Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 6.6.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con i procc.domm. avv.ti IANNE ROBERTO
( e IANNE MATTEO ( ), per mandato allegato C.F._1 C.F._2
all'atto di citazione d'appello
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il proc.dom. avv. SORPRESA LUCA ( ), per mandato in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta d'appello
Appellato
Tribunale di Verona
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del , nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
766/2024 pubblicata in data 27.03.2024 dal Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Francesco Fontana, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
preliminarmente dichiarare la sentenza n. 766/2024 nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficiente motivazione, nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
Accertato e dichiarato che il minore nel periodo di collocamento presso la struttura Persona_1
gestita dalla attrice era residente presso il Comune di per l'effetto condannare, per i CP_1
motivi di cui all'atto di citazione e nella premessa del presente atto di appelli, il Controparte_2
in persona del sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 67.722,71, oltre interessi
[...]
legali;
Condannare, per i motivi di cui all'atto di citazione e nella premessa del presente atto di appello, il in favore della , al pagamento della somma, a Controparte_1 Parte_1
titolo di ex art. 2041 c.c., di € 67.722,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di entrambi i gradi di giudizio, Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge”.
Per l'appellato:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia
In via principale:
pagina 2 di 12 - Rigettare l'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata n. 766/2024 del Tribunale di Verona, respingendo tutte le domande di controparte, perché inammissibili e/o infondate per i motivi sopra esposti e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_1
all' per la causali di cui in narrativa. Parte_1
- Condannare parte attrice alla integrale rifusione dei compensi e spese di lite, oltre a rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione del 6.9.2021, l' evocava in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Verona il comune di per sentirlo condannare al pagamento CP_1
in proprio favore della somma di € 67.722,71, oltre interessi legali, dovuta per il periodo di collocamento presso la Comunità del minore oltre a € 2.000,00 per spese legali Persona_1
pagate in eccesso rispetto al dovuto, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. anche con la rivalutazione monetaria.
Esponeva che in precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la Corte di Appello di
Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, aveva stabilito – con sentenza passata in giudicato, nella contumacia dell' - che nel periodo in contestazione i coniugi Parte_1
erano residenti nel Comune di (e non nel comune di Milano, che nelle Per_1 CP_1
more aveva eseguito spontaneamente la sentenza di primo grado pagando la somma di €
63.457,80); che non sussistevano dubbi in merito alla esistenza di un credito a favore della e gravante sul di che la mancata costituzione Parte_1 CP_1 CP_1
dell'odierna appellante nel succitato giudizio di appello non costituiva una rinuncia al diritto a percepire quanto dovutole dal soggetto legittimamente deputato al pagamento delle rette per i pagina 3 di 12 servizi resi al minore ma solo la rinuncia alla domanda formulata in quel Persona_1
medesimo procedimento, di talché non si versava in ipotesi di ne bis in idem, ma di una precisa domanda di adempimento in relazione alle risultanze della sentenza n. 2421/2018 della Corte di
Appello. In subordine l'omesso pagamento delle rette costituiva per il Controparte_1
un ingiustificato arricchimento.
2-Si costituiva quest'ultimo Comune che eccepiva la preclusione del giudicato rispetto alle medesime domande di pagamento delle rette per il collocamento presso la struttura attorea del minore già rigettate dal Tribunale di Verona con sentenza n. 03/12/C del Persona_1
07/1/2021, non trovando applicazione l'art. 346 cpc. Eccepiva anche la prescrizione del diritto fatto valere e contestava la fondatezza delle domande attoree.
3-La causa era istruita documentalmente ed era decisa con sentenza n. 7666/2024, con la quale la domanda di parte attrice era rigettata in quanto coperta dal giudicato.
4-Avverso tale sentenza, l' proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 6.6.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-Nullità della sentenza di primo grado - violazione degli art. 111 co. 6 cost. e artt. 132 co. 2
punto n. 4 e 161 c.p.c. per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie e per non aver motivato sulle difese ed eccezioni formulate da parte dell' ; Parte_1
4.2-Violazione ed errata applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere ritenuto i fatti fondanti la pretesa azionata nel procedimento rg. n. 7038/2021 Tribunale di Verona coperti dal giudicato della sentenza n. 03/12/C del 07.01.2012 del Tribunale di Verona - Sez. con conseguente CP_3
preclusione dell'azione ex art. 1218 c.c.;
pagina 4 di 12 4.3-Erronea e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere ritenuto il petitum a fondamento della domanda azionata nel procedimento rg. n. 7038/2021 Tribunale di Verona uguale ai fatti oggetto del differente procedimento rg. n. 21906/06 riunito con rg.n. 21183/07 Tribunale di
Soave definito con la sentenza n. 03/12/C del 07.01.2012 del Tribunale di Verona - Sez. CP_3
con conseguente preclusione dell'art. 1218 c.c.;
4.4-Violazione degli art. 111 co. 6 cost. e artt. 112 e 132 punto 4 c.p.c. in relazione all'art. 2041 e
2042 c.c. per aver considerato la domanda come risarcimento del danno e non come indennizzo,
precludendo, pertanto, illegittimamente l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 03/12/C del 07.01.2012 del Tribunale di Verona - Sez. Soave e della identità dei fatti fondanti la pretesa azionata nel procedimento rg. n. 7038/2021 Tribunale di
Verona con quelli oggetto del differente procedimento rg. n. 21906/06 riunito con rg. n. 21183/07
Tribunale di Soave.
5-Si costituiva il appellato, il quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 28 aprile 2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Il primo motivo di appello è infondato.
“Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in
violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto
comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile
ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo
tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di
pagina 5 di 12 specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e
cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di
verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. […] La motivazione è solo
apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché
graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il
compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del
2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)” (Cass. n. 20414 del
01/08/2018, Cass. n. 27417 del 31/03/2021).
Nel caso di specie, la motivazione resa nella sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni poste alla base della decisione, così come di ripercorrere l'iter argomentativo adottato che ha condotto al rigetto della domanda attorea.
Invero il giudice di primo grado ha ben esplicitato le ragioni dell'accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata formulata da parte convenuta. In particolare ha rilevato che la Parte_2
– già parte dei precedenti procedimenti monitori e del conseguente giudizio di
[...]
opposizione – non si era costituita nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n.
2421/2018. Di talché “La mancata proposizione – da parte della – di Parte_2
appello, anche incidentale condizionato, avverso la sentenza del Tribunale di Soave che (nel
revocare gli impugnati decreti ingiuntivi) aveva rigettato la pretesa creditoria della Parte_2
, determina la preclusione ad una ulteriore pronuncia da parte di questo Tribunale”.
[...]
Chiaro è il richiamo all'art. 2909 c.c.
pagina 6 di 12 8-La decisione di primo grado non merita censure, essendo infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale la lamenta che la sentenza 03/12/C del Tribunale di Parte_1
Verona – sez. distaccata di Soave non sarebbe passata in giudicato, in quanto appellata dal avverso tutti i capi e punti, anche contro la rimasta Controparte_4 Parte_1
poi contumace, per cui le domande come formulate dalla odierna appellante non potrebbero essere ritenute precluse. Ciò che invece è passato in giudicato secondo l'appellante è
l'accertamento operato dalla Corte D'Appello di Venezia - sentenza n. 2421/2018 - della residenza dei genitori del presso il comune di Per_1 CP_1
8.1-Osserva questa Corte che la sentenza 03/12/C del Tribunale di Verona-sez. distaccata di
Soave ha revocato i due decreti ingiuntivi ottenuti dalla nei confronti del Parte_1
Comune di in quanto ha ritenuto provato che la residenza dei genitori e del CP_1
minore prima del ricovero presso la Comunità fosse in Milano, comune che ha condannato a pagare le rette in favore della Pt_1
L'appello avverso detta sentenza è stato proposto dal che lamentava (come si Controparte_4
evince dalla citata sentenza di appello) “che il non avesse chiesto la Controparte_1
chiamata in causa del , come esige l'art. 99 c.p.c., e che gli fossero stati Controparte_4
notificati solo gli atti di opposizione e non i decreti ingiuntivi”; l'individuazione della residenza in Milano;
la diversità del tipo di assistenza e trasferimento di residenza che giustificavano il passaggio di competenza al nuovo Comune di E aveva chiesto il rigetto delle CP_1
domande formulate nei suoi confronti per difetto di titolarità del rapporto passivo con la dichiarazione “che non era tenuto al pagamento degli importi ingiunti essendo, in entrambi i
casi, tenuto il Comune di ”. CP_1
pagina 7 di 12 La Corte di Appello ha accolto il motivo di appello in punto residenza di genitori e minore e,
dunque, ha statuito: “1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma,
rigetta le domande di condanna al pagamento delle rette e degli interessi proposte
dall' nei confronti dal ”. Parte_1 Controparte_5
Dunque il giudice dell'impugnazione ha rigettato la domanda della nei Parte_1
confronti del e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, vale a dire Controparte_4
anche nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione, aveva revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore della e nei confronti del Pt_1 Controparte_1
In particolare la Corte di appello ha motivato la sua decisione argomentando come di seguito:
“Quanto ai rapporti fra l' e il , Parte_1 Controparte_1
le domande dell' erano state rigettate nel giudizio di primo Parte_1
grado. Il Tribunale aveva infatti revocato i decreti ingiuntivi emessi nei confronti del
[...]
e condannato (unicamente) il al pagamento delle rette. La CP_1 Controparte_4
condotta processuale dell' non consente di prendere nuovamente in esame le Parte_1
domande di condanna formulate contro il . Avendo il Giudice Controparte_1
respinto le domande principali nei confronti del e accolto quelle Controparte_1
subordinate nei confronti del , a seguito dell'appello principale, la convenuta Controparte_4
opposta avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non avrebbe nemmeno potuto limitarsi
alla riproposizione della domanda principale. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande non
accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte con l'appello
s'intendono rinunciate. Nel caso in esame la necessità di avvalersi dall'appello incidentale
dipendeva dal fatto che le domande erano state respinte e non semplicemente assorbite, ossia
non esaminate”.
pagina 8 di 12 Pertanto la Corte d'Appello, esclusa l'applicazione dell'art. 346 cpc, ha ritenuto che, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo del e revocato i provvedimenti monitori, la Comunità CP_1 CP_1
avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Il non averlo fatto ha determinato l'inesorabile definitività del rigetto delle pretese della Comunità verso detto Comune.
Anche la sentenza della Corte di appello pacificamente è passata in giudicato, di talché nessuna pretesa con riferimento al credito originariamente azionato in via monitoria può vantare la
Comunità verso il comune di CP_1
9-Con il terzo motivo l'appellante esclude di avere agito in contrasto con il principio del ne bis in
idem poiché nel giudizio definito con la citata sentenza della Corte d'Appello, la domanda si fondava su documenti fiscali e sulla corretta individuazione della residenza dei genitori del minore all'atto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni per il ricovero in struttura,
mentre la domanda qui fatta valere si fonda “sulle statuizioni della sentenza della Corte di
Appello di Venezia n. 2421/2018 la quale, accertando definitivamente la residenza dei genitori
dell'internato e in assenza di contestazione sul quantum, ha di fatto collocato ogni onere di spesa
per i servizi resi al minore in capo al Comune di ”. Per_1 CP_1
9.1-Il motivo è palesemente infondato, per stessa affermazione dell'appellante laddove osserva che “la questione devoluta al Tribunale di Verona, e con il presente atto di appello riproposta
innanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, è riassumibile nel diritto vantato dalla
[...]
nei confronti del al riconoscimento del controvalore Parte_1 Controparte_1
per la prestazione resa in suo favore relativamente ai servizi offerti al Sig. i cui Persona_1
genitori erano residenti nel Comune di , come definitivamente statuito dalla CP_1
pagina 9 di 12 sentenza n. 2421/2018 della Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 03/12/C del
07.01.2012 del Tribunale di Verona - Sez. Soave”.
Petitum e causa petendi sono i medesimi del precedente giudizio. E vi è anche identità di soggetti, a nulla rilevando che nel precedente giudizio fosse stato chiamato in causa anche il
. Controparte_4
10-Infondato è anche il quarto motivo di appello.
L'appellante afferma di avere il diritto nei confronti del a percepire Controparte_1
l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2421/2018, diritto “divenuto procedibile solamente
in seguito all'effettività del danno patito dall'appellante e consistente nell'intervenuta
restituzione delle somme indebitamente pagate in suo favore dal con Controparte_4
conseguente depauperamento patrimoniale per l'odierna appellante la quale ha erogato una
prestazione senza l'ottenimento del relativo controvalore economico, con contestuale ingiusto
vantaggio economico per il che ha goduto di una prestazione senza Controparte_1
pagarne il prezzo e maturando un indubbio risparmio di spesa”.
10.1-Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (cfr. per tutte Cass. ord. n. 27008 del 18/10/2024).
Nella specie il titolo giustificativo esiste ed è costituito dall'obbligo del di corrispondere CP_1
le rette per il mantenimento del minore ai sensi dell'art. 6 della L. n. 38/2000, tanto che la
Comunità proprio in forza di tale disposizione ha promosso la sua domanda, sia nel giudizio precedente che nel presente.
Non può ora dunque invocare l'applicazione dell'art. 2041 c.c.
pagina 10 di 12 Neppure a tale fine può far riferimento al danno patrimoniale “maturato in data 30.08.2021 con
l'intervenuto pagamento della prima rata della conciliazione con il , il quale Controparte_4
ha azionato apposito giudizio nei confronti dell'odierna appellante per ottenere la restituzione di
quanto pagato in virtù della sentenza n. 03/12/C del 07.01.2012, poi riformata dalla sentenza n.
2421/2018”.
Infatti l'obbligo di restituzione deriva dall'accoglimento dell'appello promosso dal comune di
Milano rispetto alla domanda che ab origine la Comunità poteva proporre e ha proposto. Si tratta di conseguenza dell'azione giudiziale e dunque non è di per sé idonea a superare il principio di cui sopra circa la sussidiarietà dell'art. 2041 c.c.
11-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 766/2024 del 26-27/03/2024
del Tribunale di Verona;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente procedimento, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 11 di 12 Venezia, 29 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 12 di 12