TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 106
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, stabilendo che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applicano anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, anche quando l'acquisizione di partecipazioni avviene indirettamente tramite una società in house controllata. L'inerzia del Comune nell'adeguarsi al parere motivato dell'Autorità è stata dichiarata illegittima.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere conformemente al parere motivato

    In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha condannato il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria, analiticamente motivato secondo l'art. 5 del T.U.S.P., e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Comportamento omissivo e contrario alla normativa a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, in quanto il Comune è stato condannato ad adeguarsi al parere stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 106
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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