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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6415/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CRISTOFFANINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTOFFANINI GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIMO Controparte_1 P.IVA_2
ARTURO, elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. NICOLA DI MATTEO - PIAZZA S.
AGOSTINO, 10 19121 LA SPEZIA presso il difensore avv. FLORIMO ARTURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve preliminarmente darsi atto che, in sede di comparsa conclusionale, entrambe le parti hanno dato atto che il 13 ottobre 2023 vi è stata l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII proposto da con il pagamento di una percentuale Parte_2 delle somme fatte valere dai creditori, tra i quali anche . È stato inoltre effettuato il Controparte_1 versamento nei confronti dell'odierna opponente della prima rata di rientro (circostanza incontestata e comunque documentata dalla prod. C allegata da parte opponente nelle note di trattazione scritta del
7.10.2024).
Tale circostanza, considerata la peculiarità del presente giudizio – di opposizione a decreto ingiuntivo – dà luogo alla carenza sopravvenuta di interesse, travolgendo così la pronuncia resa nella fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Ed infatti: “con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio pagina 1 di 2 intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 199.3, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992). (Cass. Sez, I, n. 13085/2008).
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 1498/2022, deve quindi essere revocato, alla luce della presente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese.
Le parti non sono riuscite a trovare un componimento amichevole relativamente alle spese, anzi ciascuna ha insistito per la condanna della controparte.
Ed allora, secondo i noti principi in materia, deve essere statuito sulle spese, così come richiesto dalle parti, che non hanno purtroppo trovato alcun accordo in merito. Questa pronuncia deve essere compiuta in base al principio della soccombenza virtuale (Trib. Firenze 15-11-1994; Trib. Prato 19-05-
1994; Trib. Ferrara 24-01-1997; Trib. Milano 2-11-1998; Trib. Catania 21-12-1999). A tal fine l'unico dato valutativo che deve essere considerato è se la pretesa dell'opposta, di pagamento di € 12.199,70, per l'utilizzo in esclusiva dei marchi della società sportiva opponente da parte del tesserato
[...]
, sia o meno provata. Tali fatture sono in parte riferite a somme residuate dopo avvenuti Parte_3 pagamenti da parte di (il cui criterio di imputazione, in realtà neppure chiaro, è Parte_2 stato però contestato), in parte in relazione a spese di trasferta che, ex art.
6.2 del contratto stipulato tra le parti, richiedevano una preventiva autorizzazione. A fronte di tali elementi, che potrebbero portare ad una condanna alle spese di parte opposta, deve considerarsi l'irrilevanza dell'avvenuto versamento di € 5.000,00 di parte opponente poiché avvenuto nei confronti del cedente il contratto, dopo l'avvenuta comunicazione – ed accettazione – della cessione del contratto, quindi lo stesso accordo di ristrutturazione che ha visto il riconoscimento, per quanto parziale, con la previsione dei relativi pagamenti, in parte già avvenuti, dei debiti qui azionati.
Tali elementi, complessivamente considerati, avrebbero verosimilmente portato, all'esito di un giudizio di merito, all'accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni con un almeno parziale soccombenza reciproca. Per tali motivi deve essere quindi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1498/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 29 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6415/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CRISTOFFANINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTOFFANINI GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIMO Controparte_1 P.IVA_2
ARTURO, elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. NICOLA DI MATTEO - PIAZZA S.
AGOSTINO, 10 19121 LA SPEZIA presso il difensore avv. FLORIMO ARTURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve preliminarmente darsi atto che, in sede di comparsa conclusionale, entrambe le parti hanno dato atto che il 13 ottobre 2023 vi è stata l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII proposto da con il pagamento di una percentuale Parte_2 delle somme fatte valere dai creditori, tra i quali anche . È stato inoltre effettuato il Controparte_1 versamento nei confronti dell'odierna opponente della prima rata di rientro (circostanza incontestata e comunque documentata dalla prod. C allegata da parte opponente nelle note di trattazione scritta del
7.10.2024).
Tale circostanza, considerata la peculiarità del presente giudizio – di opposizione a decreto ingiuntivo – dà luogo alla carenza sopravvenuta di interesse, travolgendo così la pronuncia resa nella fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Ed infatti: “con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio pagina 1 di 2 intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 199.3, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992). (Cass. Sez, I, n. 13085/2008).
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 1498/2022, deve quindi essere revocato, alla luce della presente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese.
Le parti non sono riuscite a trovare un componimento amichevole relativamente alle spese, anzi ciascuna ha insistito per la condanna della controparte.
Ed allora, secondo i noti principi in materia, deve essere statuito sulle spese, così come richiesto dalle parti, che non hanno purtroppo trovato alcun accordo in merito. Questa pronuncia deve essere compiuta in base al principio della soccombenza virtuale (Trib. Firenze 15-11-1994; Trib. Prato 19-05-
1994; Trib. Ferrara 24-01-1997; Trib. Milano 2-11-1998; Trib. Catania 21-12-1999). A tal fine l'unico dato valutativo che deve essere considerato è se la pretesa dell'opposta, di pagamento di € 12.199,70, per l'utilizzo in esclusiva dei marchi della società sportiva opponente da parte del tesserato
[...]
, sia o meno provata. Tali fatture sono in parte riferite a somme residuate dopo avvenuti Parte_3 pagamenti da parte di (il cui criterio di imputazione, in realtà neppure chiaro, è Parte_2 stato però contestato), in parte in relazione a spese di trasferta che, ex art.
6.2 del contratto stipulato tra le parti, richiedevano una preventiva autorizzazione. A fronte di tali elementi, che potrebbero portare ad una condanna alle spese di parte opposta, deve considerarsi l'irrilevanza dell'avvenuto versamento di € 5.000,00 di parte opponente poiché avvenuto nei confronti del cedente il contratto, dopo l'avvenuta comunicazione – ed accettazione – della cessione del contratto, quindi lo stesso accordo di ristrutturazione che ha visto il riconoscimento, per quanto parziale, con la previsione dei relativi pagamenti, in parte già avvenuti, dei debiti qui azionati.
Tali elementi, complessivamente considerati, avrebbero verosimilmente portato, all'esito di un giudizio di merito, all'accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni con un almeno parziale soccombenza reciproca. Per tali motivi deve essere quindi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1498/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 29 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 2 di 2