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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 760/2025 depositato il 09/03/2025 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile N.4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3045/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 10/07/2024 Atti impositivi:
n_accertamento_1- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro-tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 12^, n. 3045/2024 del
1.07.2024, depositata il 10.07.2024, avente ad oggetto Tari anno 2018 – avviso di accertamento n.
n_accertamento_1.
La sentenza di primo grado ha preliminarmente rilevato che l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo dovesse ritenersi inesistente, in quanto non redatto nelle forme previste dal legislatore, perché non formato quale PDF.
Nel merito, il primo giudice ha ritenuto le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio del Comune resistente non fondate ed il ricorso della Resistente_1 accoglibile.
Nel merito la sentenza ha ritenuto:
-l'erronea applicazione della Legge n. 47/2013 da parte dell'amministrazione comunale poiché detta normativa 'esclude dalla Tassa Rifiuti superfici pertinenziali o accessorie ai locali tassabili e quelle ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente';
- la natura dei rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari prodotti dall'Ipermercato che
'sono costituiti per la maggior parte da imballaggi terziari che non possono essere assimilati dai
Comuni ai rifiuti urbani';
-l'impossibilità di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti da Resistente_1, sia perché prevalentemente imballaggi terziari, sia perché -in ogni caso- 'i rifiuti prodotti sono superiori alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale' e 'per costante giurisprudenza, la produzione di rifiuti superiore alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi';
-la produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali, poiché 'su dette superfici produce rifiuti speciali da imballaggio in via continuativa e prevalente, tant'è che il rapporto tra il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dall'esercizio e quello dei rifiuti speciali di imballaggio incide nella misura dell'82.46% sul totale complessivo';
-l'esistenza di prova come nel caso in esame dell'autonomo avvio a recupero e della delimitazione delle superfici, poiché Resistente_1 ha documentalmente provato l'esistenza di un contratto sottoscritto con una ditta privata per l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ad altra documentazione comprovante l'esecuzione di tale contratto (fatture e formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero nell'anno accertato), e la planimetria del punto vendita, con delimitazione e distinzione delle superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti urbani';
-l'intassabilità dei parcheggi dell'Ipermercato riservati a clienti e dipendenti, trattandosi di superfici che 'devono ritenersi pertinenziali ai locali ove si svolge l'attività commerciale, specie quando si tratta di enormi centri di vendita' e 'se pure frequentata da persone e utenti in numero rilevante, tuttavia quegli spazi non sono normalmente destinati ai rifiuti urbani';
La Corte, in conclusione, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per contestare l'omessa e infedele denuncia e per l'applicazione delle sanzioni e quindi ha annullato l'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Cinisello ha motivatamente censurato la sentenza, in primo luogo, per avere ritenuto inesistente l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo.
Nel merito il Comune ha ritenuto la sentenza oggetto del presente gravame pregna di imprecisioni, erroneità, violazioni di legge e ha ritenuto che la stessa si sia anche pronunciata in dispregio alla nota e pacifica giurisprudenza di legittimità da essere meritevole di censure per ogni periodo della parte motiva del pronunciamento. Ha contestato la ritenuta intassabilità dei parcheggi e la ritenuta intassabilità delle altre superfici del locale con riferimento al presunto mancato servizio e alla presunta mancata assimilazione per superamento del criterio quantitativo e anche con riferimento alle superfici produttive di rifiuti speciali da imballaggio terziario.
In subordine, il Comune ha chiesto la debenza della quota fissa anche per le superfici produttive di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
Il Comune ha concluso chiedendo, in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la regolarità e validità delle controdeduzioni dell'ente prodotte in primo grado e di tutti i suoi allegati e, nel merito, di confermare integralmente le pretese tributarie esposte nell'avviso di accertamento Tari anno 2018 n.n_accertamento_1; - in via subordinata, qualora dovesse individuare delle porzioni di superficie occupata nella quali la produzione di rifiuti speciali risulti provata in prevalenza e continuità, confermare come dovuta la quota fissa della tari applicata.
Resistente_1 si è costituita in giudizio, insistendo perché questo giudice confermi l'inesistenza dell'atto di costituzione del Comune e insistendo nel merito sulle proprie tesi difensive, quindi sulla intassabilità dei parcheggi, Sulla insussistenza dei presupposti per la tassazione delle superfici di vendita, dei magazzini e dei laboratori produttivi di rifiuti speciali da imballaggio terziari;
Sull'autonomo avvio a recupero dei rifiuti speciali e sul conseguente diritto alla esenzione dalla Tassa
Rifiuti; Sulla non assimilabilità dei rifiuti speciali di Resistente_1; Sulla intassabilità delle superfici di vendita, dei magazzini e dei laboratori produttivi di rifiuti speciali da imballaggio terziari;
Sulla esenzione dalla Tassa Rifiuti.
Resistente_1 ha concluso chiedendo a questa Corte, previa disapplicazione degli art. 21, c.1 (primo punto Utenze non domestiche) e art. 34 del Reg. comunale TARI, nonché dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene
Urbana indicati in epigrafe, respingere l'appello del Comune, confermando l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa
Resistente_1Rifiuti come indicato nella istanza presentata da il 10.02.2015 (doc. 9) e, segnatamente, confermando la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq., l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
In applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo Collegio ritiene che la TARI del 2018 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della
Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di TARES 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
RS-TIA 2005-TARI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Resistente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto asserito dalla Suprema Corte, pertanto, deve esssere confermata la
TAR per l'annualità 2018, per le aree adibite a parcheggi.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche RS e la TARI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Avendo Resistente_1 dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2018, doc. 12, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2018 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2018 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto ON e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa. In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Resistente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini, a capannoni o in altre aree, già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Resistente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie. Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La TARI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Per i motivi esposti, l'appello del Comune può essere accolto in parte, con conferma della legittimità dell'imposizione T.A.R.I. 2018 per le aree adibite a parcheggio, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, stante la prevalente presenza umana e la conseguente produzione di rifiuti urbani;
l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in quanto aree di produzione di rifiuti speciali;
il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2018; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene legittima l'imposizione T.A.R.I. 2018 per le aree adibite a parcheggio;
ritiene l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi;
conferma l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
dichiara il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2018; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
RI RE MA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 760/2025 depositato il 09/03/2025 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile N.4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3045/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 10/07/2024 Atti impositivi:
n_accertamento_1- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro-tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 12^, n. 3045/2024 del
1.07.2024, depositata il 10.07.2024, avente ad oggetto Tari anno 2018 – avviso di accertamento n.
n_accertamento_1.
La sentenza di primo grado ha preliminarmente rilevato che l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo dovesse ritenersi inesistente, in quanto non redatto nelle forme previste dal legislatore, perché non formato quale PDF.
Nel merito, il primo giudice ha ritenuto le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio del Comune resistente non fondate ed il ricorso della Resistente_1 accoglibile.
Nel merito la sentenza ha ritenuto:
-l'erronea applicazione della Legge n. 47/2013 da parte dell'amministrazione comunale poiché detta normativa 'esclude dalla Tassa Rifiuti superfici pertinenziali o accessorie ai locali tassabili e quelle ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente';
- la natura dei rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari prodotti dall'Ipermercato che
'sono costituiti per la maggior parte da imballaggi terziari che non possono essere assimilati dai
Comuni ai rifiuti urbani';
-l'impossibilità di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti da Resistente_1, sia perché prevalentemente imballaggi terziari, sia perché -in ogni caso- 'i rifiuti prodotti sono superiori alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale' e 'per costante giurisprudenza, la produzione di rifiuti superiore alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi';
-la produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali, poiché 'su dette superfici produce rifiuti speciali da imballaggio in via continuativa e prevalente, tant'è che il rapporto tra il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dall'esercizio e quello dei rifiuti speciali di imballaggio incide nella misura dell'82.46% sul totale complessivo';
-l'esistenza di prova come nel caso in esame dell'autonomo avvio a recupero e della delimitazione delle superfici, poiché Resistente_1 ha documentalmente provato l'esistenza di un contratto sottoscritto con una ditta privata per l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ad altra documentazione comprovante l'esecuzione di tale contratto (fatture e formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero nell'anno accertato), e la planimetria del punto vendita, con delimitazione e distinzione delle superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti urbani';
-l'intassabilità dei parcheggi dell'Ipermercato riservati a clienti e dipendenti, trattandosi di superfici che 'devono ritenersi pertinenziali ai locali ove si svolge l'attività commerciale, specie quando si tratta di enormi centri di vendita' e 'se pure frequentata da persone e utenti in numero rilevante, tuttavia quegli spazi non sono normalmente destinati ai rifiuti urbani';
La Corte, in conclusione, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per contestare l'omessa e infedele denuncia e per l'applicazione delle sanzioni e quindi ha annullato l'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Cinisello ha motivatamente censurato la sentenza, in primo luogo, per avere ritenuto inesistente l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo.
Nel merito il Comune ha ritenuto la sentenza oggetto del presente gravame pregna di imprecisioni, erroneità, violazioni di legge e ha ritenuto che la stessa si sia anche pronunciata in dispregio alla nota e pacifica giurisprudenza di legittimità da essere meritevole di censure per ogni periodo della parte motiva del pronunciamento. Ha contestato la ritenuta intassabilità dei parcheggi e la ritenuta intassabilità delle altre superfici del locale con riferimento al presunto mancato servizio e alla presunta mancata assimilazione per superamento del criterio quantitativo e anche con riferimento alle superfici produttive di rifiuti speciali da imballaggio terziario.
In subordine, il Comune ha chiesto la debenza della quota fissa anche per le superfici produttive di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
Il Comune ha concluso chiedendo, in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la regolarità e validità delle controdeduzioni dell'ente prodotte in primo grado e di tutti i suoi allegati e, nel merito, di confermare integralmente le pretese tributarie esposte nell'avviso di accertamento Tari anno 2018 n.n_accertamento_1; - in via subordinata, qualora dovesse individuare delle porzioni di superficie occupata nella quali la produzione di rifiuti speciali risulti provata in prevalenza e continuità, confermare come dovuta la quota fissa della tari applicata.
Resistente_1 si è costituita in giudizio, insistendo perché questo giudice confermi l'inesistenza dell'atto di costituzione del Comune e insistendo nel merito sulle proprie tesi difensive, quindi sulla intassabilità dei parcheggi, Sulla insussistenza dei presupposti per la tassazione delle superfici di vendita, dei magazzini e dei laboratori produttivi di rifiuti speciali da imballaggio terziari;
Sull'autonomo avvio a recupero dei rifiuti speciali e sul conseguente diritto alla esenzione dalla Tassa
Rifiuti; Sulla non assimilabilità dei rifiuti speciali di Resistente_1; Sulla intassabilità delle superfici di vendita, dei magazzini e dei laboratori produttivi di rifiuti speciali da imballaggio terziari;
Sulla esenzione dalla Tassa Rifiuti.
Resistente_1 ha concluso chiedendo a questa Corte, previa disapplicazione degli art. 21, c.1 (primo punto Utenze non domestiche) e art. 34 del Reg. comunale TARI, nonché dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene
Urbana indicati in epigrafe, respingere l'appello del Comune, confermando l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa
Resistente_1Rifiuti come indicato nella istanza presentata da il 10.02.2015 (doc. 9) e, segnatamente, confermando la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq., l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
In applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo Collegio ritiene che la TARI del 2018 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della
Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di TARES 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
RS-TIA 2005-TARI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Resistente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto asserito dalla Suprema Corte, pertanto, deve esssere confermata la
TAR per l'annualità 2018, per le aree adibite a parcheggi.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche RS e la TARI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Avendo Resistente_1 dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2018, doc. 12, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2018 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2018 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto ON e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa. In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Resistente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini, a capannoni o in altre aree, già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Resistente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie. Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La TARI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Per i motivi esposti, l'appello del Comune può essere accolto in parte, con conferma della legittimità dell'imposizione T.A.R.I. 2018 per le aree adibite a parcheggio, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, stante la prevalente presenza umana e la conseguente produzione di rifiuti urbani;
l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in quanto aree di produzione di rifiuti speciali;
il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2018; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene legittima l'imposizione T.A.R.I. 2018 per le aree adibite a parcheggio;
ritiene l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi;
conferma l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
dichiara il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2018; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
RI RE MA