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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RA, Presidente
IU RA, EL
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15680/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/6 2024 TARES 2016
contro
Comune di Pomezia Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/4/2024 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/3/2024 I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13055/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1, ha impugnato le seguenti intimazioni di pagamento (all.to 1) ex art. 50 comma 2, DPR 602/73:
1) AIP/4-2024-30 del 31/01/2024 protocollo 0018443/2024 del 20/02/2024;
2) AIP/3-2024-30 del 31/01/2024 protocollo 0018443/2024 del 20/02/2024;
3) AIP/6-2024-317 del 31/01/2024 protocollo 0018491/2024, notificategli in data 02/07/2024 dal Comune di
Pomezia, nella qualità di erede di Nominativo_3, nato a [...] il [...], deceduto in Roma il 23/04/2017, quale conseguenza del presunto omesso versamento della tassa ICI/IMU e Tarsu degli anni precedenti dal 2007 al 2013, per complessivi euro 10.970,82 (comprensivi di interessi e spese) e pari ad un terzo del totale (in ragione della ripartizione in quote tra i tre figli eredi del debitore Sig. Ricorrente_1).
Dalla lettura degli atti risulterebbe che gli atti prodromici siano stati tutti notificati al defunto Nominativo_3 negli anni dal 2013 al 2016.
Ha premesso che non erano dovute le somme intimate, rilevando l'inesistenza del credito asseritamene vantato dall'Ente resistente, con conseguente declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia/invalidità delle intimazioni di pagamento sopra elencate.
Ha dedotto: 1) il decorso del termine prescrizionale quinquennale per la riscossione dei tributi locali (IMU e
Tarsu), relativi agli anni dal 2007 al 2013, in quanto le uniche notifiche (precedenti a quella che ci occupa) richiamate nelle citate intimazioni di pagamento dalla controparte risalivano agli anni dal 2012 al 2016; che, pur dando per valide le notificazioni suddette, da quelle date a Nominativo_3, deceduto Roma in data 23.04.2017, non era stata eseguita più alcuna notifica idonea ad interrompere la prescrizione;
2) l'omessa notificazione atti prodromici alla intimazione n. AIP/3-2024 30, non essendo in grado il Comune di Pomezia di fornire la copia degli atti prodromici (accertamento) ma soprattutto delle relate di notificazione attestanti la tempestività delle ingiunzioni;
che, tra l'altro, il citato AIP/3 riguardava tributi addirittura risalenti dal 2007 al 2011; che, senza tali atti, l'attività riscossiva doveva giudicarsi illecita/illegittima/nulla, con conseguente obbligo di sgravio a cura dell'ente (asserito) creditore;
3) che era intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a cura di Ricorrente_1, con conseguente responsabilità limitata dell'erede; che in via subordinata, il ricorrente osservava che, a seguito della morte del padre, Nominativo_3, aveva proceduto alla accettazione beneficiata della eredità, per la quota ereditaria di 1/3, unitamente agli altri due figli del defunto;
che per l'effetto di legge, la sua responsabilità per i debiti del defunto genitore deve limitarsi a quanto effettivamente percepito in sede successoria;
che, in base al verbale di inventario, il ricorrente risultava aver ereditato (in attivo) i seguenti beni: a) quota di 1/3 del 50% del terreno sito in Pomezia alla
Indirizzo_1, contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1, di circa 500 mq, di cui il de cuius Nominativo_3 era intestatario per il 50%, valutato, secondo la perizia giurata del Geometra Nominativo_4 in euro 24.000,00; che, pertanto, essendo caduta in successione solo la quota del 50% del terreno tra i tre eredi, la responsabilità del ricorrente era limitata alla somma euro 4.000,00 (di 1/3 del 50% del valore); b) quota di 1/3 del residuo attivo del libretto di risparmio Postale per euro 1.097,17 e del conto corrente della banca Banca_1 per euro 497,74 intestati al 100% a Nominativo_3, con saldo (complessivo) di euro 1.594,91, con conseguente responsabilità del ricorrente limitata alla somma di euro 531,64; che, per il resto, egli ereditava anche altri debiti verso lo Stato e presso banche ed altri fornitori indicati in inventario;
che ne derivava che la responsabilità di Ricorrente_1 per i debiti ereditati dal padre fosse limitata a quanto percepito e che vi fosse l'esistenza di altri debiti;
che, precisamente, la quota ereditata in attivo da
Ricorrente_1 era di valore pari ad euro 4.531,64; che in via estremamente gradata, la sua responsabilità avrebbe dovuto essere limitata ai debiti nella misura di euro 4.531,63.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti prodromici;
per l'avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale (anche solo parziale) dei tributi ingiunti in pagamento, con conseguente sgravio (totale o parziale) delle somme annullate e declaratoria di nullità/ illegittimità/invalidità delle intimazioni di pagamento impugnate;
nel merito, stante l'avvenuta accettazione beneficiata della eredità di Nominativo_3 in favore di Ricorrente_1 e, per l'effetto, la limitata responsabilità dell'erede per i debiti fino a concorrenza della somma di euro 4.531,64 per i motivi di cui sopra. Il ricorrente, nel merito, in subordine, ha chiesto accertarsi la responsabilità del Ricorrente_1 per i debiti del defunto padre nella misura massima di euro euro 4.531,63, con conseguente sgravio delle residue somme che risulteranno superiori al suddetto importo limite, ed annullamento delle intimazioni impugnate, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Si è costituito il Comune di Pomezia, che ha richiesto l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento delle intimazioni di cui sopra, e dei presupposti atti, come da provvedimenti del 4 novembre 2025.
Ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero in data 4 novembre 2025 il Comune di Pomezia ha annullato in autotutela le il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/29-2022-30 del 21/09/2022 e successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/4-2024-30 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento come da Art. 1, Comma 163, L. 293/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Ha annullato, sempre in pari data, il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/28-2022-30 del 21/09/2022 e il successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/3-2024-30 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento per assenza di relate di notifica degli atti prodromici. Ha annullato, il 4 novembre 2025, il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/72-2022-317 del 22/09/2022 e il successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/6-2024-317 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento come da Art. 1, Comma 163, L. 293/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Vanno compensate le spese tra le parti, in quanto, una volta conferito, dal Comune di Pomezia (nel maggio
2025), l'incarico al difensore, quest'ultimo ha visionato il fascicolo processuale contenente gli atti del ricorrente, nel luglio 2025 e quindi il Comune ha provveduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ben prima dello svolgimento dell'odierna udienza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RA, Presidente
IU RA, EL
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15680/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/6 2024 TARES 2016
contro
Comune di Pomezia Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/4/2024 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP/3/2024 I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13055/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1, ha impugnato le seguenti intimazioni di pagamento (all.to 1) ex art. 50 comma 2, DPR 602/73:
1) AIP/4-2024-30 del 31/01/2024 protocollo 0018443/2024 del 20/02/2024;
2) AIP/3-2024-30 del 31/01/2024 protocollo 0018443/2024 del 20/02/2024;
3) AIP/6-2024-317 del 31/01/2024 protocollo 0018491/2024, notificategli in data 02/07/2024 dal Comune di
Pomezia, nella qualità di erede di Nominativo_3, nato a [...] il [...], deceduto in Roma il 23/04/2017, quale conseguenza del presunto omesso versamento della tassa ICI/IMU e Tarsu degli anni precedenti dal 2007 al 2013, per complessivi euro 10.970,82 (comprensivi di interessi e spese) e pari ad un terzo del totale (in ragione della ripartizione in quote tra i tre figli eredi del debitore Sig. Ricorrente_1).
Dalla lettura degli atti risulterebbe che gli atti prodromici siano stati tutti notificati al defunto Nominativo_3 negli anni dal 2013 al 2016.
Ha premesso che non erano dovute le somme intimate, rilevando l'inesistenza del credito asseritamene vantato dall'Ente resistente, con conseguente declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia/invalidità delle intimazioni di pagamento sopra elencate.
Ha dedotto: 1) il decorso del termine prescrizionale quinquennale per la riscossione dei tributi locali (IMU e
Tarsu), relativi agli anni dal 2007 al 2013, in quanto le uniche notifiche (precedenti a quella che ci occupa) richiamate nelle citate intimazioni di pagamento dalla controparte risalivano agli anni dal 2012 al 2016; che, pur dando per valide le notificazioni suddette, da quelle date a Nominativo_3, deceduto Roma in data 23.04.2017, non era stata eseguita più alcuna notifica idonea ad interrompere la prescrizione;
2) l'omessa notificazione atti prodromici alla intimazione n. AIP/3-2024 30, non essendo in grado il Comune di Pomezia di fornire la copia degli atti prodromici (accertamento) ma soprattutto delle relate di notificazione attestanti la tempestività delle ingiunzioni;
che, tra l'altro, il citato AIP/3 riguardava tributi addirittura risalenti dal 2007 al 2011; che, senza tali atti, l'attività riscossiva doveva giudicarsi illecita/illegittima/nulla, con conseguente obbligo di sgravio a cura dell'ente (asserito) creditore;
3) che era intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a cura di Ricorrente_1, con conseguente responsabilità limitata dell'erede; che in via subordinata, il ricorrente osservava che, a seguito della morte del padre, Nominativo_3, aveva proceduto alla accettazione beneficiata della eredità, per la quota ereditaria di 1/3, unitamente agli altri due figli del defunto;
che per l'effetto di legge, la sua responsabilità per i debiti del defunto genitore deve limitarsi a quanto effettivamente percepito in sede successoria;
che, in base al verbale di inventario, il ricorrente risultava aver ereditato (in attivo) i seguenti beni: a) quota di 1/3 del 50% del terreno sito in Pomezia alla
Indirizzo_1, contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1, di circa 500 mq, di cui il de cuius Nominativo_3 era intestatario per il 50%, valutato, secondo la perizia giurata del Geometra Nominativo_4 in euro 24.000,00; che, pertanto, essendo caduta in successione solo la quota del 50% del terreno tra i tre eredi, la responsabilità del ricorrente era limitata alla somma euro 4.000,00 (di 1/3 del 50% del valore); b) quota di 1/3 del residuo attivo del libretto di risparmio Postale per euro 1.097,17 e del conto corrente della banca Banca_1 per euro 497,74 intestati al 100% a Nominativo_3, con saldo (complessivo) di euro 1.594,91, con conseguente responsabilità del ricorrente limitata alla somma di euro 531,64; che, per il resto, egli ereditava anche altri debiti verso lo Stato e presso banche ed altri fornitori indicati in inventario;
che ne derivava che la responsabilità di Ricorrente_1 per i debiti ereditati dal padre fosse limitata a quanto percepito e che vi fosse l'esistenza di altri debiti;
che, precisamente, la quota ereditata in attivo da
Ricorrente_1 era di valore pari ad euro 4.531,64; che in via estremamente gradata, la sua responsabilità avrebbe dovuto essere limitata ai debiti nella misura di euro 4.531,63.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti prodromici;
per l'avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale (anche solo parziale) dei tributi ingiunti in pagamento, con conseguente sgravio (totale o parziale) delle somme annullate e declaratoria di nullità/ illegittimità/invalidità delle intimazioni di pagamento impugnate;
nel merito, stante l'avvenuta accettazione beneficiata della eredità di Nominativo_3 in favore di Ricorrente_1 e, per l'effetto, la limitata responsabilità dell'erede per i debiti fino a concorrenza della somma di euro 4.531,64 per i motivi di cui sopra. Il ricorrente, nel merito, in subordine, ha chiesto accertarsi la responsabilità del Ricorrente_1 per i debiti del defunto padre nella misura massima di euro euro 4.531,63, con conseguente sgravio delle residue somme che risulteranno superiori al suddetto importo limite, ed annullamento delle intimazioni impugnate, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Si è costituito il Comune di Pomezia, che ha richiesto l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento delle intimazioni di cui sopra, e dei presupposti atti, come da provvedimenti del 4 novembre 2025.
Ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero in data 4 novembre 2025 il Comune di Pomezia ha annullato in autotutela le il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/29-2022-30 del 21/09/2022 e successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/4-2024-30 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento come da Art. 1, Comma 163, L. 293/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Ha annullato, sempre in pari data, il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/28-2022-30 del 21/09/2022 e il successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/3-2024-30 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento per assenza di relate di notifica degli atti prodromici. Ha annullato, il 4 novembre 2025, il provvedimento Ingiunzione Fiscale ING/72-2022-317 del 22/09/2022 e il successivo Avviso Intimazione di pagamento nr AIP/6-2024-317 per la seguente motivazione:
Si annulla il provvedimento come da Art. 1, Comma 163, L. 293/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Vanno compensate le spese tra le parti, in quanto, una volta conferito, dal Comune di Pomezia (nel maggio
2025), l'incarico al difensore, quest'ultimo ha visionato il fascicolo processuale contenente gli atti del ricorrente, nel luglio 2025 e quindi il Comune ha provveduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ben prima dello svolgimento dell'odierna udienza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.