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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 764 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
ad Ancona, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michelino Occhionero per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE–
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , tutti rappresentati
[...] Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 7 e difesi dall'avv. Giovanni Battista Latilla per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 62 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito dell'udienza tenutasi in data 19.01.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In Via principale nel merito: in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n. 62/2022 pubblicata in data 19/01/2022, accogliere il presente gravame e per l'effetto dichiarare la condominialità parziale del muro di cinta in capo agli odierni appellati, nonché delle spese relative al rifacimento ai sensi dell'art. 1123 comma 3° c.p.c.; rigettare integralmente l'appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma della sentenza di primo grato nella parte avversata con il predetto appello;
In Via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza in primo grado non ha fornito logiche ed adeguate risposte al quesito proposto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona: a) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal , Parte_2 perché infondato in fatto e diritto, conferman parte in cui è stata dichiarata la natura condominiale generale del muro per cui è causa e la conseguente ripartizione delle relative spese ex art. 1123 1° comma pagina 2 di 7 c.c.; b) in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone, in parziale riforma della sentenza n. 62 del 2022 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'invalidità e quindi l'inefficacia della delibera assembleare del 30 novembre 2017 per le ragioni precisate sin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado e con riferimento ai punti dell'ordine del giorno (1 e 2) e ai passi del verbale (pag. 2 righe 19-25 e 36-37) indicati nella narrativa dello stesso atto di citazione, nonché nelle conclusioni formulate;
c) condannare il , in Parte_2 persona dell'amministratore pro-tempore
[...] al rimborso, in favore degli odierni appellanti in via incidentale, delle CP_6 dei compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, ponendo a carico dello stesso condominio e dell'intervenuto le spese di CTU;
d) con vittoria di spese e di compenso professionale anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_3
e hanno
[...] Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona la delibera assunta in data 30.11.2017 dall'assemblea straordinaria del condominio di 3-45 ad Ancona, Parte_1 limitatamente ai punti 1) e 2) in cui è stato deciso di non ripartire attraverso le consuete tabelle millesimali le spese di messa in sicurezza e ripristino delle mura ivi meglio descritte;
gli attori hanno in particolare lamentato il contrasto tra tale determinazione e le norme del codice civile in materia di condominio;
in via subordinata, ove il giudice ritenga di non poter qualificare come una vera e propria delibera la valutazione compiuta dall'assemblea, i condomini hanno chiesto che venga comunque accertato il carattere condominiale dei lavori e delle conseguenti spese.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza del ricorso, Parte_1 tenuto conto che lo stesso regolamento distingue tra porzioni CP_9 comuni all'intero e porzioni che invece restano in comproprietà Parte_1 indivisa tra i soli condomini dei diversi fabbricati in cui si articola il . Parte_1
pagina 3 di 7 All'esito della C.T.U. disposta al fine di comprendere le caratteristiche del muro oggetto di causa, con sentenza depositata in data 19.01.2022 il Tribunale di
Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera ma, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, ha dichiarato la natura condominiale del muro oggetto di causa.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , censurando le Parte_1 valutazioni del C.T.U. poi recepite dal primo giudice e ribadendo che il muro in questione sarebbe di proprietà dei soli condomini che hanno avviato il presente giudizio, tenuto conto che il manufatto delimita i giardini di cui sono proprietari esclusivi.
Costituendosi nella presente fase di giudizio, i condomini CP_1 CP_2
e hanno eccepito il difetto di legittimazione del CP_3 CP_4 CP_5 difensore che ha proposto appello per conto del;
nel merito, hanno Parte_1 contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di ottenere la riforma del capo della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnazione.
Sono rimasti invece contumaci gli appellati e . CP_6 CP_7 CP_8
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 20.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), il censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice ha riconosciuto natura condominiale al muro oggetto di causa;
l'appellante lamenta che il Tribunale si sia limitato a recepire senza alcuna motivazione le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il pagina 4 di 7 quale avrebbe compiuto valutazioni di natura giuridica piuttosto che tecnica ed avrebbe comunque violato i principi discendenti dall'art. 1123 c.c..
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito che l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione non tassativa delle parti comuni e che pertanto “costituisce valutazione in fatto, sottratta al giudizio di legittimità ove adeguatamente motivata,
l'accertamento da parte del giudice di merito relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.2943 del 16.02.2004).
In tale prospettiva, anche “qualora un'area sia oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni comproprietari e tuttavia, pur non rientrando fra la parti elencate dall'art.1117 cod. civ., sia altresì idonea - per le sue caratteristiche strutturali e funzionali - a soddisfare interessi comuni, questi ultimi prevalgono, dovendo il bene ritenersi di proprietà comune” (cfr. Cass. Sez.
II, sentenza n.3159 del 14.02.2006, nonché in senso analogo le sentenze n.3470/2008 e n. 64/2013 della medesima Sezione).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta dal primo giudice ha consentito di approfondire le caratteristiche tecniche e funzionali del muro oggetto del presente contenzioso: esaminando con attenzione la documentazione relativa al progetto dell'intero condominio, “ubicato su un versante naturale sito in località Monte D'Ago nel Comune di Ancona, costituito da n. 5 blocchi di abitazioni su due livelli (…) e da un edificio posto a monte”, l'ausiliare del Tribunale ha potuto verificare che il manufatto in questione, posto a valle dell'intero compendio, è “parte integrante del progetto architettonico del condominio di ” e Parte_1 soprattutto ha un ruolo essenziale sotto i profili strutturali e geotecnici, secondo quanto desumibile dai calcoli strutturali che, “nella verifica di stabilità del versante”, hanno tenuto conto anche del muro oggetto di causa pagina 5 di 7 “nel calcolo del coefficiente di sicurezza della superficie di scorrimento” (cfr. pagg. 11-17 della relazione peritale).
Il C.T.U. ha quindi concluso ritenendo che tale manufatto non costituisca solo “un'opera di sostegno delle corti esclusive” di proprietà degli odierni appellati, ma anche e soprattutto una “protezione delle fondazioni e del versante dagli agenti meteorici e da fenomeni di instabilità ed erosione”, in considerazione del fatto che “il versante è caratterizzato da movimenti gravitativi antichi e inattivi e/o in lenta evoluzione”.
Tenuto conto di tali caratteristiche, proprio alla luce dei principi desumibili dal codice civile e ribaditi nel regolamento del condominio, deve ritenersi che il manufatto oggetto di causa abbia natura condominiale e che pertanto i costi del suo ripristino debbano essere posti a carico di tutti i condomini secondo le usuali tabelle.
La conferma della sentenza di primo grado sotto tale principale profilo rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, come anche del motivo d'appello incidentale proposto dai condomini appellati.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della specifica censura mossa dagli appellanti incidentali in merito alla regolazione delle spese decisa dal primo giudice, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere poste a carico del soccombente, secondo gli Parte_1 importi liquidati in dispositivo in considerazione del modesto valore della causa e dell'attività processuale svolta;
dovranno altresì essere posti a carico della medesima parte i costi conseguenti alla C.T.U. disposta dal primo giudice, secondo gli importi già in tale sede liquidati.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 62 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito dell'udienza tenutasi in data
19.01.2022, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata in ogni suo capo, ad esclusione della regolazione delle spese del primo grado.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il a Controparte_10 rifondere le spese anticipate dalle controparti, liquidate per quanto riguarda il primo grado in euro 260,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso professionale e per quanto riguarda il presente grado in euro 44,22 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., secondo gli importi già liquidati dal primo giudice.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 764 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
ad Ancona, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michelino Occhionero per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE–
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , tutti rappresentati
[...] Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 7 e difesi dall'avv. Giovanni Battista Latilla per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 62 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito dell'udienza tenutasi in data 19.01.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In Via principale nel merito: in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n. 62/2022 pubblicata in data 19/01/2022, accogliere il presente gravame e per l'effetto dichiarare la condominialità parziale del muro di cinta in capo agli odierni appellati, nonché delle spese relative al rifacimento ai sensi dell'art. 1123 comma 3° c.p.c.; rigettare integralmente l'appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma della sentenza di primo grato nella parte avversata con il predetto appello;
In Via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza in primo grado non ha fornito logiche ed adeguate risposte al quesito proposto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona: a) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal , Parte_2 perché infondato in fatto e diritto, conferman parte in cui è stata dichiarata la natura condominiale generale del muro per cui è causa e la conseguente ripartizione delle relative spese ex art. 1123 1° comma pagina 2 di 7 c.c.; b) in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone, in parziale riforma della sentenza n. 62 del 2022 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'invalidità e quindi l'inefficacia della delibera assembleare del 30 novembre 2017 per le ragioni precisate sin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado e con riferimento ai punti dell'ordine del giorno (1 e 2) e ai passi del verbale (pag. 2 righe 19-25 e 36-37) indicati nella narrativa dello stesso atto di citazione, nonché nelle conclusioni formulate;
c) condannare il , in Parte_2 persona dell'amministratore pro-tempore
[...] al rimborso, in favore degli odierni appellanti in via incidentale, delle CP_6 dei compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, ponendo a carico dello stesso condominio e dell'intervenuto le spese di CTU;
d) con vittoria di spese e di compenso professionale anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_3
e hanno
[...] Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona la delibera assunta in data 30.11.2017 dall'assemblea straordinaria del condominio di 3-45 ad Ancona, Parte_1 limitatamente ai punti 1) e 2) in cui è stato deciso di non ripartire attraverso le consuete tabelle millesimali le spese di messa in sicurezza e ripristino delle mura ivi meglio descritte;
gli attori hanno in particolare lamentato il contrasto tra tale determinazione e le norme del codice civile in materia di condominio;
in via subordinata, ove il giudice ritenga di non poter qualificare come una vera e propria delibera la valutazione compiuta dall'assemblea, i condomini hanno chiesto che venga comunque accertato il carattere condominiale dei lavori e delle conseguenti spese.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza del ricorso, Parte_1 tenuto conto che lo stesso regolamento distingue tra porzioni CP_9 comuni all'intero e porzioni che invece restano in comproprietà Parte_1 indivisa tra i soli condomini dei diversi fabbricati in cui si articola il . Parte_1
pagina 3 di 7 All'esito della C.T.U. disposta al fine di comprendere le caratteristiche del muro oggetto di causa, con sentenza depositata in data 19.01.2022 il Tribunale di
Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera ma, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, ha dichiarato la natura condominiale del muro oggetto di causa.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , censurando le Parte_1 valutazioni del C.T.U. poi recepite dal primo giudice e ribadendo che il muro in questione sarebbe di proprietà dei soli condomini che hanno avviato il presente giudizio, tenuto conto che il manufatto delimita i giardini di cui sono proprietari esclusivi.
