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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6701 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MATTEO Parte_1
GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BRIGATO ROBERTA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/01/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2023 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Sessa Aurunca il 09.03.2012; - che dallo stesso sono nati due figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori. 2
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 09/01/2024, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso delle minori, con collocazione presso la madre, diritto di visita del padre sarà concordato di volta in volta, attesa l'attività lavorativa svolta dal resistente, il quale conosce solo giorno per giorno i turni di lavoro;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori: € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale , oltre il 50% delle spese straordinarie Org_1
secondo le linee guida del CNF;
- assegno unico al 50%; mutuo a carico del resistente;
assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di sessa aurunca di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, serie , anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 09/01/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6701 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MATTEO Parte_1
GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BRIGATO ROBERTA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/01/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2023 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Sessa Aurunca il 09.03.2012; - che dallo stesso sono nati due figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori. 2
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 09/01/2024, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso delle minori, con collocazione presso la madre, diritto di visita del padre sarà concordato di volta in volta, attesa l'attività lavorativa svolta dal resistente, il quale conosce solo giorno per giorno i turni di lavoro;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori: € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale , oltre il 50% delle spese straordinarie Org_1
secondo le linee guida del CNF;
- assegno unico al 50%; mutuo a carico del resistente;
assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di sessa aurunca di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, serie , anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 09/01/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese