Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 326
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Intassabilità dei parcheggi

    I parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. La contribuente avrebbe dovuto dimostrare i presupposti fattuali per beneficiare delle esclusioni, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale.

  • Accolto
    Tassabilità delle aree di vendita, uffici, accessori e servizi

    In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili. Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).

  • Accolto
    Esclusione della tassazione (quota variabile) per aree di magazzino, ricevimento merci e stoccaggio

    Le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi. La tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa.

  • Accolto
    Riduzione della quota variabile per rifiuti speciali avviati a recupero

    Avendo Resistente_1 dimostrato documentalmente di aver avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. La società contribuente ha diritto alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2018.

  • Accolto
    Omessa previsione del criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti

    Ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali. Nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 326
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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