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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11527/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11527/2024
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. CASIRAGHI GIORGIO. Parte_1
Per il PROCURATORE Controparte_1
DELLO STATO MILANO Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai propri atti e alle proprie conclusioni.
Successivamente alla discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11527/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMESASCA Parte_1 C.F._1 CHRISTIAN e dell'avv. CASIRAGHI GIORGIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA TRIPOLI 61, DESIO presso il difensore avv. CAMESASCA CHRISTIAN
RICORRENTE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO MILANO, elettivamente domiciliato in
VIA FREGUGLIA, 1 20122 presso gli uffici dell'AVVOCATURA DELLO STATO CP_1
MILANO
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio e da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 29.3.2023 propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 emessa dal Prefetto di Milano il 9.2.23, il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 1183 emesso e immediatamente contestatogli dalla Polizia Locale di Gorgonzola il 14.10.2022.
Chiede inoltre di rideterminare l'importo della sanzione eventualmente dovuta ex art. 6 co. 12 D. L.vo
150/11. Si costituisce in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente. Controparte_2
Con sentenza n. 5483/2023 del 21.9.2023 il Giudice di Pace di Milano rigetta il ricorso.
Avverso tale decisione propone appello la si costituisce in giudizio, Parte_1 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la riqualificazione dell'illecito, ritenendo sussistente quello di cui all'art. 135 co. 1, 14 cds.
***
pagina 2 di 5 Si rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione di tardività della costituzione della CP_1
e dell'inutilizzabilità dei documenti depositati. Con sentenza n. 322226/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 D. L.vo 150/11, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limiti di tempo (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la sola produzione di questi ultimi è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.
***
Si rileva inoltre che, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del D. L.vo
285/1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della L. 689/81 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. S.U. 1786/2010).
*** Quanto al merito del procedimento si rileva che:
- la contestazione è relativa alla violazione dell'art. 116 co. 1, 15 cds per avere circolato alla guida di un autoveicolo senza avere conseguito la patente di guida;
la Pubblica Amministrazione, attrice sostanziale, formula pertanto all'odierno appellante tale addebito, che costituisce l'esclusivo oggetto del contendere;
- l'accertamento avviene in data 14.10.2022;
- il provvedimento prefettizio attesta che, nel corso dell'accertamento il ricorrente “non era in grado di fornire una valida patente di guida e riferiva che “forse” l'aveva smarrita”; analoga indicazione si rinviene nell'atto di costituzione in giudizio dell'appellata in primo grado;
- la denuncia di smarrimento viene presentata in data 24.10.2022, dunque dieci giorni dopo il fatto;
- il Regolamento UE 2022/1280 (“recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione”), espressamente indicato come “ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, prevede all'art. 6 che
“1. Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 dichiari lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell'Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina … 2. … dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria…”; dunque la disposizione prevede che l'interessato dichiari lo smarrimento della patente di guida e, successivamente a tale adempimento, possa ottenere il rilascio di un titolo della stessa categoria;
pagina 3 di 5 - nel caso di specie la procedura seguita non è quella prevista dalla norma, che non può dunque trovare applicazione;
ha presentato la denuncia dopo l'accertamento della Polizia Locale di Parte_1
Gorgonzola, non prima;
- è stato peraltro prodotto nel giudizio di primo grado il doc. 4 di parte ricorrente, rilasciato dall'autorità ucraina (Ministero degli Affari Interni nella regione di Chernivtsi), che attesta il rilascio nel 1996 di una patente di guida;
la traduzione in inglese e quella in italiano non sono coincidenti: in entrambe si attesta che la richiesta è relativa a , ma solo nella versione Pt_1 Parte_3 italiana si aggiunge che il rilascio della patente è avvenuto a nome di;
il Per_2 Parte_4 problema emerge anche dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sub doc. 8 delle produzioni del ricorrente in primo grado;
dal medesimo documento emerge il carteggio tra il ricorrente e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle difficoltà di applicazione del
Regolamento (applicazione la cui facoltatività viene sottolineata dal Ministero), in cui si dà atto in ogni caso come l'odierno appellante subisca incolpevolmente i danni derivanti dallo smarrimento della patente;
di ciò si deve tenere conto, fermo restando quanto già osservato in ordine alla concreta applicabilità del Regolamento nella presente fattispecie e alle incertezze in ordine all'effettiva titolarità della patente;
- in proposito è anche rilevante la circostanza che, nella fase procedimentale amministrativa che ha preceduto il presente giudizio – come sopra indicato – è stato specificamente affrontato il tema relativo all'effettivo conseguimento della patente di guida da parte dell'interessato; il provvedimento sanzionatorio che ne è conseguito si fonda però sempre sulla ritenuta violazione dell'art. 116 cds, pur in presenza di una situazione quanto meno di incertezza, come emerge dai documenti cui si è precedentemente fatto riferimento;
il presente giudizio è di opposizione all'ordinanza del Prefetto, che consegue a una contestazione della Polizia Locale svoltasi nell'immediatezza dei fatti e ad una successiva fase amministrativa di verifica in contraddittorio con l'interessato; qualunque interpretazione si intenda effettuare sull'ambito di applicazione dell'art. 6 co. 12 D. L.vo 150/11 e, dunque, sulla possibilità di rideterminare l'illecito, si deve comunque tenere presente che la contestazione definitiva è stata effettuata non esclusivamente sulla base dell'illecito originariamente contestato dagli agenti della Polizia Locale, ma anche su una successiva fase di accertamento;
non ricorrono quindi in ogni caso i presupposti per una eventuale ampia interpretazione ed applicazione dell'art. 6 co. 12 D. L.vo 150/11;
- nel presente grado di giudizio ha prodotto la propria patente di guida, da ritenersi Parte_1 ammissibile ex art. 345 c.p.c.; non vi sono contestazioni specifiche da parte della in ordine CP_1 all'autenticità e provenienza del documento, nonché con riferimento all'attestazione proveniente dall'Azienda Pubblica “Dokument”.
Si deve dunque tenere conto:
- della compiuta dimostrazione, in sede di giudizio d'appello, del possesso della patente di guida da parte di già al momento dell'accertamento, delle difficoltà incontrate nell'attivazione Parte_1 della procedura ex art. 6 del Reg. 2022/1280, ma anche dell'inapplicabilità del medesimo per i motivi già indicati;
- della mancata dimostrazione del possesso del titolo abilitativo in primo grado;
- dell'oggetto del presente giudizio, che è esclusivamente quello in merito alla configurabilità della violazione di cui all'art. 116 co. 1 e 15 cds. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dell'appello, non essendo dimostrata la violazione oggetto di contestazione da parte della , con conseguente annullamento CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione opposta e del verbale di accertamento.
Le decisioni in tema di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tengono conto del particolare sviluppo processuale del giudizio e della disponibilità del titolo abilitativo alla guida solo in sede di giudizio d'appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello presentato da e in riforma della sentenza n. 5483/2023 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 21.9.2023, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. 00037972 emessa dal Prefetto della Provincia di Milano il 9.2.2023 e il verbale di accertamento n. 1183 della
Polizia Locale di Gorgonzola del 14.10.2022.
2) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11527/2024
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. CASIRAGHI GIORGIO. Parte_1
Per il PROCURATORE Controparte_1
DELLO STATO MILANO Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai propri atti e alle proprie conclusioni.
Successivamente alla discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11527/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMESASCA Parte_1 C.F._1 CHRISTIAN e dell'avv. CASIRAGHI GIORGIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA TRIPOLI 61, DESIO presso il difensore avv. CAMESASCA CHRISTIAN
RICORRENTE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO MILANO, elettivamente domiciliato in
VIA FREGUGLIA, 1 20122 presso gli uffici dell'AVVOCATURA DELLO STATO CP_1
MILANO
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio e da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 29.3.2023 propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 emessa dal Prefetto di Milano il 9.2.23, il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 1183 emesso e immediatamente contestatogli dalla Polizia Locale di Gorgonzola il 14.10.2022.
Chiede inoltre di rideterminare l'importo della sanzione eventualmente dovuta ex art. 6 co. 12 D. L.vo
150/11. Si costituisce in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente. Controparte_2
Con sentenza n. 5483/2023 del 21.9.2023 il Giudice di Pace di Milano rigetta il ricorso.
Avverso tale decisione propone appello la si costituisce in giudizio, Parte_1 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la riqualificazione dell'illecito, ritenendo sussistente quello di cui all'art. 135 co. 1, 14 cds.
***
pagina 2 di 5 Si rileva preliminarmente l'infondatezza della eccezione di tardività della costituzione della CP_1
e dell'inutilizzabilità dei documenti depositati. Con sentenza n. 322226/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 D. L.vo 150/11, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limiti di tempo (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la sola produzione di questi ultimi è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.
***
Si rileva inoltre che, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del D. L.vo
285/1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della L. 689/81 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. S.U. 1786/2010).
*** Quanto al merito del procedimento si rileva che:
- la contestazione è relativa alla violazione dell'art. 116 co. 1, 15 cds per avere circolato alla guida di un autoveicolo senza avere conseguito la patente di guida;
la Pubblica Amministrazione, attrice sostanziale, formula pertanto all'odierno appellante tale addebito, che costituisce l'esclusivo oggetto del contendere;
- l'accertamento avviene in data 14.10.2022;
- il provvedimento prefettizio attesta che, nel corso dell'accertamento il ricorrente “non era in grado di fornire una valida patente di guida e riferiva che “forse” l'aveva smarrita”; analoga indicazione si rinviene nell'atto di costituzione in giudizio dell'appellata in primo grado;
- la denuncia di smarrimento viene presentata in data 24.10.2022, dunque dieci giorni dopo il fatto;
- il Regolamento UE 2022/1280 (“recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione”), espressamente indicato come “ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, prevede all'art. 6 che
“1. Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 dichiari lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell'Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina … 2. … dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria…”; dunque la disposizione prevede che l'interessato dichiari lo smarrimento della patente di guida e, successivamente a tale adempimento, possa ottenere il rilascio di un titolo della stessa categoria;
pagina 3 di 5 - nel caso di specie la procedura seguita non è quella prevista dalla norma, che non può dunque trovare applicazione;
ha presentato la denuncia dopo l'accertamento della Polizia Locale di Parte_1
Gorgonzola, non prima;
- è stato peraltro prodotto nel giudizio di primo grado il doc. 4 di parte ricorrente, rilasciato dall'autorità ucraina (Ministero degli Affari Interni nella regione di Chernivtsi), che attesta il rilascio nel 1996 di una patente di guida;
la traduzione in inglese e quella in italiano non sono coincidenti: in entrambe si attesta che la richiesta è relativa a , ma solo nella versione Pt_1 Parte_3 italiana si aggiunge che il rilascio della patente è avvenuto a nome di;
il Per_2 Parte_4 problema emerge anche dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sub doc. 8 delle produzioni del ricorrente in primo grado;
dal medesimo documento emerge il carteggio tra il ricorrente e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle difficoltà di applicazione del
Regolamento (applicazione la cui facoltatività viene sottolineata dal Ministero), in cui si dà atto in ogni caso come l'odierno appellante subisca incolpevolmente i danni derivanti dallo smarrimento della patente;
di ciò si deve tenere conto, fermo restando quanto già osservato in ordine alla concreta applicabilità del Regolamento nella presente fattispecie e alle incertezze in ordine all'effettiva titolarità della patente;
- in proposito è anche rilevante la circostanza che, nella fase procedimentale amministrativa che ha preceduto il presente giudizio – come sopra indicato – è stato specificamente affrontato il tema relativo all'effettivo conseguimento della patente di guida da parte dell'interessato; il provvedimento sanzionatorio che ne è conseguito si fonda però sempre sulla ritenuta violazione dell'art. 116 cds, pur in presenza di una situazione quanto meno di incertezza, come emerge dai documenti cui si è precedentemente fatto riferimento;
il presente giudizio è di opposizione all'ordinanza del Prefetto, che consegue a una contestazione della Polizia Locale svoltasi nell'immediatezza dei fatti e ad una successiva fase amministrativa di verifica in contraddittorio con l'interessato; qualunque interpretazione si intenda effettuare sull'ambito di applicazione dell'art. 6 co. 12 D. L.vo 150/11 e, dunque, sulla possibilità di rideterminare l'illecito, si deve comunque tenere presente che la contestazione definitiva è stata effettuata non esclusivamente sulla base dell'illecito originariamente contestato dagli agenti della Polizia Locale, ma anche su una successiva fase di accertamento;
non ricorrono quindi in ogni caso i presupposti per una eventuale ampia interpretazione ed applicazione dell'art. 6 co. 12 D. L.vo 150/11;
- nel presente grado di giudizio ha prodotto la propria patente di guida, da ritenersi Parte_1 ammissibile ex art. 345 c.p.c.; non vi sono contestazioni specifiche da parte della in ordine CP_1 all'autenticità e provenienza del documento, nonché con riferimento all'attestazione proveniente dall'Azienda Pubblica “Dokument”.
Si deve dunque tenere conto:
- della compiuta dimostrazione, in sede di giudizio d'appello, del possesso della patente di guida da parte di già al momento dell'accertamento, delle difficoltà incontrate nell'attivazione Parte_1 della procedura ex art. 6 del Reg. 2022/1280, ma anche dell'inapplicabilità del medesimo per i motivi già indicati;
- della mancata dimostrazione del possesso del titolo abilitativo in primo grado;
- dell'oggetto del presente giudizio, che è esclusivamente quello in merito alla configurabilità della violazione di cui all'art. 116 co. 1 e 15 cds. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dell'appello, non essendo dimostrata la violazione oggetto di contestazione da parte della , con conseguente annullamento CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione opposta e del verbale di accertamento.
Le decisioni in tema di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tengono conto del particolare sviluppo processuale del giudizio e della disponibilità del titolo abilitativo alla guida solo in sede di giudizio d'appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello presentato da e in riforma della sentenza n. 5483/2023 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 21.9.2023, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. 00037972 emessa dal Prefetto della Provincia di Milano il 9.2.2023 e il verbale di accertamento n. 1183 della
Polizia Locale di Gorgonzola del 14.10.2022.
2) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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