CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1333/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7435/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210115280687 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato alla Regione siciliana e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 19.07.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 01152806 87, notificata il 12.06.2023, per Tasse automobilistiche per l'anno 2016 di € 159,96 oltre accessori.
Il ricorrente deduce: di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella;
eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere le somme
L'AdeR controdeduce: eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente
Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo (unica eccezione sollevata dal ricorrente nel ricorso); che la cartella di pagamento impugnata la n. 293202100115280687, con ruolo consegnato in data 21/04/2021, è stata notificata in data 12/6/2023 (come dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso); che, per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi che tra le altre disposizioni hanno previsto la sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti di riscossione, nonché la riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti, differendola, in ultimo, al 31 agosto scorso (Decreto sostegni bis).
La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di Tassa automobilistica dell'anno 2016 la cartella, pena la decadenza, doveva essere notificata entro e non oltre il 31.12.2019, epoca per la quale non erano vigenti le norme COVID-19 che avevano valore a decorrere dal marzo 2020.
In atti non è stata prodotta copia della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato.
Pertanto, è maturata l'eccepita decadenza/prescrizione con la conseguenza della nullità della cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara nulla la cartella impugnata. Condanna parte l'Agenzia delle entrate riscossione alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7435/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210115280687 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato alla Regione siciliana e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 19.07.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 01152806 87, notificata il 12.06.2023, per Tasse automobilistiche per l'anno 2016 di € 159,96 oltre accessori.
Il ricorrente deduce: di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella;
eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere le somme
L'AdeR controdeduce: eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente
Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo (unica eccezione sollevata dal ricorrente nel ricorso); che la cartella di pagamento impugnata la n. 293202100115280687, con ruolo consegnato in data 21/04/2021, è stata notificata in data 12/6/2023 (come dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso); che, per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi che tra le altre disposizioni hanno previsto la sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti di riscossione, nonché la riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti, differendola, in ultimo, al 31 agosto scorso (Decreto sostegni bis).
La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di Tassa automobilistica dell'anno 2016 la cartella, pena la decadenza, doveva essere notificata entro e non oltre il 31.12.2019, epoca per la quale non erano vigenti le norme COVID-19 che avevano valore a decorrere dal marzo 2020.
In atti non è stata prodotta copia della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato.
Pertanto, è maturata l'eccepita decadenza/prescrizione con la conseguenza della nullità della cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara nulla la cartella impugnata. Condanna parte l'Agenzia delle entrate riscossione alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico