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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv. Andrea Trentin Consigliere aus. all'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
CO TI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Chiara Baldascini e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Govone, 48/a),
-appellante- contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Margherita Casagli e domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato- avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito INPS – contributi “gestione commercianti”, sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 2892/2024, pubblicata il 29.07.2024 nel giudizio R.G.
1868/2024 dott.ssa Rossella Chirieleison, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per i motivi esposti in narrativa e in presenza dei requisiti idonei a disporre la sospensione de quo;
NEL MERITO in via principale:
pagina 1 di 16 - riformare parzialmente e/o annullare parzialmente la sentenza ritenuti fondati i motivi di gravame, ovvero, 1. Sulla eccezione di inesistenza della notifica: nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 149 c.p.c. co. 2; 2. Inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione: violazione degli art. 2948 e 2943 c.c., nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione del decreto Cura Italia n. 18/2020 e successive proroghe normative e violazione degli art. 2948 e 2943 c.c.; 3. Sulla insussistenza dei presupposti per la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti INPS: nullità della sentenza per erronea rappresentazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., contestuale violazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c.; 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
5. Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 92
C.P.C.);
6. Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 91 C.P.C.);
- parzialmente revocare e parzialmente dichiarare nullo e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico la sentenza n. 2892/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, R.G. n. 1868/2024, per i motivi di cui in narrativa, laddove respinge il ricorso, confermando, altresì, la statuizione della medesima sentenza che dispone la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva afferente all'anno 2022 ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, provvedere all'accoglimento delle domande proposte dall'odierno appellante in primo grado non accolte dal Giudice di prime cure:
“in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 36820230015458219000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
-nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 36820230015458219000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e per intervenuta decadenza e/o prescrizione dei contributi previdenziali IVS e relative sanzioni evasione calcolati, nello specifico, tra l'anno 2016 ed il 2018, per un importo totale di euro
s.e.o. 15.713,41;
-nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 36820230015458219000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per errore nel conteggio dei contributi previdenziali IVS anno di riferimento anno 2022, non dovuti, in quanto l'attività era cessata nel mese di dicembre 2021, per un importo totale di euro s.e.o. 3.408,57;
-nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 36820230015458219000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
-condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
-condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie,
Cassa ed Iva come per legge.
Con riserva di eventualmente integrare la presente domanda se ritenuto necessario e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che l'Ecc.mo Tribunale dovesse richiedere. In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi”;
pagina 2 di 16 - Si chiede la ripetizione dell'importo di euro 1.313,30 versato da parte del sig. MA LO in favore di INPS a seguito di notifica di atto di precetto, a titolo di spese legali all'esito del giudizio di primo grado.
- Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello di Voler disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, R.G. n. 1868/2024, Tribunale di Milano.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 2892/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.07.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2892 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito promosso da MA LO ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. n. 46/1999 nei confronti dell'INPS, ha così disposto: “preso atto dell'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto quanto alla contribuzione del 2022 (I, II, III rata); dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a detta contribuzione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno del proprio ricorso, LO aveva esposto che, in data 9.1.2008, era stata costituita la società a responsabilità limitata denominata originariamente Adwell s.r.l. e dal 25.3.2014, Cluti S.r.l.; che allo stesso era stata attribuita la carica di amministratore unico e, tuttavia, considerato l'andamento prevalentemente in perdita della Società, per tale incarico non gli era mai stato assegnato alcun compenso, neppure nel periodo dal 2016 al 2022 oggetto della ripresa contributiva;
che, in data
2.11.2021, l'organo amministrativo aveva dichiarato che si era realizzata la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, cessata alla data del
31.12.2021 l'attività, la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese;
di aver preso conoscenza, in data 6.1.2024, dell'avviso di addebito opposto, con cui l'Istituto lo aveva avvisato di aver proceduto al controllo della posizione contributiva dal mese di ottobre 2016 al mese di dicembre pagina 3 di 16 2022 e gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo totale di euro 35.639,83 a titolo di contribuzione
IVS obbligatoria in favore della Gestione Commercianti;
che, solo con la ricezione dell'avviso di addebito, aveva appreso dell'iscrizione del suo nominativo presso la Gestione Commercianti e del conteggio dei contributi previdenziali presuntivamente a suo carico dal 10/2016 al 12/2022; di aver aperto P.IVA n. 11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo, gestionale e pianificazione aziendale” in data 5.1.2021, relativamente alla quale aveva regolarmente effettuato il pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno
2021.
Ciò premesso, il LO aveva eccepito, innanzi tutto, in via preliminare, l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione della contribuzione relativa alle annualità dal 2016 al
2018, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, sostenendo che in precedenza la prescrizione non era mai stata interrotta e contestando a tal fine l'efficacia interruttiva della comunicazione d'iscrizione alla Gestione Commercianti, in assunto mai ricevuta e, comunque, non validamente notificata. Quanto al merito, aveva contestato l'esistenza dei presupposti dell'iscrizione, sostenendo di non aver mai avuto alcuna funzione operativa e/o commerciale all'interno della società medesima, avendo rivestito esclusivamente il ruolo di amministratore e di coordinatore di un'attività svolta mediante piattaforma on line per tramite di terzi, ovvero fornitori, che svolgevano attività operativa legata alla stampa, campionatura.
L'opponente aveva concluso, quindi, in principalità, per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto
(n. 36820230015458219000) e, in subordine, almeno con riferimento alla contribuzione relativa alle annualità 2016-2018 (in quanto asseritamente prescritte) e all'anno 2022 (in cui la Società, cancellata dal Registro delle Imprese, non esisteva più).
L'INPS, ritualmente costituitosi, aveva chiesto il rigetto del ricorso avversario e dichiarato di aver provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito limitatamente alla contribuzione del 2022.
Il Tribunale, presone atto, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva relativa a tale annualità.
Per il resto, il primo giudice ha rigettato il ricorso, superando, innanzi tutto, l'eccezione relativa all'“inesistenza” della notifica dell'avviso di addebito opposto, avendo il ricorrente dichiarato di avere
“reperito la raccomandata nella propria cassetta postale” in data 6.1.2024 ed essendosi, inoltre, lo stesso compiutamente difeso con la predisposizione del ricorso in opposizione. Ha altresì disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il suo corso fosse stato interrotto con la comunicazione di pagina 4 di 16 iscrizione alla Gestione Commercianti del 20.12.2021 (ricevuta il 3.1.2022, come da A.R. sub doc. 2, fascicolo INPS) e precisando che, ai fini del computo, doveva altresì tenersi conto della sospensione dei termini prescrizionali stabilito dal decreto “Cura Italia” n.18/2020 e successive proroghe.
Ha quindi concluso che “il termine di prescrizione quinquennale non è, quindi, decorso né prima della notifica della comunicazione sopra richiamata, né dopo, tenuto conto della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 2.1.2024.”.
Nel merito, ribadito che il ricorrente era socio di maggioranza e amministratore unico della società
Cluti S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese dal 2008 e avente quale oggetto sociale dal 2014 lo svolgimento di “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio”, ha ritenuto provata, in via presuntiva, la sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, fino a quando la Società era rimasta attiva, denunziando redditi al Fisco, in considerazione dell'assenza di personale e della stessa allegazione del LO di aver svolto il ruolo non solo di amministratore, ma anche di “coordinatore” di un'attività commerciale “svolta mediante piattaforma on line”, senza che, peraltro, fosse stato dedotto l'impegno in altre occupazioni.
Il Tribunale, salva la cessazione della materia del contendere per l'anno 2022 a seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'INPS, ha rigettato, quindi, per il resto il ricorso, con compensazione delle spese nella misura del 50%, stante la soccombenza reciproca.
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, LO ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con un primo motivo di gravame, titolato “Sulla eccezione di inesistenza della notifica: nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 149 c.p.c. co. 2”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica, nonostante le prove documentali dallo stesso offerte e non contestate da parte avversaria. Infatti, pur essendo pacifico il rinvenimento da parte dello stesso dell'atto nella cassetta postale in data 6.1.2024 e sebbene dal prospetto di ricerca di Poste Italiane, la notifica risultasse essere stata consegnata in data 2.1.2024, tuttavia non era nota la persona cui è stata consegnata, dato che il registro del portinaio dello stabile di via Dezza n. 29, in Milano, non riportava l'indicazione della notifica in oggetto e la cartolina di ricevimento prodotta da parte avversaria recava una sigla illeggibile ed era priva dell'indicazione della qualifica del consegnatario. Oltretutto, laddove avrebbe dovuto essere inserita una data, mancavano l'anno di riferimento, nonché il bollo dell'Ufficio di distribuzione. Mancavano, altresì, la data e la firma per esteso dell'addetto della distribuzione,
pagina 5 di 16 nonché del bollo dell'ufficio di distribuzione. Nell'ottica del gravame, la suddetta notifica dovrebbe, quindi, ritenersi inesistente.
Con un secondo motivo d'appello, titolato “Inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione: violazione degli art. 2948 e 2943 c.c., nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., violazione del decreto Cura Italia n. 18/2020 e successive proroghe normative e violazione degli art. 2948 e 2943 c.c.”, l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, avrebbe violato gli artt. 2948 c.c. e 2943 c.c. Ha insistito, dunque, sull'intervenuta prescrizione, ribadendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto avente valore interruttivo. Ha eccepito, inoltre, di non aver mai ricevuto la presunta comunicazione d'iscrizione alla
Gestione Commercianti del 20.12.2021, sostenendo che, anche in questo caso, l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata recherebbe una sigla illeggibile non riferibile ad una persona determinata, non essendo descritta la qualifica del consegnatario, con conseguente nullità dell'atto.
In ogni caso, nell'ottica del gravame, la notifica sarebbe nulla in quanto alla raccomandata, non consegnata a sue mai, non era seguito l'inoltro della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma
1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.
Sotto altro profilo, ha sostenuto che “l'atto richiamato dal Giudice quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, diversamente non possiede tale caratteristica in quanto esso è privo del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento. Il Giudice, pertanto, ha violato, altresì, l'art. 2943
c.c. nel ritenere tale documento interruttivo della prescrizione”. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ordinanza n. 15140/2021). Nel caso di specie, la raccomandata in oggetto (doc. 2 INPS), recante il seguente contenuto “Gentile Signore, la informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del
26.11.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal
09.01.2008 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2016”, non avrebbe valenza interruttiva della prescrizione.
Ha eccepito, altresì, la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente che la comunicazione d'iscrizione alla pagina 6 di 16 Gestione Commercianti di cui al doc. n. 2 INPS, non era stata validamente notificata né presentava i requisiti per essere considerato interruttivo. Controparte, infatti, non aveva prodotto la raccomandata informativa, in assunto necessaria per dimostrare la regolarità dell'iter notificatorio né aveva argomentato circa la validità del documento in relazione all'efficacia interruttiva. Oltretutto, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'INPS non aveva sollevato espressamente l'eccezione di interruzione della prescrizione, ma si era limitato a produrre documento in oggetto e, sul punto, il primo giudice non aveva adeguatamente motivato.
In difetto di atti interruttivi, i contributi per gli anni dal 2016 al 2018 si erano, pertanto, prescritti, nonostante la sospensione dei termini disposta dal decreto Cura Italia n. 18/2020.
Con un terzo motivo di gravame, titolato “Sulla insussistenza dei presupposti per la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti INPS: nullità della sentenza per erronea rappresentazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., contestuale violazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c.”, LO ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti per la sua iscrizione nella gestione commercianti, fondando il proprio ragionamento sulla base di principi generali non applicabili in concreto al caso di specie e di presunzioni, senza porre a fondamento della decisione le prove dallo stesso addotte.
Il Tribunale, sul punto, avrebbe operato un'errata descrizione dell'attività svolta da Cluti s.r.l. e avrebbe di conseguenza rigettato il ricorso solo sulla base di presunzioni, tra cui quella, che la società con oggetto sociale “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio” era attiva e denunciava redditi al fisco, senza considerare che egli svolgeva solo un'attività intellettuale di coordinamento. Inoltre, diversamente da quanto riportato dal Tribunale, egli non aveva mai ricevuto la comunicazione d'iscrizione nella Gestione Commercianti come titolare dell'azienda.
Ha ribadito di non aver mai svolto alcuna funzione operativa e/o commerciale all'interno della società medesima, avendo rivestito esclusivamente il ruolo di amministratore e di coordinatore.
Il giudice di prime cure avrebbe ulteriormente errato nel ritenere non dedotto lo svolgimento da parte dello stesso di altra occupazione che quella indicata, avendo egli allegato e documentato di aver aperto
P.IVA n. 11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo, gestionale e pianificazione aziendale” in data 5.1.2021, relativamente alla pagina 7 di 16 quale aveva regolarmente effettuato il pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno
2021. Riproposte le argomentazioni già esposte in primo grado (di aver unicamente svolto attività di impulso e rappresentanza diverse rispetto a quelle dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, con esclusione di qualsiasi attività operativa e/o commerciale e che l'attività concretamente operativa era stata domandata a terzi fornitori e/o terzi esecutori come dimostrato dalle fatture da loro emesse per il pagamento del lavoro svolto), ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto prendere a fondamento della propria decisione tale materiale probatorio documentale.
In conclusione, secondo l'appellante, non era stata provata la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non potendo tale apporto coincidere con le attività che sono già tipiche e caratteristiche del ruolo di amministratore. Né l'INPS aveva assolto l'onere probatorio circa il lavoro dallo stesso prestato con carattere di continuità e prevalenza all'interno della società.
Con un quarto motivo, titolato “Nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112
c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, ha censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non essersi pronunciata sull'eccezione sollevata dal LO circa il fatto che l'INPS non aveva fornito alcuna prova, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto, né aveva motivato sufficientemente il nesso tra il presunto credito e l'attività aziendale di riferimento. A tal fine, secondo l'appellante, non poteva ritenersi bastevole l'indicazione del presunto credito contenuto nell'avviso di addebito opposto, infatti, così come nell'ipotesi di opposizione a ingiunzione fiscale e nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa.
Nel caso di specie l'INPS non avrebbe fornito tale prova. Riprendendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, ha ribadito che l'avviso di addebito impugnato non era stato preceduto da alcuna notifica di avviso bonario da parte dell'INPS, né da alcun verbale di accertamento. Nell'avviso di addebito mancava, inoltre, un esaustivo riferimento all'attività commerciale accertata, come pure al nesso tra il presunto credito e l'attività commerciale cui si sarebbe riferito l'accertamento.
Con gli ultimi due motivi d'appello – “Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 92 C.P.C. e 91 C.P.C.)”- l'appellante ha chiesto che, per effetto dell'accoglimento dell'appello, la sentenza sia riformata anche quanto alle statuizioni relative alle spese di lite, che, in primo grado, erano state compensate per metà e poste per il 50% a carico dello stesso in luogo che a carico dell'INPS (nonostante la contribuzione per l'annualità 2022, come riconosciuto dallo stesso
Istituto con il provvedimento di sgravio, non fosse dovuta), instando per l'integrale rifusione delle pagina 8 di 16 spese di entrambi i gradi di giudizio anche ex art, 336, comma 1, c.p.c. in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Essendo stata avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte, fissata udienza, con ordinanza riservata in data 4.2.2025, l'ha dichiarata inammissibile ex art. 431 c.p.c., in quanto, da un lato, lo stesso appellante aveva dato atto di aver provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico a seguito del precetto notificatogli dall'INPS e, dall'altro, quanto alle pretese creditorie di cui all'avviso di addebito opposto, l'ADER, successivamente alla sentenza di primo grado, aveva notificato un'intimazione di pagamento, alla quale al momento non erano seguiti atti di esecuzione forzata.
Con memoria difensiva depositata in data 21.2.2025, l'INPS si è costituito, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preliminarmente ha eccepito che le opposizioni per vizi di formazione degli avvisi di addebito così come delle cartelle esattoriali devono essere proposte nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 e 618-bis c.p.c. Quanto al merito ha ribadito l'infondatezza dei motivi di opposizione all'avviso di addebito, riarticolati dal LO a fondamento dell'appello, per le ragioni già esposte in primo grado.
All'udienza del 4.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, il presente appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
All'evidenza infondato è, innanzi tutto, il primo motivo di gravame relativo all'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di addebito.
L'INPS, costituendosi in giudizio in primo grado, ha, infatti, documentato, mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, che l'avviso di addebito oggetto di opposizione è stato notificato a mezzo raccomandata A.R., pervenuta presso la residenza del LO in data 2.1.2024.
Tale modalità di notificazione è espressamente consentita dall'art. 30, comma 4, del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni dalla l. n. 122/2010, che, al riguardo, prevede: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”.
pagina 9 di 16 Né vale a inficiare l'esistenza (qui incontrovertibile) o la validità della notifica la circostanza (sostenuta dall'appellante) che il plico non sia stato consegnato a mani del destinatario, ma di altro soggetto, non meglio identificato nell'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto lo stesso LO, come evidenziato dal primo giudice nella sentenza, ha dichiarato di aver “reperito la raccomandata nella propria cassetta postale” in data 6.1.2024 e, ricevuto l'atto, ha proposto tempestiva opposizione avverso lo stesso nel rispetto del termine di cui all'art. 24, comma 5, D. lgs. n. 46/1999.
Peraltro, l'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010 cit., nell'indicare quale modalità di notificazione dell'avviso di addebito la raccomandata con avviso di ricevimento, non prevede affatto che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale), dovendosi, pertanto, fare riferimento alla disciplina del servizio postale ordinario.
La questione è stata chiarita dalla Cassazione, che, con orientamento ormai consolidato formatosi sull'omologa disciplina della notificazione della cartella esattoriale di cui all'art. 26 del DPR 602/1973,
(i cui principi sono riferibili anche alla disciplina della notificazione dell'avviso di addebito grazie alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L.
122/2010, che dichiara applicabili all'avviso di addebito INPS le stesse norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento), si è così espressa: 'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982' (Cass., 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme, v. anche Cass.,
16949/2014 e Cass. 15250/2014).
Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974) (Cass., n. 10131/2020).
pagina 10 di 16 Tali principi sono stati ribaditi anche da ultimo dalla Suprema Corte nella seguente massima (vd. sent.
n. 19576/2023): “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.”.
L'illeggibilità della sottoscrizione del ricevente e la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento della sua identità non comportano, pertanto, alcun vizio del procedimento di notificazione, là dove ciò che rileva è che l'atto sia giunto nella sfera di disponibilità del destinatario, il quale, nel caso esaminato, ne ha preso pacificamente tempestiva conoscenza.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla comunicazione d'iscrizione alla Gestione Commercianti del 20.12.2021, trasmessa all'appellato con raccomandata A.R. consegnata presso la sua residenza in data 3.1.2022 (vd. doc. 2 fascicolo INPS).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale comunicazione, pur non riportando la quantificazione della contribuzione dovuta in conseguenza dell'iscrizione, costituisce comunque un idoneo atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., valevole quindi anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c., in quanto, come evidenziato dalla difesa dell'appellato,
“contiene inequivoca espressione della volontà dell'Inps di richiedere il pagamento della contribuzione”, desumendosi chiaramente tale volontà dall'invito, rivolto al destinatario, ad accedere al
Cassetto previdenziale per prendere visione dei contributi da versare e delle modalità di pagamento:
“Gentile Signore,
La informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del 26.11.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 09.01.2008 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2016.
Le ricordiamo che le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi sono disponibili sul sito www.inps.it, Servizi on line > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, dove potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24.
Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici. il ricorso dovrà essere inviato esclusivamente on line, accedendo,
pagina 11 di 16 tramite codice PIN, SPID, CIE, CNS, ai Servizi on line del sito dell'Istituto. Il ricorso potrà, inoltre, essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia del ricorso stesso.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni con l'Istituto, e consentirci di tenerla aggiornata sulla
Sua posizione assicurativa, La preghiamo di inserire nell'apposito campo il Suo indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC).”.
Sulla questione questa Corte si è già da tempo espressa in questi termini, con orientamento al quale, per le ragioni sopra indicate, intende dare continuità in coerenza coi principi di diritto enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in esame la volontà espressa da INPS con la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti a cui consegue l'assoggettamento del contribuente alle norme regolanti la materia dalla data di iscrizione alle gestione medesima, determina manifestazione di volontà idonea ad interrompere la prescrizione in merito ad un debito contributivo unitario determinato dal minimo contributivo e dalla quota percentuale sulle somme di reddito imponibile eccedenti il minimo.
“Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018”.
“L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
(Nella specie, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva alla lettera dell'Inps al contribuente, contenente la quantificazione del credito e che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all'iscrizione a ruolo, ritenendo irrilevante che, nello stesso atto, si manifestasse disponibilità a rivedere la richiesta di pagamento in caso di contestazione). (Cass. Sez. L , Sentenza n. 1166 del
18/01/2018 ).”
Pertanto, va ritenuto che la comunicazione di iscrizione nella gestione commercianti del 14.3.2011 inviata da INPS all'appellato, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ed in tal senso la
pagina 12 di 16 sentenza di primo grado va riformata sul punto con esclusione della prescrizione dei crediti anteriori al 2009.” (così Corte d'Appello di Milano, sez. lav., n. 539/2019; in senso conforme anche la successiva n. 2005/2019 e le precedenti n. 750/2016 e 537/2016).
Né possono accogliersi i rilievi sollevati dall'appellante in ordine alle modalità adottate dall'INPS per la comunicazione all'appellato dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, regolarmente effettuata secondo la disciplina del servizio postale ordinario, mediante raccomandata A.R. consegnata presso l'indirizzo del destinatario, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., nella specie non superata dall'appellato mediante idonea prova contraria. Nessuna norma prevede, infatti, che tale comunicazione debba essere trasmessa con le modalità della notificazione degli atti giudiziari, dovendosi, pertanto, alla stessa applicarsi la disciplina del servizio postale ordinario.
Ciò premesso, considerato che, come evidenziato dall'INPS nelle proprie difese, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per l'emergenza sanitaria da Covid-19 dal 23.2.2020 al 30.6.2020 in forza di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del DL 18/2020, conv. con mod. dalla l. n. 27/2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021 in forza dell'art. 11, comma 9, del DL 183/2020 conv. con mod. dalla l. n.
21/2021, la prescrizione, al momento della notifica dell'avviso di addebito (2.1.2024), non era ancora decorsa neppure per la contribuzione relativa alle annualità dal 2016 al 2018.
Quanto ai rilievi mossi nel terzo motivo d'appello, gli stessi vertono tutti sul merito della ripresa contributiva oggetto dell'avviso di addebito e, segnatamente, in ordine al processo valutativo del quadro istruttorio operato dal primo giudice in ordine all'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'iscrizione dell'appellato alla Gestione Commercianti INPS ossia della sua partecipazione personale, quale socio (con una partecipazione del 75%) e amministratore unico della Cluti S.r.l., al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ex art. 1, comma 203, l. 662/1996.
Fermo l'onere della prova dell'effettività della partecipazione, gravante a carico dell'Istituto previdenziale, quale parte attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito ex art. 2697, comma primo, c.c. (vd., per tutte, Cass. n. 3635/2020), il giudice di primo grado ha desunto la prova della sussistenza di tale requisito, ossia della partecipazione personale del LO al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, da un lato, dall'assenza di denunzie di assunzione di personale (e, quindi, dalla mancanza di un organico aziendale ossia di risorse umane adibite allo svolgimento dell'attività d'impresa) e, dall'altro, dall'ammissione dello stesso appellante di aver rivestito personalmente il ruolo non solo di amministratore, ma anche di “coordinatore”
pagina 13 di 16 dell'attività, pacificamente commerciale, di “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio”, “svolta mediante piattaforma on line”, in assenza di allegazione dell'impegno in occupazioni diverse da quella qui considerata e del mantenimento in attività della società, con denuncia dei redditi al Fisco per gli anni in cui è stata operativa, ossia sino alla fine del mese di dicembre del
2021 (essendo stata solo allora cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.1.2022 su domanda presentata in data 15.12.2021: vd. visura CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi sub doc. 4 fascicolo
LO e sub doc. 3 fascicolo INPS).
La Corte, riesaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione versata in atti, ritiene che il vaglio del materiale probatorio attuato dal primo giudice sia corretto e che il contenuto decisorio della sentenza appellata meriti conferma avuto riguardo alla contribuzione dovuta sino all'annualità 2020.
Alla luce degli specifici rilievi sollevati dall'appellante con riferimento all'annualità 2021, la pronuncia di primo grado va, invece, riformata quanto alla contribuzione richiesta dall'INPS con l'avviso di addebito opposto per tale annualità.
Per le annualità dal 2016 al 2020 è pacifico ed emerge documentalmente dalla disamina dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali (vd. docc. 5 fascicolo primo grado LO e doc. 4 fascicolo primo grado INPS) che la Società, a prescindere dai risultati di esercizio, è rimasta operativa, pur con volumi di affari sempre contenuti e altalenanti. Deve, inoltre, considerarsi provato, non essendo stato specificatamente allegato né documentato il contrario dall'appellante, che in tale arco temporale egli non fosse impegnato in altre occupazioni. Parimenti incontestata è la totale assenza in Cluti S.r.l. di un organico aziendale. Nel descritto quadro fattuale, la circostanza che la vendita avvenisse on line mediante sito internet gestito da una società terza (Artera S.r.l.) e con l'ausilio di terzi (quali la Mondocopia s.n.c. alla quale risulta commissionata attività di stampa su maglie e la Arcotex 2000 s.r.l. alla quale risultano commissionate campionature) non esclude che l'appellante, il quale era amministratore e socio al 75% della Cluti S.r.l. e, per sua stessa ammissione, ne coordinava l'attività, partecipasse personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza (peraltro, sub doc. 7 del fascicolo di primo grado del LO,
è stata prodotta solo qualche fattura degli anni 2016 e 2018 delle sopra indicate società e, segnatamente, una fattura della Mondocopia s.n.c. del 2018, recante n. 466, una fattura del 2016 della
Artera S.r.l., con n. 5015 e una fattura della Arcotex 2000 S.r.l., recante n. 16286, con relativo documento di trasporto).
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto all'anno 2021. A questo riguardo l'opponente ha allegato e documentato, mediante produzione dei bilanci di esercizio e della dichiarazione accertativa pagina 14 di 16 della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale resa in data 2.11.2021 nella sua qualità di amministratore unico della Cluti S.r.l., che a cavallo degli anni 2020/2021 la Società aveva perso il capitale sociale e che di fatto nell'annualità 2021 non era più operativa, tanto che dal 5.1.2021 egli aveva avviato un'altra attività imprenditoriale con P. IVA
11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale”, relativamente alla quale aveva versato nell'anno
2021 contributi previdenziali con codice PXXR, come da modelli F24 sub doc. 8 .
Osserva a questo riguardo la Corte che dai bilanci della Cluti S.r.l. risulta che, mentre nell'anno 2020 il valore della produzione era stato di euro 7.800,00, nell'anno 2021 il valore della produzione da ricavi di vendite e prestazioni è stato pari a 0, risultando indicati solamente “altri ricavi e proventi” nella misura di euro 1.242 (vd. conto economico) e costi per servizi nella misura di euro 3.982.
Da tali dati si desume che, come sostenuto dal LO, la Società era già sostanzialmente inattiva dal
2021, dovendosi in ogni caso escludere che l'onere probatorio gravante sull'INPS dell'impegno lavorativo dell'appellante in via abituale e prevalente nell'attività aziendale possa considerarsi adeguatamente assolto.
Fermo lo sgravio disposto dall'INPS in autotutela della contribuzione relativa all'anno 2022 (nel quale la Cluti S.r.l. si è estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di domanda presentata nel dicembre del 2021), la contribuzione non risulta, pertanto, dovuta neppure per l'anno
2021.
Fermo che, avuto riguardo al quarto motivo d'appello, anche le doglianze relative al difetto di motivazione dell'avviso di addebito sono da superare, recando lo stesso i contenuti prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010, conv. in legge con modificazioni dalla l. 122/2010 (a mente del quale
“
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione
competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.”) e osservato, nel contempo, che il preventivo invio dell'avviso bonario di cui all'art. 24, comma 2, D. lgs. n. 46/1999 è meramente facoltativo, mentre l'esistenza di un preventivo accertamento nelle forme di cui alla l. 689/1981 non è richiesto in difetto di illeciti amministrativi comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, per le assorbenti considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va riformata solo nei limiti sopra precisati (con dichiarazione di non debenza della pagina 15 di 16 contribuzione portata dall'avviso di addebito con riferimento all'anno 2021 e di conseguente illegittimità dello stesso anche con riferimento a tale annualità), meritando le ulteriori statuizioni di merito di essere, invece, confermate.
La parziale riforma impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, attesa la parziale reciproca soccombenza, si compensano per metà.
Risultando l'INPS, attore in senso sostanziale, prevalentemente vittorioso, (disattesi e assorbiti, per quanto di ragione, gli ultimi due motivi di gravame), l'appellante va condannato alla rifusione in favore di detto ente della restante metà, liquidata, già per la corrispondente quota, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria, nell'importo di complessivi euro 2.800,00 per compensi, di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.800,00 per il secondo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2892/2024, dichiara non dovuta la contribuzione neppure per l'anno 2021 e la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito anche con riferimento a detta annualità;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensate per metà le spese del doppio grado, condanna l'appellante a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Milano, 4/3/2025
Il Presidente rel.
Serena Sommariva
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv. Andrea Trentin Consigliere aus. all'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
CO TI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Chiara Baldascini e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Govone, 48/a),
-appellante- contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Margherita Casagli e domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato- avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito INPS – contributi “gestione commercianti”, sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 2892/2024, pubblicata il 29.07.2024 nel giudizio R.G.
1868/2024 dott.ssa Rossella Chirieleison, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per i motivi esposti in narrativa e in presenza dei requisiti idonei a disporre la sospensione de quo;
NEL MERITO in via principale:
pagina 1 di 16 - riformare parzialmente e/o annullare parzialmente la sentenza ritenuti fondati i motivi di gravame, ovvero, 1. Sulla eccezione di inesistenza della notifica: nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 149 c.p.c. co. 2; 2. Inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione: violazione degli art. 2948 e 2943 c.c., nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione del decreto Cura Italia n. 18/2020 e successive proroghe normative e violazione degli art. 2948 e 2943 c.c.; 3. Sulla insussistenza dei presupposti per la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti INPS: nullità della sentenza per erronea rappresentazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., contestuale violazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c.; 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
5. Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 92
C.P.C.);
6. Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 91 C.P.C.);
- parzialmente revocare e parzialmente dichiarare nullo e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico la sentenza n. 2892/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, R.G. n. 1868/2024, per i motivi di cui in narrativa, laddove respinge il ricorso, confermando, altresì, la statuizione della medesima sentenza che dispone la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva afferente all'anno 2022 ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, provvedere all'accoglimento delle domande proposte dall'odierno appellante in primo grado non accolte dal Giudice di prime cure:
“in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 36820230015458219000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
-nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 36820230015458219000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e per intervenuta decadenza e/o prescrizione dei contributi previdenziali IVS e relative sanzioni evasione calcolati, nello specifico, tra l'anno 2016 ed il 2018, per un importo totale di euro
s.e.o. 15.713,41;
-nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 36820230015458219000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per errore nel conteggio dei contributi previdenziali IVS anno di riferimento anno 2022, non dovuti, in quanto l'attività era cessata nel mese di dicembre 2021, per un importo totale di euro s.e.o. 3.408,57;
-nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 36820230015458219000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
-condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
-condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie,
Cassa ed Iva come per legge.
Con riserva di eventualmente integrare la presente domanda se ritenuto necessario e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che l'Ecc.mo Tribunale dovesse richiedere. In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi”;
pagina 2 di 16 - Si chiede la ripetizione dell'importo di euro 1.313,30 versato da parte del sig. MA LO in favore di INPS a seguito di notifica di atto di precetto, a titolo di spese legali all'esito del giudizio di primo grado.
- Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello di Voler disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, R.G. n. 1868/2024, Tribunale di Milano.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 2892/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.07.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2892 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito promosso da MA LO ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. n. 46/1999 nei confronti dell'INPS, ha così disposto: “preso atto dell'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto quanto alla contribuzione del 2022 (I, II, III rata); dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a detta contribuzione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno del proprio ricorso, LO aveva esposto che, in data 9.1.2008, era stata costituita la società a responsabilità limitata denominata originariamente Adwell s.r.l. e dal 25.3.2014, Cluti S.r.l.; che allo stesso era stata attribuita la carica di amministratore unico e, tuttavia, considerato l'andamento prevalentemente in perdita della Società, per tale incarico non gli era mai stato assegnato alcun compenso, neppure nel periodo dal 2016 al 2022 oggetto della ripresa contributiva;
che, in data
2.11.2021, l'organo amministrativo aveva dichiarato che si era realizzata la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, cessata alla data del
31.12.2021 l'attività, la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese;
di aver preso conoscenza, in data 6.1.2024, dell'avviso di addebito opposto, con cui l'Istituto lo aveva avvisato di aver proceduto al controllo della posizione contributiva dal mese di ottobre 2016 al mese di dicembre pagina 3 di 16 2022 e gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo totale di euro 35.639,83 a titolo di contribuzione
IVS obbligatoria in favore della Gestione Commercianti;
che, solo con la ricezione dell'avviso di addebito, aveva appreso dell'iscrizione del suo nominativo presso la Gestione Commercianti e del conteggio dei contributi previdenziali presuntivamente a suo carico dal 10/2016 al 12/2022; di aver aperto P.IVA n. 11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo, gestionale e pianificazione aziendale” in data 5.1.2021, relativamente alla quale aveva regolarmente effettuato il pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno
2021.
Ciò premesso, il LO aveva eccepito, innanzi tutto, in via preliminare, l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione della contribuzione relativa alle annualità dal 2016 al
2018, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, sostenendo che in precedenza la prescrizione non era mai stata interrotta e contestando a tal fine l'efficacia interruttiva della comunicazione d'iscrizione alla Gestione Commercianti, in assunto mai ricevuta e, comunque, non validamente notificata. Quanto al merito, aveva contestato l'esistenza dei presupposti dell'iscrizione, sostenendo di non aver mai avuto alcuna funzione operativa e/o commerciale all'interno della società medesima, avendo rivestito esclusivamente il ruolo di amministratore e di coordinatore di un'attività svolta mediante piattaforma on line per tramite di terzi, ovvero fornitori, che svolgevano attività operativa legata alla stampa, campionatura.
L'opponente aveva concluso, quindi, in principalità, per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto
(n. 36820230015458219000) e, in subordine, almeno con riferimento alla contribuzione relativa alle annualità 2016-2018 (in quanto asseritamente prescritte) e all'anno 2022 (in cui la Società, cancellata dal Registro delle Imprese, non esisteva più).
L'INPS, ritualmente costituitosi, aveva chiesto il rigetto del ricorso avversario e dichiarato di aver provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito limitatamente alla contribuzione del 2022.
Il Tribunale, presone atto, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva relativa a tale annualità.
Per il resto, il primo giudice ha rigettato il ricorso, superando, innanzi tutto, l'eccezione relativa all'“inesistenza” della notifica dell'avviso di addebito opposto, avendo il ricorrente dichiarato di avere
“reperito la raccomandata nella propria cassetta postale” in data 6.1.2024 ed essendosi, inoltre, lo stesso compiutamente difeso con la predisposizione del ricorso in opposizione. Ha altresì disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il suo corso fosse stato interrotto con la comunicazione di pagina 4 di 16 iscrizione alla Gestione Commercianti del 20.12.2021 (ricevuta il 3.1.2022, come da A.R. sub doc. 2, fascicolo INPS) e precisando che, ai fini del computo, doveva altresì tenersi conto della sospensione dei termini prescrizionali stabilito dal decreto “Cura Italia” n.18/2020 e successive proroghe.
Ha quindi concluso che “il termine di prescrizione quinquennale non è, quindi, decorso né prima della notifica della comunicazione sopra richiamata, né dopo, tenuto conto della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 2.1.2024.”.
Nel merito, ribadito che il ricorrente era socio di maggioranza e amministratore unico della società
Cluti S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese dal 2008 e avente quale oggetto sociale dal 2014 lo svolgimento di “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio”, ha ritenuto provata, in via presuntiva, la sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, fino a quando la Società era rimasta attiva, denunziando redditi al Fisco, in considerazione dell'assenza di personale e della stessa allegazione del LO di aver svolto il ruolo non solo di amministratore, ma anche di “coordinatore” di un'attività commerciale “svolta mediante piattaforma on line”, senza che, peraltro, fosse stato dedotto l'impegno in altre occupazioni.
Il Tribunale, salva la cessazione della materia del contendere per l'anno 2022 a seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'INPS, ha rigettato, quindi, per il resto il ricorso, con compensazione delle spese nella misura del 50%, stante la soccombenza reciproca.
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, LO ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con un primo motivo di gravame, titolato “Sulla eccezione di inesistenza della notifica: nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 149 c.p.c. co. 2”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica, nonostante le prove documentali dallo stesso offerte e non contestate da parte avversaria. Infatti, pur essendo pacifico il rinvenimento da parte dello stesso dell'atto nella cassetta postale in data 6.1.2024 e sebbene dal prospetto di ricerca di Poste Italiane, la notifica risultasse essere stata consegnata in data 2.1.2024, tuttavia non era nota la persona cui è stata consegnata, dato che il registro del portinaio dello stabile di via Dezza n. 29, in Milano, non riportava l'indicazione della notifica in oggetto e la cartolina di ricevimento prodotta da parte avversaria recava una sigla illeggibile ed era priva dell'indicazione della qualifica del consegnatario. Oltretutto, laddove avrebbe dovuto essere inserita una data, mancavano l'anno di riferimento, nonché il bollo dell'Ufficio di distribuzione. Mancavano, altresì, la data e la firma per esteso dell'addetto della distribuzione,
pagina 5 di 16 nonché del bollo dell'ufficio di distribuzione. Nell'ottica del gravame, la suddetta notifica dovrebbe, quindi, ritenersi inesistente.
Con un secondo motivo d'appello, titolato “Inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione: violazione degli art. 2948 e 2943 c.c., nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., violazione del decreto Cura Italia n. 18/2020 e successive proroghe normative e violazione degli art. 2948 e 2943 c.c.”, l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, avrebbe violato gli artt. 2948 c.c. e 2943 c.c. Ha insistito, dunque, sull'intervenuta prescrizione, ribadendo di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto avente valore interruttivo. Ha eccepito, inoltre, di non aver mai ricevuto la presunta comunicazione d'iscrizione alla
Gestione Commercianti del 20.12.2021, sostenendo che, anche in questo caso, l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata recherebbe una sigla illeggibile non riferibile ad una persona determinata, non essendo descritta la qualifica del consegnatario, con conseguente nullità dell'atto.
In ogni caso, nell'ottica del gravame, la notifica sarebbe nulla in quanto alla raccomandata, non consegnata a sue mai, non era seguito l'inoltro della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma
1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.
Sotto altro profilo, ha sostenuto che “l'atto richiamato dal Giudice quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, diversamente non possiede tale caratteristica in quanto esso è privo del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento. Il Giudice, pertanto, ha violato, altresì, l'art. 2943
c.c. nel ritenere tale documento interruttivo della prescrizione”. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ordinanza n. 15140/2021). Nel caso di specie, la raccomandata in oggetto (doc. 2 INPS), recante il seguente contenuto “Gentile Signore, la informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del
26.11.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal
09.01.2008 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2016”, non avrebbe valenza interruttiva della prescrizione.
Ha eccepito, altresì, la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente che la comunicazione d'iscrizione alla pagina 6 di 16 Gestione Commercianti di cui al doc. n. 2 INPS, non era stata validamente notificata né presentava i requisiti per essere considerato interruttivo. Controparte, infatti, non aveva prodotto la raccomandata informativa, in assunto necessaria per dimostrare la regolarità dell'iter notificatorio né aveva argomentato circa la validità del documento in relazione all'efficacia interruttiva. Oltretutto, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'INPS non aveva sollevato espressamente l'eccezione di interruzione della prescrizione, ma si era limitato a produrre documento in oggetto e, sul punto, il primo giudice non aveva adeguatamente motivato.
In difetto di atti interruttivi, i contributi per gli anni dal 2016 al 2018 si erano, pertanto, prescritti, nonostante la sospensione dei termini disposta dal decreto Cura Italia n. 18/2020.
Con un terzo motivo di gravame, titolato “Sulla insussistenza dei presupposti per la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti INPS: nullità della sentenza per erronea rappresentazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) contestuale violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., contestuale violazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c.”, LO ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti per la sua iscrizione nella gestione commercianti, fondando il proprio ragionamento sulla base di principi generali non applicabili in concreto al caso di specie e di presunzioni, senza porre a fondamento della decisione le prove dallo stesso addotte.
Il Tribunale, sul punto, avrebbe operato un'errata descrizione dell'attività svolta da Cluti s.r.l. e avrebbe di conseguenza rigettato il ricorso solo sulla base di presunzioni, tra cui quella, che la società con oggetto sociale “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio” era attiva e denunciava redditi al fisco, senza considerare che egli svolgeva solo un'attività intellettuale di coordinamento. Inoltre, diversamente da quanto riportato dal Tribunale, egli non aveva mai ricevuto la comunicazione d'iscrizione nella Gestione Commercianti come titolare dell'azienda.
Ha ribadito di non aver mai svolto alcuna funzione operativa e/o commerciale all'interno della società medesima, avendo rivestito esclusivamente il ruolo di amministratore e di coordinatore.
Il giudice di prime cure avrebbe ulteriormente errato nel ritenere non dedotto lo svolgimento da parte dello stesso di altra occupazione che quella indicata, avendo egli allegato e documentato di aver aperto
P.IVA n. 11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo, gestionale e pianificazione aziendale” in data 5.1.2021, relativamente alla pagina 7 di 16 quale aveva regolarmente effettuato il pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno
2021. Riproposte le argomentazioni già esposte in primo grado (di aver unicamente svolto attività di impulso e rappresentanza diverse rispetto a quelle dirette alla concreta realizzazione dello scopo sociale, con esclusione di qualsiasi attività operativa e/o commerciale e che l'attività concretamente operativa era stata domandata a terzi fornitori e/o terzi esecutori come dimostrato dalle fatture da loro emesse per il pagamento del lavoro svolto), ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto prendere a fondamento della propria decisione tale materiale probatorio documentale.
In conclusione, secondo l'appellante, non era stata provata la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non potendo tale apporto coincidere con le attività che sono già tipiche e caratteristiche del ruolo di amministratore. Né l'INPS aveva assolto l'onere probatorio circa il lavoro dallo stesso prestato con carattere di continuità e prevalenza all'interno della società.
Con un quarto motivo, titolato “Nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112
c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, ha censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non essersi pronunciata sull'eccezione sollevata dal LO circa il fatto che l'INPS non aveva fornito alcuna prova, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto, né aveva motivato sufficientemente il nesso tra il presunto credito e l'attività aziendale di riferimento. A tal fine, secondo l'appellante, non poteva ritenersi bastevole l'indicazione del presunto credito contenuto nell'avviso di addebito opposto, infatti, così come nell'ipotesi di opposizione a ingiunzione fiscale e nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa.
Nel caso di specie l'INPS non avrebbe fornito tale prova. Riprendendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, ha ribadito che l'avviso di addebito impugnato non era stato preceduto da alcuna notifica di avviso bonario da parte dell'INPS, né da alcun verbale di accertamento. Nell'avviso di addebito mancava, inoltre, un esaustivo riferimento all'attività commerciale accertata, come pure al nesso tra il presunto credito e l'attività commerciale cui si sarebbe riferito l'accertamento.
Con gli ultimi due motivi d'appello – “Violazione di legge: falsa applicazione di legge in punto spese di giudizio (art. 92 C.P.C. e 91 C.P.C.)”- l'appellante ha chiesto che, per effetto dell'accoglimento dell'appello, la sentenza sia riformata anche quanto alle statuizioni relative alle spese di lite, che, in primo grado, erano state compensate per metà e poste per il 50% a carico dello stesso in luogo che a carico dell'INPS (nonostante la contribuzione per l'annualità 2022, come riconosciuto dallo stesso
Istituto con il provvedimento di sgravio, non fosse dovuta), instando per l'integrale rifusione delle pagina 8 di 16 spese di entrambi i gradi di giudizio anche ex art, 336, comma 1, c.p.c. in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Essendo stata avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte, fissata udienza, con ordinanza riservata in data 4.2.2025, l'ha dichiarata inammissibile ex art. 431 c.p.c., in quanto, da un lato, lo stesso appellante aveva dato atto di aver provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico a seguito del precetto notificatogli dall'INPS e, dall'altro, quanto alle pretese creditorie di cui all'avviso di addebito opposto, l'ADER, successivamente alla sentenza di primo grado, aveva notificato un'intimazione di pagamento, alla quale al momento non erano seguiti atti di esecuzione forzata.
Con memoria difensiva depositata in data 21.2.2025, l'INPS si è costituito, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preliminarmente ha eccepito che le opposizioni per vizi di formazione degli avvisi di addebito così come delle cartelle esattoriali devono essere proposte nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 e 618-bis c.p.c. Quanto al merito ha ribadito l'infondatezza dei motivi di opposizione all'avviso di addebito, riarticolati dal LO a fondamento dell'appello, per le ragioni già esposte in primo grado.
All'udienza del 4.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, il presente appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
All'evidenza infondato è, innanzi tutto, il primo motivo di gravame relativo all'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di addebito.
L'INPS, costituendosi in giudizio in primo grado, ha, infatti, documentato, mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, che l'avviso di addebito oggetto di opposizione è stato notificato a mezzo raccomandata A.R., pervenuta presso la residenza del LO in data 2.1.2024.
Tale modalità di notificazione è espressamente consentita dall'art. 30, comma 4, del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni dalla l. n. 122/2010, che, al riguardo, prevede: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”.
pagina 9 di 16 Né vale a inficiare l'esistenza (qui incontrovertibile) o la validità della notifica la circostanza (sostenuta dall'appellante) che il plico non sia stato consegnato a mani del destinatario, ma di altro soggetto, non meglio identificato nell'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto lo stesso LO, come evidenziato dal primo giudice nella sentenza, ha dichiarato di aver “reperito la raccomandata nella propria cassetta postale” in data 6.1.2024 e, ricevuto l'atto, ha proposto tempestiva opposizione avverso lo stesso nel rispetto del termine di cui all'art. 24, comma 5, D. lgs. n. 46/1999.
Peraltro, l'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010 cit., nell'indicare quale modalità di notificazione dell'avviso di addebito la raccomandata con avviso di ricevimento, non prevede affatto che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale), dovendosi, pertanto, fare riferimento alla disciplina del servizio postale ordinario.
La questione è stata chiarita dalla Cassazione, che, con orientamento ormai consolidato formatosi sull'omologa disciplina della notificazione della cartella esattoriale di cui all'art. 26 del DPR 602/1973,
(i cui principi sono riferibili anche alla disciplina della notificazione dell'avviso di addebito grazie alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L.
122/2010, che dichiara applicabili all'avviso di addebito INPS le stesse norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento), si è così espressa: 'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982' (Cass., 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme, v. anche Cass.,
16949/2014 e Cass. 15250/2014).
Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974) (Cass., n. 10131/2020).
pagina 10 di 16 Tali principi sono stati ribaditi anche da ultimo dalla Suprema Corte nella seguente massima (vd. sent.
n. 19576/2023): “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.”.
L'illeggibilità della sottoscrizione del ricevente e la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento della sua identità non comportano, pertanto, alcun vizio del procedimento di notificazione, là dove ciò che rileva è che l'atto sia giunto nella sfera di disponibilità del destinatario, il quale, nel caso esaminato, ne ha preso pacificamente tempestiva conoscenza.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla comunicazione d'iscrizione alla Gestione Commercianti del 20.12.2021, trasmessa all'appellato con raccomandata A.R. consegnata presso la sua residenza in data 3.1.2022 (vd. doc. 2 fascicolo INPS).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale comunicazione, pur non riportando la quantificazione della contribuzione dovuta in conseguenza dell'iscrizione, costituisce comunque un idoneo atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., valevole quindi anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c., in quanto, come evidenziato dalla difesa dell'appellato,
“contiene inequivoca espressione della volontà dell'Inps di richiedere il pagamento della contribuzione”, desumendosi chiaramente tale volontà dall'invito, rivolto al destinatario, ad accedere al
Cassetto previdenziale per prendere visione dei contributi da versare e delle modalità di pagamento:
“Gentile Signore,
La informiamo che a seguito dell'accertamento d'ufficio del 26.11.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 09.01.2008 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2016.
Le ricordiamo che le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi sono disponibili sul sito www.inps.it, Servizi on line > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, dove potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24.
Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici. il ricorso dovrà essere inviato esclusivamente on line, accedendo,
pagina 11 di 16 tramite codice PIN, SPID, CIE, CNS, ai Servizi on line del sito dell'Istituto. Il ricorso potrà, inoltre, essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia del ricorso stesso.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni con l'Istituto, e consentirci di tenerla aggiornata sulla
Sua posizione assicurativa, La preghiamo di inserire nell'apposito campo il Suo indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC).”.
Sulla questione questa Corte si è già da tempo espressa in questi termini, con orientamento al quale, per le ragioni sopra indicate, intende dare continuità in coerenza coi principi di diritto enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in esame la volontà espressa da INPS con la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti a cui consegue l'assoggettamento del contribuente alle norme regolanti la materia dalla data di iscrizione alle gestione medesima, determina manifestazione di volontà idonea ad interrompere la prescrizione in merito ad un debito contributivo unitario determinato dal minimo contributivo e dalla quota percentuale sulle somme di reddito imponibile eccedenti il minimo.
“Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018”.
“L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
(Nella specie, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva alla lettera dell'Inps al contribuente, contenente la quantificazione del credito e che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all'iscrizione a ruolo, ritenendo irrilevante che, nello stesso atto, si manifestasse disponibilità a rivedere la richiesta di pagamento in caso di contestazione). (Cass. Sez. L , Sentenza n. 1166 del
18/01/2018 ).”
Pertanto, va ritenuto che la comunicazione di iscrizione nella gestione commercianti del 14.3.2011 inviata da INPS all'appellato, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ed in tal senso la
pagina 12 di 16 sentenza di primo grado va riformata sul punto con esclusione della prescrizione dei crediti anteriori al 2009.” (così Corte d'Appello di Milano, sez. lav., n. 539/2019; in senso conforme anche la successiva n. 2005/2019 e le precedenti n. 750/2016 e 537/2016).
Né possono accogliersi i rilievi sollevati dall'appellante in ordine alle modalità adottate dall'INPS per la comunicazione all'appellato dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, regolarmente effettuata secondo la disciplina del servizio postale ordinario, mediante raccomandata A.R. consegnata presso l'indirizzo del destinatario, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., nella specie non superata dall'appellato mediante idonea prova contraria. Nessuna norma prevede, infatti, che tale comunicazione debba essere trasmessa con le modalità della notificazione degli atti giudiziari, dovendosi, pertanto, alla stessa applicarsi la disciplina del servizio postale ordinario.
Ciò premesso, considerato che, come evidenziato dall'INPS nelle proprie difese, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per l'emergenza sanitaria da Covid-19 dal 23.2.2020 al 30.6.2020 in forza di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del DL 18/2020, conv. con mod. dalla l. n. 27/2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021 in forza dell'art. 11, comma 9, del DL 183/2020 conv. con mod. dalla l. n.
21/2021, la prescrizione, al momento della notifica dell'avviso di addebito (2.1.2024), non era ancora decorsa neppure per la contribuzione relativa alle annualità dal 2016 al 2018.
Quanto ai rilievi mossi nel terzo motivo d'appello, gli stessi vertono tutti sul merito della ripresa contributiva oggetto dell'avviso di addebito e, segnatamente, in ordine al processo valutativo del quadro istruttorio operato dal primo giudice in ordine all'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'iscrizione dell'appellato alla Gestione Commercianti INPS ossia della sua partecipazione personale, quale socio (con una partecipazione del 75%) e amministratore unico della Cluti S.r.l., al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ex art. 1, comma 203, l. 662/1996.
Fermo l'onere della prova dell'effettività della partecipazione, gravante a carico dell'Istituto previdenziale, quale parte attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito ex art. 2697, comma primo, c.c. (vd., per tutte, Cass. n. 3635/2020), il giudice di primo grado ha desunto la prova della sussistenza di tale requisito, ossia della partecipazione personale del LO al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, da un lato, dall'assenza di denunzie di assunzione di personale (e, quindi, dalla mancanza di un organico aziendale ossia di risorse umane adibite allo svolgimento dell'attività d'impresa) e, dall'altro, dall'ammissione dello stesso appellante di aver rivestito personalmente il ruolo non solo di amministratore, ma anche di “coordinatore”
pagina 13 di 16 dell'attività, pacificamente commerciale, di “commercio all'ingrosso di borse, articoli di pelletteria e da viaggio”, “svolta mediante piattaforma on line”, in assenza di allegazione dell'impegno in occupazioni diverse da quella qui considerata e del mantenimento in attività della società, con denuncia dei redditi al Fisco per gli anni in cui è stata operativa, ossia sino alla fine del mese di dicembre del
2021 (essendo stata solo allora cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.1.2022 su domanda presentata in data 15.12.2021: vd. visura CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi sub doc. 4 fascicolo
LO e sub doc. 3 fascicolo INPS).
La Corte, riesaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione versata in atti, ritiene che il vaglio del materiale probatorio attuato dal primo giudice sia corretto e che il contenuto decisorio della sentenza appellata meriti conferma avuto riguardo alla contribuzione dovuta sino all'annualità 2020.
Alla luce degli specifici rilievi sollevati dall'appellante con riferimento all'annualità 2021, la pronuncia di primo grado va, invece, riformata quanto alla contribuzione richiesta dall'INPS con l'avviso di addebito opposto per tale annualità.
Per le annualità dal 2016 al 2020 è pacifico ed emerge documentalmente dalla disamina dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali (vd. docc. 5 fascicolo primo grado LO e doc. 4 fascicolo primo grado INPS) che la Società, a prescindere dai risultati di esercizio, è rimasta operativa, pur con volumi di affari sempre contenuti e altalenanti. Deve, inoltre, considerarsi provato, non essendo stato specificatamente allegato né documentato il contrario dall'appellante, che in tale arco temporale egli non fosse impegnato in altre occupazioni. Parimenti incontestata è la totale assenza in Cluti S.r.l. di un organico aziendale. Nel descritto quadro fattuale, la circostanza che la vendita avvenisse on line mediante sito internet gestito da una società terza (Artera S.r.l.) e con l'ausilio di terzi (quali la Mondocopia s.n.c. alla quale risulta commissionata attività di stampa su maglie e la Arcotex 2000 s.r.l. alla quale risultano commissionate campionature) non esclude che l'appellante, il quale era amministratore e socio al 75% della Cluti S.r.l. e, per sua stessa ammissione, ne coordinava l'attività, partecipasse personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza (peraltro, sub doc. 7 del fascicolo di primo grado del LO,
è stata prodotta solo qualche fattura degli anni 2016 e 2018 delle sopra indicate società e, segnatamente, una fattura della Mondocopia s.n.c. del 2018, recante n. 466, una fattura del 2016 della
Artera S.r.l., con n. 5015 e una fattura della Arcotex 2000 S.r.l., recante n. 16286, con relativo documento di trasporto).
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto all'anno 2021. A questo riguardo l'opponente ha allegato e documentato, mediante produzione dei bilanci di esercizio e della dichiarazione accertativa pagina 14 di 16 della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale resa in data 2.11.2021 nella sua qualità di amministratore unico della Cluti S.r.l., che a cavallo degli anni 2020/2021 la Società aveva perso il capitale sociale e che di fatto nell'annualità 2021 non era più operativa, tanto che dal 5.1.2021 egli aveva avviato un'altra attività imprenditoriale con P. IVA
11530680963 cod. ateco 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale”, relativamente alla quale aveva versato nell'anno
2021 contributi previdenziali con codice PXXR, come da modelli F24 sub doc. 8 .
Osserva a questo riguardo la Corte che dai bilanci della Cluti S.r.l. risulta che, mentre nell'anno 2020 il valore della produzione era stato di euro 7.800,00, nell'anno 2021 il valore della produzione da ricavi di vendite e prestazioni è stato pari a 0, risultando indicati solamente “altri ricavi e proventi” nella misura di euro 1.242 (vd. conto economico) e costi per servizi nella misura di euro 3.982.
Da tali dati si desume che, come sostenuto dal LO, la Società era già sostanzialmente inattiva dal
2021, dovendosi in ogni caso escludere che l'onere probatorio gravante sull'INPS dell'impegno lavorativo dell'appellante in via abituale e prevalente nell'attività aziendale possa considerarsi adeguatamente assolto.
Fermo lo sgravio disposto dall'INPS in autotutela della contribuzione relativa all'anno 2022 (nel quale la Cluti S.r.l. si è estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di domanda presentata nel dicembre del 2021), la contribuzione non risulta, pertanto, dovuta neppure per l'anno
2021.
Fermo che, avuto riguardo al quarto motivo d'appello, anche le doglianze relative al difetto di motivazione dell'avviso di addebito sono da superare, recando lo stesso i contenuti prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010, conv. in legge con modificazioni dalla l. 122/2010 (a mente del quale
“
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione
competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.”) e osservato, nel contempo, che il preventivo invio dell'avviso bonario di cui all'art. 24, comma 2, D. lgs. n. 46/1999 è meramente facoltativo, mentre l'esistenza di un preventivo accertamento nelle forme di cui alla l. 689/1981 non è richiesto in difetto di illeciti amministrativi comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, per le assorbenti considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va riformata solo nei limiti sopra precisati (con dichiarazione di non debenza della pagina 15 di 16 contribuzione portata dall'avviso di addebito con riferimento all'anno 2021 e di conseguente illegittimità dello stesso anche con riferimento a tale annualità), meritando le ulteriori statuizioni di merito di essere, invece, confermate.
La parziale riforma impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, attesa la parziale reciproca soccombenza, si compensano per metà.
Risultando l'INPS, attore in senso sostanziale, prevalentemente vittorioso, (disattesi e assorbiti, per quanto di ragione, gli ultimi due motivi di gravame), l'appellante va condannato alla rifusione in favore di detto ente della restante metà, liquidata, già per la corrispondente quota, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria, nell'importo di complessivi euro 2.800,00 per compensi, di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.800,00 per il secondo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2892/2024, dichiara non dovuta la contribuzione neppure per l'anno 2021 e la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito anche con riferimento a detta annualità;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensate per metà le spese del doppio grado, condanna l'appellante a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Milano, 4/3/2025
Il Presidente rel.
Serena Sommariva
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