Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1372/2020 r.g. vertente fra:
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Parte_1 P.IVA_1
TAGLIAFERRI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MASSIMILIANO CHIUCHIOLO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12.07, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Tommaso Pontello in sostituzione dell'avv. Tagliaferri Riccardo. Per parte appellate, l'Avv. Eleonora Burelli in sostituzione dell'avv. Chiuchiolo Massimiliano. Nessuno compare per . Controparte_2
pagina 1 di 16
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1372/2020 promossa da:
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Parte_1 P.IVA_1
TAGLIAFERRI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMILIANO CHIUCHIOLO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._1
PARTE APPELLATA
pagina 2 di 16 avverso la sentenza n. 963/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2020.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, in accoglimento del presente appello, e respinto l'appello incidentale proposto dal appellato, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di CP_1
Firenze n. 963 del 21 aprile 2020, resa inter partes nella causa R.G. n. 7158/2018, notificata il 3 luglio 2020, e conseguentemente
- in tesi, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dal
[...]
giacché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- in ipotesi subordinata, laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere le domande avversarie meritevoli di accoglimento, accertare che la responsabilità esclusiva in ordine al pregiudizio lamentato dal dovrà imputarsi Controparte_3 alla Sig.ra la medesima a Controparte_2 manlevare e/o tenere indenne da tutte le eventuali conseguenze Parte_1 pregiudizievoli, nessuna esclusa, derivanti dal presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
NEL MERITO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'impugnazione proposta e tutte le domande formulate dalla società nei confronti del Parte_1 [...] in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto e per Controparte_3
l'effetto confermare sul punto la sentenza n. 963/20 Tribunale di Firenze”;
NEL MERITO IN IPOTESI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- condannare la società per i titoli di cui in premessa, al pagamento in Parte_1 favore del di tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, alla Sig.ra CP_1 [...] per lo sfruttamento del tetto mediante l'installazione CP_2 CP_4
ARTINI” apposta sul tetto del fa Controparte_3 CP
in , oltre interessi legali dal dì del dovuto al dì del saldo;
”
[...] CP_3
NEL MERITO IN ULTERIORE IPOTESI
- condannare la società per i titoli di cui in premessa, ad indennizzare il Parte_1 della diminuzione patrimoniale subita per l'indebito sfruttamento del tetto CP_1
e mediante l'installazione pubblicitaria “MARTINI” apposta sul tetto del fabbricato del nella misura che sarà accertata in Controparte_3 corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al dì del saldo;
”
NEL MERITO IN ULTERIORE IPOTESI
pagina 3 di 16 - condannare la società per i titoli di cui in premessa, al pagamento del Parte_1 risarcimento di tutti i subendi dal Condominio a seguito dell'indebito sfruttamento del tetto condominiale mediante l'installazione pubblicitaria “MARTINI” CP_ apposta sul tetto del fabbricato del in nella Controparte_3 CP_3 misura che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al dì del saldo;
”
“Con riserva di ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione e vittoria di spese, anche generali, e compensi dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 963/2020 pubblicata il 21/04/2020, ha così deciso:
1) CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimuovere a proprie spese, oneri e cura, sul tetto del Controparte_3
[...]
2) RIGETTA ogni altra domanda proposta da;
CP_1 Controparte_3
3) CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e in solido tra loro. a rimborsare, in favore di Controparte_2
nella misura di 2/3, le spese di lite, che si liquidano per Controparte_3 intero in : € 1.620,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.767,00 per la fase decisione, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi per €
545,00;
4) DICHIARA integralmente compensate fra parte convenuta e terza chiamata le spese di lite.
1.1 Il (anche solo aveva Controparte_5 CP_1 agito contro chiedendone la condanna a rimuovere una insegna pubblicitaria Parte_1 che la società aveva istallato sul tetto condominiale, nonché la condanna al pagamento di tutte le somme corrisposte dalla società convenuta a per lo sfruttamento Controparte_2 economico del tetto condominiale.
La era stata in origine l'unica proprietaria dell'intero edificio e aveva a suo CP_2 tempo concesso a , da ultimo con contratto del 2014, il diritto all'istallazione della Parte_1 insegna, dietro pagamento di un canone,. pagina 4 di 16 Nel vendere, nel corso del tempo, singole unità abitative, la aveva sempre avuto CP_2 cura di riservarsi il diritto di sfruttamento economico del tetto, sin quando non fosse restata anche condomina.
Il 15.4.1993, tuttavia, la aveva venduto l'ultima sua proprietà nel palazzo, sicché CP_2 da allora essa non aveva più alcun titolo a percepire i canoni, che, al contrario, aveva continuato a incassare da . Parte_1
Pertanto, doveva rimuovere l'insegna e pagare al tutto quanto Parte_1 CP_1 aveva erroneamente corrisposto alla dal 1993 a oggi. CP_2
1.2 si era costituita per resistere, deducendo che, alle richieste del Parte_1
Condominio, aveva interpellato la la quale aveva risposto di avere mantenuto il CP_2 diritto di sfruttamento economico del tetto, che, in effetti, persisteva;
in ogni caso, i pagamenti erano avvenuti in buona fede (art. 1189 c.c.).
