Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2025, proposto da
PI AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 11272 del 21 luglio 2025 del Comune di Castrignano del Capo, successivamente conosciuta;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è usufruttuario di un terreno sito nel Comune di Castrignano del Capo presso il quale esercita un’attività commerciale servendosi di alcuni manufatti – tra cui un chiosco a uso bar e relativi accessori – realizzati e mantenuti sulla base di diversi titoli edilizi rilasciati nel corso del tempo dall’amministrazione comunale, rappresentati per quanto di specifico interesse ai fini della presente vicenda, dai permessi di costruire:
- n. 8/2010 “ avente ad oggetto l’installazione di un chiosco amovibile e attrezzature di contorno per la realizzazione di uno stabilimento balneare, a condizione del montaggio e dello smontaggio stagionale delle strutture ” (pagg. 2 e 3 del ricorso);
- n. 12/2011 “ avente ad oggetto l’ampliamento della struttura già assentita con il permesso di costruire n. 8/2010, mediante realizzazione di una struttura ombreggiante al servizio dello stabilimento balneare, a condizione della limitazione dell’installazione al solo periodo estivo, così come stabilito dal p.c. n. 8/2010 ” (pag. 3 del ricorso);
- n. 53/2016 “ avente ad oggetto il posizionamento di un chiosco - bar, con servizi e accessori, a carattere stagionale, per la somministrazione di alimenti e bevande, con la prescrizione speciale “a condizione che la struttura sia smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31 ott. 2016 ” (pag. 3 del ricorso).
1.1. Con ordinanza n. 24/2019, il Comune di Castrignano del Capo disponeva la demolizione del chiosco e dei relativi accessori, non avendo il ricorrente provveduto allo smontaggio delle strutture nei termini indicati nel provvedimento autorizzativo n. 53/2016.
1.2. Detto provvedimento veniva confermato in sede giudiziale con sentenza di questo TAR n. 1324/2020 e successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 320/2025. Nei suddetti giudizi venivano, inoltre, respinti anche i motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso il diniego opposto dal Comune all’istanza di rimontaggio e di mantenimento annuale presentata per la stagione balneare 2019.
1.3. Il ricorrente, quindi, con segnalazione certificata di inizio attività del 15 maggio 2025 provvedeva a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione.
1.4. Successivamente, in data 14 luglio 2025, il ricorrente presentava presso il Comune una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA), con la quale rappresentava l’avvio delle operazioni di rimontaggio delle strutture assentite sulla base dei permessi di costruire n. 8/2010 e n. 12/2011.
1.5. Il Comune, tuttavia, con nota prot. n. 11272 del 21 luglio 2025, diffidava il ricorrente “ a non eseguire alcuna installazione e a non alterare lo stato dei luoghi ”, rappresentando, in particolare, che: “ i due titoli abilitativi richiamati … allo stato non hanno alcuna validità giuridica; detti titoli sono stati rilasciati per installazioni temporanee, limitate alla sola stagione estiva … sono stati palesemente superati dall’ultimo titolo che risulta rilasciato per l’installazione in questione ”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 11 ottobre 2025 e depositato in data 17 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato la suddetta nota del 21 luglio 2025, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/’90; difetto di istruttoria; manifesta irragionevolezza; travisamento dei fatti; erronea presupposizione; violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione, buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità nel merito delle ragioni poste dal Comune a fondamento della nota impugnata, in quanto i titoli edilizi richiamati nella CILA dovrebbero ritenersi ancora validi e, pertanto, idonei a legittimare la realizzazione delle opere in questione, non essendo mai stata stabilita per questi ultimi alcuna limitazione temporale massima di efficacia, ma solo una prescrizione di stagionalità, mentre il termine finale del 31 ottobre 2016 riguarderebbe unicamente il permesso di costruire n. 53/2016, avente ad oggetto una mera variante.
- “ Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/’90; difetto di istruttoria ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 non avendo il Comune fatto precedere la nota impugnata dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento, circostanza che avrebbe impedito, altresì, un adeguato approfondimento istruttorio circa la legittimità delle opere oggetto della CILA.
2.1. Il Comune di Castrignano del Capo si è costituito in giudizio in data 11 novembre 2025 mediante deposito di una memoria difensiva con la quale ha replicato al ricorso, ricostruendo le vicende di causa e precisando, in particolare, che i titoli edilizi posti dal ricorrente a fondamento della CILA sarebbero privi di effetti, essendo stati superati dal successivo permesso di costruire rilasciato nel 2016. Il Comune, inoltre, ha evidenziato l’incompatibilità delle opere in questione con lo strumento pianificatorio vigente e dedotto la non debenza della comunicazione di avvio del procedimento.
2.2. A esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, questo TAR, con ordinanza n. 522 del 12 novembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso mediante fissazione dell’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
2.3. In data 20 febbraio 2026 il Comune di Castrignano del Capo ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese.
2.4. In data 4 marzo 2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ulteriormente argomentato sulle ragioni poste a sostegno del ricorso e, in particolare, sui rilievi in ordine alla persistente vigenza degli effetti dei titoli edilizi posti a base della CILA.
2.5. A esito dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della nota comunale impugnata, in quanto i permessi di costruire n. 8/2010 e n. 12/2011 dovrebbero ritenersi ancora produttivi di effetti e, pertanto, idonei a legittimare il rimontaggio delle strutture, trattandosi di titoli privi di alcuna scadenza temporale finale, la quale veniva, invece, apposta solo al successivo permesso in variante n. 53/2016 e il cui venir meno, pertanto, non avrebbe inficiato i titoli precedenti.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Il permesso di costruire n. 53/2016, come si legge dal testo del provvedimento, è stato rilasciato dal Comune per “ eseguire lavori di: Posizionamento di un chiosco bar, con servizi ed accessori, a carattere stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande ”. Pertanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente (considerato, peraltro, che non è stata prodotta ulteriore documentazione al riguardo), non vi sono elementi per ritenere che detto titolo sia intervenuto solo in funzione di variante rispetto ai precedenti permessi n. 8/2010 e n. 12/2011, trattandosi piuttosto di un atto con il quale il Comune ha autorizzato, a partire da tale momento, l’edificazione del chiosco in questione secondo l’ultimo progetto presentato dal ricorrente.
3.3. Il permesso di costruire del 2016, inoltre, ha inequivocabilmente cessato di avere efficacia alla data del 31 ottobre 2016 in ragione del termine finale ivi apposto e la cui operatività è stata confermata in via definitiva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 320/2025.
3.4. Alla luce di tali rilievi, pertanto, il permesso di costruire del 2016 ha determinato il superamento dei precedenti titoli edilizi rilasciati in favore del ricorrente, non costituendone una mera variante, ma l’atto a mezzo del quale il Comune ha da ultimo autorizzato la realizzazione del chiosco, ponendo il limite di durata del 30 ottobre 2016. Diversamente ragionando, peraltro, si addiverrebbe all’irragionevole conclusione di dover ritenere che i precedenti titoli, non più attivati dal ricorrente a partire dal rilascio del permesso del 2016, siano rimasti in quiescenza per quasi dieci anni e siano semplicemente riutilizzabili in base alla convenienza del titolare.
3.5. Da quanto detto discende, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto, a fronte del venire meno degli effetti dei permessi di costruire n. 8/2010 e n. 12/2011, la CILA presentata dal ricorrente sulla scorta di detti titoli non può ritenersi idonea a legittimare il rimontaggio delle strutture.
4. Con la seconda ragione di censura il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 non avendo il Comune fatto precedere la nota impugnata dalla comunicazione di avvio del procedimento, impedendo, peraltro, il contraddittorio sui rilievi formulati nel ricorso in ordine alla persistente validità dei titoli edilizi posti dal ricorrente a fondamento della CILA.
4.1. Anche il secondo motivo è infondato.
4.2. Sul punto è sufficiente rilevare, da una parte, che la nota impugnata costituisce un atto con il quale il Comune ha provveduto a prendere posizione sulla CILA presentata da parte del ricorrente, mentre l’art. 7 l. 241/1990 riguarda unicamente i provvedimenti adottati ex officio e, dall’altra, che, in ogni caso, alla luce di quanto rilevato in relazione al primo motivo di ricorso, è applicabile alla presente vicenda il disposto dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, secondo cui “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
5. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, vertendo in particolare sull’interpretazione degli effetti dei diversi titoli edilizi succedutisi nel corso del tempo, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CC | NI PA |
IL SEGRETARIO