CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2632/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1
Piacitelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5855/2024, pubblicata in data 20/05/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto le domande di accertamento della riconducibilità al 4° livello del CCNL delle mansioni espletate alle dipendenze della dal 12.3.2012 al 27.12.2021 per 52 CP_1 ore settimanali, di condanna della società convenuta al pagamento di € 46.928,86 a titolo di differenze retributive, di accertamento della qualificazione professionale subita dal novembre 2019 e di risarcimento del danno alla professionalità da liquidarsi in € 38.337,25, nonché di accertamento del mobbing subito e di condanna al risarcimento del relativo danno, da liquidarsi in € 122.809,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
A fondamento del gravame ha dedotto la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto non riconducibili al superiore 4° livello le mansioni espletate e di conseguenza aveva escluso il demansionamento subito dal novembre 2019, mal valutando le risultanze delle deposizioni testimoniali acquisite. Ha inoltre censurato la gravata sentenza per aver respinto il capo di domanda sul mobbing ovvero, in via subordinata, per non aver ravvisato gli estremi dello straining. Da ultimo ha lamentato la condanna al pagamento delle spese processuali, chiedendone la compensazione.
Con nota depositata in data 30.5.2025 l'appellante ha data atto dell'intervenuta conciliazione della vertenza e ha dichiarato di rinunciare alle domande e all'azione.
La società appellata non si è costituita.
All'udienza del 6.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale. 3
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN TO
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2632/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1
Piacitelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5855/2024, pubblicata in data 20/05/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto le domande di accertamento della riconducibilità al 4° livello del CCNL delle mansioni espletate alle dipendenze della dal 12.3.2012 al 27.12.2021 per 52 CP_1 ore settimanali, di condanna della società convenuta al pagamento di € 46.928,86 a titolo di differenze retributive, di accertamento della qualificazione professionale subita dal novembre 2019 e di risarcimento del danno alla professionalità da liquidarsi in € 38.337,25, nonché di accertamento del mobbing subito e di condanna al risarcimento del relativo danno, da liquidarsi in € 122.809,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
A fondamento del gravame ha dedotto la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto non riconducibili al superiore 4° livello le mansioni espletate e di conseguenza aveva escluso il demansionamento subito dal novembre 2019, mal valutando le risultanze delle deposizioni testimoniali acquisite. Ha inoltre censurato la gravata sentenza per aver respinto il capo di domanda sul mobbing ovvero, in via subordinata, per non aver ravvisato gli estremi dello straining. Da ultimo ha lamentato la condanna al pagamento delle spese processuali, chiedendone la compensazione.
Con nota depositata in data 30.5.2025 l'appellante ha data atto dell'intervenuta conciliazione della vertenza e ha dichiarato di rinunciare alle domande e all'azione.
La società appellata non si è costituita.
All'udienza del 6.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale. 3
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN TO
( F.to dig.te)