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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell' udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. n. 45558/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Rosati, che lo rappresenta e Parte_1
difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde Mazza.
RESISTENTE
Conclusioni: come da atti introduttivi e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/12/2024 ha impugnato Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il provvedimento datato 28/02/2024
d'iscrizione d'ufficio alla gestione CO effettuata dall'Istituto e comunicata in CP_1
data 07/03/2024, chiedendo: in via preliminare, la sospensione del provvedimento de quo; in via principale che venga accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione assicurativa dei CO e, quindi, del relativo obbligo CP_1 contributivo e per l'effetto dichiarata l'illegittimità del provvedimento datata 28/02/2024
d'iscrizione d'ufficio alla gestione assicurativa CO e disposto l'annullamento di CP_1
tale iscrizione e di ogni altro atto a questa conseguente, nonché la cancellazione del nominativo di essa ricorrente dalla gestione assicurativa dei CO in via subordinata, accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti resi dall' la violazione degli obblighi probatori CP_1
1 ed istruttori, nonché della normativa di cui alla L. 241/1990 e alla L. 212/2000 e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento. In ogni caso, di condannare l' al CP_1
pagamento dei compensi professionali e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma
203, della legge n. 662/1996 per la iscrizione alla Gestione Commercianti, atteso che a tal fine non era sufficiente lo status di socio ed amministratore unico della società ma era necessaria Parte_2
una effettiva partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, partecipazione che non vi era mai stata in quanto: a) si era limitata a svolgere incombenze rientranti in quelle proprie dell'amministratore unico, senza alcuna partecipazione, neanche marginale, all'attività di impresa, stante anche l'assenza di competenze professionali e capacità tecnica specifiche necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi offerti dalla società in esame (attività di consulenza strategica finalizzata a operazioni straordinarie, investimenti, sviluppo di nuovi business, etc.); b) tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività della società sono svolte dall'unico socio lavoratore, Prof. , in possesso delle idonee competenze suddette. Parte_3
Ha, lamentato, inoltre, il contrasto tra i provvedimenti resi dall' il primo datato 14/12/2022 CP_1
che accogliendo la sua richiesta, le aveva comunicato che non sarebbe stata iscritta alla Gestione
Commercianti; il secondo datato 28/2/2024 che aveva, invece, comunicato l'iscrizione d'ufficio della stessa a detta Gestione.
Si è costituito l' , che ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che: la CP_1 partecipazione della ricorrente in via abituale all'attività sociale si desumeva dalla dichiarazione resa ex d.p.r. 445/2000 tanto dalla ricorrente quanto dal Prof. secondo cui la ricorrente Pt_3 avrebbe assunto in seno alla compagnie societaria “la piena responsabilità degli oneri e dei rischi connessi alla gestione della C.F. Parte_4
), con l'esercizio del potere direttivo, potere di controllo e potere disciplinare”; che P.IVA_2
non ricorreva alcun contrasto tra i provvedimenti del 14/12/2022 e del 28/2/2024 in quanto il primo rappresentava esclusivamente una risposta automatica generata dal sistema a fronte dell'istanza e della dichiarazione rese dalla ricorrente, ad esito della quale era previsto un iter istruttorio destinato ad accertare la correttezza di quanto dichiarato.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta dell'Istituto, acquisite note di trattazione, la causa è stata indi decisa.
2.La domanda è fondata.
Rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
a) la qualifica di socio in una società in nome collettivo o a responsabilità limitata ovvero di accomandatario in una s.a.s., non sono sufficienti di per sé a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
2 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria la prova, il cui onere è
a carico dell'istituto assicuratore “che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, che la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa” (v. Cass., 3.4.2017, n. 8613 e Cass., 2.5.2018, n. 10426), poiché, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione CO, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa." ( v. Cass., 26.2.2016, n. 3835; Cass., 28.2.2017, n. 5210);
b) in tema di iscrizione alla gestione CO, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa ( v. Cass. 21.2.2017 n. 4440;
Cass. 19.7.2018, n. 19273);
Rileva, in particolare, il Tribunale che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza ( v. Cass.,
2/5/2018, n. 10426 e Cass.,13.2.2020, n. 3637 e precedenti conformi ivi citati)..
3 3.Tanto premesso, rileva il Tribunale che l' non ha assolto all'onere, che sulla medesima grava CP_1
ex art. 2967 c.c. (v., tra le altre, Cass.
4.2.2021 n. 2665 e Cass.
6.11.2009 n. 23600) di dimostrare la partecipazione della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non avendo dedotto a tal fine alcun mezzo di prova.
Premesso che gli elementi addotti dall' al fine di dimostrare lo svolgimento di attività CP_1 commerciale da parte dell'odierna ricorrente, - la dichiarazione resa ex d.p.r. 445/2000 tanto dalla ricorrente quanto dal Prof. secondo cui la prima avrebbe assunto in seno alla compagnie Pt_3 societaria “la piena responsabilità degli oneri e dei rischi connessi alla gestione della
[...]
C.F. ), con l'esercizio del potere Parte_4 P.IVA_2 direttivo, potere di controllo e potere disciplinare”, la circostanza per cui le uniche dipendenti della società sarebbero state assunte a partire dal 16 marzo 2024, la circostanza per cui nel periodo interessato la ricorrente non avrebbe svolto altra attività lavorativa, la qualifica della ricorrente quale legale rappresentante dell'impresa, - non evidenziano lo svolgimento di attività che esulano da quelle proprie dell'amministratore unico, essendo tipiche attività di gestione, impulso e rappresentanze dell'organismo sociale, rileva, altresì, il Tribunale che la insussistenza dei presupposti richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti è confermata anche dai seguenti ulteriori elementi:
i. la ricorrente non è in possesso delle idonee competenze e professionalità richieste per lo svolgimento dell'attività cui è volta la società di cui è amministratrice e cioè attività di consulenza strategica finalizzata a operazioni straordinarie, investimenti, sviluppo di nuovi business, etc ii. tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività della società sono svolte dall'unico socio lavoratore, Prof. , in possesso delle idonee competenze suddette;
Parte_3
iii. l' non ha comunque dato prova della sussistenza nella ricorrente dei presupposti CP_1 normativamente richiesti ai fini dell'iscrizione nel regime previdenziale presso le Gestioni CO, che devono essere individuati anche alla stregua della previsione della lettera c) dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 e non solo con riferimento alla previsione delle precedenza lett. b); iv. lo stesso nella propria memoria difensiva riconosce espressamente che in sede di CP_1
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla ricorrente e dal Professor , la Per_1 medesima ha premesso “di non essere socia lavoratrice”.
Ricorda, infine, il Tribunale che per i soci di società commerciali, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non è comunque in grado di determinare l'insorgere del rapporto giuridico previdenziale presso le Gestioni CO ( v.
Cass. 26/9/2019, n. 24097 e circolare 10 giugno 2021, n. 84). CP_1
4 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al
D.M. n. 127 del 2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto,
1) dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione assicurativa CO CP_1
2) annulla il provvedimento d'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione assicurativa CO dell' del 28/02/2024. CP_1
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,.00, CP_1
oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Claudio Volpe.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell' udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. n. 45558/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Rosati, che lo rappresenta e Parte_1
difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde Mazza.
RESISTENTE
Conclusioni: come da atti introduttivi e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/12/2024 ha impugnato Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il provvedimento datato 28/02/2024
d'iscrizione d'ufficio alla gestione CO effettuata dall'Istituto e comunicata in CP_1
data 07/03/2024, chiedendo: in via preliminare, la sospensione del provvedimento de quo; in via principale che venga accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione assicurativa dei CO e, quindi, del relativo obbligo CP_1 contributivo e per l'effetto dichiarata l'illegittimità del provvedimento datata 28/02/2024
d'iscrizione d'ufficio alla gestione assicurativa CO e disposto l'annullamento di CP_1
tale iscrizione e di ogni altro atto a questa conseguente, nonché la cancellazione del nominativo di essa ricorrente dalla gestione assicurativa dei CO in via subordinata, accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti resi dall' la violazione degli obblighi probatori CP_1
1 ed istruttori, nonché della normativa di cui alla L. 241/1990 e alla L. 212/2000 e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento. In ogni caso, di condannare l' al CP_1
pagamento dei compensi professionali e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma
203, della legge n. 662/1996 per la iscrizione alla Gestione Commercianti, atteso che a tal fine non era sufficiente lo status di socio ed amministratore unico della società ma era necessaria Parte_2
una effettiva partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, partecipazione che non vi era mai stata in quanto: a) si era limitata a svolgere incombenze rientranti in quelle proprie dell'amministratore unico, senza alcuna partecipazione, neanche marginale, all'attività di impresa, stante anche l'assenza di competenze professionali e capacità tecnica specifiche necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi offerti dalla società in esame (attività di consulenza strategica finalizzata a operazioni straordinarie, investimenti, sviluppo di nuovi business, etc.); b) tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività della società sono svolte dall'unico socio lavoratore, Prof. , in possesso delle idonee competenze suddette. Parte_3
Ha, lamentato, inoltre, il contrasto tra i provvedimenti resi dall' il primo datato 14/12/2022 CP_1
che accogliendo la sua richiesta, le aveva comunicato che non sarebbe stata iscritta alla Gestione
Commercianti; il secondo datato 28/2/2024 che aveva, invece, comunicato l'iscrizione d'ufficio della stessa a detta Gestione.
Si è costituito l' , che ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che: la CP_1 partecipazione della ricorrente in via abituale all'attività sociale si desumeva dalla dichiarazione resa ex d.p.r. 445/2000 tanto dalla ricorrente quanto dal Prof. secondo cui la ricorrente Pt_3 avrebbe assunto in seno alla compagnie societaria “la piena responsabilità degli oneri e dei rischi connessi alla gestione della C.F. Parte_4
), con l'esercizio del potere direttivo, potere di controllo e potere disciplinare”; che P.IVA_2
non ricorreva alcun contrasto tra i provvedimenti del 14/12/2022 e del 28/2/2024 in quanto il primo rappresentava esclusivamente una risposta automatica generata dal sistema a fronte dell'istanza e della dichiarazione rese dalla ricorrente, ad esito della quale era previsto un iter istruttorio destinato ad accertare la correttezza di quanto dichiarato.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta dell'Istituto, acquisite note di trattazione, la causa è stata indi decisa.
2.La domanda è fondata.
Rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
a) la qualifica di socio in una società in nome collettivo o a responsabilità limitata ovvero di accomandatario in una s.a.s., non sono sufficienti di per sé a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
2 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria la prova, il cui onere è
a carico dell'istituto assicuratore “che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, che la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa” (v. Cass., 3.4.2017, n. 8613 e Cass., 2.5.2018, n. 10426), poiché, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione CO, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa." ( v. Cass., 26.2.2016, n. 3835; Cass., 28.2.2017, n. 5210);
b) in tema di iscrizione alla gestione CO, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa ( v. Cass. 21.2.2017 n. 4440;
Cass. 19.7.2018, n. 19273);
Rileva, in particolare, il Tribunale che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza ( v. Cass.,
2/5/2018, n. 10426 e Cass.,13.2.2020, n. 3637 e precedenti conformi ivi citati)..
3 3.Tanto premesso, rileva il Tribunale che l' non ha assolto all'onere, che sulla medesima grava CP_1
ex art. 2967 c.c. (v., tra le altre, Cass.
4.2.2021 n. 2665 e Cass.
6.11.2009 n. 23600) di dimostrare la partecipazione della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non avendo dedotto a tal fine alcun mezzo di prova.
Premesso che gli elementi addotti dall' al fine di dimostrare lo svolgimento di attività CP_1 commerciale da parte dell'odierna ricorrente, - la dichiarazione resa ex d.p.r. 445/2000 tanto dalla ricorrente quanto dal Prof. secondo cui la prima avrebbe assunto in seno alla compagnie Pt_3 societaria “la piena responsabilità degli oneri e dei rischi connessi alla gestione della
[...]
C.F. ), con l'esercizio del potere Parte_4 P.IVA_2 direttivo, potere di controllo e potere disciplinare”, la circostanza per cui le uniche dipendenti della società sarebbero state assunte a partire dal 16 marzo 2024, la circostanza per cui nel periodo interessato la ricorrente non avrebbe svolto altra attività lavorativa, la qualifica della ricorrente quale legale rappresentante dell'impresa, - non evidenziano lo svolgimento di attività che esulano da quelle proprie dell'amministratore unico, essendo tipiche attività di gestione, impulso e rappresentanze dell'organismo sociale, rileva, altresì, il Tribunale che la insussistenza dei presupposti richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti è confermata anche dai seguenti ulteriori elementi:
i. la ricorrente non è in possesso delle idonee competenze e professionalità richieste per lo svolgimento dell'attività cui è volta la società di cui è amministratrice e cioè attività di consulenza strategica finalizzata a operazioni straordinarie, investimenti, sviluppo di nuovi business, etc ii. tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività della società sono svolte dall'unico socio lavoratore, Prof. , in possesso delle idonee competenze suddette;
Parte_3
iii. l' non ha comunque dato prova della sussistenza nella ricorrente dei presupposti CP_1 normativamente richiesti ai fini dell'iscrizione nel regime previdenziale presso le Gestioni CO, che devono essere individuati anche alla stregua della previsione della lettera c) dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 e non solo con riferimento alla previsione delle precedenza lett. b); iv. lo stesso nella propria memoria difensiva riconosce espressamente che in sede di CP_1
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla ricorrente e dal Professor , la Per_1 medesima ha premesso “di non essere socia lavoratrice”.
Ricorda, infine, il Tribunale che per i soci di società commerciali, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non è comunque in grado di determinare l'insorgere del rapporto giuridico previdenziale presso le Gestioni CO ( v.
Cass. 26/9/2019, n. 24097 e circolare 10 giugno 2021, n. 84). CP_1
4 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al
D.M. n. 127 del 2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto,
1) dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione assicurativa CO CP_1
2) annulla il provvedimento d'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione assicurativa CO dell' del 28/02/2024. CP_1
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,.00, CP_1
oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Claudio Volpe.
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