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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2197/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2643/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1599/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Monterotondo un avviso di accertamento ai fini IMU 2022, notificato il 28.10.2024, dell'importo di € 1.547,00.
Parte ricorrente segnalava la pendenza del ricorso RGR 8202/24 contro un precedente avviso di accertamento (n. 39 del 17.11.2023) che avrebbe incluso l'immobile in Indirizzo_1 alienato il
4.10.2021. Lamentava la mancata attestazione di conformità della copia cartacea dell'avviso di accertamento notificato, rispetto all'originale informatico, in violazione dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n.
85/2005 (C.A.D.). Inoltre si doleva della violazione dell'art. 9 bis dello Statuto del contribuente per duplicazione della pretesa, avendo l'avviso di accertamento impugnato escluso dalle unità tassate quella predetta, venduta nel 2021, ed infine contestava la carenza di motivazione per mancata indicazione delle norme a sostegno delle spese di notifica. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, ed il precedente aviso di accertamento.
Si costituiva il Comune impositore, che precisava che con l'accertamento in rettifica, oggetto di odierna impugnazione, il Comune aveva escluso dalla tassazione il predetto immobile venduto dal contribuente nel 2021. La rettifica della pretesa comunale era legittima, in quanto risultato dell'esercizio del potere di autotutela. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando l'avviso impugnato ed il precedente accertamento.
Lo stesso Comune, in data 9.7.2025, allegava la sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 7109/2025, depositata il 26.5.2025, relativa al ricorso contro l'originario avviso di accertamento ai fini IMU 2022, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese per carenza di interesse a seguito dell'accordo delle parti, precisamente per accoglimento da parte del Comune della proposta di mediazione del contribuente, e rideterminazione del dovuto in € 1.547,00.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti, l'atto impugnato è frutto dell'esercizio del potere di autotutela del Comune impositore, con esclusione dalla tassazione di un immobile venduto dal contribuente e dunque non imputabile allo stesso, ai fini della liquidazione dell'IMU 2022.
Inoltre, dalla documentazione probatoria versata in atti dalla Parte resistente, risulta che per l'accordo delle Parti nel precedente giudizio citato in premessa, deciso dalla sentenza n. 7109/2025, allegata in atti dal Comune, la pretesa era stata ridotta allo stesso importo di € 1.547,00, oggetto dell'atto impugnato nella presente causa.
Non si configura dunque alcuna illegittima duplicazione della pretesa fiscale, né alcun difetto motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Le spese di notifica sono regolate per legge (art. 1, comma 803, L. n. 160/2019) e dunque sono state fondatamente imputate al destinatario. Quanto infine alla doglianza del ricorrente circa la mancata attestazione di conformità dell'atto notificato, si rileva che l'atto è stato sottoscritto con firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo, ai seni dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 e pertanto è legittimo.
Non sono state formulate dal ricorrente doglianze circa l'esatto ammontare della pretesa ai fini IMU.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della causa derivante dall'oggetto del diverso giudizio
RGR 8202/24 deciso con sentenza prodotta in atti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2643/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1599/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Monterotondo un avviso di accertamento ai fini IMU 2022, notificato il 28.10.2024, dell'importo di € 1.547,00.
Parte ricorrente segnalava la pendenza del ricorso RGR 8202/24 contro un precedente avviso di accertamento (n. 39 del 17.11.2023) che avrebbe incluso l'immobile in Indirizzo_1 alienato il
4.10.2021. Lamentava la mancata attestazione di conformità della copia cartacea dell'avviso di accertamento notificato, rispetto all'originale informatico, in violazione dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n.
85/2005 (C.A.D.). Inoltre si doleva della violazione dell'art. 9 bis dello Statuto del contribuente per duplicazione della pretesa, avendo l'avviso di accertamento impugnato escluso dalle unità tassate quella predetta, venduta nel 2021, ed infine contestava la carenza di motivazione per mancata indicazione delle norme a sostegno delle spese di notifica. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, ed il precedente aviso di accertamento.
Si costituiva il Comune impositore, che precisava che con l'accertamento in rettifica, oggetto di odierna impugnazione, il Comune aveva escluso dalla tassazione il predetto immobile venduto dal contribuente nel 2021. La rettifica della pretesa comunale era legittima, in quanto risultato dell'esercizio del potere di autotutela. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando l'avviso impugnato ed il precedente accertamento.
Lo stesso Comune, in data 9.7.2025, allegava la sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 7109/2025, depositata il 26.5.2025, relativa al ricorso contro l'originario avviso di accertamento ai fini IMU 2022, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese per carenza di interesse a seguito dell'accordo delle parti, precisamente per accoglimento da parte del Comune della proposta di mediazione del contribuente, e rideterminazione del dovuto in € 1.547,00.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti, l'atto impugnato è frutto dell'esercizio del potere di autotutela del Comune impositore, con esclusione dalla tassazione di un immobile venduto dal contribuente e dunque non imputabile allo stesso, ai fini della liquidazione dell'IMU 2022.
Inoltre, dalla documentazione probatoria versata in atti dalla Parte resistente, risulta che per l'accordo delle Parti nel precedente giudizio citato in premessa, deciso dalla sentenza n. 7109/2025, allegata in atti dal Comune, la pretesa era stata ridotta allo stesso importo di € 1.547,00, oggetto dell'atto impugnato nella presente causa.
Non si configura dunque alcuna illegittima duplicazione della pretesa fiscale, né alcun difetto motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Le spese di notifica sono regolate per legge (art. 1, comma 803, L. n. 160/2019) e dunque sono state fondatamente imputate al destinatario. Quanto infine alla doglianza del ricorrente circa la mancata attestazione di conformità dell'atto notificato, si rileva che l'atto è stato sottoscritto con firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo, ai seni dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 e pertanto è legittimo.
Non sono state formulate dal ricorrente doglianze circa l'esatto ammontare della pretesa ai fini IMU.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della causa derivante dall'oggetto del diverso giudizio
RGR 8202/24 deciso con sentenza prodotta in atti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone