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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2052/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8098/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM000175 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239057894549000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90578945 49/000, notificatale in data
03.03.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 11.743,73. A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica del suddetto avviso di accertamento presupposto, con conseguente nullità e/o inefficacia dello stesso e dell'intimazione di pagamento opposta. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione del credito. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
05.06.2025, con le quali ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, non avendo la ricorrente provveduto a notificare il ricorso anche all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma), litisconsorte necessario. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di notifica dell'atto presupposto, la cui responsabilità sarebbe da ascrivere unicamente all'Ente creditore. Ha infine sostenuto la legittimità del proprio operato e l'insussistenza della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per la mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
546/1992. Tale norma, che impone il litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore
"in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto", non può essere interpretata nel senso di precludere al contribuente la possibilità di agire unicamente nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato (nel caso di specie, l'intimazione di pagamento), quando l'oggetto della doglianza
è proprio la mancata conoscenza dell'atto presupposto. L'interesse ad agire del contribuente sorge, infatti, con la notifica dell'atto della riscossione, ed è contro l'emittente di tale atto che la sua azione deve essere primariamente diretta. Sarà poi onere dell'agente della riscossione, qualora intenda resistere alla domanda, chiamare in causa l'ente impositore o, comunque, munirsi della prova idonea a superare l'eccezione del ricorrente. Ne consegue che il rapporto processuale risulta correttamente instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Quando il contribuente impugna un atto della riscossione deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, la legittimazione passiva spetta all'ente che ha emesso l'atto impugnato, ossia l'agente della riscossione. Quest'ultimo, infatti,
è il soggetto che vanta la pretesa creditoria e minaccia l'esecuzione forzata, ed è quindi l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto processuale. L'agente della riscossione non è un mero "nuncius", ma il soggetto che, sulla base del ruolo, procede alla riscossione coattiva. Pertanto, quando viene contestata la validità della procedura di riscossione per un vizio che ne inficia un presupposto fondamentale, quale la notifica dell'atto impositivo, l'agente della riscossione è pienamente legittimato a contraddire, avendo l'onere di dimostrare la regolarità dell'intera sequenza procedimentale che giustifica la sua pretesa.
Passando al merito, la doglianza principale della ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, è fondata.
La notificazione dell'atto impositivo costituisce un presupposto indefettibile per la sua efficacia e, di conseguenza, per la legittimità della successiva azione di riscossione. In sua assenza, la pretesa tributaria non può ritenersi validamente sorta nei confronti del contribuente e, pertanto, non può essere posta a fondamento di alcun atto esecutivo.
Nel processo tributario, l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione dell'atto presupposto, a fronte della specifica contestazione del contribuente, grava sull'Amministrazione finanziaria e, nel caso di specie, sull'agente della riscossione che ha emesso l'atto consequenziale. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, debitamente compilato in ogni sua parte.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ader al pagamento delle spese di lite, che quantifica in €. 2.000,00, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ed oltre all'importo versato dalla ricorrente a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN IL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8098/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM000175 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239057894549000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90578945 49/000, notificatale in data
03.03.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 11.743,73. A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica del suddetto avviso di accertamento presupposto, con conseguente nullità e/o inefficacia dello stesso e dell'intimazione di pagamento opposta. In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione del credito. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
05.06.2025, con le quali ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, non avendo la ricorrente provveduto a notificare il ricorso anche all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma), litisconsorte necessario. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di notifica dell'atto presupposto, la cui responsabilità sarebbe da ascrivere unicamente all'Ente creditore. Ha infine sostenuto la legittimità del proprio operato e l'insussistenza della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per la mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
546/1992. Tale norma, che impone il litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore
"in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto", non può essere interpretata nel senso di precludere al contribuente la possibilità di agire unicamente nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato (nel caso di specie, l'intimazione di pagamento), quando l'oggetto della doglianza
è proprio la mancata conoscenza dell'atto presupposto. L'interesse ad agire del contribuente sorge, infatti, con la notifica dell'atto della riscossione, ed è contro l'emittente di tale atto che la sua azione deve essere primariamente diretta. Sarà poi onere dell'agente della riscossione, qualora intenda resistere alla domanda, chiamare in causa l'ente impositore o, comunque, munirsi della prova idonea a superare l'eccezione del ricorrente. Ne consegue che il rapporto processuale risulta correttamente instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Quando il contribuente impugna un atto della riscossione deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, la legittimazione passiva spetta all'ente che ha emesso l'atto impugnato, ossia l'agente della riscossione. Quest'ultimo, infatti,
è il soggetto che vanta la pretesa creditoria e minaccia l'esecuzione forzata, ed è quindi l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto processuale. L'agente della riscossione non è un mero "nuncius", ma il soggetto che, sulla base del ruolo, procede alla riscossione coattiva. Pertanto, quando viene contestata la validità della procedura di riscossione per un vizio che ne inficia un presupposto fondamentale, quale la notifica dell'atto impositivo, l'agente della riscossione è pienamente legittimato a contraddire, avendo l'onere di dimostrare la regolarità dell'intera sequenza procedimentale che giustifica la sua pretesa.
Passando al merito, la doglianza principale della ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, è fondata.
La notificazione dell'atto impositivo costituisce un presupposto indefettibile per la sua efficacia e, di conseguenza, per la legittimità della successiva azione di riscossione. In sua assenza, la pretesa tributaria non può ritenersi validamente sorta nei confronti del contribuente e, pertanto, non può essere posta a fondamento di alcun atto esecutivo.
Nel processo tributario, l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione dell'atto presupposto, a fronte della specifica contestazione del contribuente, grava sull'Amministrazione finanziaria e, nel caso di specie, sull'agente della riscossione che ha emesso l'atto consequenziale. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, debitamente compilato in ogni sua parte.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ader al pagamento delle spese di lite, che quantifica in €. 2.000,00, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ed oltre all'importo versato dalla ricorrente a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN IL