TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10290 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7988 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
31818/24) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha accertato che la parte ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Ed invero la patologia più rilevante è quella epatica che ha comportato il trapianto ma con esiti positivi;
le altre patologie una cardiopatia ipertensiva e un laparocele mediano trattato con intervento di plastica, se possono incidere sulla percentuale di invalidità non rendono il ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiai di vita.
Peraltro, svolge il lavoro di portiere.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della CP_1 dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 15 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
31818/24) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha accertato che la parte ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Ed invero la patologia più rilevante è quella epatica che ha comportato il trapianto ma con esiti positivi;
le altre patologie una cardiopatia ipertensiva e un laparocele mediano trattato con intervento di plastica, se possono incidere sulla percentuale di invalidità non rendono il ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiai di vita.
Peraltro, svolge il lavoro di portiere.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della CP_1 dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 15 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro