TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 591
TAR
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
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Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/90; difetto di istruttoria; irragionevolezza; travisamento dei fatti; erronea presupposizione; violazione principi buona fede, correttezza, leale collaborazione, buon andamento azione amministrativa

    Il permesso di costruire n. 53/2016 autorizzava il posizionamento di un chiosco bar a carattere stagionale con termine al 31 ottobre 2016. Tale permesso ha superato i titoli precedenti, non essendone una variante, e ha determinato la cessazione della loro efficacia. Il ragionamento del ricorrente porterebbe all'irragionevole conclusione che titoli precedenti, non attivati per anni, possano essere riutilizzati a convenienza.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/90; difetto di istruttoria

    La nota impugnata costituisce un atto di presa di posizione sulla CILA presentata, non un provvedimento adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 7 L. 241/90. In ogni caso, si applica l'art. 21 octies, co. 2, L. 241/90, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza della comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 591
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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