Costituendosi nella presente fase di giudizio, i condomini CP_1 CP_2
e hanno eccepito il difetto di legittimazione del CP_3 CP_4 CP_5 difensore che ha proposto appello per conto del;
nel merito, hanno Parte_1 contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di ottenere la riforma del capo della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnazione.
Sono rimasti invece contumaci gli appellati e . CP_6 CP_7 CP_8
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 20.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), il censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice ha riconosciuto natura condominiale al muro oggetto di causa;
l'appellante lamenta che il Tribunale si sia limitato a recepire senza alcuna motivazione le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il pagina 4 di 7 quale avrebbe compiuto valutazioni di natura giuridica piuttosto che tecnica ed avrebbe comunque violato i principi discendenti dall'art. 1123 c.c..
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito che l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione non tassativa delle parti comuni e che pertanto “costituisce valutazione in fatto, sottratta al giudizio di legittimità ove adeguatamente motivata,
l'accertamento da parte del giudice di merito relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.2943 del 16.02.2004).
In tale prospettiva, anche “qualora un'area sia oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni comproprietari e tuttavia, pur non rientrando fra la parti elencate dall'art.1117 cod. civ., sia altresì idonea - per le sue caratteristiche strutturali e funzionali - a soddisfare interessi comuni, questi ultimi prevalgono, dovendo il bene ritenersi di proprietà comune” (cfr. Cass. Sez.
II, sentenza n.3159 del 14.02.2006, nonché in senso analogo le sentenze n.3470/2008 e n. 64/2013 della medesima Sezione).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta dal primo giudice ha consentito di approfondire le caratteristiche tecniche e funzionali del muro oggetto del presente contenzioso: esaminando con attenzione la documentazione relativa al progetto dell'intero condominio, “ubicato su un versante naturale sito in località Monte D'Ago nel Comune di Ancona, costituito da n. 5 blocchi di abitazioni su due livelli (…) e da un edificio posto a monte”, l'ausiliare del Tribunale ha potuto verificare che il manufatto in questione, posto a valle dell'intero compendio, è “parte integrante del progetto architettonico del condominio di ” e Parte_1 soprattutto ha un ruolo essenziale sotto i profili strutturali e geotecnici, secondo quanto desumibile dai calcoli strutturali che, “nella verifica di stabilità del versante”, hanno tenuto conto anche del muro oggetto di causa pagina 5 di 7 “nel calcolo del coefficiente di sicurezza della superficie di scorrimento” (cfr. pagg. 11-17 della relazione peritale).
Il C.T.U. ha quindi concluso ritenendo che tale manufatto non costituisca solo “un'opera di sostegno delle corti esclusive” di proprietà degli odierni appellati, ma anche e soprattutto una “protezione delle fondazioni e del versante dagli agenti meteorici e da fenomeni di instabilità ed erosione”, in considerazione del fatto che “il versante è caratterizzato da movimenti gravitativi antichi e inattivi e/o in lenta evoluzione”.
Tenuto conto di tali caratteristiche, proprio alla luce dei principi desumibili dal codice civile e ribaditi nel regolamento del condominio, deve ritenersi che il manufatto oggetto di causa abbia natura condominiale e che pertanto i costi del suo ripristino debbano essere posti a carico di tutti i condomini secondo le usuali tabelle.
La conferma della sentenza di primo grado sotto tale principale profilo rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, come anche del motivo d'appello incidentale proposto dai condomini appellati.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della specifica censura mossa dagli appellanti incidentali in merito alla regolazione delle spese decisa dal primo giudice, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere poste a carico del soccombente, secondo gli Parte_1 importi liquidati in dispositivo in considerazione del modesto valore della causa e dell'attività processuale svolta;
dovranno altresì essere posti a carico della medesima parte i costi conseguenti alla C.T.U. disposta dal primo giudice, secondo gli importi già in tale sede liquidati.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 62 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito dell'udienza tenutasi in data
19.01.2022, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata in ogni suo capo, ad esclusione della regolazione delle spese del primo grado.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il a Controparte_10 rifondere le spese anticipate dalle controparti, liquidate per quanto riguarda il primo grado in euro 260,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso professionale e per quanto riguarda il presente grado in euro 44,22 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., secondo gli importi già liquidati dal primo giudice.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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