Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2197
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata attestazione di conformità della copia cartacea

    L'atto è stato sottoscritto con firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, pertanto è legittimo.

  • Rigettato
    Duplicazione della pretesa fiscale

    L'atto impugnato è frutto dell'esercizio del potere di autotutela del Comune, con esclusione dalla tassazione dell'immobile venduto. Inoltre, in un precedente giudizio, la pretesa era stata ridotta allo stesso importo dell'atto impugnato, a seguito di accordo tra le parti. Non si configura dunque alcuna illegittima duplicazione della pretesa fiscale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per mancata indicazione delle norme a sostegno delle spese di notifica

    Le spese di notifica sono regolate per legge (art. 1, comma 803, L. n. 160/2019) e dunque sono state fondatamente imputate al destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2197
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2197
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo