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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1937/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. RAGO ANTONIO contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore rappr. e dif. dall'avv. D'AVOLIO MICHELE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.3.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del in qualità di responsabile Controparte_1
del I° settore Affari Generali e titolare di posizione organizzativa, ha convenuto in giudizio il suddetto per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla CP_1 percezione dell'indennità per il lavoro straordinario feriale prestato in occasione delle consultazioni amministrative del 2021 (precisamente nei periodi 9 - 31 agosto
2021; 1 - 30 settembre 2021; 1 - 8 ottobre 2021) e condannare lo stesso a corrisponderle la somma di € 1.668,10.
Il resistente, regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto integrale CP_1 dell'avversa domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione. Quindi, all'udienza del 13.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta della causa, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Innanzitutto non è contestato che il ricorrente, in occasione delle votazioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale della Comune di
, svolte nell'anno 2021, abbia prestato ore di lavoro Controparte_1
straordinario, nei periodi indicati in atti;
è parimenti incontestato che il Comune abbia retribuito solo le ore di straordinario svolte nei giorni festivi, e non anche quelle espletate nei giorni feriali.
Segnatamente, secondo l'assunto di parte resistente, osterebbe al riconoscimento di tale diritto, il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, in quanto l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 del comparto
Regioni Enti locali prevede che il trattamento accessorio è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato e tale trattamento assorbirebbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Di conseguenza, per il resistente, le ipotesi in cui gli emolumenti per lavoro CP_1
straordinario sono dovuti costituirebbero deroghe/eccezioni alla regola generale ed in quanto tali dovrebbero essere previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Giova premettere che la questione in esame è già stata esaminata da altri Tribunali presenti sul territorio nazionale (tribunale di Trani, sentenza. n. 1037/2002, Tribunale di Palermo, sentenza n. 1087/2022 Tribunale di Como sentenza n. 198/2021), con esito favorevole per i dipendenti comunali.
Orbene, le argomentazioni, sostanzialmente sovrapponibili, di cui alle citate sentenze, si condividono e, pertanto, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di cui alla sentenza n. 198/2021 emessa dal
Tribunale di Como.
L'art 15 dl 8/1993 conv. in l. 63/1993 stabilisce che “
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.
Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso”.
La norma non limita in alcun modo il pagamento delle ore di lavoro straordinario dei dipendenti del nelle consultazioni elettorali per il rinnovo dei propri CP_1
organi, che è condizionato alla sola autorizzazione preventiva, come di regola.
L'art. 14 co. 2 ccnl 1/4/1999 ha previsto che le risorse destinate al lavoro straordinario, in deroga alla disciplina generale contenuta nel co 1, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, finalizzate alla tutela di determinate attività, con particolare riferimento a quelle elettorali e a quelle necessarie per fronteggiare eventi eccezionali.
L'art. 39 del successivo ccnl 14/9/2000 ha poi integrato e chiarito tale norma, introducendo regole derogatorie rispetto sia a quelle generali, concernenti le risorse utilizzabili, sia a quelle riguardanti i massimali orari individuali.
In particolare, dai limiti finanziari (risorse) e quantitativi (180 ore annue), stabiliti dall'art. 14 co 4 cit., sono escluse le prestazioni straordinarie rese in occasione di consultazioni elettorali o referendarie oppure per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali (co 1).
Per la prima ipotesi, quella che interessa in questa sede, la norma prevede anche che “2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”
Secondo, il resistente, in adesione al parere ARAN n. CFL139 del 24 CP_1
novembre 2021 lo straordinario elettorale al personale incaricato di posizione organizzativa dev'essere erogato nel limite delle specifiche risorse finanziarie acquisite da altre amministrazioni, perchè non è possibile retribuire il lavoro straordinario svolto per le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.
In tale ipotesi al titolare di posizione organizzativa non spetterebbe il compenso per il lavoro straordinario, in quanto le risorse restano a carico del bilancio dell'ente, per cui il relativo compenso rimane assorbito nel trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, in base all'art 10 ccnl 31/3/1999.
Nel ridetto parere , si legge testualmente “l' , rispondendo ad un quesito Pt_2 Pt_2
riguardo alla possibilità di riconoscere compensi per il lavoro straordinario elettorale a personale titolare di posizione organizzativa in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale, ha confermato che in tale fattispecie di elezioni, interamente a carico del bilancio dell'ente, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi contemplata dal comma 3, dell'art. 39 del Ccnl. 14.9.2000, (introdotto dall'art. 16, comma 1, del Ccnl.
5.10.2001 ed espressamente richiamato dall'art. 18, comma 1, lett. d) del Ccnl. 21.05.2018), ovvero in caso di prestazione di lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale. In dettaglio, il citato comma 3 stabilisce infatti che: “Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. (…) La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.
Si ricorda, a tal proposito, come evidenziato da in altri orientamenti applicativi Pt_2
(ad.es. RAL_1624 del 4.11.2014), che, l'art. 39, comma 2, del Ccnl. 14.9.2000 prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato), solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal , e non anche, ad esempio, per le Controparte_2 elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente)”.
Il citato art, 10 CCNL, riguarda però, lo straordinario per così dire “normale”, quello svolto nel corso dell'abituale attività lavorativa e non anche quello eccezionale o imprevedibile che si renda necessario nelle ipotesi del tutto singolari, indicate dall'art
39 cit. che prevede, in deroga al principio dell'onnicomprensività del trattamento erogato al titolare di posizione organizzativa, l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per retribuire “anche” a detto personale, il compenso per il lavoro straordinario svolto nel corso delle consultazioni elettorali.
Già la giurisprudenza di merito richiamata nel ricorso, ha sottolineato come la limitazione delle risorse utilizzabili per tale compenso, a quelle acquisite dall'esterno
- normalmente dal , in occasione del contemporaneo Controparte_2
svolgimento di altre consultazioni elettorali - non trovi alcun fondamento nel tenore letterale dell'art 39 cit., che nulla specifica al riguardo, anche perché sarebbe illogico destinare al personale titolare di posizione organizzativa le sole risorse acquisite dall'esterno, quando il è comunque tenuto a reperire i fondi necessari per CP_1
retribuire integralmente lo straordinario svolto dal restante personale, anche nelle elezioni amministrative dell'ente, che come già detto, non trova il suo finanziamento nelle disponibilità ordinarie del fondo di cui all'art. 14 co. 1 ccnl 1/4/1999.
D'altronde è incontroverso che l'unico che non ha ottenuto per intero, il compenso maturato per le ore di lavoro straordinario complessivamente svolte, è stato il ricorrente, in quanto titolare di posizione organizzativa.
L'interpretazione sostenuta dal resistente appare anche in contrasto con il CP_1 disposto del co 3 dell'art 39, che in caso di lavoro straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale, riconosce a tutto il personale, compreso il titolare di posizione organizzativa, oltre allo straordinario, anche la giornata di riposo compensativo.
Nel confermare il diritto allo straordinario anche per il titolare di posizione organizzativa, la norma si pone in continuità logica con il precedente co 2, né pare convincente la tesi sostenuta nel parere di cui sopra, secondo cui si tratterebbe Pt_2 invece, di un'eccezione, in assenza di un riferimento alle modalità di reperimento delle risorse, perché anche nel precedente co 2 nulla si specifica in ordine alla provenienza (esterna) delle risorse da acquisire per retribuire lo straordinario di tali dipendenti.
Alle ultime elezioni oggetto del ricorso, quelle del 2021, è applicabile il ccnl
28/5/2018 il cui art. 18 - Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa, stabilisce che:“1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) . . . ;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del
CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
”.
Il testuale richiamo del contenuto dell'art 39 co 2 ccnl 14/9/2000 consente di escludere che la norma abbia inteso introdurre delle modifiche alla precedente disciplina dello straordinario elettorale e quindi, limitare l'erogazione dello straordinario all'acquisizione di risorse esterne (specificazione che manca anche nella formulazione nuova norma), essendo anche il Comune, in caso di elezioni amministrative dei propri organi, tenuto a reperire i fondi necessari a tale scopo. In conclusione, deve affermarsi il diritto al compenso per lo straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa, anche nelle elezioni amministrative dell'ente di cui è dipendente.
Incontestato il quantum debeatur, la domanda attorea va pertanto accolta così come formulata.
Da ultimo, per mera completezza espositiva, è bene precisare che a questo Giudice è precluso il sindacato circa l'illegittimità delle deliberazioni autorizzative allo svolgimento del lavoro straordinario, perché adottate in violazione della norma sul conflitto di interessi. In tal senso quindi non colgono nel segno le doglianze rappresentate in questa sede, sul punto, dall'ente resistente.
In conclusione la domanda attorea deve essere accolta;
il resistente, quindi, CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
1.668,10 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite gravano sul resistente in ossequio alla regola della CP_1
soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1937 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.668,10, per i titoli di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1937/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. RAGO ANTONIO contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore rappr. e dif. dall'avv. D'AVOLIO MICHELE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.3.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente del in qualità di responsabile Controparte_1
del I° settore Affari Generali e titolare di posizione organizzativa, ha convenuto in giudizio il suddetto per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla CP_1 percezione dell'indennità per il lavoro straordinario feriale prestato in occasione delle consultazioni amministrative del 2021 (precisamente nei periodi 9 - 31 agosto
2021; 1 - 30 settembre 2021; 1 - 8 ottobre 2021) e condannare lo stesso a corrisponderle la somma di € 1.668,10.
Il resistente, regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto integrale CP_1 dell'avversa domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione. Quindi, all'udienza del 13.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta della causa, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Innanzitutto non è contestato che il ricorrente, in occasione delle votazioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale della Comune di
, svolte nell'anno 2021, abbia prestato ore di lavoro Controparte_1
straordinario, nei periodi indicati in atti;
è parimenti incontestato che il Comune abbia retribuito solo le ore di straordinario svolte nei giorni festivi, e non anche quelle espletate nei giorni feriali.
Segnatamente, secondo l'assunto di parte resistente, osterebbe al riconoscimento di tale diritto, il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, in quanto l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 del comparto
Regioni Enti locali prevede che il trattamento accessorio è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato e tale trattamento assorbirebbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Di conseguenza, per il resistente, le ipotesi in cui gli emolumenti per lavoro CP_1
straordinario sono dovuti costituirebbero deroghe/eccezioni alla regola generale ed in quanto tali dovrebbero essere previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Giova premettere che la questione in esame è già stata esaminata da altri Tribunali presenti sul territorio nazionale (tribunale di Trani, sentenza. n. 1037/2002, Tribunale di Palermo, sentenza n. 1087/2022 Tribunale di Como sentenza n. 198/2021), con esito favorevole per i dipendenti comunali.
Orbene, le argomentazioni, sostanzialmente sovrapponibili, di cui alle citate sentenze, si condividono e, pertanto, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di cui alla sentenza n. 198/2021 emessa dal
Tribunale di Como.
L'art 15 dl 8/1993 conv. in l. 63/1993 stabilisce che “
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.
Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso”.
La norma non limita in alcun modo il pagamento delle ore di lavoro straordinario dei dipendenti del nelle consultazioni elettorali per il rinnovo dei propri CP_1
organi, che è condizionato alla sola autorizzazione preventiva, come di regola.
L'art. 14 co. 2 ccnl 1/4/1999 ha previsto che le risorse destinate al lavoro straordinario, in deroga alla disciplina generale contenuta nel co 1, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, finalizzate alla tutela di determinate attività, con particolare riferimento a quelle elettorali e a quelle necessarie per fronteggiare eventi eccezionali.
L'art. 39 del successivo ccnl 14/9/2000 ha poi integrato e chiarito tale norma, introducendo regole derogatorie rispetto sia a quelle generali, concernenti le risorse utilizzabili, sia a quelle riguardanti i massimali orari individuali.
In particolare, dai limiti finanziari (risorse) e quantitativi (180 ore annue), stabiliti dall'art. 14 co 4 cit., sono escluse le prestazioni straordinarie rese in occasione di consultazioni elettorali o referendarie oppure per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali (co 1).
Per la prima ipotesi, quella che interessa in questa sede, la norma prevede anche che “2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”
Secondo, il resistente, in adesione al parere ARAN n. CFL139 del 24 CP_1
novembre 2021 lo straordinario elettorale al personale incaricato di posizione organizzativa dev'essere erogato nel limite delle specifiche risorse finanziarie acquisite da altre amministrazioni, perchè non è possibile retribuire il lavoro straordinario svolto per le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.
In tale ipotesi al titolare di posizione organizzativa non spetterebbe il compenso per il lavoro straordinario, in quanto le risorse restano a carico del bilancio dell'ente, per cui il relativo compenso rimane assorbito nel trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, in base all'art 10 ccnl 31/3/1999.
Nel ridetto parere , si legge testualmente “l' , rispondendo ad un quesito Pt_2 Pt_2
riguardo alla possibilità di riconoscere compensi per il lavoro straordinario elettorale a personale titolare di posizione organizzativa in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale, ha confermato che in tale fattispecie di elezioni, interamente a carico del bilancio dell'ente, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi contemplata dal comma 3, dell'art. 39 del Ccnl. 14.9.2000, (introdotto dall'art. 16, comma 1, del Ccnl.
5.10.2001 ed espressamente richiamato dall'art. 18, comma 1, lett. d) del Ccnl. 21.05.2018), ovvero in caso di prestazione di lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale. In dettaglio, il citato comma 3 stabilisce infatti che: “Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. (…) La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.
Si ricorda, a tal proposito, come evidenziato da in altri orientamenti applicativi Pt_2
(ad.es. RAL_1624 del 4.11.2014), che, l'art. 39, comma 2, del Ccnl. 14.9.2000 prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato), solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal , e non anche, ad esempio, per le Controparte_2 elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente)”.
Il citato art, 10 CCNL, riguarda però, lo straordinario per così dire “normale”, quello svolto nel corso dell'abituale attività lavorativa e non anche quello eccezionale o imprevedibile che si renda necessario nelle ipotesi del tutto singolari, indicate dall'art
39 cit. che prevede, in deroga al principio dell'onnicomprensività del trattamento erogato al titolare di posizione organizzativa, l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per retribuire “anche” a detto personale, il compenso per il lavoro straordinario svolto nel corso delle consultazioni elettorali.
Già la giurisprudenza di merito richiamata nel ricorso, ha sottolineato come la limitazione delle risorse utilizzabili per tale compenso, a quelle acquisite dall'esterno
- normalmente dal , in occasione del contemporaneo Controparte_2
svolgimento di altre consultazioni elettorali - non trovi alcun fondamento nel tenore letterale dell'art 39 cit., che nulla specifica al riguardo, anche perché sarebbe illogico destinare al personale titolare di posizione organizzativa le sole risorse acquisite dall'esterno, quando il è comunque tenuto a reperire i fondi necessari per CP_1
retribuire integralmente lo straordinario svolto dal restante personale, anche nelle elezioni amministrative dell'ente, che come già detto, non trova il suo finanziamento nelle disponibilità ordinarie del fondo di cui all'art. 14 co. 1 ccnl 1/4/1999.
D'altronde è incontroverso che l'unico che non ha ottenuto per intero, il compenso maturato per le ore di lavoro straordinario complessivamente svolte, è stato il ricorrente, in quanto titolare di posizione organizzativa.
L'interpretazione sostenuta dal resistente appare anche in contrasto con il CP_1 disposto del co 3 dell'art 39, che in caso di lavoro straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale, riconosce a tutto il personale, compreso il titolare di posizione organizzativa, oltre allo straordinario, anche la giornata di riposo compensativo.
Nel confermare il diritto allo straordinario anche per il titolare di posizione organizzativa, la norma si pone in continuità logica con il precedente co 2, né pare convincente la tesi sostenuta nel parere di cui sopra, secondo cui si tratterebbe Pt_2 invece, di un'eccezione, in assenza di un riferimento alle modalità di reperimento delle risorse, perché anche nel precedente co 2 nulla si specifica in ordine alla provenienza (esterna) delle risorse da acquisire per retribuire lo straordinario di tali dipendenti.
Alle ultime elezioni oggetto del ricorso, quelle del 2021, è applicabile il ccnl
28/5/2018 il cui art. 18 - Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa, stabilisce che:“1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) . . . ;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del
CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
”.
Il testuale richiamo del contenuto dell'art 39 co 2 ccnl 14/9/2000 consente di escludere che la norma abbia inteso introdurre delle modifiche alla precedente disciplina dello straordinario elettorale e quindi, limitare l'erogazione dello straordinario all'acquisizione di risorse esterne (specificazione che manca anche nella formulazione nuova norma), essendo anche il Comune, in caso di elezioni amministrative dei propri organi, tenuto a reperire i fondi necessari a tale scopo. In conclusione, deve affermarsi il diritto al compenso per lo straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa, anche nelle elezioni amministrative dell'ente di cui è dipendente.
Incontestato il quantum debeatur, la domanda attorea va pertanto accolta così come formulata.
Da ultimo, per mera completezza espositiva, è bene precisare che a questo Giudice è precluso il sindacato circa l'illegittimità delle deliberazioni autorizzative allo svolgimento del lavoro straordinario, perché adottate in violazione della norma sul conflitto di interessi. In tal senso quindi non colgono nel segno le doglianze rappresentate in questa sede, sul punto, dall'ente resistente.
In conclusione la domanda attorea deve essere accolta;
il resistente, quindi, CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
1.668,10 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite gravano sul resistente in ossequio alla regola della CP_1
soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1937 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.668,10, per i titoli di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti