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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302-1/2023
Corte D'Appello di Cagliari
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE dott. Giorgio Murru………….. CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letti gli atti, considerato che, con ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari,
l'attuale appellante aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 423 emessa dall' il 19 settembre 2017; Controparte_1
considerato che, con sentenza n. 312/2023 del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato l'opposizione proposta, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 3.800,00, oltre accessori di legge;
rilevato che, con ricorso in appello depositato il 14 settembre 2023, ha Parte_1
impugnato la sopraindicata sentenza e con separata istanza depositata il 10 ottobre 2024 ha domandato la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, allegando che in data 7 ottobre 2024 aveva ricevuto la notificazione della cartella di pagamento emessa dall' a seguito dell'esito del procedimento di primo Controparte_2 grado, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 16.051,86, comprensiva delle spese di lite;
ritenuto che
, pur avendo il Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, sospeso l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, a seguito del rigetto dell'opposizione,
l'ordinanza ingiunzione abbia ripreso forza di titolo esecutivo;
ritenuto, quindi, che l'istante, se non per la parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, intenda ottenere la sospensione, non della sentenza appellata, ma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
ritenuto, peraltro, che il Collegio non abbia il potere di sospendere l'ordinanza ingiunzione opposta;
ritenuto, invece, quanto alla sospensione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, che l'appello non appaia manifestamente fondato, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie eccettuativa invocata e delle valutazioni da effettuarsi in ordine alla natura e all'asserita imprevedibilità dell'evento che, a dire dell'appellante, aveva impedito al medesimo di effettuare le comunicazioni richieste, nonché tenuto conto dell'entità della sanzione irrogata a fronte del numero dei lavoratori coinvolti e del valore del minimo edittale stabilito dalle relative previsioni normative;
ritenuto, d'altra parte, ancora con riferimento alla sospensione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate nella cartella di pagamento in €.
4.370,00, che l'eventuale riscossione coattiva della somma indicata, pur posta in relazione al reddito familiare annuo di circa €. 14.000,00 risultante dalla attestazione ISEE in atti, non potrebbe determinare a danno dell'appellante un pregiudizio grave ed irreparabile, considerata la limitata entità della somma medesima, la titolarità, da parte dell'appellante, come dallo stesso allegato, di un trattamento pensionistico, quindi di un reddito fisso e costante, la sicura solvibilità della parte appellata e la possibilità di ottenere, dall'
[...]
, a richiesta, un'ampia rateizzazione del pagamento Controparte_2
dichiara inammissibile l'istanza proposta quanto alle somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e rigetta la stessa quanto alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
Rimette ogni decisione in ordine alle spese processuali alla sentenza con la quale verrà definito il giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cagliari, 14 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Maria Luisa Scarpa
Corte D'Appello di Cagliari
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE dott. Giorgio Murru………….. CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letti gli atti, considerato che, con ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari,
l'attuale appellante aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 423 emessa dall' il 19 settembre 2017; Controparte_1
considerato che, con sentenza n. 312/2023 del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato l'opposizione proposta, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 3.800,00, oltre accessori di legge;
rilevato che, con ricorso in appello depositato il 14 settembre 2023, ha Parte_1
impugnato la sopraindicata sentenza e con separata istanza depositata il 10 ottobre 2024 ha domandato la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, allegando che in data 7 ottobre 2024 aveva ricevuto la notificazione della cartella di pagamento emessa dall' a seguito dell'esito del procedimento di primo Controparte_2 grado, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 16.051,86, comprensiva delle spese di lite;
ritenuto che
, pur avendo il Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, sospeso l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, a seguito del rigetto dell'opposizione,
l'ordinanza ingiunzione abbia ripreso forza di titolo esecutivo;
ritenuto, quindi, che l'istante, se non per la parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, intenda ottenere la sospensione, non della sentenza appellata, ma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
ritenuto, peraltro, che il Collegio non abbia il potere di sospendere l'ordinanza ingiunzione opposta;
ritenuto, invece, quanto alla sospensione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, che l'appello non appaia manifestamente fondato, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie eccettuativa invocata e delle valutazioni da effettuarsi in ordine alla natura e all'asserita imprevedibilità dell'evento che, a dire dell'appellante, aveva impedito al medesimo di effettuare le comunicazioni richieste, nonché tenuto conto dell'entità della sanzione irrogata a fronte del numero dei lavoratori coinvolti e del valore del minimo edittale stabilito dalle relative previsioni normative;
ritenuto, d'altra parte, ancora con riferimento alla sospensione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate nella cartella di pagamento in €.
4.370,00, che l'eventuale riscossione coattiva della somma indicata, pur posta in relazione al reddito familiare annuo di circa €. 14.000,00 risultante dalla attestazione ISEE in atti, non potrebbe determinare a danno dell'appellante un pregiudizio grave ed irreparabile, considerata la limitata entità della somma medesima, la titolarità, da parte dell'appellante, come dallo stesso allegato, di un trattamento pensionistico, quindi di un reddito fisso e costante, la sicura solvibilità della parte appellata e la possibilità di ottenere, dall'
[...]
, a richiesta, un'ampia rateizzazione del pagamento Controparte_2
dichiara inammissibile l'istanza proposta quanto alle somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e rigetta la stessa quanto alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
Rimette ogni decisione in ordine alle spese processuali alla sentenza con la quale verrà definito il giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cagliari, 14 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Maria Luisa Scarpa