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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17945 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5238/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante p.t., con sede in Napoli, Via Augusto Righi n. 17 ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via Matteo Ripa n. 10 presso lo studio dell'avv. DARIO CESARANO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente - E P.VA ), in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/D ed ivi elettivamente domiciliata in Via Giuseppe Zanardelli, n. 34, presso lo studio dell'avv. DANIELE CUTOLO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti
- convenuta opposta - CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 30/5/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16/1/2020 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23874/2019 (R.G. n. 74224/2019) pubblicato il 6/12/2019 e notificato in data 9/12/2019 che le aveva ingiunto di pagare a (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, anche ) - quale concessionaria dell CP_1 Parte_2 del servizio per l'affidamento dell'attivazione e conduzione della rete per la
[...] gestione telematica della raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento - la somma di € 16.896,46 oltre interessi come da domanda e spese di procedura per non aver provveduto al pagamento in favore della suddetta concessionaria dell'importo netto residuo (per la quota gravante sull'ingiunta, tenuto conto dell'importo da essa già versato pari ad € 3.582,94) dovuto ai sensi del combinato
1 disposto degli artt. 1, comma 649, L. 23/12/2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015) e 1, comma 921, L. 28/12/2015 n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016). L'opponente, dopo aver premesso di aver sottoscritto con la “apposito CP_1 contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica”, contestava il quantum dell'avversa pretesa, deducendo che erroneamente l'ingiungente aveva determinato la riduzione pro quota del compenso ad essa dovuto quale gestore per l'annualità 2015 per effetto del predetto art. 1, comma 649, L. n. 190 del 2014 in virtù di un dato statico fisso, quale il numero degli apparecchi AWP (Amusement With Prizes) di cui risultava essere titolare al 31 dicembre 2014, anziché in base ad un dato dinamico basato sul volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina, come ritenuto dalla giurisprudenza formatasi sulla scorta della norma di interpretazione autentica contenuta nel citato comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015. Inoltre, secondo la società opponente, non aveva fornito compiuta prova: a) CP_1 del numero di apparecchi effettivamente operativi e collegati alla rete della concessionaria;
b) del volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina riferito all'anno 2015; c) degli accordi contrattuali sulla base dei quali provvedere alla ripartizione dell'onere economico. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che nulla essa doveva alla con CP_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi nel giudizio di opposizione, la contestava Controparte_1 le argomentazioni dell'opponente evidenziando che il criterio di riparto dell'onere previsto dalla legge di stabilità 2015 da essa adottato era pienamente conforme a quello legale, avendo il comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014, individuato “inequivocabilmente l'ammontare dell'onere in capo ai gestori proprio in proporzione ai compensi spettanti per l'attività già svolta dagli operatori della filiera nel corso del 2015 e previsti dagli accordi contrattuali”. E posto che la somma di cui al decreto ingiuntivo era stata correttamente “calcolata da
tenuto conto della quota di partecipazione alla distribuzione del compenso, CP_1 sulla base di quanto previsto dai Contratti sottoscritti con il concessionario […] nel rispetto del criterio proporzionale introdotto dalla disciplina in vigore”, la CP_1 concludeva per la integrale conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza riservata del 16/12/2020 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., dal momento che medio tempore era stata sollevata d'ufficio dal Consiglio di Stato IV Sezione la questione pregiudiziale di compatibilità dell'art 1, comma 649, della L. n. 190/14 con il diritto europeo dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 7/7/2021 veniva respinta l'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione necessaria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea formulata dalla e, non ricorrendo i Parte_1
2 presupposti per espletare la c.t.u. contabile richiesta dall'opponente, la causa, di natura documentale, era rinviata per precisazione delle conclusioni. Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione in data 14/7/2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche a partire da tale data. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che la richiesta di sospensione del processo, reiterata dalla società opponente, in attesa della decisione del Consiglio di Stato a seguito della sentenza n. 475 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22/9/2022, non ha più ragion d'essere, essendo nel frattempo intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV (sentenza 18/4/2025 n. 3433) avente ad oggetto la legittimità del decreto del Direttore dell' n. 388 del 15 gennaio 2015 che, nel Parte_2 dare attuazione all'art. 1, comma 649, della L. n. 190/2014, aveva: a) definito il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. n. 773 del 1931, riferibili a ciascun concessionario;
b) ripartito il versamento annuale pari a € 500.000.000 in maniera proporzionale al numero di apparecchi;
c) stabilito che ciascun concessionario dovesse effettuare il versamento nella misura del 40% dell'importo annuale allo stesso riferibile entro il 30 aprile 2015. Ma su ciò si tornerà più avanti. Tanto premesso, il titolo sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da consiste nell'onere aggiuntivo posto a carico dei CP_1 concessionari e degli altri operatori di filiera, nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, dall'art. 1, comma 649, della L. 23/12/2014 n. 190, come modificato dai commi 920 e 921 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208. Merita a questo proposito ricordare che l'art. 1, comma 649, della L. n. 190/2014 aveva previsto, a decorrere dall'anno 2015, “a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato”, la riduzione su base annua di 500 milioni di euro delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, “dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico. di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773”. Tale norma aveva disposto, in attuazione di detta riduzione, che:
- ai concessionari fosse versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate;
- i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, avrebbero versato annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014;
3 - con provvedimento dell da adottarsi entro il 15 Parte_2 gennaio 2015 (provvedimento poi effettivamente adottato con decreto del direttore dell' n. 388 del 15/1/2015) sarebbero stati stabiliti, previa ricognizione, il Pt_2 numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento;
- i concessionari avrebbero ripartito con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. Peraltro, l'anno seguente, il comma 920 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 ha abrogato il predetto comma 649 dell'articolo 1 della L. 23/12/2014, n. 190, sicché il meccanismo del prelievo forzoso di 500 milioni di euro, secondo i criteri della norma in parola, ha cessato di operare per il 2016 rimanendo applicabile solo per l'anno 2015. Il successivo comma 921 del citato art. 1 della L. n. 208 del 2015 ha poi previsto che:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”. Si tratta di una norma di interpretazione autentica, con la quale il legislatore ha chiarito che la riduzione su base annua delle risorse statali prevista dall'abrogato comma 649 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso e che non è necessaria una rinegoziazione dei contratti tra concessionari e gestori ai fini della determinazione proporzionale della quota a carico dei singoli operatori in relazione alla riduzione legislativamente prevista per il 2015, dovendosi applicare gli accordi contrattuali già vigenti tra concessionari e gestori in ordine alla distribuzione del compenso. In tal senso si è autorevolmente espresso il Giudice delle Leggi (v. Corte Cost. 13/6/2018 n. 125) secondo cui, con la disposizione di cui al comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015, “sia essa a carattere di interpretazione autentica, sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva”, è stato definitivamente stabilito che il prelievo forzoso previsto dal comma 649 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 “non è più solo a carico dei concessionari, ma si applica a ciascun operatore della filiera, e per essi il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge (e non più affidato ad un'incerta rinegoziazione degli accordi contrattuali) in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera a valle dei concessionari (ossia esercenti e gestori) alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali quanto all'anno 2015”. Per la Corte Costituzionale non sussiste più la “necessità di disciplinare la traslazione dell'onere economico dai
4 concessionari ai gestori e agli esercenti, perché su di essi posto direttamente dalla legge in misura precisa, in quanto determinata sulla base di un dato fattuale "storico" (atteso che rilevano, in chiave retrospettiva, i compensi spettanti per l'attività già svolta dagli operatori della filiera nel corso del 2015 e previsti dagli accordi contrattuali)”. Inoltre, come accennato in precedenza, prima che la presente causa fosse trattenuta in decisione è intervenuta la sentenza n. 3433/2025 con cui il Consiglio di Stato ha definito il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto del Direttore dell'
[...]
n. 388 del 15/1/2015. Parte_2
La predetta sentenza ha rigettato tutti i motivi di censura contro l'atto impugnato, evidenziando anche la sua compatibilità con i principi costituzionali e dell'Unione Europea. Pertanto, in forza del summenzionato quadro normativo, così come autorevolmente interpretato, correttamente, la sulla base del provvedimento del direttore CP_1 dell' di cui si è detto in precedenza, indicante il Parte_2 numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e l'ammontare della quota a carico di ciascun concessionario conseguente alla suddetta riduzione (legislativamente prevista per ciascun concessionario in quota proporzionale al numero di apparecchi ad esso riferibili), ha suddiviso detta quota - come indicato nella legge interpretativa - per ogni singolo apparecchio e, per ogni singolo gestore, ha suddiviso la quota tra essa concessionaria ed il gestore in proporzione alle distribuzioni del compenso contrattualmente stabilite. In particolare, ai fini della determinazione della quota da ripartire su ciascun operatore della filiera, dal totale delle giocate per apparecchio AWP, risulta aver CP_1 esattamente detratto: a) la percentuale destinata alle vincite (c.d. pay-out), “fissata in misura non inferiore al 74 per cento” delle somme giocate dall'art. 5, comma 2, lett. b, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2011; b) il c.d. PREU (acronimo che sta per Prelievo Erariale Unico), fissato, per l'anno 2015, nella misura del 13% delle somme giocate (cfr. comma 2, lett. c, dell'art. 5 del citato Decreto M.E.F. 12 ottobre 2011); c) il canone di concessione dovuto all' Parte_2 determinato dall'art. 27.1 dell'atto di convenzione per il rapporto di concessione (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) in un ammontare pari allo 0,8% delle somme giocate. L'opposta ha così ottenuto il compenso complessivo, pari al 12,20% (100% – 74% – 13% – 0,8% = 12,20%), da ripartire all'intera filiera e, dunque, da suddividere tra concessionario, gestore ed esercenti. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.
6.3 del contratto inter partes, ha CP_1 detratto dal predetto 12,20% la quota di compenso spettantele, pari allo 0,70% delle somme giocate. Così che la percentuale dell'11,50% (12,20% – 0,70%) così ottenuta rappresentasse la quota parte di compenso spettante al gestore (comprensivo della parte degli esercenti). Quindi, ai fini del computo della quota a carico del gestore (comprensiva della quota parte a carico degli esercenti) ha altresì proceduto a dividere la percentuale CP_1
5 di compenso spettante al gestore di cui sopra, per il 12,20%, quale compenso complessivo da ripartire all'intera filiera (i.e.: 11,50% : 12,20% = 94,262066935649 %). Tenuto poi conto del fatto che l' con il Parte_2 provvedimento prot. n. 4076RU del 15 gennaio 2015, aveva determinato in € 1.207,27 (importo arrotondato da ad € 1.207,00) la somma da corrispondere per CP_1 ciascun apparecchio AWP, e considerato che alla data del 31 dicembre 2014 gli apparecchi in gestione alla risultavano essere complessivamente Parte_1
18, l'opposta ha addebitato al suddetto gestore l'importo di € 1.137,74 (ovvero il 94,262066935649% di € 1.207,00) per ciascun dispositivo AWP installato, per un importo complessivo pari a € 20.479,40 (€ 1.137,74 X 18). Considerato peraltro che la società opponente, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva parzialmente provveduto al pagamento della suddetta somma, avendo versato l'importo di € 3.582,94, la somma residua dovuta dalla è Parte_1 stata dunque determinata in € 16.896,46. Per quanto poi concerne la prova del credito ingiunto, così come sopra quantificato, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, il credito azionato da in via monitoria risulta supportato da adeguata prova scritta CP_1 costituita da:
- il contratto sottoscritto con la in data 8/8/2014 (doc. 3); Parte_1
- il provvedimento del direttore dell' prot. Parte_2
4076/RU del 15/1/2018 ove sono indicati il numero degli apparecchi riferibili ad ogni concessionario e la quota di versamento annuale da ciascuno di essi conseguentemente dovuta (doc. 4);
- gli estratti conto quindicinali del periodo relativo all'anno 2015 (docc. 7 - 30);
- l'estratto libro giornale (doc. 31):
- l'attestazione relativa al numero di apparecchi nella disponibilità della Parte_1 contenente anche il calcolo dell'importo dovuto (doc. 32);
[...]
- la contabile bancaria del pagamento parziale di € 3.582,94 eseguito dalla Parte_1 mediante bonifico in data 10/6/2015 (doc. 33).
[...]
Ed invero nella convenzione stipulata tra le parti è espressamente previsto che nei rapporti tra il concessionario ed il gestore ai fini della determinazione degli importi dovuti da quest'ultimo rileva esclusivamente il rendiconto contabile contenente le letture effettive dei contatori degli apparecchi AWP (v. doc. 3 fascicolo monitorio: artt.
5.2 e 6.3). In proposito si deve evidenziare che il collegamento degli apparecchi AWP alla rete telematica dell' è essenziale al fine di consentire il Controparte_2 funzionamento degli apparecchi stessi nonché il rilevamento in tempo reale, da parte del concessionario, dei dati delle giocate effettuate per ciascun apparecchio. In particolare i dati sono, quotidianamente, registrati in appositi contatori installati all'interno del Sistema di Gioco, e dallo stesso elaborati per le diverse finalità stabilite dalla normativa di settore (tra cui l'imposizione tributaria e il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio) e poi trasferiti al Sistema Centrale della Controparte_2
(c.d. sistema centrale di gioco), il quale li accetta solo se tra loro congruenti;
[...]
6 in mancanza il sistema non li registra ed invia al concessionario (che gestisce la rete) un messaggio telematico di rifiuto degli stessi. Tale sistema garantisce la certezza e la sicurezza dei dati ivi registrati, i quali, dunque, non possono, in alcun modo, essere alterati e/o manomessi. Quindi gli estratti conto prodotti sin dalla fase monitoria da . devono CP_1 ritenersi idonei a provare anche in questo giudizio di opposizione la piena fondatezza del credito azionato, in quanto contengono dati rilevati con la lettura dei contatori di gioco, trasmessi ed accettati dal sistema centrale di gioco. Neppure coglie nel segno l'eccezione dell'opponente in ordine all'erroneità del criterio di calcolo adottato da e, specificamente, per l'avere quest'ultima CP_1 considerato il numero degli apparecchi ad essa riferibili, anziché i volumi di ricavi da essi generati nel 2015. In pratica, secondo l'opponente, il criterio statico di determinazione del prelievo in esame di cui all'art.1, comma 649, della legge n. 190/2014 sarebbe stato rimodulato dall'art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015 con l'introduzione della variabile legata alla partecipazione ai compensi di ciascun operatore della filiera, compensi che vanno determinati sulla base della raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi;
ragion per cui non si potrebbe prescindere dal dato dei volumi in termini di raccolta delle giocate realizzate da ciascun dispositivo. Ma come è stato già ritenuto da questo Tribunale (v. sentenze Trib. Roma 28/7/2023 n. 11878 e n. 11879) la previsione di cui alla norma interpretativa più volte citata (art. 1, comma 921, della L. 28/12/2015 n. 208) di una applicazione della riduzione su base annua del compenso “a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali”, non implica una ricostruzione del dato storico della redditività di ciascun apparecchio, ma impone semplicemente di ripartire il prelievo forzoso in misura proporzionale alle quote di partecipazione al compenso dai vari operatori, come ricavabili dai contratti, così come risulta aver fatto nel caso in disamina. CP_1
Ne deriva che il conteggio effettuato dall'opposta, di cui si è dato in precedenza conto, risulta coerente con il criterio di proporzionalità indicato dall'art.1, comma 921, della L n. 208/2015. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i valori medi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione, che viene liquidata nei valori minimi, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...] nei confronti della avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
7 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23874/2019 (R.G. n. 74224/2019) pubblicato il 6/12/2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 23874/2019 emesso dal Tribunale di Roma che, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c.; 2. condanna la alla rifusione, in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed VA come per legge. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025.
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante p.t., con sede in Napoli, Via Augusto Righi n. 17 ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via Matteo Ripa n. 10 presso lo studio dell'avv. DARIO CESARANO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente - E P.VA ), in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/D ed ivi elettivamente domiciliata in Via Giuseppe Zanardelli, n. 34, presso lo studio dell'avv. DANIELE CUTOLO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti
- convenuta opposta - CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 30/5/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16/1/2020 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23874/2019 (R.G. n. 74224/2019) pubblicato il 6/12/2019 e notificato in data 9/12/2019 che le aveva ingiunto di pagare a (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, anche ) - quale concessionaria dell CP_1 Parte_2 del servizio per l'affidamento dell'attivazione e conduzione della rete per la
[...] gestione telematica della raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento - la somma di € 16.896,46 oltre interessi come da domanda e spese di procedura per non aver provveduto al pagamento in favore della suddetta concessionaria dell'importo netto residuo (per la quota gravante sull'ingiunta, tenuto conto dell'importo da essa già versato pari ad € 3.582,94) dovuto ai sensi del combinato
1 disposto degli artt. 1, comma 649, L. 23/12/2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015) e 1, comma 921, L. 28/12/2015 n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016). L'opponente, dopo aver premesso di aver sottoscritto con la “apposito CP_1 contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica”, contestava il quantum dell'avversa pretesa, deducendo che erroneamente l'ingiungente aveva determinato la riduzione pro quota del compenso ad essa dovuto quale gestore per l'annualità 2015 per effetto del predetto art. 1, comma 649, L. n. 190 del 2014 in virtù di un dato statico fisso, quale il numero degli apparecchi AWP (Amusement With Prizes) di cui risultava essere titolare al 31 dicembre 2014, anziché in base ad un dato dinamico basato sul volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina, come ritenuto dalla giurisprudenza formatasi sulla scorta della norma di interpretazione autentica contenuta nel citato comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015. Inoltre, secondo la società opponente, non aveva fornito compiuta prova: a) CP_1 del numero di apparecchi effettivamente operativi e collegati alla rete della concessionaria;
b) del volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina riferito all'anno 2015; c) degli accordi contrattuali sulla base dei quali provvedere alla ripartizione dell'onere economico. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che nulla essa doveva alla con CP_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi nel giudizio di opposizione, la contestava Controparte_1 le argomentazioni dell'opponente evidenziando che il criterio di riparto dell'onere previsto dalla legge di stabilità 2015 da essa adottato era pienamente conforme a quello legale, avendo il comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014, individuato “inequivocabilmente l'ammontare dell'onere in capo ai gestori proprio in proporzione ai compensi spettanti per l'attività già svolta dagli operatori della filiera nel corso del 2015 e previsti dagli accordi contrattuali”. E posto che la somma di cui al decreto ingiuntivo era stata correttamente “calcolata da
tenuto conto della quota di partecipazione alla distribuzione del compenso, CP_1 sulla base di quanto previsto dai Contratti sottoscritti con il concessionario […] nel rispetto del criterio proporzionale introdotto dalla disciplina in vigore”, la CP_1 concludeva per la integrale conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza riservata del 16/12/2020 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., dal momento che medio tempore era stata sollevata d'ufficio dal Consiglio di Stato IV Sezione la questione pregiudiziale di compatibilità dell'art 1, comma 649, della L. n. 190/14 con il diritto europeo dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 7/7/2021 veniva respinta l'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione necessaria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea formulata dalla e, non ricorrendo i Parte_1
2 presupposti per espletare la c.t.u. contabile richiesta dall'opponente, la causa, di natura documentale, era rinviata per precisazione delle conclusioni. Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione in data 14/7/2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche a partire da tale data. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che la richiesta di sospensione del processo, reiterata dalla società opponente, in attesa della decisione del Consiglio di Stato a seguito della sentenza n. 475 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22/9/2022, non ha più ragion d'essere, essendo nel frattempo intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV (sentenza 18/4/2025 n. 3433) avente ad oggetto la legittimità del decreto del Direttore dell' n. 388 del 15 gennaio 2015 che, nel Parte_2 dare attuazione all'art. 1, comma 649, della L. n. 190/2014, aveva: a) definito il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. n. 773 del 1931, riferibili a ciascun concessionario;
b) ripartito il versamento annuale pari a € 500.000.000 in maniera proporzionale al numero di apparecchi;
c) stabilito che ciascun concessionario dovesse effettuare il versamento nella misura del 40% dell'importo annuale allo stesso riferibile entro il 30 aprile 2015. Ma su ciò si tornerà più avanti. Tanto premesso, il titolo sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da consiste nell'onere aggiuntivo posto a carico dei CP_1 concessionari e degli altri operatori di filiera, nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, dall'art. 1, comma 649, della L. 23/12/2014 n. 190, come modificato dai commi 920 e 921 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208. Merita a questo proposito ricordare che l'art. 1, comma 649, della L. n. 190/2014 aveva previsto, a decorrere dall'anno 2015, “a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato”, la riduzione su base annua di 500 milioni di euro delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, “dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico. di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773”. Tale norma aveva disposto, in attuazione di detta riduzione, che:
- ai concessionari fosse versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate;
- i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, avrebbero versato annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014;
3 - con provvedimento dell da adottarsi entro il 15 Parte_2 gennaio 2015 (provvedimento poi effettivamente adottato con decreto del direttore dell' n. 388 del 15/1/2015) sarebbero stati stabiliti, previa ricognizione, il Pt_2 numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento;
- i concessionari avrebbero ripartito con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. Peraltro, l'anno seguente, il comma 920 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 ha abrogato il predetto comma 649 dell'articolo 1 della L. 23/12/2014, n. 190, sicché il meccanismo del prelievo forzoso di 500 milioni di euro, secondo i criteri della norma in parola, ha cessato di operare per il 2016 rimanendo applicabile solo per l'anno 2015. Il successivo comma 921 del citato art. 1 della L. n. 208 del 2015 ha poi previsto che:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”. Si tratta di una norma di interpretazione autentica, con la quale il legislatore ha chiarito che la riduzione su base annua delle risorse statali prevista dall'abrogato comma 649 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso e che non è necessaria una rinegoziazione dei contratti tra concessionari e gestori ai fini della determinazione proporzionale della quota a carico dei singoli operatori in relazione alla riduzione legislativamente prevista per il 2015, dovendosi applicare gli accordi contrattuali già vigenti tra concessionari e gestori in ordine alla distribuzione del compenso. In tal senso si è autorevolmente espresso il Giudice delle Leggi (v. Corte Cost. 13/6/2018 n. 125) secondo cui, con la disposizione di cui al comma 921 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015, “sia essa a carattere di interpretazione autentica, sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva”, è stato definitivamente stabilito che il prelievo forzoso previsto dal comma 649 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 “non è più solo a carico dei concessionari, ma si applica a ciascun operatore della filiera, e per essi il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge (e non più affidato ad un'incerta rinegoziazione degli accordi contrattuali) in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera a valle dei concessionari (ossia esercenti e gestori) alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali quanto all'anno 2015”. Per la Corte Costituzionale non sussiste più la “necessità di disciplinare la traslazione dell'onere economico dai
4 concessionari ai gestori e agli esercenti, perché su di essi posto direttamente dalla legge in misura precisa, in quanto determinata sulla base di un dato fattuale "storico" (atteso che rilevano, in chiave retrospettiva, i compensi spettanti per l'attività già svolta dagli operatori della filiera nel corso del 2015 e previsti dagli accordi contrattuali)”. Inoltre, come accennato in precedenza, prima che la presente causa fosse trattenuta in decisione è intervenuta la sentenza n. 3433/2025 con cui il Consiglio di Stato ha definito il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto del Direttore dell'
[...]
n. 388 del 15/1/2015. Parte_2
La predetta sentenza ha rigettato tutti i motivi di censura contro l'atto impugnato, evidenziando anche la sua compatibilità con i principi costituzionali e dell'Unione Europea. Pertanto, in forza del summenzionato quadro normativo, così come autorevolmente interpretato, correttamente, la sulla base del provvedimento del direttore CP_1 dell' di cui si è detto in precedenza, indicante il Parte_2 numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e l'ammontare della quota a carico di ciascun concessionario conseguente alla suddetta riduzione (legislativamente prevista per ciascun concessionario in quota proporzionale al numero di apparecchi ad esso riferibili), ha suddiviso detta quota - come indicato nella legge interpretativa - per ogni singolo apparecchio e, per ogni singolo gestore, ha suddiviso la quota tra essa concessionaria ed il gestore in proporzione alle distribuzioni del compenso contrattualmente stabilite. In particolare, ai fini della determinazione della quota da ripartire su ciascun operatore della filiera, dal totale delle giocate per apparecchio AWP, risulta aver CP_1 esattamente detratto: a) la percentuale destinata alle vincite (c.d. pay-out), “fissata in misura non inferiore al 74 per cento” delle somme giocate dall'art. 5, comma 2, lett. b, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2011; b) il c.d. PREU (acronimo che sta per Prelievo Erariale Unico), fissato, per l'anno 2015, nella misura del 13% delle somme giocate (cfr. comma 2, lett. c, dell'art. 5 del citato Decreto M.E.F. 12 ottobre 2011); c) il canone di concessione dovuto all' Parte_2 determinato dall'art. 27.1 dell'atto di convenzione per il rapporto di concessione (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) in un ammontare pari allo 0,8% delle somme giocate. L'opposta ha così ottenuto il compenso complessivo, pari al 12,20% (100% – 74% – 13% – 0,8% = 12,20%), da ripartire all'intera filiera e, dunque, da suddividere tra concessionario, gestore ed esercenti. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.
6.3 del contratto inter partes, ha CP_1 detratto dal predetto 12,20% la quota di compenso spettantele, pari allo 0,70% delle somme giocate. Così che la percentuale dell'11,50% (12,20% – 0,70%) così ottenuta rappresentasse la quota parte di compenso spettante al gestore (comprensivo della parte degli esercenti). Quindi, ai fini del computo della quota a carico del gestore (comprensiva della quota parte a carico degli esercenti) ha altresì proceduto a dividere la percentuale CP_1
5 di compenso spettante al gestore di cui sopra, per il 12,20%, quale compenso complessivo da ripartire all'intera filiera (i.e.: 11,50% : 12,20% = 94,262066935649 %). Tenuto poi conto del fatto che l' con il Parte_2 provvedimento prot. n. 4076RU del 15 gennaio 2015, aveva determinato in € 1.207,27 (importo arrotondato da ad € 1.207,00) la somma da corrispondere per CP_1 ciascun apparecchio AWP, e considerato che alla data del 31 dicembre 2014 gli apparecchi in gestione alla risultavano essere complessivamente Parte_1
18, l'opposta ha addebitato al suddetto gestore l'importo di € 1.137,74 (ovvero il 94,262066935649% di € 1.207,00) per ciascun dispositivo AWP installato, per un importo complessivo pari a € 20.479,40 (€ 1.137,74 X 18). Considerato peraltro che la società opponente, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva parzialmente provveduto al pagamento della suddetta somma, avendo versato l'importo di € 3.582,94, la somma residua dovuta dalla è Parte_1 stata dunque determinata in € 16.896,46. Per quanto poi concerne la prova del credito ingiunto, così come sopra quantificato, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, il credito azionato da in via monitoria risulta supportato da adeguata prova scritta CP_1 costituita da:
- il contratto sottoscritto con la in data 8/8/2014 (doc. 3); Parte_1
- il provvedimento del direttore dell' prot. Parte_2
4076/RU del 15/1/2018 ove sono indicati il numero degli apparecchi riferibili ad ogni concessionario e la quota di versamento annuale da ciascuno di essi conseguentemente dovuta (doc. 4);
- gli estratti conto quindicinali del periodo relativo all'anno 2015 (docc. 7 - 30);
- l'estratto libro giornale (doc. 31):
- l'attestazione relativa al numero di apparecchi nella disponibilità della Parte_1 contenente anche il calcolo dell'importo dovuto (doc. 32);
[...]
- la contabile bancaria del pagamento parziale di € 3.582,94 eseguito dalla Parte_1 mediante bonifico in data 10/6/2015 (doc. 33).
[...]
Ed invero nella convenzione stipulata tra le parti è espressamente previsto che nei rapporti tra il concessionario ed il gestore ai fini della determinazione degli importi dovuti da quest'ultimo rileva esclusivamente il rendiconto contabile contenente le letture effettive dei contatori degli apparecchi AWP (v. doc. 3 fascicolo monitorio: artt.
5.2 e 6.3). In proposito si deve evidenziare che il collegamento degli apparecchi AWP alla rete telematica dell' è essenziale al fine di consentire il Controparte_2 funzionamento degli apparecchi stessi nonché il rilevamento in tempo reale, da parte del concessionario, dei dati delle giocate effettuate per ciascun apparecchio. In particolare i dati sono, quotidianamente, registrati in appositi contatori installati all'interno del Sistema di Gioco, e dallo stesso elaborati per le diverse finalità stabilite dalla normativa di settore (tra cui l'imposizione tributaria e il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio) e poi trasferiti al Sistema Centrale della Controparte_2
(c.d. sistema centrale di gioco), il quale li accetta solo se tra loro congruenti;
[...]
6 in mancanza il sistema non li registra ed invia al concessionario (che gestisce la rete) un messaggio telematico di rifiuto degli stessi. Tale sistema garantisce la certezza e la sicurezza dei dati ivi registrati, i quali, dunque, non possono, in alcun modo, essere alterati e/o manomessi. Quindi gli estratti conto prodotti sin dalla fase monitoria da . devono CP_1 ritenersi idonei a provare anche in questo giudizio di opposizione la piena fondatezza del credito azionato, in quanto contengono dati rilevati con la lettura dei contatori di gioco, trasmessi ed accettati dal sistema centrale di gioco. Neppure coglie nel segno l'eccezione dell'opponente in ordine all'erroneità del criterio di calcolo adottato da e, specificamente, per l'avere quest'ultima CP_1 considerato il numero degli apparecchi ad essa riferibili, anziché i volumi di ricavi da essi generati nel 2015. In pratica, secondo l'opponente, il criterio statico di determinazione del prelievo in esame di cui all'art.1, comma 649, della legge n. 190/2014 sarebbe stato rimodulato dall'art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015 con l'introduzione della variabile legata alla partecipazione ai compensi di ciascun operatore della filiera, compensi che vanno determinati sulla base della raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi;
ragion per cui non si potrebbe prescindere dal dato dei volumi in termini di raccolta delle giocate realizzate da ciascun dispositivo. Ma come è stato già ritenuto da questo Tribunale (v. sentenze Trib. Roma 28/7/2023 n. 11878 e n. 11879) la previsione di cui alla norma interpretativa più volte citata (art. 1, comma 921, della L. 28/12/2015 n. 208) di una applicazione della riduzione su base annua del compenso “a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali”, non implica una ricostruzione del dato storico della redditività di ciascun apparecchio, ma impone semplicemente di ripartire il prelievo forzoso in misura proporzionale alle quote di partecipazione al compenso dai vari operatori, come ricavabili dai contratti, così come risulta aver fatto nel caso in disamina. CP_1
Ne deriva che il conteggio effettuato dall'opposta, di cui si è dato in precedenza conto, risulta coerente con il criterio di proporzionalità indicato dall'art.1, comma 921, della L n. 208/2015. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i valori medi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione, che viene liquidata nei valori minimi, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...] nei confronti della avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
7 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23874/2019 (R.G. n. 74224/2019) pubblicato il 6/12/2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 23874/2019 emesso dal Tribunale di Roma che, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c.; 2. condanna la alla rifusione, in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed VA come per legge. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025.
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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