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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/03/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1372 del 2023 R. Gen., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parte_1 C.F._1
Orecchioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 40/a,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Russo ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Vittorio Veneto, angolo via Trentino 1,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio.
All' udienza del 30.1.202 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.1.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Furtei il 6.4.2003 con che dall'unione erano nati, rispettivamente in CP_1
1 data 12.9.2003 e 21.8.2006, i figli e , e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto Per_1 Per_2 in data 28.10.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all' accoglimento della domanda di CP_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava di dover corrispondere le somme richieste a titolo di mantenimento dei figli.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania confermava le condizioni di cui alla separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento.
Successivamente la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Furtei il 6.4.2003 e di aver ottenuto in data 28.10.2015 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
E'altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Furtei il 6.4.2003 tra ed con il conseguente ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Furtei di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Come richiesto dalle parti, deve poi disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente presso la madre cui, per l'effetto, deve essere assegnata la casa coniugale, e che il padre potrà vederlo quando lo vorrà.
Tenuto poi conto del reddito delle parti, come documentato in atti, del fatto che il resistente versa attualmente la somma di €. 3.000,00 a semestre per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, del fatto che il figlio , sebbene maggiorenne, svolge un'attività Per_1 lavorativa stagionale che non lo rende economicamente autosufficiente, al pari del figlio minore
, appare opportuno imporre all' l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di Per_2 CP_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici . Org_1
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
2 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Furtei il 6.4.2003 tra ed trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983 alla parte 2, serie B, atto n. 3; ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Furtei di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente Per_2 presso la madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di vederlo quando vorrà; dispone che versi alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tempio Pausania, 14.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1372 del 2023 R. Gen., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parte_1 C.F._1
Orecchioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 40/a,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Russo ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Vittorio Veneto, angolo via Trentino 1,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio.
All' udienza del 30.1.202 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.1.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Furtei il 6.4.2003 con che dall'unione erano nati, rispettivamente in CP_1
1 data 12.9.2003 e 21.8.2006, i figli e , e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto Per_1 Per_2 in data 28.10.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all' accoglimento della domanda di CP_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava di dover corrispondere le somme richieste a titolo di mantenimento dei figli.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania confermava le condizioni di cui alla separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento.
Successivamente la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Furtei il 6.4.2003 e di aver ottenuto in data 28.10.2015 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
E'altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Furtei il 6.4.2003 tra ed con il conseguente ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Furtei di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Come richiesto dalle parti, deve poi disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente presso la madre cui, per l'effetto, deve essere assegnata la casa coniugale, e che il padre potrà vederlo quando lo vorrà.
Tenuto poi conto del reddito delle parti, come documentato in atti, del fatto che il resistente versa attualmente la somma di €. 3.000,00 a semestre per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, del fatto che il figlio , sebbene maggiorenne, svolge un'attività Per_1 lavorativa stagionale che non lo rende economicamente autosufficiente, al pari del figlio minore
, appare opportuno imporre all' l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di Per_2 CP_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici . Org_1
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
2 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Furtei il 6.4.2003 tra ed trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983 alla parte 2, serie B, atto n. 3; ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Furtei di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente Per_2 presso la madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di vederlo quando vorrà; dispone che versi alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tempio Pausania, 14.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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