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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to PAPA Parte_2
ROSANNA;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-LI minore nata fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 18.03.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la LI minore , nata a [...] il [...] al di Persona_1
fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
A) affido della piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SIa vrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Pt_1
altrove la propria residenza e quella della LI , purché ciò non limiti il diritto di Per_1 visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SIa arà tenuta a darne Pt_1
notizia al SI con congruo preavviso. Pt_2
B) Il SI , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Pt_2
sé la LI il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il padre potrà, Per_1
altresì, tenere con sé la LI nel weekend a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e, quindi, senza pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della LI. Allorquando la piccola Per_1
sarà pronta a pernottare a casa del padre e, comunque, non prima dei due anni, il padre potrà tenere con sé la bambina nel weekend a settimane alterne oltre che durante la settimana previo accordo con la madre. Una volta al giorno, dalle 14.00 alle 15.00, il padre potrà fare una videochiamata sul cellulare della madre: ciò chiaramente nei giorni in cui non
è previsto il diritto di visita.
C) Per quanto concerne le festività natalizie la piccola trascorrerà con la madre la Per_1
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano 2025, mentre con il padre il 31 dicembre 2025, il 1°
e il 6 gennaio 2026 e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore.
Quanto alle festività pasquali, la bambina trascorrerà il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la
Santa Pasqua 2025 con la madre, mentre il Lunedì in Albis 2025 con il padre e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive, allorquando la piccola sarà pronta a pernottare a casa del padre e, comunque, Per_1
non prima dei due anni, il SI avrà la facoltà di trascorrere con la LI 15 (quindici) Pt_2
giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del SI . I genitori Pt_2
dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la LI. Qualora la SIa ecida di trascorrere dei periodi di vacanza con la LI dovrà Pt_1
darne notizia al SI con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Pt_2
nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il SI – a decorrere dal mese di novembre 2024 compreso - si è impegnato e si Pt_2
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della LI, la somma globale di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SIa tessa, entro e non oltre il giorno 27di Pt_1
ogni mese solare. L'assegno unico in favore della LI , di comune accordo, Per_1
continuerà ad essere corrisposto interamente alla SIa e il SI , con la Pt_1 Pt_2
sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente al diritto alla corresponsione del
50% dello stesso.
E) Il SI rimborserà, inoltre, alla SIa il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Pt_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della LI , dietro Per_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare,
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario1mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) Il SI rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della Pt_2
LI fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Le parti si dichiarano disponibili a frequentazioni della minore con altri eventuali compagni di vita a far data dal compimento del suo terzo anno di età e solo se le relazioni assumeranno il carattere della durevolezza, serietà, stabilità e continuità.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la LI nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare dell'1.07.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere l'1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da e Parte_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to PAPA Parte_2
ROSANNA;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-LI minore nata fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 18.03.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la LI minore , nata a [...] il [...] al di Persona_1
fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
A) affido della piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SIa vrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Pt_1
altrove la propria residenza e quella della LI , purché ciò non limiti il diritto di Per_1 visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SIa arà tenuta a darne Pt_1
notizia al SI con congruo preavviso. Pt_2
B) Il SI , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Pt_2
sé la LI il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il padre potrà, Per_1
altresì, tenere con sé la LI nel weekend a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 18.00
e, quindi, senza pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della LI. Allorquando la piccola Per_1
sarà pronta a pernottare a casa del padre e, comunque, non prima dei due anni, il padre potrà tenere con sé la bambina nel weekend a settimane alterne oltre che durante la settimana previo accordo con la madre. Una volta al giorno, dalle 14.00 alle 15.00, il padre potrà fare una videochiamata sul cellulare della madre: ciò chiaramente nei giorni in cui non
è previsto il diritto di visita.
C) Per quanto concerne le festività natalizie la piccola trascorrerà con la madre la Per_1
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano 2025, mentre con il padre il 31 dicembre 2025, il 1°
e il 6 gennaio 2026 e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore.
Quanto alle festività pasquali, la bambina trascorrerà il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la
Santa Pasqua 2025 con la madre, mentre il Lunedì in Albis 2025 con il padre e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive, allorquando la piccola sarà pronta a pernottare a casa del padre e, comunque, Per_1
non prima dei due anni, il SI avrà la facoltà di trascorrere con la LI 15 (quindici) Pt_2
giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del SI . I genitori Pt_2
dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la LI. Qualora la SIa ecida di trascorrere dei periodi di vacanza con la LI dovrà Pt_1
darne notizia al SI con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Pt_2
nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il SI – a decorrere dal mese di novembre 2024 compreso - si è impegnato e si Pt_2
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della LI, la somma globale di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SIa tessa, entro e non oltre il giorno 27di Pt_1
ogni mese solare. L'assegno unico in favore della LI , di comune accordo, Per_1
continuerà ad essere corrisposto interamente alla SIa e il SI , con la Pt_1 Pt_2
sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente al diritto alla corresponsione del
50% dello stesso.
E) Il SI rimborserà, inoltre, alla SIa il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Pt_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della LI , dietro Per_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare,
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario1mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) Il SI rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della Pt_2
LI fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Le parti si dichiarano disponibili a frequentazioni della minore con altri eventuali compagni di vita a far data dal compimento del suo terzo anno di età e solo se le relazioni assumeranno il carattere della durevolezza, serietà, stabilità e continuità.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la LI nel proprio passaporto.
All'udienza cartolare dell'1.07.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere l'1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio