Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4806/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4806 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elio Di Filippo come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. - P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio
Tognini e Marco Sanvitale come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito , in persona Parte_1 Pt_1 del legale rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Contr (di seguito , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
1
virtù dell'addendum di modifica al regolamento di raggruppamento temporaneo di imprese sottoscritto il 22.09.2011, con cui era stato previsto che al CNS sarebbe stato “corrisposto da
[...]
un compenso pari al 2% (duepercento) da calcolarsi sul fatturato maturato a qualsiasi titolo Pt_1 dalla mandante nell'erogazione di servizi/lavori di sua competenza scaturiti Parte_1 dall'attivazione del contratto […] anche nel caso in cui per la gestione venga costituita apposita società consortile a r.l.”.
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente deduceva l'illiceità dell'obbligazione pretesa per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo l'attività di mandataria in materia di appalti pubblici gratuita per espressa e inderogabile disposizione legislativa (art. 37 cod. appalti) e difettando, in ogni caso, la produzione di documentazione a riprova degli esborsi asseritamente sostenuti dall'opposta.
Concludeva, quindi - accertata la nullità/inefficacia e/o illegittimità delle previsioni contrattuali di cui al richiamato addendum o, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa - per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente evidenziava, altresì, la pendenza tra le stesse parti di altro giudizio, iscritto al n. R.G. 2027/2018, avente ad oggetto obbligazioni discendenti dallo stesso titolo ma relative a periodi diversi, al quale chiedeva riunirsi la presente causa.
Contr Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza sia dell'atto di citazione che della relativa notificazione, essendo l'atto introduttivo privo della firma digitale.
Nel merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e dispiegava domanda riconvenzionale volta ad accertare il maggior credito nelle more maturato in suo favore per le stesse causali, pari ad ulteriori euro 54.246,48; concludeva, quindi, per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo complessivo di euro 204.186,35, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
2 Con ordinanza del 9 dicembre 2020 il precedente istruttore rigettava l'istanza di riunione e concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
in seguito, la difesa dell'opponente produceva bonifico bancario a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma di euro 183.647,09.
Nelle more, a conclusione della causa n. 2027/18, veniva emessa la sentenza n. 1133/2022 con la quale veniva dichiarata la nullità (per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 37, comma 15,
d.lgs. n. 163/2006) dell'art. 3 dell'Addendum, posto alla base anche del presente giudizio, e Contr conseguentemente rigettata la richiesta di pagamento delle fatture emesse dal per crediti ancorati a tale previsione negoziale.
Quindi, con ordinanza del 13 gennaio 2023, veniva disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte d'Appello di L'Aquila sul gravame proposto avverso la suddetta pronuncia.
Con sentenza n. 409/24 la Corte territoriale rigettava l'appello e la causa veniva riassunta dalla la quale, nel ribadire le proprie difese, chiedeva altresì la condanna dell'opposta alla Pt_1
restituzione della somma di euro 183.647,09, maggiorata degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei termini di seguito specificati.
In primo luogo, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata dall'opposto, viene in questa sede confermata l'ordinanza del 9 dicembre 2020 resa dal precedente istruttore.
Nel merito, poiché la richiamata pronuncia della Corte d'Appello non è stata impugnata (come da attestazione della cancelleria prodotta dall'opponente), si è formato il giudicato sulla nullità dell'art.
3.1 dell'Addendum per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 37, comma 15, d. lgs. Parte 163/2006, che prevede la gratuità del mandato per la società mandataria del
La Corte, infatti, ha condiviso l'interpretazione della citata clausola effettuata dal giudice di prime cure, che ne ha qualificato il contenuto quale compenso per la mandataria - non consentito, come espressamente previsto dalla suddetta norma - anziché quale rimborso spese forfettario.
Sulla base di tanto, non può che concludersi, anche in questa sede, per l'infondatezza del credito azionato in via monitoria in base alla clausola dichiarata nulla, oltre che degli ulteriori importi
Contr richiesti dal in via riconvenzionale, risultanti dalle fatture che si riferiscono all'"Addebito rimborso spese oneri mandataria per le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo del
3 servizio, ai sensi art.
3.1 dell'addendum di modifica al regolamento di raggruppamento temporaneo di imprese sottoscritto il 22/09/2011".
Contr Trattasi, dunque, della parte più consistente del credito azionato dal che, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, nel prendere atto dell'intervenuto giudicato, ha insistito solo sulle ulteriori pretese creditorie, avanzate a titolo di rimborso premi di polizza anticipati anche per conto di quantificandole in euro 39.227,31. Parte_1
In ordine a tale ultimo aspetto, si premette che trattasi di esborsi certamente rimborsabili, poiché, come condivisibilmente sostenuto, "anche in presenza di un mandato gratuito, il mandatario ha comunque diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del mandante (art. 1720 cc)"
(Tribunale Milano sez. V, 04/11/2020, n. 6919, richiamato dalla sentenza di questo Tribunale n.
1133/2022).
Peraltro, tale obbligo restitutorio è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, come risulta dall'art.
7.8 del Regolamento RTI (prodotto con la citazione), il quale prevede che “I costi comuni finanziari ed assicurativi relativi a costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese, fideiussioni ecc. saranno suddivisi tra le associate nelle proporzioni delle quote di partecipazione”.
Ad ogni buon conto, è opportuno ricordare che “Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere rivalsa da altri” (cfr. Cass. 19.2.2003 n. 2469); nello stesso senso Cass.
n. 2540 del 27 giugno 1975: “Il coobbligato solidale intanto può proporre l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., in quanto abbia già effettuato un pagamento valido ed efficace”.
Contr Ebbene, il ha allegato la polizza fideiussoria stipulata “per cauzioni a garanzia di contratti di appalto a favore ente pubblico” (doc. 10) e il contratto assicurativo per responsabilità civile generale (doc. 11), nonché le fatture con descrizione “Addebito polizze su lavori”.
L'opposto sostiene di avere prodotto anche gli atti di quietanza dei premi pagati in esecuzione di dette polizze, a sostegno delle fatture emesse nei confronti della mandante per il recupero della relativa quota di debenza.
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, si ritiene dimostrata solo una parte di tali pagamenti.
4 Ed invero, tale prova è fornita dagli atti di quietanza allegati alle fatture n. 1800225 del 31.8.2018 di euro 9.900,45 e n. 1800206 del 31.7.2018 di euro 7.526,92 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso monitorio), nonché alle fatture n. 1900231 del 11.9.2019 di euro 9.900,45 e n. 2000052 del
12.2.2020 di euro 5.227,53 (entrambe prodotte sub doc. 9), difettando per gli ulteriori importi relativi ai pagamenti dei premi la prova del relativo esborso, ovvero non essendo gli altri atti di quietanza riconducibili alle polizze sopra richiamate.
Allo stesso modo, risultano sforniti di adeguato riscontro probatorio i costi descritti nelle altre
Contr fatture prodotte dal (si veda, in particolare, la fattura del 27.3.2019 con causale “addebiti di costi sostenuti su contratti di vs. competenza […] Sp. legali x controv. contr. – CP_3
", di cui al doc. 2 allegato al ricorso monitorio), comunque non riferibili al Controparte_4
rapporto obbligatorio in esame.
Contr In definitiva, il ha fornito la prova del pagamento dei costi sostenuti nell'attività di mandataria limitatamente alla somma di euro 17.427,37 (come da atti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo)
e di euro 15.127,98 (in base alla documentazione prodotta nel presente giudizio), il tutto per un ammontare complessivo di euro 32.555,35.
Contr Avendo la già versato in esecuzione del d.i. opposto l'importo di euro 183.647,09, il è Pt_1
quindi tenuto a restituire all'opponente la somma versata in eccedenza, pari ad euro 151.091,74, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dall'avvenuto pagamento al saldo.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti del in persona del legale Controparte_5
rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara che il credito vantato dal nei confronti Controparte_1 Controparte_1
della società opponente è pari alla somma di euro 32.555,35;
c) condanna l'opposto a restituire alla l'importo versato in eccedenza di euro Parte_1
151.091,74, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo;
5 d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 18 aprile 2025
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IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco