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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1277/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1277 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Dott.
[...] [...]
, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano De Rosa Parte_3
Appellante E
(C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato in primo Controparte_1 C.F._1 grado, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Miele Appellato - contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.8/2025 (R.G. n.1819/2022), pubblicata in data 22.01.2025.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 0004588/2011 relativo alla cartella di pagamento n. 10020110041566419000, dell'importo di € 225,88, avente ad oggetto la tassa rifiuti riferita all'anno 2006. Nell'atto introduttivo della lite deduceva in particolare di aver interesse ad agire al fine di ottenere in via giudiziale l'accertamento negativo del credito ivi riportato, trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo: il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di concreto pregiudizio arrecato, secondo quanto specificato della nuova disposizione normativa, ex D.L. n. 146/2021, convertito nella L. n. 215/21, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni inerenti al merito della pretesa e alla mancanza o irregolare notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, l'inammissibilità dell' impugnazione per regolare notifica della cartella di pagamento mai impugnata e conseguente irretrattabilità del credito, l'infondatezza della domanda di prescrizione, attesa sia la notifica della predetta cartella di pagamento che di successivi atti interruttivi che la sospensione della riscossione prevista ex lege per il periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021, in conseguenza della pandemia da Covid19. Con sentenza n. 8/2025, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione, con declaratoria di intervenuta prescrizione del credito ed annullamento della cartella di pagamento n. 10020110041566419000, con condanna dell' alla Parte_1 refusione delle spese di lite. 1.1. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso di primo grado per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza d'interesse ad agire, non avendo l'opponente mai dedotto la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis DL n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021; l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'inammissibilità della domanda attesa la regolare notifica della cartella di pagamento non opposta nei termini di legge, con irretrattabilità della pretesa;
l'erroneità della sentenza per aver dichiarato fondata l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della prova offerta in giudizio della regolare notifica di idonei atti interruttivi intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Insisteva, altresì, nella richiesta di propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, infine, la riforma della sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese di lite. L'appellato – raggiunto dalla rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello (eseguita a mezzo pec in data 20/02/2025) – non si costituiva nel presente giudizio di appello, preferendo la contumacia. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 29.10.2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. Venendo ai motivi di appello, questo Tribunale ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione all'estratto di ruolo opposto in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020110041566419000, dell'importo di € 225,88, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti riferita all'anno 2006, deducendo la sopravvenuta prescrizione del credito. La questione risulta qui scrutinabile, giacché il rilievo in appello del difetto di giurisdizione è possibile qualora venga dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito od esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore in primo grado aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale supposta all'estratto di ruolo impugnato (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' -, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che CP_2 non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_4
3. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, Parte_5 in revisione della sentenza n. 8/2025 del Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1277 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Dott.
[...] [...]
, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano De Rosa Parte_3
Appellante E
(C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato in primo Controparte_1 C.F._1 grado, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Miele Appellato - contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.8/2025 (R.G. n.1819/2022), pubblicata in data 22.01.2025.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 0004588/2011 relativo alla cartella di pagamento n. 10020110041566419000, dell'importo di € 225,88, avente ad oggetto la tassa rifiuti riferita all'anno 2006. Nell'atto introduttivo della lite deduceva in particolare di aver interesse ad agire al fine di ottenere in via giudiziale l'accertamento negativo del credito ivi riportato, trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo: il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di concreto pregiudizio arrecato, secondo quanto specificato della nuova disposizione normativa, ex D.L. n. 146/2021, convertito nella L. n. 215/21, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni inerenti al merito della pretesa e alla mancanza o irregolare notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, l'inammissibilità dell' impugnazione per regolare notifica della cartella di pagamento mai impugnata e conseguente irretrattabilità del credito, l'infondatezza della domanda di prescrizione, attesa sia la notifica della predetta cartella di pagamento che di successivi atti interruttivi che la sospensione della riscossione prevista ex lege per il periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021, in conseguenza della pandemia da Covid19. Con sentenza n. 8/2025, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione, con declaratoria di intervenuta prescrizione del credito ed annullamento della cartella di pagamento n. 10020110041566419000, con condanna dell' alla Parte_1 refusione delle spese di lite. 1.1. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso di primo grado per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza d'interesse ad agire, non avendo l'opponente mai dedotto la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis DL n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021; l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'inammissibilità della domanda attesa la regolare notifica della cartella di pagamento non opposta nei termini di legge, con irretrattabilità della pretesa;
l'erroneità della sentenza per aver dichiarato fondata l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della prova offerta in giudizio della regolare notifica di idonei atti interruttivi intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Insisteva, altresì, nella richiesta di propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, infine, la riforma della sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese di lite. L'appellato – raggiunto dalla rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello (eseguita a mezzo pec in data 20/02/2025) – non si costituiva nel presente giudizio di appello, preferendo la contumacia. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 29.10.2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. Venendo ai motivi di appello, questo Tribunale ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione all'estratto di ruolo opposto in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020110041566419000, dell'importo di € 225,88, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti riferita all'anno 2006, deducendo la sopravvenuta prescrizione del credito. La questione risulta qui scrutinabile, giacché il rilievo in appello del difetto di giurisdizione è possibile qualora venga dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito od esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore in primo grado aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale supposta all'estratto di ruolo impugnato (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' -, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che CP_2 non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_4
3. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, Parte_5 in revisione della sentenza n. 8/2025 del Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)