di Parma, con il supporto della Regione Emilia
[...] CP_1
NA - che lo finanzia attraverso fondi pubblici europei -, ha promosso e realizzato il corso di alta formazione per professioni teatrali denominato “Casa degli artisti”; b) che le ricorrenti hanno preso parte al suddetto corso di alta formazione nell'anno 2019;
c) che, in particolare, in seguito alla candidatura tramite compilazione di apposto form e invio del proprio curriculum, le medesime sono state selezionate per partecipare alle prove di audizione – poi superate - nelle seguenti materie: canto, movimento, recitazione oltre ad un compito scritto e al colloquio con la commissione (della quale facevano parte consigliere di amministrazione della CP_2 CP_1
e regista residente del direttrice artistica e
[...] CP_1 Tes_1 organizzativa del responsabile dell'Ufficio regia del CP_1 Testimone_2
Teatro, e responsabile della illuminotecnica;
d) che, nell'anno 2019, Persona_1
sono state selezionate 22 persone, e, in particolare, Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 CP_3 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_1 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_2 Parte_18
ovvero 12 attrici, 6 attori, 1 Parte_19 Parte_20 Parte_21
MA ( , una regista ( , un regista Parte_5 Parte_21 Pt_4
e un drammaturgo ( ; e) che il corso, della durata di 6 mesi,
[...] Parte_19
da giugno a dicembre 2019, con la pausa estiva di agosto e per un totale di 770 ore di formazione pratico/teorica, era strutturato in lezioni teoriche e pratiche (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che a era assegnata al docenza afferente a CP_2
“Sperimentazione e Workshop”; g) che le lezioni si svolgevano sulla base di calendari,
e con orari variabili, che venivano comunicati settimanalmente alle partecipanti del corso, di norma dal lunedì al venerdì, della durata di 8 ore al giorno divisi tra mattina dalle 10.00/11.00 alle 12.00 o dalle 10.00 alle 13.00 (in cui avvenivano le lezioni teoriche) e pomeriggio dalle 14.00/15.00 alle 19.00/20.00 a seconda di quanto previsto in calendario (doc. 4 fasc. parte ricorrente); h) che le lezioni del si sono tenute CP_2
in due moduli distinti realizzatisi dal 17 giugno 2019 sino al dicembre 2019 e intervallati dal mese di agosto di pausa;
i) che il lavoro si è svolto essenzialmente sulla costruzione di monologhi di personaggi scelti dalle allieve su “suggerimento” del
[...]
n una sorta di accordo con le allieve e gli allievi;
l) che sovente non si CP_2 CP_2
presentava all'orario ad esso assegnato sul calendario per impartire le lezioni di
Sperimentazione e Workshop, arrivando a teatro con diverse ore di ritardo e costringendo, dunque, i partecipanti a trattenersi oltre l'orario previsto, e, così, sino alle
22.00/22.30; m) che, in tali casi, i fogli firma di entrata/uscita dalle lezioni, venivano fatti firmare all'orario formalmente previsto per la fine delle lezioni;
n) che, nonostante l'evidente disfunzione che tali ritardi determinavano, sia in ordine alla effettiva fruizione delle ore di formazione da parte dei partecipanti, che in ordine alla organizzazione dello stesso, il resistente non ha mai adottato nessuna misura CP_1
per ovviare a tale disfunzione;
n) che, in tale contesto, durante il corso di alta formazione nel Due di Parma, e sono CP_1 Parte_1 Parte_2
state vittime di molestie sessuali ad opera di o) che, dalle dichiarazioni CP_2
rese da diverse attrici all'Associazione Amleta, è emerso che il abusando del CP_2
suo ruolo e approfittando della condizione di soggezione piscologica in cui versavano le attrici, si è spesso reso autore di molestie e/o violenze sessuali nei confronti delle medesime;
p) che vi sono plurimi elementi dai quali evincere che anche la direttrice del ed i responsabili del , CP_1 Tes_1 Parte_22
e fossero al corrente di tali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
circostanze, lavorando a stretto contatto con il q) che le ricorrenti, a causa CP_2
delle molestie subito, hanno riportato importanti conseguenze pregiudizievoli sul piano psicologico.
Tanto premesso ed esposto, le ricorrenti instavano per le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che nell'ambito del corso di formazione “Casa degli artisti” dell'anno 2019, tenutosi presso il Teatro Due di Parma dalla Controparte_1
la sig.ra e la sig.ra hanno subito molestie e/o Parte_1 Parte_2
molestie sessuali ad opera del loro docente CP_2
2. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e Parte_1 [...]
al risarcimento del relativo danno e per l'effetto condannare la Parte_2 CP_1
convenuta, in persona del legale rappresentante e il sig. solidalmente CP_2
o disgiuntamente o alternativamente,
b. al risarcimento del danno di tipo professionale inteso come la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi, secondo equità;
c. al risarcimento del danno biologico inteso come danno all'integrità psico-fisica nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità. d. il risarcimento del danno esistenziale inteso come danno all'identità personale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità.
e. al risarcimento del danno morale nella misura pari alla somma di quanto liquidato per tutte le altre voci di danno non patrimoniale;
f. e comunque condannare la resistente convenuta e il sig. CP_1 CP_2
solidalmente o disgiuntamente o alternativamente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti per tali voci di danno in misura non inferiore a € 300.000 (trecentomila) per ed Parte_2
€ 100.000 (centomila) per;
3. ordinare alla convenuta Parte_1 CP_1
di approntare e porre in essere una procedura operativa al fine di evitare il ripetersi di molestie e violenze sessuali all'interno del Teatro ordinandone la messa in opera nei tempi più ristretti possibili;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 25.03.2021, CP_2
eccepiva, in via preliminare, l'inapplicabilità alla presente fattispecie del
[...]
procedimento speciale di cui all'art. 38 commi 1 2 3 e 4 del “Codice delle Pari
Opportunità” per mancanza dell'indefettibile requisito dell'attualità delle condotte di molestia lamentate, l'inapplicabilità al caso concreto del “Codice delle Pari
Opportunità” (D.Lgs. n. 198/2006), e, nel merito, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in quanto in tesi infondata in fatto e in diritto, contrastando i profili di responsabilità dedotti a suo carico dalle attrici, con liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio.
1.3. Resisteva con memoria difensiva del 22.03.2022, anche la CP_1
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza
[...]
funzionale del Giudice del Lavoro per insussistenza, nella fattispecie in controversia, di un rapporto di lavoro con le ricorrenti;
nel merito, assumeva l'inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità sostenuto dalla controparte;
contestava, infine, i danni lamentati dalla parte attrice reputandoli non adeguatamente provati e concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, con liquidazione in proprio favore delle spese processuali.
La proponeva, altresì, domanda riconvenzionale trasversale subordinata CP_1
nei confronti di chiedendone la condanna a tenerla indenne da ogni CP_2
somma che fosse eventualmente condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore delle ricorrenti.
1.4. La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU medico-legale sulla persona delle ricorrenti.
1.5. All'udienza del 22.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione preliminare di difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro o, comunque, di inapplicabilità del codice delle pari opportunità per insussistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro tra e le vittime delle asserite discriminazioni. Controparte_1
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'azione promossa in questa sede dalle ricorrenti è quella contemplata dall'art. 38 d.lgs. 198/2006, che prevede quanto di seguito riportato:
“1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità ((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere o regionale di parità”.
In base a quanto allegato in ricorso, le discriminazioni consisterebbero in molestie sessuali poste in essere dal regista e docente nei riguardi delle odierne CP_2
ricorrenti, nell'ambito del corso di alta formazione “Casa degli Artisti” che si è tenuto, nel 2019, presso il CP_1 Come correttamente evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, il Codice delle pari opportunità, coerentemente con la sua ratio ispiratrice di contrasto ai fenomeni di discriminazione in ogni ambito anche solo connesso con il mondo del lavoro1, estende espressamente il suo ambito applicativo anche ai canali di accesso al lavoro e alla formazione professionale.
L'art. 27 co. 3 d.lgs. 198/2006, invero, prevede che il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, previsto dai commi 1 e 2 della medesima disposizione, è applicabile altresì “alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni”.
Sul punto, nell'argomentare in ordine all'infondatezza della doglianza svolta dalle parti convenute, si richiamano – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. - le condivisibili considerazioni rese dall'intestato Tribunale in accoglimento del ricorso presentato dall Parte_23
collettiva previsto dall'art. 37 d.lgs. 198/2006 (sentenza n. 593/2024
[...]
– R.G. 213/2022 Est. Giovanni Matteo Moresco): “19. Nella fattispecie, il corso di alta formazione “Casa degli Artisti” tenuto presso il
Teatro Due costituiva un percorso privilegiato per l'accesso al competitivo e ambito mondo del lavoro del teatro e dello spettacolo in genere.
20. Infatti, per quanto il corso non fosse specificamente preordinato all'assunzione preso la convenuta, esso era indubbiamente connotato da una stretta CP_1
adiacenza con il conseguimento di effettivi incarichi lavorativi, subordinati o autonomi, in produzioni teatrali, dato che non si trattava di un corso di carattere meramente didattico, rivolto a discenti alle prime armi, ma era invece riservato a soggetti già muniti di formazione di base o di esperienza lavorativa come attori, assistenti alla regia o assistenti alla drammaturgia (v. bandi di ammissione sub docc.
6-8 ricorrente).
21. È inoltre pacifico che almeno alcune delle attrici, all'esito del corso di alta formazione, abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione lavorativa con la convenuta, seppure di breve durata (v. estratti contributivi delle sig. CP_1
e depositati da parte ricorrente, su autorizzazione del giudice, in Pt_1 Parte_2
data 1.2.2023).
22. Si deve poi aggiungere che questo corso è stato oggetto di finanziamenti da parte della in attuazione degli interventi e delle politiche per Controparte_7
l'istruzione, la formazione e il lavoro (docc.
9-11 ricorrente), così confermando la sua natura di attività di formazione professionale finalizzata all'accesso al mondo del lavoro.
23. Si ritiene pertanto che il corso “Casa degli Artisti” possa essere classificato come
“iniziativa in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale”, con conseguente applicabilità alla fattispecie del codice delle pari opportunità, tenuto altresì conto della ratio di tale corpus normativo, volto a rimuovere le discriminazioni basate – tra l'altro – sul sesso nell'accesso al mondo del lavoro.
24. Questo obiettivo sarebbe frustrato qualora fosse esclusa la tutela antidiscriminatoria nell'ambito di un'iniziativa formativa che, per la sua importanza e il suo prestigio, rappresenta certamente un titolo di grande rilevanza per l'aspirante attore o regista che si candidi a ruoli teatrali, sicché le discriminazioni poste in essere in tale ambito hanno il potenziale di scoraggiare e, nei casi più gravi, di escludere la partecipazione delle donne a tale settore del mercato del lavoro”.
Occorre, inoltre, evidenziare che – come correttamente osservato dalla difesa delle ricorrenti - lo svolgimento del Corso di Alta Formazione all'interno del teatro, sul palcoscenico, con utilizzo di spazi qualificabili come “luoghi di lavoro” e con utilizzo di “attrezzature di lavoro in genere” costituisce un ulteriore elemento suscettibile di fondare l'equiparazione del “corsista” al “lavoratore”.
A riguardo, occorre, invero, rilevare che la disposizione di cui all'art. 2 del TU 81/2008
- nel delineare le figure destinatarie delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro – da un lato, equipara al “lavoratore”, qualificato come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, “l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”, e, dall'altro, individua, quale destinatario degli obblighi di “sicurezza”
e “prevenzione” il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, in termini ampi e omnicomprensivi “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
A ciò si aggiunga – come efficacemente rilevato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n. 46/2025 - che “il percorso di accesso al lavoro è quantomai delicato, sia per la mancanza di quelle sicurezze che proprio dal rapporto già concluso derivano, sia perché normalmente coinvolge persone giovani, ancora in formazione professionale e personale, il che a maggior ragione induce a dare massima espansione della norma in questa direzione”.
Di talché, ogni lettura restrittiva delle disposizioni in parola finirebbe per frustrare la ratio legis testé delineata.
2.3. È, poi, palesemente infondata l'eccezione – svolta dalla difesa di - di CP_2
“inapplicabilità alla presente fattispecie del procedimento speciale di cui all'art. 38 – commi 1-2-3 e 4 - del “Codice delle Pari Opportunità” per mancanza dell'indefettibile requisito dell'attualità delle (presunte) condotte di molestia quivi lamentate”.
A riguardo, occorre evidenziare – come correttamente rilevato da parte ricorrente – da un lato, che, diversamente a quanto previsto dall'art. 28 della L.300/70 in materia di repressione della condotta antisindacale (la cui finalità è quella di inibire la suddetta condotta, rimuovendone le eventuali conseguenze pregiudizievoli2, e che viene assimilato, dalla difesa di al procedimento di cui all'art. 38 CPO), l'art. 38 CP_2
del codice di pari opportunità conferisce al Giudice il potere ulteriore di “provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale”, e, dall'altro, che la richiamata disposizione, al comma 63, nel disciplinare la legittimazione attiva del ricorso speciale ivi contemplato, si apre con una clausola di riserva che fa espressamente salva la facoltà di esperire un'azione ordinaria;
azione che è stata effettivamente promossa, nella fattispecie in controversia, dalle odierne ricorrenti.
Altra e diversa questione è, poi, quella relativa al difetto del requisito di ammissibilità dell'azione di inibitoria – pure esperita, congiuntamente a quella risarcitoria, dalle ricorrenti – rappresentato dall'interesse ad agire per non essere più le medesime ricorrenti frequentatrici, al momento del deposito del ricorso, del corso di alta formazione per professioni teatrali denominato “Casa degli artisti” e organizzato dalla questione sulla quale si tornerà più diffusamente nel Controparte_8
prosieguo della trattazione.
2.4. Ciò posto in ordine alle eccezioni preliminari, occorre esaminare il merito della domanda, procedendo partitamente – nella valutazione delle risultanze istruttorie – alla disamina della distinta posizione delle due parti convenute.
2.4.1. Va, anzitutto, evidenziato che le condotte illecite di molestia (sessuale) del
[...]
nei riguardi delle odierne ricorrenti sono state provate, nell'ambito del presente CP_2
giudizio e alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile4, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite.
Particolarmente significative risultano essere le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
, la quale è stata allieva del corso di Alta casa degli artisti nel Tes_3 Parte_22
medesimo anno delle ricorrenti, ossia nel 2019.
La teste ha confermato tutte le circostanze allegate dalla parte attrice, tanto con riguardo alla posizione della quanto con riferimento alla ricorrente Pt_1
Parte_2 La teste , quanto ai fatti occorsi alla prima, ha, in particolare, confermato, Parte_10
poiché vi ha assistito direttamente, i fatti dedotti ai capitoli 405, 416, 477, 488, 499, 5010,
5111 e 5212 del ricorso, così precisando: “Si andava oltre l'orario curriculare per e qualcun altro. Noi eravamo più di 22 ma non tutti avevano un Parte_2 Pt_1
tempo dedicato a una prosecuzione oltre l'orario canonico;
le persone che si trattenevano erano generalmente 2/3. Nel periodo di agosto il chiese inoltre CP_2
al gruppo chi volesse lavorare singolarmente al monologo durante la pausa estiva. Io personalmente non l'ho reputato opportuno. Che io sappia hanno accettato l'invito di 5 “Vero che il corso di era suddiviso in due tranche, una prima e una dopo l'estate. Durante CP_2 la prima sessione si tenne molto alla larga dal in quanto la sua presenza Parte_1 CP_2 le provocava molto disagio dal momento che, durante le lezioni, il utilizzava modi e parole CP_2 che creavano un clima di soggezione, chiamava gli allievi e le allieve “sudditi ignobili” e chiedeva loro di essere chiamato “Sua Maestà?”. 6 “Vero che chiedeva spesso alla di fermarsi nei locali del Teatro oltre l'orario di CP_2 Pt_1 lavoro, nonostante lui si presentasse perennemente in ritardo. Come innanzi evidenziato egli spesso tardava di due, tre ore l'inizio delle lezioni causando grande disagio e malessere agli allievi che permanevano sino a tarda serata / notte nelle aule, peraltro non refrigerate, del Teatro?”. 7 “Vero che, nel corso della prima lettura del testo da parte della ricorrente il le riferì che CP_2 non poteva assolutamente recitarlo come una “suorina”; la ricorrente si affidò completamente al lavoro e al percorso che il le propose;
egli le riferì, alla presenza del resto della classe, che CP_2 non poteva interpretare quel monologo, ma contemporaneamente le suggeriva di leggere, prestandoglieli, dei libri sul libertinaggio come “Le giornate di Sodoma e Gomorra” e altri testi di
”. Per_2 8 “Vero che, una volta finita la prima lezione di lettura a tavolino del testo, il urlò alla CP_2 ricorrente “ci vuole una malattia per recitare questo monologo, tu ce l'hai questa malattia?”, le parlò in modo rabbioso e questo la ammutolì?”. 9 “Vero che il chiedeva a , e per tutta la durata del lavoro sul suo CP_2 Parte_1 monologo, di trattenersi ben oltre l'orario curriculare, e ciò è accaduto anche fino anche alle 2.00 di notte, argomentando, il nel senso che ad assistere alle lezioni non potevano esserci i suoi CP_2 compagni di corso poiché il monologo toccava corde troppo intime e la ricorrente avrebbe dovuto concentrarsi da sola?”. 10 “Vero che, dalla seconda settimana di lezione, pretese di lavorare da solo con la ricorrente CP_2
la quale tuttavia, avendo appreso che il assumesse condotte non consone nei Pt_1 CP_2 confronti delle attrici e delle allieve, insistette per avere qualcuno con lei durante le prove. Ella non voleva stare da sola con durate le prove alla sera avvertendo una situazione di pericolo;
CP_2 tuttavia, per poter lavorare al meglio, si convinceva che le voci sul suo conto fossero solo voci del passato e che il quel momento il era un uomo anziano non in grado di aggredirla?”. CP_2 11 “Vero che, dopo molta insistenza da parte della il dovette cedere alla sua Pt_1 CP_2 richiesta di lavorare alla presenza di un'altra persona, riferendo che non avrebbe potuto lavorare senza nessuno che prendesse appunti sul lavoro e segnasse sul copione le note di regia che il CP_2 le dava?”. 12 “Vero che la maggior parte delle prove di si svolgevano dopo l'orario di lezione Parte_1
“curriculare” e fino a sera molto tarda, anche alla presenza di sua collega di Parte_10 corso?” agosto e che Parte_2 Parte_18 Parte_3 Parte_24
ha abbandonato il corso subito dopo. Il lavorava generalmente con gruppi di CP_2
2/3; tuttavia, da quanto riferitomi dalla e dalla e da Pt_1 Parte_2 Parte_18
anche singolarmente. Io ho fatto due corsi di alta formazione per cui la modalità di funzionamento mi è molto chiara. Normalmente è previsto un orario di lezione, anche per una questione di assicurazione. L'orario canonico era 15:00-19:00 ma il regista arrivava puntualmente alle 17:00 quindi anziché finire alle 19:00 finiva anche intorno alle 23:30. L'orario in cui il corso finiva per tutti era alle ore 19:00 e la maggior parte del gruppo di persone partecipanti andava via sempre alle 19:00. A fermarsi dopo questo orario erano soltanto le persone che ho menzionato. Il modulo di formazione prevedeva delle lezioni svolte da determinati docenti;
nel corso di questi orari doveva quindi essere presente il docente designato. A volte capitava che si presentasse, nelle
2 ore di ritardo del una cantante lirica che non era però prevista nel nostro CP_2
corso formativo. Siamo comunque rimasti anche da soli. L'assistente alla regia non era l'assistente alla regia del regista che aveva compiti specifici ma una ragazza come noi che non aveva alcuna funzione di formarci. Sicuramente capitava che noi rimanessimo per 2 ore a fare nulla”.
La teste ha confermato, inoltre, sempre perché presente personalmente, le circostanze di cui al capitolo 5313 del ricorso, così precisando: “il aveva una preferenza CP_2
per alcune ragazze, nel senso che faceva loro più complimenti e rivolgeva più attenzioni. Si tratta di , Parte_2 Parte_1 Parte_18 Pt_3
Non posso riferire in ordine all'episodio descritto in capitolo poiché sul
[...]
punto nulla so. Posso dire che le attenzioni rivolte nei confronti di Parte_2
e sono con il tempo venute meno. Ricordo un episodio Parte_18 Parte_3
in cui a Luglio 2019 regalò a un libro con il suo numero di telefono CP_2 Pt_2 al suo interno;
ho visto personalmente ciò e anche che sul libro c'era indicato un numero di telefono. Ricordo poi che, a partire da circa Novembre 2019, il ha CP_2
manifestato un atteggiamento di chiusura nei confronti della stessa;
ricordo in particolare che quasi non le rivolgeva più la parola. Ricordo che queste attenzioni venivano dedicate soprattutto alle donne;
ricordo, infatti, le lamentele dei miei colleghi maschi che non si sentivano considerati. Ricordo, tuttavia, che vi era un collega maschio ( ) al quale il rivolgeva comunque una maggior Persona_3 CP_2
attenzione nel senso che ha lavorato un po' di più con lui rispetto ad altri ragazzi”.
La teste ha, poi, confermato le circostanze dedotte sub cap. 5414 del ricorso, Parte_10
così riferendo: “ricordo però di una telefonata che mi fece in cui mi disse che Pt_1
era stata invitata a cena dal ed era molto titubante;
io non sapevo cosa CP_2
consigliarle. Subito dopo mi richiamò per dirmi che il le aveva chiesto di CP_2
andare a cena con lui senza mutande. Era Dicembre 2019”.
La teste, poi, escussa sulle circostanze di cui al cap. 5615 del ricorso, ha così dichiarato:
“durante il lavoro il fece leggere alla ricorrente anche altri testi, diversi dal CP_2
monologo su cui stavano lavorando, dicendole che lei avrebbe potuto farne un bellissimo monologo e che sarebbe stato onorato di lavorarci con lei, ma sottolineando che per fare questo, ella avrebbe dovuto “affidarsi” a lui e “abbandonare il suo pudore”. Lo so poiché ero presente”. La teste ha confermato, altresì, i fatti dedotti ai capitoli 6016 e 6117 del ricorso, così precisando: “il rivolgeva un invito generalizzato alle attrici ad essere più CP_2
seducenti. Era rivolto però a in particolare. Ricordo un episodio in Pt_1
particolare in cui, rivolgendosi a , disse: “questo abbigliamento è Pt_1 CP_2
troppo da maschiaccio”. Ricordo che un giorno venne al corso in minigonna Pt_1
e il le disse: “che gnocca”. L'invito ad essere più seducenti era generalizzato. CP_2
Ricordo che una volta il ci disse che “l'attrice deve essere una puttana”. CP_2
Ricordo anche che durante una cena a cui ho partecipato anche io il disse a CP_2
che “l'attrice deve essere una puttana”. Pt_1
ha, infine, confermato - in quanto destinataria delle confidenze fatte Parte_10
dalla diretta interessata con riguardo al primo fatto ed in quanto testimone oculare quanto al secondo episodio - anche le molestie sessuali subite, sul piano fisico, dalla e dedotte ai capitoli 6318, 6419 e 6620 del ricorso. Pt_1 16 “Vero che, durante un'altra prova, sempre svoltasi nella sala seminterrata del di Parma CP_1 dopo le ore 22.00, durante la prima settimana di novembre 2019, il chiese alla ricorrente se CP_2 avesse il ragazzo, le parlò di libertinaggio, le disse che doveva provare a fare sesso col suo ragazzo senza sentire nulla per fare pratica. Questa sua invasione della sfera personale e intima infastidì oltremodo la ricorrente mettendola profondamente a disagio ed in imbarazzo?”. 17 “Vero che, durante tutto il periodo in cui si svolgevano le prove, il si fermava con la signora CP_2 e le diceva che era molto bella;
diverse volte, entrando in sala la salutava dicendole “che Pt_1 gnocca”, mettendo la ricorrente in uno stato di disagio profondo?”. 18 “Vero che, durante una prova, sempre nel novembre 2019, il decise che nemmeno la CP_2 signora avrebbe potuto presenziare alle prove. Nell'occasione il chiese alla Parte_10 CP_2 ricorrente di interpretare il pezzo guardandolo negli occhi come per sedurlo e la ricorrente provava disgusto ma non sapeva come sottrarsi;
ad un certo punto ella, notando che il le si stava CP_2 avvicinando eccitato, riuscì a fermarlo intimandogli di tornare a sedere, la ricorrente riferiva quanto accaduto alla signora e alla sig.ra ”. Parte_10 Pt_21 19 “Vero che, quella stessa sera, mentre la ricorrente provava il monologo, il le Pt_1 CP_2 disse che avrebbe dovuto masturbarsi davanti a lui;
nel testo era evidente che il personaggio (la
) fingesse un orgasmo, per cui secondo il personaggio doveva masturbarsi;
mentre Pt_25 CP_2 provavano il disse alla ricorrente che era volgare masturbarsi sotto la gonna, che avrebbe CP_2 dovuto farlo sopra il vestito;
poi cambiò idea e, avvicinandosi a lei le prese la mano con la sua mano, gliela mise repentinamente sotto al vestito in mezzo alle gambe, poi iniziò a velocizzare il movimento conducendo con la sua mano la mano della ricorrente, dicendole che doveva avere più ritmo;
al termine della prova la ricorrente era profondamente prostrata ed avvilita per quanto accaduto?”. 20 “Vero che, nel corso di un'altra prova, il afferrava di nuovo la mano della ricorrente CP_2 infilandola repentinamente sotto al suo vestito, in mezzo alle gambe, conducendo con la sua mano la mano alla ricorrente, indicandole i movimenti da tenere e approfittandone per avvicinarsi e farli anche lui stesso su di lei;
egli le diceva che non stava capendo bene, le accarezzò il collo e stava scendendo al seno quando la ricorrente si irrigidì; il si spostò continuando a dirigerla senza CP_2 toccarla e le chiese se si fosse eccitata;
la ricorrente, mortificata, molto imbarazzata ed in totale La teste, quanto al primo episodio, ha così riferito: “Confermo che mentre provavano il disse alla ricorrente che era volgare masturbarsi sotto la gonna, che avrebbe CP_2
dovuto farlo sopra il vestito;
poi cambiò idea e, avvicinandosi a lei le prese la mano con la sua mano, gliela mise repentinamente sotto al vestito in mezzo alle gambe, poi iniziò a velocizzare il movimento conducendo con la sua mano la mano della ricorrente, dicendole che doveva avere più ritmo;
ero presente personalmente”.
Sul capitolo 66 del ricorso, in relazione al secondo degli episodi verificatisi, ha, così, precisato: “in virtù della mia posizione non ho potuto vedere esattamente quello che è successo;
posso dire però che erano molto vicini con lui proteso su di lei e che ho visto da parte del la simulazione di un gesto di masturbazione”. CP_2
Ancora, la teste ha confermato la veridicità delle circostanze dedotte ai Parte_10
capitoli 7121, 7222 e 7323 del ricorso, riferendo, con riferimento al capitolo 7424, che stato di soggezione rispose di no?”. 21 “Vero che il al quale la ricorrente chiese come fosse andato lo spettacolo, la denigrò CP_2 dicendole che aveva solo urlato;
nella stessa serata la invitò a cena con un messaggio, dicendo che non poteva dimenticare la;
la ricorrente rispose che lei stava recitando un ruolo e che Pt_25 fuori dal teatro non era più la e gli chiese di ricordarselo. Il le chiese di andare a Pt_25 CP_2 cena con lui anche per parlare dello spettacolo nel quale le aveva detto che avrebbero potuto lavorare insieme dopo il corso di alta formazione (si trattava della produzione di Quartetto di ER LE), egli riferiva che la ricorrente avrebbe potuto affrontare il ruolo divinamente e le chiese, inoltrandole un messaggio, di andare a cena indossando una gonna e la biancheria intima della
(autoreggenti e pizzo); la ricorrente rispose che sarebbe andata vestita come sempre, Pt_25 elegante ma a suo agio, sottolineando ancora una volta che non era la , ma il Pt_25 CP_2 ironizzò dicendo che riteneva impossibile una pausa dal ruolo e parlò di feticismo. La ricorrente si sentì molto male e nell'occasione chiamò suo fratello confidandogli l'accaduto. Ella temeva le reazioni del ad un suo esplicito rifiuto, in quanto ciò avrebbe determinato la perdita di CP_2 qualsiasi occasione di lavoro. Il era infatti solito minacciare di avere il potere di non far CP_2 lavorare più le attrici, ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze?”. 22 “Vero che, profondamente addolorata e umiliata dalla richiesta del la ricorrente riferì di CP_2 non sentirsi bene e di avere la febbre, sebbene questi insistesse nell'invitarla a cena fuori?”. 23 “Vero che, molte altre volte, il fece commenti sul modo di vestire della ricorrente, dicendole CP_2 che doveva scoprirsi di più?”. 24 “Vero che, nel mese di novembre 2019, in occasione di una prova serale, la ricorrente riferì al
[...] he doveva andare via dalle prove per l'ora di cena;
lui si arrabbiò molto e la ricorrente spiegò
CP_2 che per lei si trattava di un momento importante in quanto il suo ragazzo doveva presentarla a parte della sua famiglia;
il diede il permesso alla facendola sentire molto a disagio per
CP_2 Pt_1 la sua richiesta, nonostante l'orario di lavoro fosse finito da molto tempo e lei avesse già firmato sul registro l'uscita; il peraltro, avendo appreso che uno dei commensali era un importatore di
CP_2 sigari cubani, chiese alla ricorrente di portargli dei sigari cubani cosa che la ricorrente fece durante il periodo natalizio, recapitandoglieli in teatro insieme ai libri che le aveva prestato. Il si
CP_2 arrabbiò molto con la ricorrente, “rea” di non aver incartato i libri, che invece per una questione di “ restituì questi libri e portò questi sigari. Lo so poiché ci vedemmo poco Pt_1
prima che lei andasse in Teatro. Ricordo anche che lei, in occasione di una prova serale, doveva andare via perché doveva presentare il fidanzato ai genitori;
lo so poiché me l'ha raccontato”.
La teste ha, infine, confermato le circostanze di cui al capitolo 7925 del ricorso, così precisando: “la ricorrente mi aveva riferito di essere preoccupata per la situazione;
temeva di denunciare l'accaduto poiché, essendo di Parma, temeva di non lavorare più”.
La teste ha reso dichiarazioni significative anche in ordine alle Parte_10
molestie (nonché alle violenze) sessuali perpetrate dal ai danni di CP_2 [...]
Parte_2
La teste ha, anzitutto, confermato la veridicità delle circostanze di cui al capitolo 9526 del ricorso in quanto riferitele direttamente dalla ricorrente, così precisando: “ricordo questa circostanza poiché stavo aspettando la per la cena. Ricordo di queste Parte_2
frasi che il aveva pronunciato nei confronti della Ricordo poi che CP_2 Parte_2
una volta arrivata per cena con un libro in mano, mi riferì di essere stata a teatro e quando aprì la pagina del libro ricordo di aver visto un numero di telefono che lei mi disse che era del A quel punto la invitai a stare attenta perché la cosa mi CP_2
sembrava strana”.
Con riferimento al capitolo 9827 del ricorso, la teste ha, così, riferito: “la Parte_2
tornò a Parma durante l'estate; io l'avevo ospitata a Capri per un periodo durante le privacy avrebbe dovuto incartare?”. 25 “Vero che la ricorrente era molto spaventata dall'atteggiamento di prevaricazione del e CP_2 dalle minacce che aveva fatto ad alcune colleghe dicendo “non lavorerai più in nessun teatro”, in quanto temeva di non trovare uno sbocco lavorativo laddove lo avesse denunciato per tali comportamenti?”. 26 “Vero che, durante la lettura del testo, il riferiva alla ricorrente che per lavorare su quel CP_2 monologo ci sarebbe stato bisogno di più tempo, che avrebbero dovuto lavorarci da soli e non durante le lezioni;
il continuava a dire alla ricorrente che aveva una “voce molto bella, CP_2 molto carnale, viscerale, metallica”, che a lui piaceva molto, che lui era un amante delle voci belle, le disse che lui d'estate non avrebbe fatto nulla e sarebbe rimasto a Parma e le propose, di vedersi durante il mese di agosto 2019 (mese di pausa del corso di alta formazione) nei locali del CP_1 di Parma per provare;
le scrisse il proprio numero di telefono su un libro che avevano letto durante le settimane di prove, regalandoglielo?”. 27 “Vero che il 23.08.2019 si teneva la prima lezione individuale della ricorrente con il Parte_2 [...] e ricordo che lei dovette tornare a Parma per lavorare sul monologo. Quanto Pt_26
ai discorsi, ricordo che la mi raccontò queste circostanze. Preciso che io Parte_2
non ero presente ma questi discorsi medesimi venivano spesso fatti anche davanti agli altri allievi durante le lezioni. Non ho sentito proferire questi discorsi da parte di altri registi, quantomeno in questa maniera assolutista. Ho sentito altri registi dire che il teatro ha una dimensione anche erotica, ma non sessuale”.
La testimone ha, poi, confermato le circostanze allegate al capitolo 10428 del ricorso, evidenziando di aver appreso di tali circostanze direttamente dalla ricorrente e precisando, altresì, “di avere sentito personalmente dire a lezione dal che CP_2
un'attrice deve prima sedurre il regista e poi il pubblico”.
dei tre giorni che il stesso le aveva indicato. Le lezioni si tenevano presso i locali del CP_2 CP_2 di Parma, che si presentava completamente vuoto, né vi erano preposti al controllo della CP_1 sicurezza. Il Le Moli parlò alla ricorrente di Venezia, le parlò di politica, del teatro, le disse che “una attrice non deve avere una vita, ma deve vivere per il teatro”, che “la vita è priva di senso, solo quella che si svolge sopra un palco è la vera vita” che “bisogna provare emozioni nella vita solo per saperle riprodurre con fedeltà a teatro. Il pubblico si deve innamorare di un attore, il quale deve saper affascinare il pubblico. È questa la capacità più importante di un attore. Il fascino e l'attrazione sessuale. Il pubblico è affascinato, nel senso che è sessualmente eccitato dall'attore. Tutto è sesso. Il teatro e la recitazione sono solo delle perversioni sessuali. La bravura di un attore è eccitante. L'attore deve essere perverso, nel senso che deve essere folle e deve vedere le cose dal punto di vista opposto rispetto agli altri. Un attore deve avere una rotella fuori posto. Solo così si può fare teatro”, la ricorrente provò a ribattere, ma il smontava ogni di lei argomentazione;
CP_2 il nell'occasione disse alla ricorrente che il suo abbigliamento sportivo non andava bene, CP_2 che doveva vestire in modo elegante, che doveva “tenere alto il livello”, che “una donna deve sedurre, sempre”; la ricorrente provava fastidio nel sentire tali parole?”. 28 “Vero che, sempre durante la giornata del 24.08.2019 il chiese alla ricorrente di spogliarsi,
CP_2 sostenendo che le ultime battute del monologo fossero più efficaci se si fosse spogliata. La ricorrente si rifiutò, continuando a lavorare, ma il insistette nell'ordinarle di spogliarsi e al nuovo
CP_2 rifiuto della stessa il interruppe le prove dicendo che non riusciva più a lavorare perché la
CP_2 ricorrente avrebbe dovuto spogliarsi, perché “se il regista da un ordine c'è sempre un motivo e bisogna assecondarlo, anche se non si capiscono le sue ragioni”, e aggiungendo che “un'attrice non può avere remore o blocchi”. La ricorrente si arrabbiò e gli urlò che non si sarebbe spogliata poiché non c'era alcuna ragione teatrale a fondamento di quella richiesta, ma solo la volontà del
CP_2 di vederla nuda, e lui le rispose che non trovava nessuna differenza, sia che glie lo chiedesse per fini teatrali sia per il solo fatto di volerla nuda;
le disse che “un'attrice deve esercitarsi prima a sedurre il suo regista se vuole poi riuscire a sedurre un pubblico?”. La testimone ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 10529, 10630 e Parte_10
10731 e 10832 del ricorso, evidenziando di aver appreso di tali circostanze direttamente dalla e precisando, altresì, con riguardo al capitolo 10733, che le modalità Parte_2
descritte sono “modalità ricorrenti che mi sono state riferite da altre persone: tra queste, che lavorò per il nonché da che Persona_4 CP_1 Parte_21
era la nostra assistente alla regia e che faceva parte del nostro corso Parte_3
e ha lavorato al posto della per questa produzione la quale mi ha raccontato Parte_2
di essere stata molestata”. 29 “Vero che anche quella sera il invitò la ricorrente a cena nel medesimo ristorante facendola CP_2 sedere in una sala privata ed improvvisamente iniziò a baciarla sulla bocca. La ricorrente era bloccata, non sapeva come comportarsi?”. 30 “Vero che, alle ore 23.00 della medesima giornata, il fece come per chiamare il taxi per CP_2 far accompagnare in stazione la ricorrente, riferendole che i taxi non rispondevano e che erano tutti occupati e proponendole di fermarsi a dormire a Parma, in una abitazione di sua proprietà, mentre lui stesso sarebbe tornato a dormire a casa con la moglie?”. 31 “Vero che, dopo la cena, tornarono presso il Teatro Dure di Parma per provare. Il spense
CP_2 le luci e tenne acceso solo un faro puntato sulla ricorrente, mentre lui stava a qualche metro di distanza dalla ricorrente. La ricorrente non lo vedeva perché tutto intorno a lei era buio ed il
CP_2 le impartiva direttive che la ricorrente eseguiva. Superate le 2.00 di notte la ricorrente era così stanca e priva di forze da non avere la forza di dire nè di pensare nulla, riuscendo solo ad eseguire gli ordini del regista;
tra una direttiva e l'altra il ne approfittava per avvicinarsi a baciarla più volte.
CP_2 Nelle ultime battute il le ordinò di spogliarsi e la ricorrente si spogliò pensando che ciò fosse
CP_2 necessario, che stavano lavorando e che non poteva rovinare tutto e opporsi. Il si avvicinò
CP_2 di nuovo alla ricorrente dicendole che era stata brava e la baciò di nuovo, la girò fisicamente con la testa verso una parete e cominciò a masturbarla anche all'interno della vagina, dicendole che doveva
“sempre ringraziare il , le disse che al “padrone si tocca sempre il cazzo”, prese la mano Pt_27 della ricorrente e la poggiò sul proprio membro?”. 32 “Vero che la ricorrente era in una condizione di estremo disagio e sofferenza, non sapeva cosa fare, come reagire, come comportarsi. Usciti dal Teatro per prendere il treno delle ore 4.30, prima di salire sul taxi il le diede una banconota da 50 euro?” CP_2 33 “Vero che, dopo la cena tornarono presso il Teatro Dure di Parma per provare. Il spense
CP_2 le luci e tenne acceso solo un faro puntato sulla ricorrente, mentre lui stava a qualche metro di distanza dalla ricorrente. La ricorrente non lo vedeva perché tutto intorno a lei era buio ed il
CP_2 le impartiva direttive che la ricorrente eseguiva. Superate le 2.00 di notte la ricorrente era così stanca e priva di forze da non avere la forza di dire nè di pensare nulla, riuscendo solo ad eseguire gli ordini C del regista;
tra una direttiva e l'altra il ne approfittava per avvicinarsi a baciarla più volte.
CP_2 Nelle ultime battute il le ordinò di spogliarsi e la ricorrente si spogliò pensando che ciò fosse
CP_2 necessario, che stavano lavorando e che non poteva rovinare tutto e opporsi. Il si avvicinò
CP_2 di nuovo alla ricorrente dicendole che era stata brava e la baciò di nuovo, la girò fisicamente con la testa verso una parete e cominciò a masturbarla anche all'interno della vagina, dicendole che doveva
“sempre ringraziare il , le disse che al “padrone si tocca sempre il cazzo”, prese la mano Pt_27 della ricorrente e la poggiò sul proprio membro?” La teste ha, poi, confermato le circostanze di cui ai capitoli 11134 e 11235 del ricorso, così precisando: “verso gennaio, la mi raccontò queste circostanze e che io Parte_2
le dissi che questo messaggio non avrebbe avuto alcuna valenza legale. Ricordo bene che abbiamo discusso del valore di questa mail”.
La teste ha, poi, confermato che la – come dalla medesima riferito – è stata Parte_2
vittima di una violenza sessuale ad opera del regista una volta giunta presso la sua residenza in Sardegna, confermando quanto dedotto ai capitoli 11436 e 11537 del ricorso.
A riguardo, la teste ha ulteriormente così precisato: “Con riferimento al capitolo 114, ricordo che sapevamo che il era in Sardegna. Era un venerdì e la CP_2 Parte_2
mi disse che forse doveva andare via quel weekend, senza però dirmi cosa dovesse fare di preciso. Ricordo poi che la non si presentò a lezione il lunedì successivo, Parte_2
il che era strano data la costanza con la quale la frequentava le lezioni. Io Parte_2
pensai che fosse andata in Sardegna come in effetti mi riferì alla fine del corso a
Gennaio”.
La teste, con riguardo a tale episodio, ha, inoltre, così precisato: “la mi ha Parte_2
riferito che non avevano avuto una penetrazione “vaginale” ma che era stata sodomizzata. Difatti, mi raccontò che ci fu un rapporto “anale” nonché che IA, presente in Sardegna insieme a lei, voleva aiutare il a penetrare la CP_2 Parte_2
spalmandole della crema.”
La teste ha, poi, confermato anche le circostanze di cui ai capitoli 11638, Parte_10
11739 e 11840 del ricorso, evidenziando che le suddette circostanze le sono state riferite dalla e così precisando in ordine alla mail che il ha preteso dalla Parte_2 CP_2
“ricordo di aver discusso con la sul valore delle mail una volta Parte_2 Parte_2
che la stessa le aveva già inviate al . CP_2 38 “Vero che, successivamente, il iniziò a maltrattare verbalmente la ricorrente, la quale CP_2 scappò via dalla Sardegna?”. 39 “Vero che, dopo gli episodi di violenza sessuale indotta descritti nei capitoli precedenti, il CP_2 iniziò ad ordinare alla ricorrente, alla fine delle lezioni e prima dell'inizio degli spettacoli programmati presso il di Parma, di “servirlo”: la ricorrente sentiva il peso del ricatto CP_1 che il con la sua autorità di formatore e di residente del di Parma stava CP_2 Per_6 CP_1 esercitando su di lei, non sentendosi libera di rifiutare pur essendo tali comportamenti del CP_2 del tutto indesiderati?”. 40 “Vero che, in data 25 ottobre 2019, il disse alla ricorrente che non doveva fare sesso con
CP_2 nessun ragazzo, che non doveva masturbarsi, perché non doveva disperdere energie, che doveva conservarle e utilizzarle solo nel teatro. Il chiese nuovamente alla ricorrente di mandargli
CP_2 una mail in cui la stessa dichiarava di acconsentire a “donare” a lui la sua libertà sessuale e non solo, continuando a insistere ogni giorno affinché la ricorrente gli inviasse questa mail, che la ricorrente con fatica inviò in data 28.10.2019 (senza alcuna convinzione ne volontà, anche in questo caso) in uno stato di totale soggezione e prostrazione, completamente soggiogata dal Il
CP_2 [...] riferì alla ricorrente che la mail inviata non andava bene, suggerendole come correggerla e
CP_2 cosa scrivere e intimandole di inviargliela nuovamente con le sue correzioni, cosa che la ricorrente faceva, inviando al la mail. Ancora una volta il sosteneva (come possiamo leggere
CP_2 CP_2 nelle conversazioni whatsapp) che la mail non andava bene, che la mail doveva essere meno macchinosa e più sentita, che la ricorrente avrebbe dovuto metterci più amore. In data 4.11.2019 la ricorrente inviava una terza mail, che il ritenne andasse “abbastanza bene”?”.
CP_2 La teste ha, infine, confermato anche gli episodi descritti ai capitoli 11941, Parte_10
12142, 12243, 12344, 12445, 12546, 12647 e 12748 del ricorso;
episodi che la teste ha 41 “Vero che il abusando del suo ruolo e approfittando della condizione di soggezione CP_2 piscologica in cui versava la ricorrente, ordinò alla ricorrente di masturbarsi solo quando glielo dicesse lui, in qualunque posto la ricorrente fosse e qualunque cosa ella stesse facendo, ordinandole di scrivergli quando cominciava a farlo, e quando finiva e ordinandogli di scrivergli “ho sborrato, grazie;
la ricorrente si sentiva umiliata nello scrivere quelle parole;
il le ordinò Pt_27 CP_2 di scrivergli anche a cosa pensava quando si masturbava, dicendole che doveva sempre pensare a Lui;
la ricorrente non sapeva mai cosa scrivere in ordine a tali fantasie, inventando e scrivendo quanto le aveva ordinato di scrivere?”. CP_2 42 “Vero che, in data 6.11.2019, il chiese alla ricorrente di andare a vedere le prove CP_2 dell'opera di La Locandiera, di cui lui era il regista, sempre presso il di Per_7 CP_1 Parma, dicendole che dopo le prove la ricorrente avrebbe dovuto servirlo entrando nel suo camerino senza farsi vedere da nessuno e lo doveva aspettare, e così accadde in data 07.11.2019?”. 43 “Vero che, dopo tale evento, il chiese alla ricorrente se conosceva una “ragazza perversa” CP_2 con cui poter lavorare, e la ricorrente indicava la signora , anche lei allieva Parte_9 del corso di Alta Formazione presso il di Parma e amica della ricorrente;
il CP_1 CP_2 chiese alla ricorrente di mostrargli una foto di ?”. Pt_9 44 “Vero che, il 9.11.2019, si tenne lo spettacolo “La Locandiera”, e la ricorrente si recò allo spettacolo con;
dopo lo spettacolo propose ad entrambe di Parte_9 CP_2 raggiungerlo al ristorante La Filoma, dove avrebbe cenato con persone del teatro, in particolare l'attrice della compagnia del di Parma, il regista e docente del corso Parte_30 CP_1 di alta formazione, Csaba Antal con cui avevano appena finito di lavorare;
intanto scriveva alla ricorrente dicendole che voleva vedere se “ ” fosse “corruttibile”; la ricorrente si recò al Pt_9 ristorante con la sig.ra e la notte il scrisse alla ricorrente di volerla sodomizzare Parte_9 CP_2 alla presenza di ?”. Pt_9 45 “Vero che, in data 11.11.2019, disse alla ricorrente che il le aveva Parte_9 Pt_31 ha chiesto di uscire da sola con lei, la ricorrente, in evidente stato di confusione psicologica, solo allora si rese conto che era intenzione del quella di molestare anche l'amica , tentò CP_2 Pt_9 di persuaderla a non uscire col mettendola in guardia sulla situazione in cui si sarebbe CP_2 trovata, dicendole che il non aveva interesse a uscire soltanto a cena con una ragazza bella CP_2 e talentuosa, che cercava solo persone da manipolare le persone da rendere schiave e che uscire con lui avrebbe voluto dire non poter più tornare indietro, non poter più dire no, mettendola al corrente di quanto quell'uomo fosse pericoloso?”. 46 “Vero che, durante la lezione di quella giornata, la ricorrente litigò con la signora Parte_9
e in maniera così eclatante che il le scrisse che sarebbe potuta uscire anche lei a
[...] CP_2 cena con loro a patto che la finisse di fare così tanta confusione in classe, chiedendole che dopo lezione lei lo aspettasse in un bar mentre lui avrebbe parlato da solo con la . Il
Parte_9 CP_2 e la andarono a prendere la ricorrente in taxi per recarsi insieme al solito ristorante,
Parte_9 intanto il aveva chiamato al telefono la ricorrente esplicitandole l'intenzione di avere due CP_2 schiave per quella sera per “servirlo”, la ricorrente lo pregò di non coinvolgere la e
Parte_9 scrisse anche alla quello che il le aveva appena detto al telefono?”.
Parte_9 CP_2 47 “Vero che la ricorrente entrò in confusione totale, non riuscì più a capire di che cosa potesse essere capace il era terrorizzata, intanto la disse alla ricorrente che il aveva CP_2 Parte_9 CP_2 insistito molto per farla andare a cena con loro e che voleva solo portarle al ristorante;
la ricorrente si sentì impotente, perché pensò di non poter dire di no al e di non poter nemmeno salvare CP_2 la , che in quel momento era lontana da lei e con il andarono a cena e la Parte_9 CP_2 [...]
dopo il dolce disse di volere andare via, nonostante le forti pressioni del affinché Pt_9 CP_2 rimanesse con loro, così tanto che la si sentì costretta a mostrare alla ricorrente il Parte_9 dichiarato esserle stati riferiti direttamente dalla a gennaio, dopo la fine del Parte_2
corso.
La teste, poi, nel confermare le circostanze di cui al capitolo 12849 del ricorso, ha, così, precisato: “confermo la verità in quanto lo ricordo personalmente. Ricordo
l'atteggiamento del nei confronti della che improvvisamente mutò CP_2 Parte_2
da novembre fino alla fine del corso”.
Le circostanze riferite dalla sono state confermate anche dalla teste Parte_10 [...]
la quale, escussa all'udienza del 18.06.2024, nel confermare le circostanze Pt_21
dedotte ai capitoli di prova testé richiamati e relativi alle molestie subite dalle ricorrenti, ha così precisato:
“Quanto all'abitudine del di illudere le attrici di avere grandi progetti CP_2
lavorativi che le riguardavano: “un esempio di questo comportamento è il seguente: eravamo tutti desiderosi che lui ci istruisse, era una sorta di assuefazione alla quale eravamo condotti dal fatto che lui inizialmente ci sviliva per poi farci i complimenti se seguivamo esattamente i suoi insegnamenti.
Confermo la verità di cui al capitolo 66. Ho assistito personalmente. Presumo che il abbia interpretato quella scena come una masturbazione e ricordo che per CP_2
indurre la a questo stato le afferrò con la sua mano destra la mano destra Pt_1
dell strofinandola all'interno delle gambe più volte. Pt_1
ADR: Ho assistito alla rappresentazione dello spettacolo e confermo che quella scena fosse presente. La scena prevedeva che l'attrice si toccasse da sola. Preciso che nel messaggio della sua coinquilina che le chiedeva dove fosse e quando sarebbe tornata a casa, chiedendo alla ricorrente di confermare al che doveva andar via per davvero?”. CP_2 48 “Vero che, in seguito a quell'episodio, il chiese alla ricorrente di farsi perdonare, CP_2 addossandole la colpa del fatto che la non fosse rimasta con loro perché la ricorrente Parte_9 non era stata riservata e le aveva raccontato tutto, chiedendo alla ricorrente di farsi perdonare
“servendolo” anche quella notte a casa sua, in Via Mistrali 4 a Parma, dove portò la ricorrente, tirandosi giù i pantaloni e ordinando alla ricorrente di fare sesso orale?”. 49 “Vero che, da quella sera, il cominciò a essere sempre più laconico, fino a non inviare più CP_2 messaggi alla ricorrente;
durante le lezioni la ignorava, non le parlava, non la considerava, in data 16/11/2019 il rispose in modo severo alla ricorrente che intanto chiedeva delucidazioni, CP_2 dicendole che non era nemmeno più degna di essere sua schiava, e che sarebbe diventata la schiava di IA, che la ricorrente non sarebbe stata più “un soggetto, ma solo un oggetto anzi un buco per il suo cazzo”?”. testo non c'era nessun rimando a scene di autoerotismo ma era l'interpretazione del a prevederlo. CP_2
Sul capitolo 71 posso solo dire che il era solito minacciare di avere il potere CP_2
di non far lavorare più le attrici, ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze. Ricordo in particolare una prova con la Come già Parte_2
detto, il voleva essere imitato in ogni cosa che faceva e quando chiese a CP_2
di imitarlo in una mossa e lei non seppe imitarlo, lui scoppiò e le gridò “se Pt_2
lo decido io tu non metti più piede in nessun teatro d'Italia”. Dopo questo episodio,
uscì sconvolta e, una volta rientrata, in pochissimo tempo il aveva Pt_2 CP_2
cambiato atteggiamento e le disse che non era successo niente e le chiese di darle un bacio”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste , Parte_9
la quale ha, così, riferito:
“Sul capitolo 67, sono al corrente del fatto che il invitò spesso a cena la CP_2
L'ho sentito personalmente e non invitava solo lei ma anche altri ragazzi, Pt_1
tra cui me.
Con riferimento al capitolo 71, confermo che il era solito minacciare di avere CP_2
il potere di non far lavorare più le attrici ricordando loro di essere molto potente e di avere importanti conoscenze in tutti i teatri d'Italia.
Con riguardo al capitolo 114, confermo che è andata in Sardegna. Preciso Pt_2
che, tra le lacrime, mi ha riferito di aver avuto, contro il suo consenso, un rapporto anale con il Mi disse anche che non voleva andare in Sardegna ma che il CP_2 [...]
e aveva “promesso” l'opera e che non sapeva come comportarsi. CP_2 Pt_28
Confermo la verità di cui al capitolo 115, in quanto le circostanze ivi dedotte mi sono state riferite da . Pt_2
Nulla so con riguardo ai capitoli 116 e 117. Ricordo che dopo l'episodio della
Sardegna, era più restia a raccontarmi le cose. Pt_2 Confermo la verità di cui al capitolo 118 in quanto le circostanze ivi dedotte mi sono state riferite da . Preciso che anche un'altra ragazza, cioè Pt_2 Parte_3
mi riferì di aver vissuto l'episodio della mail.
Confermo la verità di cui capitolo 124. Preciso che era preoccupata per me Pt_2
e mi diceva di lasciar stare. Preciso però di aver accettato l'invito del Ricordo CP_2
che quella sera, quando aspettavo il era rimasto solo il quale mi CP_2 CP_6
ha chiesto cosa stessi facendo e nel momento in cui gli ho fatto il nome del lui CP_2
mi ha salutato ed è andato via. Una volta arrivato il abbiamo preso CP_2
l'ascensore, il mi ha baciata, ha preso la mia mano e se l'è appoggiata ad CP_2
altezza pene. Poi siamo andati a prendere per andare a cena. Io durante la Pt_2
cena ho pensato di chiedere aiuto via messaggio ad la quale fece Parte_3
finta di avere bisogno per darmi l'occasione di andarmene.
In un'altra occasione il mi ha baciata e mi ha chiesto di salire. Io ho risposto CP_2
di no e da quel momento non abbiamo mai più avuto contatti intimi.
ADR: non mi ha mai detto di essersi innamorata del ma in quel Pt_2 CP_2
periodo lei lo aveva messo al centro del suo mondo. Aveva solo lui e me.
ADR: Il Tutor del Teatro Due cui ho fatto riferimento prima si chiama
[...]
CP_6
ADR: rimaneva quasi fino alla fine del corso ossia fino alle 20:00 e poi CP_6
andava via. Dopo quell'ora non rimaneva più nessuno tranne il e gli studenti CP_2
con cui stava provando. Il Teatro era chiuso, lui diceva di avere le chiavi e che poteva chiuderlo lui in autonomia.”.
Le due testimoni escusse – e - estremamente precise, Parte_10 Parte_21
sincere e dettagliate nella narrazione degli eventi, hanno riferito di avere appreso direttamente, in quanto presenti ad innumerevoli episodi dedotti, molte delle circostanze richiamate e riassunte nelle pagine che precedono, con ciò confermando per scienza diretta e non già semplicemente de relato quanto narrato dalle due ricorrenti. Con riguardo alle testimonianze de relato, va rammentato che la rilevanza probatoria delle testimonianze di persone che hanno una conoscenza solo indiretta di un fatto controverso si atteggia diversamente a seconda che tali testi siano “de relato actoris”
o semplicemente “de relato”: i primi sono coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dallo stesso attore, e, pertanto, la loro deposizione ha una rilevanza attenuata;
per contro, i secondi testimoniano su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c..
Giova, tuttavia, precisare che la testimonianza de relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (fra le altre, Cass.
n.21568/2020; Cass. n.18352/2013; Cass. n.11733/2013; Cass. n.11844/2006; Cass.
n.8358/2007).
In sostanza, dette deposizioni sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire eventualmente la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali.
E, nella fattispecie in controversia, le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse in ordine a circostanze apprese de relato dalle stesse ricorrenti risultano corroborate, non soltanto da tutti gli elementi, complessivamente considerati, appresi dalle due corsiste per scienza diretta, ma, altresì, da tutte le dichiarazioni – coerenti e convergenti rispetto alla ricostruzione fattuale patrocinata dalle due ricorrenti – rese dalle altre testimoni escusse in seno al presente giudizio;
donne che hanno intrattenuto, nel corso degli anni, rapporti professionali con il regista per lo più nel contesto del corso di CP_2
alta formazione Casa degli Artisti tenuto presso il di Parma e che sono state CP_1
vittime di molestie sessuali50, fisiche e verbali, da parte dell'odierno convenuto. La teste escussa all'udienza del 7.12.2023, ha, così, dichiarato: “Conosco Tes_4
il SI. L'ho conosciuto in occasione dell'allestimento di una lettura teatrale CP_2
nel 2006/2007.
Confermo la verità di cui al capitolo f pag. 78. Preciso che il doveva CP_2
selezionare degli attori per un progetto di lunga durata al Teatro Due: io non ero stata scelta ma il mi chiamò per propormi una posizione dicendomi però che avrei CP_2
dovuto lavorare per sbloccarmi. Ci demmo appuntamento ma lui arrivò in ritardo alle ore 19:00 ca.: provammo la scena AN e RD III. Lui faceva la parte di Per_8
III mentre io quella di e lui mi diceva di toccarlo: io ero molto giovane e non CP_9
comprendevo fino a dove potevo spingermi ma sicuramente non andai oltre. Ho chiaro un ricordo: il che mi teneva bloccata la testa e mi mise una mano dentro il CP_2
palato e un'altra dentro la gonna e gli slip.
ADR: A questo provino ero sola e siccome questo provino avveniva in tarda serata il
Teatro si era svuotato.
ADR: Ho continuato a fare l'attrice. Ho confidato questi fatti solamente a un mio ex compagno del Teatro Il Piccolo.”.
La teste in relazione alle molestie dalla medesima subite, ha, così, Parte_21
riferito: “Confermo la verità di cui al capitolo c. pag. 78. Preciso che io ero assistente alla regia, ragion per cui partecipavo a tute le lezioni che si svolgevano anche oltre l'orario prestabilito. Alla fine delle lezioni lui era solito invitarci a cena: eravamo tutte donne e pagava sempre lui. Una volta mi ha invitata ad andare sola: era il 20 dicembre e durante quella cena ricordo che lui parlava di cose pertinenti al Teatro, della produzione il Mercante di Venezia per marzo 2020 finché mi chiese: “mi ami?” e mi salutò dicendomi “dipende da te”. A gennaio io dovevo decidere se andare via o rimanere a Parma e gli chiesi se ci fosse una posizione aperta come assistente alla regia. Lui mi invitò di nuovo a cena. A un certo puntò si avvicinò, prese la mia mano che appoggiò alle sue parti intime e mi sussurrò “dimmi che ti faccio schifo”.
Dopodiché si risedette e proseguì la cena come se nulla fosse successo. Io ricordo la sensazione di blackout che ebbi. Alla fine della cena mi salutò e mi ripetè che dipende da me. Il giorno dopo vado in Teatro dove erano presenti giornalisti, la direttrice del
Teatro etc. e il mi presentò a dei giornalisti, come aveva fatto anche altre CP_2
volte. All'improvviso ricordo che mi tirò a sé prendendomi il reggiseno e mi disse “tu devi essere mia”. Alla fine della conferenza mi ribadì il fatto che “dipendeva da me”
e mi elencò i difetti degli altri elevandomi a migliore, come se volesse farmi sentire onorata dell'offerta che lui mi stava facendo. Preciso che io avevo stima del CP_2
ed ero più incline a giustificarlo. Di fronte ai soggetti e Tes_1 Pt_4
schermandosi con il mio corpo affinché gli altri non vedessero, mi Parte_32
salutò leccandomi l'orecchio destro. Io ero in stato di shock e ricordo solo un'estrema confusione. Sono riuscita a razionalizzare l'accaduto solo dopo aver parlato con le ricorrenti ed essermi resa conto che questo atteggiamento non era isolato.
Riconosco le trascrizioni delle conversazioni Whatsapp di cui al doc. 1 prodotto contestualmente alla memoria difensiva ”. CP_2
La teste escussa all'udienza del 7.12.2023, ha, così, riferito: Testimone_5
“Conosco il SI. che ho conosciuto nell'ambito del corso di alta formazione CP_2
che ho frequentato nel 2018 al di Parma. CP_1
Confermo la verità di cui al capitolo h pag. 79.
Riconosco le trascrizioni delle conversazioni Whatsapp di cui al doc. 2 prodotto contestualmente alla memoria difensiva ” CP_2
La teste , escussa alla medesima udienza del 7.12.2023, ha, così, Testimone_6
dichiarato: “Conosco il SI. che ho conosciuto nel 1998 a Parma. Ero CP_2
un'allieva attrice e siamo venuti al a Parma per fare uno spettacolo che CP_1
abbiamo provato con lui.
Confermo la verità di cui al capitolo d pag. 78. Ricordo che dovevo andare a Roma per fare un provino con un altro regista. Lui era già a Roma e io l'ho raggiunto in treno e mi è venuto a prendere in stazione. Siamo andati a casa sua perché lui doveva cambiarsi e lì lui mi ha spiegato come avrei dovuto lavorare a questo provino, dicendomi che mi sarei dovuta mettere in gioco. Mi ha fatta spogliare e lì ho capito che il fatto che dovesse cambiarsi d'abito era una scusa. Ho detto di voler andare via ma lui non ha detto niente e ha chiuso la porta a chiave. Mi sembrava tutto molto strano ma ero anche molto ingenua perché avevo solo 25 anni e lui mi aveva promesso che mi avrebbe fatto fare carriera perché io non ero nulla ma che lui mi avrebbe spianato la strada.
ADR: Non ricordo l'indirizzo di casa del a Roma. CP_2
Dopo aver chiuso la porta a chiave, io mi sono ricordata che lui mi aveva riferito di essere cintura nera di e ho avuto paura di scappare. Allora sono rimasta lì ferma Pt_33
e lui ha abusato di me più volte.
Il provino non c'è mai stato. Era una scusa.
Il mattino dopo si è comportato come se fosse tutto normale: mi ha riaccompagnata in aeroporto e ha continuato a scrivermi per chiedermi se stessi bene.
Dopodiché abbiamo fatto la prova generale in Teatro e lui si è arrabbiato con tutti noi ritenendo che non erano preparati. Ha cominciato a urlare ed è sparito. Da lì non l'ho più visto.
ADR: Ho proseguito nella carriera da attrice nonostante lui mi avesse detto che non avrei più potuto lavorare da nessuna parte e non ho denunciato perché non avevo segni di costrizione e perché ero stata a casa sua e si sa come vanno queste cose. Allora ho deciso di non denunciare.
ADR del Giudice: Dopo questo fatto non mi è più capitato di subire molestie di questo tipo nel contesto lavorativo.”.
La teste ha, così, riferito: “Conosco il poiché ho lavorato Persona_4 CP_2
con lui per uno spettacolo debuttato nel 2013/2014 al di Parma. CP_1
Confermo la verità di cui al capitolo e pag. 78.
ADR: Preciso che l'anno corretto è però 2013/2014 e non 2014/2015. Abbiamo iniziato le prove più o meno ad ottobre 2013 e lavorato fino a dicembre e il debutto dello spettacolo è avvenuto dal 9 al 14 gennaio 2014.
ADR: Era molto tardi, circa l'1 di notte. Ricordo che eravamo completamente soli;
ricordo esattamente che ad un certo punto se ne andò anche il SI. Testimone_2
assistente alla regia. Lui mi ha tenuta lì con la scusa di farmi lavorare sulla prima scena che prevedeva dialoghi con altri personaggi. Per mezz'ora circa abbiamo lavorato effettivamente sulla scena;
dopodiché mi ha chiesto di andare nel centro della scena dove mi ha detto di spogliarmi. In questo spettacolo c'è un nudo integrale e lui era molto insistente nel chiedermi ogni giorno se io mi sarei spogliata oppure no. Io ero convinta di voler fare la protagonista e avevo deciso che se mi avesse chiesto di spogliarmi l'avrei fatto per dimostrargli di avere il coraggio di farlo e così è stato in quest'occasione. Io mi sono spogliata e lui ha iniziato a farmi delle foto dicendo che lui doveva fare le luci dello spettacolo sotto una luce diversa da quella dello spettacolo.
Io mi sono rivestita e lui mi ha detto di rispogliarmi ancora e di fargli vedere le tette.
Io a quel punto mi sono rifiutata. Dopodiché siamo usciti e io mi sentivo male perché avevo agito da professionista ma mi sono trovata in una situazione che non ero in grado di gestire per via delle richieste ricevute dal Quando siamo usciti CP_2
abbiamo fatto una camminata durante la quale lui mi ha detto che mi avrebbe fatto diventare l'attrice giovane più importante d'Italia. Al che io gli ho risposto che non ero stupida e lui si è irrigidito. Quella sera sono arrivata a casa in lacrime perché ero scossa. Da lì il ha cominciato a screditarmi con gli altri componenti della CP_2
compagnia, probabilmente perché sperava che io tornassi da lui. Questo mi è stato riferito da che lavorava nella compagnia. Per_9
ADR del Giudice: Non mi sono capitati altri episodi del genere nel corso della mia carriera e non ho mai più lavorato al di Parma. CP_1
ADR: Nello spettacolo finale la scena di nudo c'è stata e ho scoperto che durante gli spettacoli lui mi fotografava di nascosto. Lo so poiché durante una cena avvenuta dopo gli spettacoli, lui stesso mi fece vedere le foto che mi aveva fatto dietro il palco durante lo spettacolo.
ADR: La scena si componeva di una serie di strisce bianche tra le quali c'erano delle fessure dove lui si metteva a fotografare.”
La teste la cui testimonianza è stata ammessa ex art. 421 c.p.c., Parte_3
trattandosi di soggetto menzionato dalla SI.ra , escussa all'udienza del Parte_10
16.11.2023, ha così riferito: “Conosco il L'ho conosciuto durante il corso di CP_2 alta formazione Casa degli Artisti che si è tenuto nel 2019 al . Io Controparte_8
sono stata molestata dal CP_2
Il primo episodio è avvenuto nell'estate del 2019 quando il ci aveva assegnato CP_2
dei monologhi e prima della pausa estiva ci aveva detto che c'era la possibilità di preparare questi monologhi in maniera individuale con lui. A me è sembrata una buona occasione per migliorare come artista e quindi mi sono recata a Parma per usufruire di questa possibilità. Abbiamo provato una scena in cui l'attrice è coperta fino al collo con un tavolo e lui sosteneva che l'attrice dovesse essere nuda. Lui insisteva perché io fossi nuda e non si fidava che io avessi tolto il reggiseno. Ricordo che io ero nuda nella parte sopra e che il si è avvicinato premendo le sue parti CP_2
intime contro la mia spalla. Ricordo che sono tornava a casa scossa e che il CP_2
mi chiamò tenendomi al telefono fino all'alba per dirmi che lui era deluso perché mi aveva chiesto di togliermi le mutande e io non l'avevo fatto. Io mi sono sentita in colpa perché lui diceva che si era comportato così solo per farmi crescere come attrice.
Ricordo che durante la telefonata mi ha chiesto ripetutamente se ero una porca e penso di aver risposto di sì per sfinimento. Durante il corso ho avuto degli episodi di congelamento fisico e autocensura verbale quando si leggevano parti del copione. Per questo mi sono affidata a una psicologa.
Dopodiché il mi ha chiamato per fare un provino che ho fatto con il CP_1 [...]
e altri attori e attrici del Il provino è andato bene e la sera stessa, CP_2 CP_1
per festeggiare il mio ingresso nel cast, siamo andati a cena fuori insieme ad altri attori e quando ci siamo alzati per andare via si è avvicinato e mi ha chiesto “Hai scopato oggi?”. Ricordo che il mi provocava terrore. CP_2
Durante le prove successive lui mi faceva sentire sempre sbagliata, mi correggeva sempre e mi faceva sentire anche irrispettata. Mentre era presente il direttore d'orchestra mi ha urlato in faccia “fai schifo” dopo che avevo letto il CP_10
CP_1 monologo;
tutti sono rimasti indifferenti e ha ridacchiato. In un'altra occasione al posto che chiamarmi per nome mi ha chiamato “puttanella” e nessuno ha detto niente: c'erano gli attori fissi al che sono una decina. CP_1 ADR: Tutti gli attori presenti hanno contratti a tempo indeterminato con il Teatro Due tranne 2/3 che avevano un contratto come il mio funzionale a quello spettacolo.
Poiché non andava mai bene come recitavo, questo mi portava a fermarmi e a chiedere al che cosa sbagliassi. Io rimanevo con il e la sua assistente: in quelle CP_2 CP_2
occasioni lui era più gentile e mi faceva dei discorsi dicendomi che avrei dovuto fare dei cambiamenti a livello personale, che dovevo diventare donna, che come mi vestivo alle prove non andava bene perché secondo lui mi vestivo da maschio. Mi diceva inoltre che parlavo troppo con i ragazzi con cui lavoravo, che parlavo troppo spesso di mia madre e che questo non mi aiutava a diventare una brava attrice. Io cominciavo ad essere assorbita da questi discorsi e inconsapevolmente ho cominciato a smettere di parlare con questi ragazzi e di rispondere alle telefonate di mia madre, nonché a cambiare il mio modo di vestire.
ADR del Giudice: All'epoca avevo 24 anni.
Dopo marzo il mi chiese di fare degli esercizi per prendere consapevolezza CP_2
dello spazio, dandomi una vestaglia da mettere e dicendomi di togliere tutto quello che avevo sotto. Io mi spogliai ma tenni le mutande. C'era anche l'assistente IA. Lui mi ha tolto la vestaglia e vedendo che indossavo le mutande si è arrabbiato e ha cominciato a dirmi che lo faceva per farmi crescere come attrice.
La sera dopo abbiamo rifatto la stessa scena: in quell'occasione decisi di non indossare le mutande e il si complimentò con me perché stavo cominciando a CP_2
fidarmi di lui e che così facendo sarei diventata una grande attrice. Mi invitò a sedermi di fianco a lui in platea dove mi ordinò di baciarlo. Io non lo feci ma fu lui a baciarmi.
Io avevo la bocca chiusa e lui mi ordinò di aprirla. Ricordo la sensazione di schifo che ho provato ma non ho la percezione fisica di quello che è successo. Mi ordinò anche di toccargli il pene e di stringere. Tornata a casa ho un vuoto di memoria di quello che
è successo per via dello shock subito. Mi svegliavo in condizioni che non erano mie: senza pigiama, con l'asciugamano addosso. Non avevo la sensazione della fame.
L'8 marzo 2020 dopo le prove mi chiese di rimanere a Teatro per leggere il copione ma era difficile farlo perché ogni 2 minuti mi ordinava di baciarlo. È entrata la direttrice con l'assistente e quando c'erano loro non si Tes_1 Tes_2
avvicinava a me, ma non mi ha mai guardata in faccia, non mi ha mai Tes_1
salutata né chiesto come stessero andando le prove. Non si è mai messa nelle condizioni di capire cosa stesse succedendo.
Dopo queste prove, il si è autoinvitato a casa mia a Parma. È venuto con CP_2
IA dicendo che voleva farmi leggere dei monologhi per uno spettacolo futuro in cui voleva inserirmi. Arrivato a casa mia, dopo cena ha detto “adesso mi voglio divertire” e IA mi ha presa per mano e mi ha portata in camera dove mi ha spogliata in maniera gentile dicendomi “adesso dobbiamo fare contento il nostro padrone”. Io ero immobilizzata. Si è spogliata anche lei. Poi è arrivato il che CP_2
si è spogliato e mentre aveva delle effusioni con IA ha cominciato a toccarmi più volte. Io ero immobile e terrorizzata dalla sua presenza. Ha avuto un rapporto sessuale completo con IA davanti ai miei occhi. Dopodiché se ne sono andati e io ho questi buchi di memoria di quello che facevo da sola.
Il 9 marzo 2020 ho ricevuto moltissimi messaggi Whatsapp in cui IA e il CP_2
mi chiamavano “schiava” o “puttana” e, se non rispondevo, lui mi scriveva
“RISPONDI” a caratteri cubitali. Mi disse che non potevamo provare ma che voleva venire a casa mia per provare questi monologhi, continuando a dire che stava facendo tutto questo per me, perché l'attrice deve avere anche un lato perverso. Mi disse “se tu vuoi scopare con qualcuno devi chiedermi il permesso, e poi io ti dico sì o no” e “se io ti dico che devi scopare con qualcuno lo devi fare perché devi fidarti di me perché io non lo faccio per farti del male”. Poco prima di arrivare a casa mia mi disse che quando avrebbe suonato il citofono io non dovevo rispondere ma spogliarmi e bendarmi. Io ero terrorizzata e in questo stato di terrore ho eseguito quello che mi era stato ordinato nel messaggio: mi sono bendata in ginocchio di fianco al letto, lui è entrato e io ho visto una luce del cellulare e sono scattata in piedi dicendo che non volevo essere fotografata o videoregistrata. Lui si è accorto che io stavo tremando e ha cominciato a comportarsi gentilmente dicendomi che dovevo stare tranquilla.
Siamo andati in cucina e abbiamo cominciato a leggere i monologhi e ricordo che sono scoppiata a piangere perché ho letto una frase che mi aveva ricordato mia mamma che sentivo pochissimo e lui mi ha rassicurato che succede così quando si cresce. Quando io mi sono tranquillizzata lui è tornato serio e mi ha ordinato di toccargli il pene e mi ha detto “adesso devi fare quello che dovevi fare prima”: in stato di terrore siamo tornati in camera da letto e io ho fatto quello che dovevo fare cioè sesso orale bendata.
