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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7404/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità-rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Enzo Augusto ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo presso lo studio dell'avv. in Trani, alla via Nigrò n. Parte_2
48
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'avv. Claudia Palumbo e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
In data 2 luglio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.10.2023, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per infortunio sul lavoro e la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio lamentato e la menomazione all'integrità psico-fisica denunciata.
Più specificamente, dopo aver premesso di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della - con qualifica di infermiera C.P.S., con inquadramento Pt_3
D fascia 6 - ha dedotto che: in data 20.07.2022 subiva un infortunio sul luogo di lavoro contraendo il virus Covid-19, manifestano i segni tipici dell'infezione da
Sars-CoV-2 (febbre alta, forte tosse, severa difficoltà a respirare, raffreddore); che, all'epoca dell'infortunio, svolgeva attività lavorativa presso la sede operativa del
Centro Vaccinazioni Asl di Terlizzi al Viale Indipendenza s.n.c., come addetta all'Ufficio Amministrativo, occupandosi prevalentemente di svolgere mansioni in contatto con la pubblica utenza e quasi esclusivamente inerenti all'epidemia Covid-
19, di competenza del Centro Vaccinazioni Asl di Terlizzi;
che per tutta la durata dell'orario lavorativo giornaliero svolgeva le proprie mansioni nel proprio ufficio collocato in prossimità della sala d'attesa, in cui vi era un accesso frequente di sanitari, di operatori interni, di operatori esterni e dell'utenza pubblica senza che fosse predisposto un servizio di scaglionamento e di contingentamento e perlopiù in un ambiente privo di finestre e nei quali veniva svolta solamente pulizia ordinaria che nello svolgimento delle mansioni era munita di sola mascherina ffp2, rimanendo priva di altri dispositivi di protezione come guanti, camici, grembiuli idonei funzionali a prevenire la malattia considerando anche che essa entrava costantemente in contatto con documentazione e cartelle che le venivano consegnate per essere lavorate, senza che sul suddetto materiale cartaceo
2 venissero svolte sanificazioni specifiche;
che, inoltre, utilizzava il p.c. per l'attività informativa e di comunicazione con l'utenza del Centro Vaccini Terlizzi e il computer era utilizzato anche da altri suoi colleghi, senza che venissero svolte sanificazioni specifiche;
che a partire dal giorno 20.7.2022 iniziavano a manifestava i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus (forte tosse, febbre alta, severa difficoltà a respirare, raffreddore), e in data 23.07.2022 effettuava test rapido per la rilevazione dell'antigene del virus SARS – CoV – 2, risultando POSITIVA alla
“infezione virale da Covid 19” e la positività alla infezione virale da SARS – CoV – 2 era confermata da un secondo test eseguito il 30.7.2022; che solo in data 6.8.2022,
l'istante sottoponendosi ad un ulteriore test, risultava negativa alla infezione virale e a seguito di tutto questo in data 28.7.2022, inoltrava la prima richiesta di infortunio da covid;
che il 3.9.2022 l' comunicava di aver indennizzato il CP_1 periodo dal 24.7.2022 al 24.8.2022 per complessivi 32 giorni a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta ma non riscontrava alcuna menomazione dell'integrità psico – fisica e quindi, in data 3.1.2023, presentava ricorso in opposizione avverso la decisione dell' che con nota del 05.04.2023, le CP_1 comunicava l'esito discorde senza espletamento della collegiale medica, rilevando che “la descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio o malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato”.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del diniego dell' Controparte_3
dell'evento e ha quindi chiesto che il Tribunale accerti il nesso
[...] causale tra l'infortunio denunciato del 20.07.2022 e l'attività lavorativa svolta dalla stessa con il conseguenziale riconoscimento della menomazione all'integrità psico- fisica (danno biologico) di grado pari o superiore al 9% o altra percentuale da accertarsi in corso di causa a mezzo di c.t.u., e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 13 D.lgs. 38/2000, con vittoria di spese legali con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, la fondatezza in fatto ed in diritto CP_1 dell'avversa domanda e ribadendo che in sede di giudizio medico legale non è stata riscontrata la sussistenza dei postumi lamentati dalla ricorrente e che la menomazione denunciata non ha alcuna correlazione con il quadro lesivo derivato
3 dall'infortunio in oggetto di causa considerato che trattasi di soggetto con severa preesistenza patologica respiratoria (lobectomia, rinite, asma).
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi, nel caso di specie, la ricorrente, infermiera C.P.S., con inquadramento D fascia 6 presso l' ha agito in giudizio nel presupposto Pt_3 di aver subito una menomazione all'integrità psico-fisica (danno biologico) di grado pari o superiore al 9%, derivante dall'aver contratto il virus Sars-Covid 19 in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa e dunque al fine di ottenere e vedersi riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo di cui all'art. 13, II comma, lett. a) d.lgs. 38/2000.
L' ha contestato la sussistenza del nesso di causalità, evidenziando che non CP_1 potrebbe ritenersi dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Sul punto deve premettersi che, ai fini della disciplina della tutela nel caso CP_1 in cui, in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia contratta una infezione da COVID 19, è stata emessa una disposizione ad hoc, l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (cd. “Cura Italia”), conv. dalla l. n. 27 del 2020, che prevede: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, CP_1 la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni CP_1 da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19
e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
Sulla base della disposizione richiamata, quindi, il legislatore ha inteso prevedere espressamente che l'infezione da Covid-19, quando avvenuta durante l'espletamento delle proprie mansioni, costituisce un infortunio protetto
4 dall'assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che l' è obbligato ad CP_1 erogare le prestazioni dovute ai soggetti protetti a seconda dell'evento subito
(lesione o decesso) e delle conseguenze riportate dal lavoratore, sia esso pubblico o privato.
2. Ciò posto, in termini di quadro normativo generale in caso di contagio da
Covid-19 in occasione di lavoro, deve ritenersi che nel caso di specie sia stata fornita la prova del contagio in occasione del lavoro.
Sul punto, infatti, assumono rilievo decisivo le vicende descritte nel ricorso e riscontrate durante l'attività istruttoria, in particolare all'esito dell'udienza del
18.09.2024 durante la quale sono state escussi i testimoni citati dalla ricorrente che hanno confermato le circostanze lamentate dalla ricorrente.
In particolare, il teste dott. dirigente medico responsabile Testimone_1 del SISP di Terlizzi, ha precisato che: “(La ricorrente) occupando il ruolo di amministrativa svolgeva e svolge tuttora attività relativa al rinnovo della patente ed altre attività medico legali presenti in ufficio. Tali mansioni comportavano e comportano il contatto con l'utenza”.
La seconda testimone escussa , collega della sin dal Testimone_2 Pt_1
Parte 2017 presso la di Terlizzi di Viale Indipendenza, ha confermato che “negli uffici dove lavorava la ricorrente vi era un accesso frequente di sanitari ed utenza.
Non c'era nessun servizio di scaglionamento e contingentamento dell'utenza. La sig.ra nello svolgimento del suo lavoro indossava solo la mascherina ffp2. Pt_1
Non aveva né guanti, né camice (…)”.
Inoltre, è opportuno osservare che costituisce fatto notorio che il virus del Covid-
19 si diffonda principalmente attraverso il contatto ravvicinato da persona a persona, sia in caso di contatto diretto, sia in caso di prossimità, per effetto di goccioline di respiro espulse quando le persone tossiscono, starnutiscono, parlano o respirano;
l'infezione può avvenire sia per trasmissione aerea, sia attraverso il contatto con superfici contaminate.
Il fatto che i testi escussi abbiano confermato che non era effettuata attività di contingentamento dell'utenza nell'accesso all'ufficio dove lavorava la ricorrente rende verosimile che quest'ultima, nell'espletamento della propria attività lavorativa, non sia stata messa nelle giuste condizioni per poter prevenire il contagio da covid-19.
5 Inoltre, al fine di meglio comprendere il quadro clinico della ricorrente e la sussistenza o meno delle patologie indicate in ricorso da cui sarebbe affetta, è stata disposta ed espletata una consulenza medico legale al fine di accertare, secondo parametri medico-legali, la riconducibilità causale delle patologie lamentate all'infezione da Covid-19, verificando, in particolare, se sulla base delle cognizioni scientifiche e dei criteri che presiedono l'accertamento del nesso di causalità in ambito medico (cronologico, topografico, dell'esclusione di fattori causali alternativi), le patologie eventualmente riscontrate possano essere considerati postumi riconducibili alla infezione da Covid-19.
In data 20.01.2025 il nominato c.t.u., dott. , depositava Persona_1
l'elaborato peritale definitivo concludendo che: “Il nostro esame clinico e l'esame della documentazione presente in atti sono ampiamente sufficienti per affermare che è affetta da esiti di infezione da Sars Cov2 Parte_1 complicata da sindrome delle apnee ostruttive del sonno ed enfisema subpleurico.
Ciò posto deve in via preliminare segnalarsi come il nesso causale con l'affezione polmonare sia stata già risolta in via amministrativa atteso che i sanitari CP_1 hanno riconosciuto in tale sede l'infortunio e quindi la vis lesiva”.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato in via preliminare come il nesso causale con l'affezione polmonare sia stato già riconosciuto in sede amministrativa.
Inoltre, sempre sul piano del nesso di causalità, il consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. dell' , ha evidenziato che “Ciò posto è CP_1 solo il caso di segnalare che secondo i dati rinvenienti da uno studio condotto dall' rinviene che la polmonite da COVID è una infezione polmonare di CP_4 intensità variabile che si sviluppa nel 5% delle persone che contraggono la malattia in forma severa, che richiedono cure ospedaliere. Sebbene la maggior parte delle persone che ha contratto l'infezione da SARS-COV-2 non abbia avuto sintomi respiratori gravi, tuttavia quando il virus colpisce i polmoni, vengono compromessi gli scambi gassosi. Nelle forme più gravi, la polmonite COVID, che clinicamente è classificata come polmonite interstiziale, può aggravarsi fino alla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) caratterizzata sia dal danno polmonare che dalla tempesta di citochine, le molecole infiammatorie rilasciate dal nostro sistema immunitario. In questo caso, la persona non riesce a respirare normalmente, non
6 avvengono gli scambi di ossigeno e anidride carbonica, l'ossigenazione dei tessuti scende ed è necessario il supporto respiratorio esterno con ossigeno o ventilazione assistita. Il risultato dell'infezione polmonare COVID sui polmoni sono “cicatrici” nel tessuto polmonare che contribuiscono a rendere difficoltosa la respirazione anche dopo la guarigione dall'infezione acuta. Il danno polmonare come conseguenza della polmonite COVID dipende da diversi fattori, primo fra tutti la gravità della malattia, e dalle condizioni di salute preesistenti all'infezione. Infatti, si è visto che patologie già presenti come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), tumori, malattie autoimmuni, e stati di immunodeficienza possono aumentare il rischio di forme gravi di polmonite COVID. Inoltre, la rapidità dell'intervento medico adeguato alla comparsa della difficoltà respiratoria è fondamentale per il recupero polmonare dopo la guarigione dall'infezione. Inoltre, nelle persone che hanno avuto forme più severe di polmonite COVID, gli effetti possono variare da una tosse cronica, a fibrosi polmonare, e alterazioni vascolari del distretto polmonare, associate a difficoltà a respirare (dispnea) e al perdurare di un'insufficienza respiratoria che richiede il proseguire dell'ossigenoterapia. Altri studi hanno quindi identificato la possibilità di una alterazione permanente della matrice cellulare del polmone (Machine Learning identifies remodeling patterns in human lung extracellular matrix. Emerson MJ,
IL O, EN CD, TE R, RØ CB, Lund TK, Dahl AB, Jensen THL,
Erler JT, Mayorca-Guiliani AE. 2024 Dec 31:S1742- 7061(24)00782- CP_5
7. doi: 10.1016/j.actbio.2024.12.062. Online ahead of print). Ciò posto rinviene come non sia da un lato possibile escludere la possibilità di alterazioni polmonari successive ad un long Covid (come ventilato dal CTP che esclude tali CP_1 alterazioni organiche) e dall'altro la interazione anche con patologie preesistenti che possono essersi aggravate con tale infezione da COVID”.
Inoltre, quanto alle patologie riscontrate, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che “In merito ai postumi permanenti allo stato persiste un enfisema subpleurico in paziente con sindrome delle apnee notturne: affezione quest'ultima che non riteniamo in nesso causale con l'evento lesivo ma al più aggravata da tale epsiodio infortunistico.da sindrome delle apnee ostruttive del sonno ed enfisema subpleurico”.
La ricostruzione operata dal consulente d'ufficio risulta corretta e in linea con i principi che governano l'accertamento del nesso di causalità.
7 Essa, inoltre, risulta in linea con i principi generali che governano l'accertamento del nesso di causalità in questo tipo di giudizi della probabilità qualificata e del più probabile che non (cfr., tra le altre, Cass. 7 novembre 2018 n. 28454; Cass.
19 giugno 2014 n. 13959; Cass. n. 13361 del 2011; Cass. n. 21021 del 2007;
Cass. 21 gennaio 1998 n. 535).
Per quanto concerne, poi, la individuazione e quantificazione dei postumi invalidanti permanenti e temporanei derivanti dal virus, il c.t.u. dott. Per_1
, ha osservato che “(…) allo stato persiste un enfisema subpleurico in
[...] paziente con sindrome delle apnee notturne: affezione quest'ultima che non riteniamo in nesso causale con l'evento lesivo ma al più aggravata da tale episodio infortunistico. Ciò posto, dovendo pertanto limitarci alla valutazione del quadro anatomico attuale (enfisema subpleurico) unitamente ai valori spirometrici allegati si potrà articolare l'attuale pregiudizio, alla luce del D.M. del 12.7.2000, nella misura di un danno biologico del 7%.”
In particolare, sulla scorta di un'attenta analisi della documentazione in atti e dello stato clinico del ricorrente, il consulente d'ufficio, dott. , Persona_1 specializzato in medicina legale, ha effettuato una stima del danno, e nella misura del 7%, ciò in applicazione delle tabelle di cui al DM del 12.07.2000 e, quindi, secondo i parametri medico-legali di riferimento.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, peraltro non oggetto di specifica contestazione nel termine espressamente previsto all'atto del conferimento dell'incarico, sono pienamente condivisibili perché in linea con il quadro medico-clinico quale risulta dalla documentazione in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Alla luce di ciò, deve quindi ritenersi che il complessivo quadro clinico della ricorrente sia conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 20.07.2022 e, conseguentemente, l' deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 7%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del diritto al saldo.
Spese processuali
Stante il sostanziale integrale accoglimento della domanda – atteso che, pur in una percentuale inferiore a quella richiesta in ricorso, all'esito del giudizio è
8 emersa la sussistenza di un danno biologico pari al 7% - le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della limitata attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Enzo
Augusto che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
7404/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il contagio da Sars-Covid
19 subito dalla ricorrente costituisce infortunio sul lavoro indennizzabile dall' ; CP_1
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dell'indennizzo in favore di Parte_1 previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 7%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
43,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
4. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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