Durante quel momento ha detto “se non mi fai venire così ti inculo” e io ero terrorizzata, speravo finisse il prima possibile. Quando è finita lui mi ha abbracciata dicendomi che secondo lui stavo facendo progressi, che era contento di potermi aiutare come attrice e appena se ne è andato sia lui che IA mi hanno scritto su Whatsapp: lui mostrando compiacimento e lei inviandomi foto di attrici che mi potevano aiutare per il ruolo. Dopodiché non ho ricordi perché mi svegliavo sempre intorpidita in condizioni non mie.
I giorni successivi durante le prove IA mi ha detto che saremmo andate a cena a casa del e mi ha allungato dei soldi per comprare qualcosa. Io ero CP_2
stanchissima ma ero talmente terrorizzata che sono andata a comprare qualcosa per cena, siamo andati nell'appartamento del e abbiamo cenato. Dopodiché CP_2
IA gli ha tolto i pantaloni cominciando ad avere un rapporto orale con lui. Io ero seduta di fianco al . Lui mi ha ordinato di baciarlo e di toccarmi. Parte_34
Io ho eseguito senza percepire nulla di fisico. Dopodiché lui ha avuto un rapporto sessuale completo con IA davanti a me. Io tenevo per mano IA e provavo terrore sia per me che per IA. Il mi ha chiesto se io prendessi la pillola, CP_2
io ho risposto di no e lui mi ha detto che era ora che cominciassi a prenderla. Dopo aver finito il rapporto con IA ci ha chiesto se volevamo vivere in quell'appartamento esprimendo il desiderio di voler creare un harem di schiave.
Io sono tornata a casa e l'11 marzo mi ha chiamata per telefono, dopo aver ricevuto diversi messaggi sia da lui che da IA, per dirmi che doveva scrivere un contratto dove scrivevo che volevo essere la sua schiava e lui il mio padrone. Io ho preso carta e penna per cominciare a scrivere ma ho avuto un crollo emotivo e ho chiamato mia madre. Lei ha capito che c'era qualcosa che non andava e io piangendo le ho detto che il è venuto a casa mia e lei mi ha detto “ma questo non è Teatro”. Io CP_2
continuavo a piangere dicendo che era un percorso. Lei mi ha chiesto di tornare a casa e io mi sono sentita sollevata promettendomi che l'indomani mi sarebbe venuto a prendere il babbo. Mia mamma mi ha detto di non rispondere più ai messaggi e di contattare la psicologa. Io ho fatto questo e il 12 marzo ho sentito per telefono la psicologa con la quale sto facendo tuttora un percorso psicoterapeutico. Poi sono tornata a casa. Da lì non l'ho più visto.
Tra l'8 e il 10 marzo durante le prove il ha avuto una sfuriata con presente la CP_2
e gli attori e in questo episodio la ha avuto una reazione molto Tes_1 Parte_30
forte e se ne è andata. Io l'ho seguita e in camerino lei ha urlato “io non ho più niente a che fare con il diavolo, con il male”. Io sono rimasta pietrificata perché per la prima volta le parole diavolo e male venivano associate al e ho percepito che io non CP_2
potevo più venirne fuori.
ADR: Ricordo che uno degli attori fisso al Teatro Due si era lamentato del fatto che il ci tenesse a fare le prove dopo l'orario prestabilito, esprimendo il desiderio CP_2
di trovare un orario fisso, anche magari con la Direttrice. Il allora ha avuto CP_2
questa sfuriata perché secondo lui gli attori devono essere sempre pronti e disposti a provare anche oltre l'orario.
Sempre a Teatro il mi aveva detto che per fare bene la parte dovevo togliere CP_2
le mutande sotto al vestito che IA mi aveva dato. Davanti agli attori (che non so se abbiano visto o meno) lui mi ha toccata per sentire se avessi o meno le mutande e io mi sono scostata e lui ha ridacchiato. C'erano anche gli altri attori ma non so se abbiano visto perché ero a disagio e non mi sono guardata intorno.”
Dunque, ad avviso del Tribunale, avendo riguardo allo standard epistemologico proprio del processo civile, è possibile concludere che, dal materiale probatorio acquisito al processo, si rinviene la prova delle molestie (e violenze) sessuali dedotte in ricorso ai danni delle due attrici e oltreché di Pt_1 Parte_2 Parte_21 Pt_3
e
[...] Persona_10 Parte_35 Persona_4 Persona_11
. Testimone_6 È stata, anzitutto, provata la realizzazione di atti idonei ad integrare una condotta di sopraffazione nonché la commissione reiterata, da parte del di atti volti a CP_2
molestare e minacciare le allieve del teatro e l'abitualità di tali comportamenti, suscettibili di incidere negativamente sulla serenità e l'integrità psicofisica delle allieve.
Anzitutto, erano ricorrenti gli inviti, rivolti dal lle attrici, ad esibire e ostentare CP_2
la propria sessualità al fine di conseguire una prestazione attoriale di maggiore qualità. Con È stato, invero, confermato da numerosi testimoni che incoraggiava CP_2
frequentemente le attrici a essere “più puttane”, “più zoccole”, a “recitare come se fossero sul punto dell'orgasmo” o “come se si volessero scopare tutti”.
È, poi, emerso che fosse solito rivolgere alle attrici richieste inconferenti con CP_2
quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione artistica nonché commenti mortificanti relativi alla sfera sessuale, ad esempio chiedendo esplicitamente alle attrici “se avessero scopato” o commentando in modo volgare il loro aspetto fisico
(come avvenuto a che, arrivata alle prove vestita di una minigonna, si sentì Pt_1
rivolgere l'epiteto “che gnocca”).
Come correttamente evidenziato dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio incardinato dalla Consigliera Regionale per la Parità, “il fatto che gli spettacoli teatrali rappresentati avessero contenuto licenzioso o anche apertamente erotico non costituisce certo una giustificazione a oltrepassare i limiti professionali e mettere in atto toccamenti di natura sessuale non consensuali”; invero, “il fatto che il copione di uno spettacolo teatrale prevedesse una scena di masturbazione femminile non autorizza il regista a prendere, in modo improvviso e inaspettato, la mano dell'attrice e sfregarla vigorosamente sui genitali della stessa, come riferito dalle testimoni presenti alla scena”.
Parimenti inopportuni ed esorbitanti rispetto ai normali caratteri di un rapporto di collaborazione artistica si appalesano le inaccettabili richieste del regista, attestate da numerose testimonianze, di far cadere ogni inibizione di tipo sessuale, di provare i monologhi senza vestiti né intimo o addirittura di sottoscrivere contratti di sottomissione e di asservimento ai desideri sessuali di stesso. CP_2
Dalle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, sono, infine, emersi veri e propri episodi di violenza sessuale, essendo emerso che il regista, per un verso, nel contesto delle prove teatrali, assumeva atteggiamenti costrittivi e violenti nei confronti delle corsiste, obbligandole a toccare o farsi toccare le parti intime, e, per altro verso, che lo stesso con atteggiamenti manipolatori e approfittando della posizione di asimmetria nella relazione con le corsiste nonché dell'ammirazione di cui il medesimo nutriva presso le stesse in ragione della sua fama di grande regista, convinceva le giovani attrici a seguirlo presso la sua abitazione con la scusa di voler provare monologhi e scene teatrali, per poi costringerle ad avere rapporti sessuali non consensuali con lui.
Né, può sostenersi, come vorrebbe la difesa del che i contatti intervenuti tra CP_2
regista e le corsiste non siano stati posti in essere in via unilaterale da parte dell'odierno convenuto, ma si siano iscritti nell'ambito di una rete di scambi connotata da reciprocità tra il regista e le attrici.
Anzitutto, come correttamente sostenuto dalla difesa delle ricorrenti, richiamando le parole impiegate dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 27326/2020, gli episodi di molestia, minaccia e violenza verificatisi nella fattispecie in controversia si connotano per l'abuso di autorità da parte dell'autore delle condotte illecite;
abuso che presuppone “una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”.
Come sottolineato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza, “la condizione in cui versa la persona offesa in caso di abuso di autorità è una condizione di sudditanza materiale o psicologica, ma non psichica e, quindi, di origine psicologica in senso stretto”; invero, “la coartazione che consegue all'abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all'accettazione dell'atto sessuale che consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia”.
Nella fattispecie in controversia, peraltro, oltre alla ricorrenza di tale condizione di sudditanza psicologica, sono emersi elementi suscettibili di attestare come il CP_2
fosse solito minacciare le attrici/allieve, a fronte dell'eventuale e potenziale rifiuto da parte delle stesse, con frasi del tipo “non lavorerai mai più”.
Per tali ragioni deve, dunque, attribuirsi rilievo preminente, ai fini dell'integrazione del requisito della costrizione, al timore, manifestato da alcune delle corsiste, legato alla possibilità di essere espulse dal corso di formazione ovvero di non lavorare come attrici qualora si fossero rifiutate di aderire alle richieste del regista;
trattasi, invero, di uno stato soggettivo che, oltre ad essere alimentato dall'autorevolezza del convenuto, per quanto detto, trova peraltro, nel concreto comportamento di un significativo CP_2
fondamento.
Prova ne è la circostanza che alla decisione di abbandonare il corso di formazione maturata da alcune delle corsiste o, comunque, al rifiuto delle stesse di assecondare gli impulsi e i desideri sessuali del regista, è seguita la verificazione dei timori prospettati, non avendo poi tali attrici – a differenza di altre - proseguito la propria carriera nell'ambito del Teatro convenuto.
2.4.2. Parimenti responsabile per i gravi fatti dei quali si è dato conto, sia pur per un titolo differente, è la convenuta, la quale ha omesso di vigilare, e, dunque, CP_1
di apprestare le misure necessarie al fine di scongiurare la realizzazione, da parte di un soggetto in posizione apicale nell'organizzazione della medesima – quale CP_1
regista, docente e consigliere di amministrazione – di tali, reiterate e sistematiche, condotte, apertamente discriminatorie nei confronti delle aspiranti attrici e registe di sesso femminile.
Non risultano, invero, decisive le argomentazioni difensive svolte, sul punto, dalla convenuta e dirette a dimostrare l'assenza di consapevolezza, in capo ai vertici della in ordine alla situazione venutasi a creare;
argomentazioni che fanno CP_1
sostanzialmente leva sulla considerazione per cui, da un lato, gli episodi narrati siano avvenuti al di fuori del Teatro, e, in particolare, a casa del sig. o a casa di CP_2
nella villa in Sardegna di o nella sua casa di Roma, e, dall'altro, la Pt_3 CP_2
segnalazione della fosse successiva al periodo di “riferimento”, ossia giugno- Pt_1
dicembre 2019.
La circostanza per cui l'offesa non si sia esteriorizzata e sia rimasta confinata ad un piano squisitamente privato rappresenterebbe – a detta della convenuta – un elemento dal quale poter inferire l'assenza di un coefficiente psichico, e, dunque, la prova del mancato coinvolgimento effettivo da parte dei vertici della CP_1
A riguardo, occorre evidenziare, in punto di diritto, che, in effetti, il mero ruolo rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa non è, all'evidenza, di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni illecito compiuto da altri appartenenti a tale struttura, giacché di tali illeciti rispondono soltanto coloro che materialmente, con un atteggiamento commissivo o omissivo, abbiano dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, alla produzione dell'evento antigiuridico.
Di conseguenza, nel nostro ordinamento una dichiarazione di responsabilità dell'agente a titolo concorsuale non può che basarsi su una precisa condotta, dotata di efficienza eziologica con l'evento antigiuridico e non su una generica forma di coinvolgimento nella vicenda nel contesto della quale l'evento di danno si è verificato.
Di talché, qualora si tratti, come nel caso di specie, di una condotta omissiva, per approdare ad una dichiarazione di responsabilità in capo al soggetto convenuto, occorrerà, anzitutto, muovere dalla sua accertata consapevolezza degli avvenimenti, o, comunque, nell'alveo della concezione normativa della colpa, dall'eventuale emersione, nella fattispecie concreta, di elementi suscettibili di attestare la conoscibilità di tali avvenimenti in capo al soggetto titolare della posizione di garanzia.
Con l'importante precisazione per cui la prova del coinvolgimento di tale soggetto va ovviamente parametrata allo standard epistemologico del processo civile, ossia quello della preponderanza dell'evidenza e sarà raggiunta solo quando si risolva, nell'inferenza, secondo un giudizio del più probabile che non, del coinvolgimento dell'agente; ossia nella sostanziale inconcepibilità che l'accadimento considerato si possa essere verificato in assenza dell'indicato coinvolgimento.
Analogalmente a quanto concluso dall'intestato Tribunale all'esito della controversia intentata dalla Consigliera Regionale per la Parità, ritiene questo giudice che, nella fattispecie in controversia, siano emersi plurimi elementi suscettibili di attestare la conoscibilità di tali avvenimenti in capo alla convenuta. CP_1
Anzitutto, era noto alla il sistematico utilizzo, da parte del degli CP_1 CP_2
spazi del teatro oltre i tempi di sua ordinaria apertura e frequentazione.
La stessa direttrice del Teatro convenuto, ha riferito, invero, di essere a Tes_1
conoscenza dei ritardi di nell'iniziare il corso e, dunque, della necessità di CP_2
recuperare tali ritardi, mediante, appunto, la prosecuzione delle lezioni oltre l'orario curriculare.
L'anomalia della circostanza – in quanto reiterata e sistematica – avrebbe imposto ai vertici dell'Ente di approfondire le ragioni di tali ritardi quantomeno al solo di fine di sollecitare il al rispetto degli orari prefissati, e, dunque, di attivare, per CP_2
esempio, informali consultazioni anche con gli allievi del corso.
L'assenza di una sufficiente attenzione per le dinamiche emerse è, altresì, attestata da alcuni episodi riferiti dai testimoni escussi in corso di causa.
Il teste ha dichiarato che la sig.ra allieva di una Testimone_7 Tes_8 CP_2
sera “arrivò in Teatro e parlando a voce molto alta, alla presenza di e CP_11
chiese dove fosse quel porco di che “se la fa con le ragazzine, voglio CP_12 CP_2
dirgliene quattro” e che, “dopo questo episodio e hanno guardato la CP_4 Tes_2
facendo un sorriso di circostanza ma non hanno commentato”. Tes_8
È stata, dunque, riferita una circostanza suscettibile di attestare la consapevolezza, in capo ai predetti soggetti, di una situazione che avrebbe, quantomeno, meritato approfondimento. Ulteriore conferma della consapevolezza di tali avvenimenti è stata offerta dalla teste la quale, nell'ambito del giudizio di cui al n. R.G. 953/2021, ha, così, riferito: Pt_3
“... L'8 marzo 2020 dopo le prove ero insieme a a provare a teatro, ma era CP_2
impossibile recitare perché mi continuava a ordinare di baciarlo. Mi sentivo sovrastato dalla sua figura per cui avevo terrore. direttrice del teatro, Tes_1
e il suo assistente alcune volte entravano, ma non mi guardavano Testimone_2
mai in faccia. Le Moli mi disse che non sentivo abbastanza la parte e mi fece sedere appoggiata con il busto contro il tavolo e mi cominciò a toccare nelle parti intime”.
Anche il contegno assunto da e i quali hanno rifuggito il contatto Tes_1 Tes_2
visivo con la è indubbiamente significativo ai fini che qui interessano. Pt_3
Altra testimonianza particolarmente rilevante, sotto tale profilo, è quella resa dalla teste la quale ha così riferito: “Confermo la verità di cui al capitolo 30. Parte_8
Preciso che il era una persona molto importante (faceva parte del Consiglio CP_2
di Amministrazione ed era anche un insegnate). Girava la voce che molestasse le attrici tant'è che noi in chat parlavamo dell'evenienza di evitare di restare da sole con lui.
Inoltre, io all'epoca sono stata insieme, dal luglio 2019 a maggio 2020, a Per_12
che lavorava nell'Ufficio Comunicazioni del Teatro Due di Parma almeno dal
[...]
2018, il quale mi aveva messo in guardia sul dicendomi di stare lontana da lui CP_2
per evitare situazioni spiacevoli”.
È, invero, altamente inverosimile ipotizzare che, avendo tali accadimenti assunto una portata tale da essere conosciuti anche dagli Uffici Staff dell'Amministrazione della gli stessi fossero ignorati dai vertici dell'Ente. CP_1
Occorre, infine, richiamare le dichiarazioni testimoniali resa dalla teste
[...]
, segretaria di direzione e organizzazione generale del dal 2001 CP_4 CP_1
nonchè coordinatrice del corso Casa degli Artisti, la quale, ha, così, dichiarato:
“Preciso che non mi hanno mai detto niente ma la SI. mi ha scritto una mail Pt_1
dopo la fine del corso dicendomi che doveva riferirmi una cosa molto importante che era successa. Io mi sono offerta di ascoltarla chiedendole di posticipare poiché era un periodo di lavoro intenso ma lei non mi ha più riferito nulla”. Per quanto la teste precisi che la segnalazione della fosse successiva al corso, Pt_1
la mancata attivazione della a fronte della predetta segnalazione costituisce CP_4
quindi la conferma – ancorché non il fondamento – dell'imputabilità soggettiva delle discriminazioni al teatro, denotando la completa mancanza di sensibilizzazione alla tematica che qui rileva;
sotto tale profilo, come già osservato dall'intestato Tribunale,
è del tutto inconferente, ai fini che qui interessano, la circostanza che, successivamente, la non abbia dato seguito alla disponibilità manifestata a un futuro incontro Pt_1
dalla ovvero che la stessa abbia, qualche mese più tardi, ricontattato CP_4 Pt_1
la senza fare più cenno alla situazione che aveva inteso segnalare. CP_4
Alla luce di quanto evidenziato, occorre, dunque, concludere come, nella fattispecie in controversia, siano emersi plurimi indizi dei gravissimi episodi in questa sede accertati che avrebbero dovuto indurre i vertici dell'Ente ad approfondire tale situazione, essendo, sotto tale profilo, superfluo rilevare che il solo sospetto di condotte inappropriate avrebbe imposto di adottare cautele virtuose e di attivare, per esempio, informali consultazioni che favorissero l'emersione di eventuali abusi, tanto più laddove si consideri che, come sottolineato dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 46/2025 del 28.02.2025, “appartiene al notorio come il movimento Pt_36
avesse richiamato da tempo l'attenzione su un certo malcostume nel mondo dello
[...]
spettacolo”.
2.4.3. A prescindere dalla qualificazione della come datore di lavoro e, CP_1
dunque, dall'applicabilità alla fattispecie in controversia della disposizione di cui all'art. 2087 c.c. – disposizione che, incidendo le molestie sessuali sul luogo di lavoro sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comporta l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro53 – la natura della responsabilità gravante in capo alla convenuta è pacificamente contrattuale, o, meglio, da inadempimento CP_1
delle obbligazioni delineate ai sensi del d.lgs 198/2006.
Invero, oltre a richiamare, sul punto, quanto osservato dalla Corte d'Appello di
Bologna nella richiamata sentenza – laddove si è correttamente sostenuto che le prescrizioni poste dal Codice delle Pari Opportunità in quanto volte, non solo alla repressione delle molestie, ma anche e soprattutto alla rimozione degli elementi favorenti la discriminazione, sono, anzitutto, destinate a chi abbia i poteri di organizzazione (e, dunque, nel caso di specie, alla -, occorre, altresì, CP_1
evidenziare, a confutazione di quanto rilevato dalla difesa dell che, sia CP_13
nell'ipotesi in cui la responsabilità della venga qualificata come CP_1
concorsuale, sia nel caso in cui, come questo Giudice ritiene, l'illecito debba essere addebitato all'Ente, quale titolare di una posizione di garanzia, a titolo di responsabilità
(individuale) omissiva impropria, non può revocarsi in dubbio che la stessa CP_1
sia, parimenti al autore dell'illecito, dal momento che, come noto, “non CP_2
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Quanto al titolo dell'azione esperita dalle due ricorrenti nei riguardi del ritiene CP_2
questo Giudice che – analogalmente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza in ordine alla natura extracontrattuale dell'azione svolta dal lavoratore per mobbing nei confronti anche del superiore gerarchico (limitatamente al quale non è invocabile l'art. 2087 c.c. il quale si riferisce esclusivamente al datore di lavoro, ossia al soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro del dipendente) - l'autore materiale delle condotte allegate concretanti molestie e discriminazioni sessuali può essere convenuto in giudizio solo in via aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto diretto responsabile dei comportamenti dolosi denunciati.
È, cioè, prospettabile, anche nell'ipotesi in controversia, la coesistenza della responsabilità del per il comportamento doloso posto in essere, rilevante in via CP_2 aquiliana ex art. 2043 c.c., e della convenuta per il colposo inadempimento CP_1
degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2087 c.c. (o, comunque, delle obbligazioni prescritte dal Codice delle Pari Opportunità), essendo quest'ultima venuta meno alle cautele necessarie a prevenire le molestie verificatesi in danno alla persona delle corsiste55.
2.5. Accertata, quindi, per le appena riportate ragioni, l'an della responsabilità del
[...]
ispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve passarsi – con riguardo alla prima CP_2
delle domande avanzate da parte attrice, ossia alla domanda risarcitoria - allo scrutinio del profilo della prova del danno subito dalle ricorrenti e della sua eventuale quantificazione.
2.5.1. Orbene, la fattispecie di responsabilità del danno cagionato dall'illecito di molestia sessuale56 (come, del resto, a maggior ragione, quello di violenza sessuale) rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate 55 Ciò, come detto, secondo uno schematismo analogo a quello che si rinviene in relazione alla fattispecie in cui le condotte mobbizzanti nei riguardi del dipendente siano state materialmente poste in essere, non già dal datore di lavoro, ma dal superiore gerarchico. Secondo il diritto vivente, infatti, se ai soggetti attivi delle condotte persecutorie o moleste viene applicato il titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., al datore di lavoro che, in modo negligente e colpevole, abbia omesso le cautele necessarie a prevenire e contrastare possibili pregiudizi alla salute e alla personalità morale dei dipendenti, viene ascritto il titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass., 13 novembre 2024, n. 29310, cit.; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27913; Cass. 22 marzo 2018, n. 7097). In particolare, in giurisprudenza è stata ravvisata la concorrente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per le seguenti condotte di natura omissiva:
– Nel caso in cui “sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 c.c.” (cfr. Cass. 4 dicembre 2020, n. 27913, cit.);
– Nel caso del datore di lavoro “rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione” (cfr. Cass., 22 marzo 2018, n. 7097);
– Nel fatto che “ha illegittimamente consentito, in violazione dell'art. 2087 c.c., che venissero attuate condotte persecutorie anche grossolane e volgari nei confronti della ricorrente, con la finalità di isolarla e di renderle impossibile l'esercizio delle proprie mansioni in con-dizioni di decente serenità” (cfr. Trib. Aosta, sez. lav., 30 settembre 2014). In questi casi, dunque, molto chiara è la distinzione tra condotta commissiva dolosa dei soggetti agenti, responsabili in via aquiliana ex art. 2043 c.c., e condotta omissiva colposa del datore di lavoro, inadempiente all'obbligazione ex contractu dell'art. 2087 c.c. nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.) sotto il duplice profilo del ristoro patrimoniale del danno e del ristoro non patrimoniale di esso (art. 2059 c.c.).
Nell'ambito di tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass.
S.U., sent. n. 26972/2008).
Ne consegue che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e, cioè, la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste, pertanto, nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge (Cass.
S.U., n. 26972/2008).
Nella gamma del danno non patrimoniale rientrano tanto il danno biologico, tanto quello morale e tanto quello dinamico-relazionale, definibile come danno
“esistenziale”.
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale;
sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. civ. n. 22020/2007).
Affinché il danno morale sia risarcibile, l'ordinamento richiede sotto il profilo civilistico che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia astrattamente configurabile quale un reato, senza che sia necessariamente intervenuta una statuizione del giudice penale sul punto.
Tale requisito sussiste ampiamente nel caso di specie, posto che l'illecito in questione integra pacificamente gli estremi del reato di molestie sessuali ex art. 660 c.p. (e, in relazione a taluni degli episodi descritti, il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.).
2.5.2. Sulla scorta degli accertamenti peritali compiuti, il CTU – dopo aver preliminarmente ribadito l'eziologia “professionale” dei danni all'integrità psico-fisica riscontrati in capo alle ricorrenti57 - ha individuato, quindi, da un lato, in capo alla un danno biologico permanente58 valutabile nella misura di 6-7 punti Pt_1 percentuali (6 - 7%)59, e, dall'altro, in capo alla un'invalidità permanente60 Parte_2
pari al 15%61.
A riguardo, occorre evidenziare che le contestazioni avanzate dalle parti convenute alla
CTU del dott. sono poco persuasive laddove, per contro, le risultanze Persona_13
della perizia sono assolutamente condivisibili e argomentate in maniera scientificamente ineccepibile;
d'altra parte, il CTU ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici sollevati dalle parti convenute, potendosi, per ragioni di brevità, richiamare per relationem il contenuto delle precisazioni del
Consulente Tecnico di Ufficio alle osservazioni mosse dalle parti convenute del
20.05.2025.
Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme, v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 59 Laddove, secondo il perito dell'Ufficio, “la sua evoluzione è invece correlabile a un danno biologico temporaneo (sempre di natura psichica) di non facile definizione ma che, con inevitabile approssimazione, può essere indicato in 6 mesi al 15% e 6 mesi al 10%” 60 Il CTU ha, a riguardo, così evidenziato: “Anche in questo caso si è di fronte ad una psicopatologia di rilevanza clinica, accertata attraverso un'accurata valutazione psichiatrica integrata da test psicodiagnostici. Tale psicopatologia, complessa e connotata da più componenti (“trasversali” a diversi disturbi), non si presta ad essere inquadrata restrittivamente e riduttivamente entro il perimetro di una diagnosi nosografica, sottraendosi anche al criterio analogico che spesso si utilizza – nell'ambito del danno psichico – per comodità valutativa. Pertanto, la definizione della sindrome può essere formulata solo in termini descrittivi, come desumibili dalle conclusioni del prof. (di seguito testualmente riportate): “È certamente più Per_14 appropriata una descrizione dimensionale della sintomatologia, nella presenza di un evidente slittamento depressivo del tono dell'umore, di ansia cronica, di più o meno episodici sintomi di stress post-traumatico, di verosimile calo delle prestazioni cognitive di natura ovviamente funzionale e non organica;
nel complessivo contesto di un disagio nel vivere che ne limita, ad avviso di chi scrive, in misura affatto trascurabile, le possibilità di autorealizzazione e di accettabile appagamento”. La consulenza psichiatrica, inoltre, valuta il livello di gravità complessiva della sindrome “non meno che moderato, o tra moderato e grave”. 61 Laddove, per contro, secondo quanto osservato dal perito, “Le caratteristiche della vicenda non consentono di definire, con ragionevole attendibilità e fondatezza, un periodo di inabilità biologica temporanea”. 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-
01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n.
11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II,
29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass.
Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340;
Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n.
11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre
2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970).
Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App.
Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv.
628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio
2012, n. 7364 (rv. 622900)).
Di conseguenza, può dirsi sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà, quindi, necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare, né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., né la violazione di legge ex art. 360 n. 3
c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ.,
Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass.
Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080).
2.5.3. Passando, ora, alla liquidazione dei danni riconosciuti dal CTU, si rileva che, trattandosi di lesioni “macro-permanenti”, dovranno trovare applicazione le tabelle di
Milano, quale criterio integrativo dell'equità di cui all'art. 1226 c.c..
Nondimeno, come noto, il giudicante è chiamato ad accertare se i valori medi tabellari di liquidazione del danno (già comprensivi della rivalutazione ISTAT) possano e debbano essere aumentati a fronte delle peculiarità del caso concreto analizzato.
La cosiddetta “personalizzazione” può essere applicata solo qualora sia allegato e dimostrato in giudizio che il danno, nello specifico quello psicologico, non si sia tradotto in un grado di sofferenza ordinariamente rinvenibile in qualunque soggetto a fronte del comportamento illecito subito (dovendosi questo tipo di sofferenza già ritenersi considerata nel criterio standard tabellare), ma si sia concretizzato, per le peculiari caratteristiche rinvenibili nella fattispecie, in livello di dolore particolarmente acuto (cfr. Cass. Sez. III, 18 novembre 2014 n. 24471).
In altri termini, la personalizzazione consiste nello stabilire quali, tra le molteplici conseguenze dannose provocate dall'invalidità, possano ritenersi “comuni” (perciò già ristorate in base alle cifre previste nelle tabelle milanesi) e quali invece “non comuni”
(perciò meritevoli di una considerazione e liquidazione aggiuntiva).
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, dunque, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo tenuto conto della gravità delle lesioni” (v. Cass. 23778/2014; v. Cass. civ. Sez. III Ord., 28-09- 2018, n. 23477; cfr., per le corti di merito, Tribunale Nuoro, 18/10/2018, n. 541: “In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”).
2.5.3.1. Tanto premesso, con riguardo alla ricorrente , si ritiene equo Pt_1
riconoscere una percentuale di personalizzazione pari al 10%, in tal modo risarcendo congruamente la voce di danno non patrimoniale (che comprende anche il profondo turbamento dovuto all'iniziale stravolgimento della vita professionale dell'attrice,
l'emersione del complesso di emozioni - rabbia, vergogna e senso di colpa - tipicamente correlate agli episodi di abuso e di violenza legati al genere e allo squilibrio di potere maschile-femminile, la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della parte attrice e, dunque, tutte le voci di sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c. di rango e fondamento costituzionale).
In conclusione, il danno biologico sofferto da parte attrice deve essere così liquidato: invalidità permanente al 7% + 10% a titolo di personalizzazione (considerata l'età dell'attrice al momento dei fatti: 31 anni) = Euro 15.544,00 + 10% = totale Euro
17.098,40 (importo già rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Oltre a tali pregiudizi, di natura permanente, debbono essere risarcite le conseguenze pregiudizievoli patite dalla ricorrente a titolo di danno temporaneo, quantificato dal perito dell'Ufficio in sei mesi al 15% (per un importo pari ad euro 3.139,50) ed in ulteriori sei mesi al 10% (per un importo pari ad euro 2.093,00); e, così, per una somma complessivamente pari ad euro 5.232,50.
Il danno biologico così liquidato, dunque, deve ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa a fronte degli illeciti pluri-offensivi di diversi diritti della vittima perpetrati dal
[...]
CP_2
Quanto al danno patrimoniale, deve evidenziarsi – oltreché l'estrema genericità della domanda - che nessuna dimostrazione è stata offerta dalla in ordine alla sua Pt_1
sussistenza; di talché, la relativa domanda deve essere disattesa.
A titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, spettano, dunque, alla Pt_1
complessivamente Euro 22.330,90.
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi.
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie.
Dunque, sull'importo dovuto a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, devalutato al giugno 2019 (periodo di inizio delle condotte di violenza privata e delle molestie subite dalla , di Euro 18.908,47, che si Pt_1
ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2019 (mese di luglio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema
Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT per una somma complessiva di Euro 24.571,88.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta a , a Parte_1
titolo di danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di Euro
24.571,88, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale importo risarcitorio sono tenuti, solidalmente, oltre al CP_2
per tutte le ragioni innanzi esposte, anche la Controparte_1
2.5.3.2. Con riguardo alla ricorrente ai fini della personalizzazione, Parte_2
bisogna tenere conto: - della giovane età (24 anni) dell'attrice al momento delle violenze sessuali e private subite nonché delle molestie sopportate;
- della durata e della reiterazione di tali violenze e molestie e della loro assoluta gravità; - dell'insistenza delle molestie a sfondo sessuale subite dalla - del teatro degli abusi sessuali Parte_2
e delle violenze subite, commesse prevalentemente in un ambiente “protetto”, ossia presso una scuola di formazione;
- delle gravi ripercussioni delle sofferenze psichiche anche nella vita sessuale e affettiva dell'attrice per come riconosciuto dal CTU;
- delle evidenti compromissioni alla vita di relazione e di formazione dovute alle patologie psichiche insorte come conseguenza dei fatti illeciti oggetto di causa in particolare con riferimento alla tendenza al “ritiro sociale” e all'evitamento della - del Parte_2
contesto in cui si è verificato l'evento lesivo con la commissione di illeciti da parte di un soggetto, che, per il ruolo ricoperto e l'attività svolta aveva, certamente, almeno inizialmente, la fiducia della trattandosi di un ambiente, dunque, in cui la Parte_2
corsista avrebbe dovuto essere particolarmente tutelata e protetta e non di certo violata nella sua più profonda intimità; - del fatto che la si trovava in una situazione Parte_2
di particolare soggezione psicologica dovuta, alla posizione e al ruolo del docente che ha posto in essere i fatti in controversia;
dell'ovvio risalto degli accaduti, quantomeno nell'ambiente del teatro, con il conseguente aumento e aggravamento del senso di vergogna provato dalla danneggiata. Tutto ciò considerato, si ritiene equo riconoscere la percentuale massima di personalizzazione applicabile tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della cessazione degli eventi illeciti (anni 24), pari, dunque, al 44%, in tal modo risarcendo congruamente la voce di danno non patrimoniale (che comprende anche il profondo turbamento dovuto al totale stravolgimento della vita affettiva-sentimentale e sessuale dell'attrice, la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della parte attrice e, dunque, tutte le voci di sofferenza riconducibili all'art. 2059 c.c. di rango e fondamento costituzionale).
In conclusione, il danno biologico sofferto da parte attrice deve essere così liquidato: invalidità permanente al 15% + 44% a titolo di personalizzazione (considerata l'età dell'attrice al momento dei fatti: 24 anni) = Euro 55.849,00 + 44% = totale Euro
74.608,00 (importo già rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Il danno biologico così liquidato, dunque, deve ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa a fronte degli illeciti pluri-offensivi di diversi diritti della vittima perpetrati dal
[...]
CP_2
Quanto al danno patrimoniale, anche in questo caso, deve evidenziarsi – oltreché
l'estrema genericità della domanda - che nessuna dimostrazione è stata offerta dalla in ordine alla sua sussistenza;
di talché, la relativa domanda deve essere Parte_2
disattesa.
A titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, spettano, dunque, alla Parte_2
complessivamente Euro 74.608,00.
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi.
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie.
Dunque, sull'importo dovuto a a titolo di risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale, devalutato al luglio 2019 (periodo di inizio delle condotte di violenza sessuale e privata e delle molestie subite dalla , rispettivamente di Euro Parte_2 63.173,58, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2019
(mese di luglio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr.
SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema
Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT per una somma complessiva di Euro 82.057,32.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta a a Parte_2
titolo di danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di Euro
82.057,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale importo risarcitorio sono tenuti, solidalmente, oltre al CP_2
per tutte le ragioni innanzi esposte, anche la Controparte_1
La domanda risarcitoria di , pertanto, va accolta nei Parte_2
termini innanzi esposti.
Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che il danno non patrimoniale complessivamente subito da ebba essere liquidato nella Parte_2
somma di Euro 82.057,32, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, al cui pagamento devono essere condannati, solidalmente, il e la , CP_2 Controparte_8
quest'ultima ai sensi dell'art. 2087 c.c.
2.6. Ciò posto in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla due ricorrenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale trasversale esperita dalla nei confronti del affinché quest'ultimo “la tenga indenne, la CP_1 CP_2
manlevi e, comunque, la risarcisca”, sul postulato che “le domande svolte dalle ricorrenti dovessero, anche solo parzialmente, trovare accoglimento”.
L'infondatezza della domanda riposa sulla natura della responsabilità della CP_1
convenuta, che, come detto, configura una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.
Dalla natura della predetta responsabilità consegue, pertanto, che, nel rapporto interno tra la ed il regista, la responsabilità per i danni cagionati da quest'ultimo CP_1
deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio, per l'Ente convenuto, al solo rischio di insolvibilità dell'autore materiale della condotta illecita citato con l'azione di rivalsa e frustrerebbe, dunque, la ratio della normativa – che, come evidenziato, non
è solo quella di repressione della condotta, ma anche e soprattutto, in un'ottica preventiva, quella di apprestare le misure cautelari preordinate a scongiurare il rischio di commissione di atti discriminatori, ovvero, in una prospettiva riparativa, quella di rimozione degli elementi favorenti la discriminazione;
ciò, tuttavia, salva l'ipotesi in cui, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva dell'autore materiale rispetto allo specifico evento di danno sofferto dall'istante, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta di tale soggetto del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione, e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento degli obblighi normativamente prescritti, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. 2.7. È, per contro, inammissibile la domanda di cui al punto 3) delle conclusioni attoree diretta a “ordinare alla convenuta di approntare e porre in essere una CP_1
procedura operativa al fine di evitare il ripetersi di molestie e violenze sessuali all'interno del Teatro ordinandone la messa in opera nei tempi più ristretti possibili”.
E, ciò, non tanto poiché difetta, nella fattispecie in controversia, il requisito dell'attualità delle condotte di molestia dedotte, quanto per la mancanza dell'indefettibile condizione dell'interesse ad agire in capo alle ricorrenti, le quali, né al momento della decisione, né al momento del deposito del ricorso, risultavano iscritte al Corso di Alta Formazione organizzato dalla convenuta. CP_1
3. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra le ricorrenti da un lato e i convenuti dall'altro, l'esito complessivo del giudizio autorizza la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/5.
Le residue spese di lite seguono la soccombenza con riferimento a tutti i rapporti processuali del giudizio e vengono poste a carico solidale delle parti convenute e liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del
2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022).
Le spese di CTU devono essere poste solidalmente a carico delle parti convenute soccombenti come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità civile di e di CP_2
per le condotte illecite (molestie di contenuto Controparte_1
sessuale) poste in essere ai danni di . Parte_1 2. Accerta e dichiara la responsabilità civile di e di CP_2
per le condotte illecite (violenze sessuali e private e Controparte_1
molestie di contenuto sessuale) poste in essere ai danni di . Parte_2
3. Condanna di in solido tra CP_2 Controparte_1
loro, al pagamento, in favore di , della somma complessiva di Parte_1
Euro 24.571,88 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice
(già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre al pagamento degli interessi legali corrispettivi dovuti, sulla somma anzidetta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Condanna e di in solido tra CP_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di , della somma complessiva Parte_2
di Euro 82.057,32, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice
(già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre al pagamento degli interessi legali corrispettivi dovuti, sulla somma anzidetta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
5. Rigetta le ulteriori domande attoree.
6. Rigetta la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla CP_1
nei riguardi di
[...] CP_2
7. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/5, condanna CP_2
di , in solido tra loro, al pagamento delle spese
[...] Controparte_1
di lite in favore di e che liquida Parte_1 Parte_2
in Euro 259,00 per esborsi ed in complessivi Euro 13.930,80 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
9. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute le spese della
CTU espletata in corso di causa, come liquidate con separato provvedimento.
10. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Finalità espressamente richiamata dalla disposizione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 198/2006 – rubricato
“Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività” – che così recita:
“1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”. 2 Disposizione, dunque, che richiede, quale requisito di ammissibilità della domanda, quello dell'attualità della condotta antisindacale. 3 Comma che così recita: “Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere o regionale di parità”. 4 Standard della preponderanza dell'evidenza o, meglio noto, come standard “del più probabile che non”. 13 “Vero che, durante queste lezioni, il continuava ad adulare la ricorrente, dicendole che CP_2 era molto brava e che lui cercava da tempo un'attrice come lei;
in una occasione le disse, sussurrandole all'orecchio dopo averla abbracciata al termine di una prova, che lei avrebbe potuto fare tranquillamente il monologo e che aveva tutte le carte per farlo egregiamente, aggiungendo poi che avrebbe dovuto recitarlo “senza mutande” perché sarebbe stata più vulnerabile e questo avrebbe migliorato l'interpretazione?”. 14 “Vero che la turbata, rispose al che da attrice professionista non aveva bisogno Pt_1 CP_2 di questi mezzi per diventare e sentirsi vulnerabile e fece cadere l'argomento?”. 15 “Vero che il tentò, e riuscì, ad isolare la ricorrente dal resto del gruppo, creando un CP_2 rapporto in qualche modo “esclusivo”. Egli ad esempio affermava davanti ai compagni di corso della ricorrente: “noi stiamo preparando uno spettacolo”, alludendo alla possibilità della ricorrente di lavorare con lui ad un altro spettacolo, diverso da quello che stavano effettivamente provando, creando aspettative di lavoro nella ricorrente ed invidie e gelosie da parte dei compagni di corso;
durante il lavoro il fece leggere alla ricorrente anche altri testi, diversi dal monologo su cui CP_2 stavano lavorando, dicendole che lei avrebbe potuto farne un bellissimo monologo e che sarebbe stato onorato di lavorarci con lei, ma sottolineando che per fare questo, ella avrebbe dovuto
“affidarsi” a lui e “abbandonare il suo pudore”?”. 34 “Vero che Successivamente il iniziò ad inviare una serie di messaggi alla ricorrente CP_2 chiedendole di mandargli una mail in cui lei avrebbe dovuto prestare il suo consenso al rapporto che lui voleva creare con lei, in cui avrebbe dovuto scrivere che il era libero di farle tutto ciò CP_2 che voleva, minacciandola che altrimenti sarebbe finito tutto (all.
9 - conversazione Whatsapp integrale intercorsa tra la ricorrente e si precisa che nella conversazione vi sono CP_2 alcune cancellature legate all'esigenza di nascondere dati sensibili di altre persone)?”. 35 “Vero che la ricorrente, del tutto soggiogata, inviò questa mail dopo cinque giorni?”. 36 “Vero che la stessa condotta manipolatoria tesa alla soggezione psicofisica della ricorrente veniva tenuta dal anche nel mese di ottobre 2019, quando ordinò alla ricorrente di raggiungerlo in CP_2 Sardegna, dicendole che avrebbero provato il promesso ruolo di , ne Il Mercante di Venezia Pt_28 che, lo si ripete, sarebbe stato in cartellone nella stagione teatrale successiva del di CP_1 Parma, e di cui il era il regista;
il perpetrava la medesima violenza brutale nei Pt_29 CP_2 confronti della ricorrente, esercitando un potere totale sulla psiche della ricorrente, vessandola, offendendola, denigrandola, violentandola alla presenza di un'altra donna, la sig.ra
[...]
, allieva in passato della Casa degli Artisti e del ”. Per_5 CP_2 37 “Vero che il violentò ripetutamente la ricorrente penetrandola contro la sua volontà, CP_2 (dall'ano) ed inducendola ad avere rapporti orali con lui, nel senso che il introdusse il suo CP_2 membro nella bocca della ricorrente reggendole la testa e spingendola verso di se mentre la ricorrente era del tutto paralizzata?”. 50 Ma, in taluni casi, di vere e proprie violenze sessuali. 51 CO era responsabile dell'ufficio regia dal 2017. Tes_2 52 lavorava presso la segreteria di direzione e organizzazione generale del Controparte_4 CP_1
[...] 53 Senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può, perciò, essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi e, per altro verso, il datore di lavoro ha, in ogni caso, l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 54 Secondo cui, se, da un lato, le azioni di cui al d.lgs 198/2006 sono ammissibili, in quanto, a priori, vi sia coincidenza soggettiva tra il preteso soggetto agente/autore materiale della condotta discriminatoria ed il destinatario del provvedimento giudiziale, dall'altro, nella fattispecie in controversia, solo il può essere considerato quale soggetto agente e, quindi, autore delle CP_2 condotte. 56 Fatto illecito che integra gli estremi del reato. 57 Il CTU, invero, sul punto, ha, così, osservato: “Quanto alla correlazione fra i disturbi psichici riscontrati dalle consulenze psichiatriche e gli eventi descritti negli atti, oggettivamente considerati e indipendentemente da una loro verifica (che, si è detto ripetutamente, non spetta al CTU), si può affermare un rapporto di causalità/concausalità, validato dalla compatibilità fra i disturbi psichici riscontrati e le caratteristiche della noxa lesiva (gli eventi vissuti dalle ricorrenti durante il corso del 2019). In questo caso, sembrano soddisfatti anche i comuni criteri medico legali per il riconoscimento del nesso causale;
in particolare l'idoneità lesiva (quali- e quantitativa), il criterio cronologico, quello modale e quello di esclusione di cause alternative”. 58 Il CTU ha, a riguardo, così evidenziato: “Gli accertamenti in ambito psichiatrico finalizzati alla presente CTU hanno evidenziato la presenza di un disturbo di rilevanza psicopatologica che, esclusivamente per finalità valutative medico legali, viene definito nell'ambio del Disturbo dell'Adattamento, cronico, con ansia e umore depresso, con livello di gravità tra lieve e moderato”.