In via subordinata, aveva chiesto di chiamare la in causa, per esserne mallevato. CP_2
1.3 chiamata in garanzia, si era costituita per resistere, Controparte_2 sostenendo di avere diritto, anche per usucapito usufrutto, di continuare a sfruttare il tetto e, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, comunque, di ogni domanda contro di sé.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha così ragionato:
1.4.a Innanzitutto, ha dato per documentati o pacifici i seguenti fatti:
1.4.a.i che l'edificio condominiale era in origine di proprietà della sola la quale, CP_2 nel corso del tempo, ne aveva ceduto singole unità, sino ad alienarle tutte nel 1993;
1.4.a.ii «[…] Con riferimento proprio ai vari contratti di compravendita, intervenuti tra il 1978 e il 1993, si evidenzia come essi contengano specifiche “riserve di sfruttamento della facciata e del tetto per la pubblicità ivi installata” in favore di In particolare, CP_2 quattro dei predetti contratti contengono una riserva di sfruttamento c.d. condizionata, essendo fatta “a favore di tutte le residue porzioni del fabbricato di proprietà CP_2
(contratto del 1978; contratto MASIERI-PANGRAZIO del 1979; contratto Persona_1 del 1979; contratto del 1980); un unico Persona_2 Parte_2 contratto, invece, quello più recente, prevede una riserva di sfruttamento “incondizionata”, ossia non in favore delle residue porzioni di proprietà di avendo la stessa alienato CP_2 proprio in tale occasione l'ultima unità immobiliare di sua proprietà (contratto CP_2
pagina 5 di 16 ANCILLOTTIPANCONESI del 1993). […]» (pag. 5);
1.4. , dal 1953, aveva istallato e manteneva sul tetto del Condominio Parte_3
l'insegna pubblicitaria “MARTINI”: ciò aveva fatto contrattando con la con la quale, CP_2 da ultimo, il 2.12.2014 aveva sottoscritto un contratto per l'apposizione dell'impianto luminoso.
1.4.b Il Tribunale ha poi concluso che dopo il 1993, ossia dopo la cessione dell'ultima unità abitativa, la non aveva più alcun diritto di disporre della cosa comune, CP_2 dovendosi senz'altro negare la sua tesi dell'avvenuta usucapione dell'usufrutto del tetto e della facciata condominiali.
Proprio nell'ultimo contratto di vendita (del 1993 a Panconesi/Ancillotti), la “… CP_2 garantisce quali qualità essenziali di quanto venduto: 1) la piena proprietà e disponibilità di quanto venduto e la liberta di esso da pesi di qualsiasi natura, vincoli, livelli ed oneri reali o meno, privilegi anche fiscal, iscritti e non iscritti, liti pendenti, servitù passive, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, che non ci sono aventi diritto a prelazione di qualsiasi genere …”
a conferma che nessun diritto più ella manteneva sulla cosa comune.
La riserva di sfruttamento della facciata e del tetto apposta non concerneva un diritto reale, ma un diritto personale.
1.4.c Venendo, poi, in maniera specifica, alle varie riserve di sfruttamento del tetto e della facciata a fini pubblicitarî, esse erano contenute nei cinque atti di alienazione:
- contratto e del 1978; CP_2 CP_6 CP_7
- contratto el 1979; CP_2 Per_3
- contratto del 1979; CP_2 Per_4
- contratto del 1980; CP_2 Per_5
- contratto e el 1993. CP_2 Per_6 Per_7
Nei primi quattro, la clausola prevedeva che il diritto sarebbe perdurato sin quando la avesse mantenuto una quota di proprietà del fabbricato: sicché, dopo il 1993, esso era CP_2 cessato.
Nell'ultimo contratto, tale limitazione non esisteva;
nondimeno, il contratto del 1993 era, rispetto al Condominio, res inter alios acta, e non si poteva ivi disporre, come ovvio, dell'intero bene comune (tetto e facciate). pagina 6 di 16 Ne discendeva che «[…] in forza della suddetta clausola contrattuale vrebbe CP_2 percepito i canoni di locazione corrisposti dalla per l'apposizione dell'insegna, Parte_1 senza tuttavia avere anche il potere di decidere se mantenere o meno l'installazione sul tetto condominiale. […]» (pag. 9).
Sicché, del tutto legittimamente il poteva ora pretendere la rimozione della CP_1 insegna.
1.4.d Si doveva invece rigettare la pretesa del di vedersi pagati i canoni CP_1 corrisposti alla dopo il 1993, perché, pur vero che non era più lei il soggetto tenuto, CP_2 nondimeno sussistevano le condizioni per applicare in favore di l'art. 1189 c.c.- Parte_1
1.4.e Sulla domanda di malleva di contro il Tribunale ha così Parte_1 CP_2 motivato (pag. 12):
Tutte le domande aventi contenuto patrimoniale sono state rigettate, ritenendo, da un lato, applicabile la disciplina del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. e, dall'altro, non provate le richieste di indennità e risarcimento dei danni.
Il rigetto di tali domande comporta l'assorbimento della domanda di manleva, valutabile nel merito solo laddove la convenuta fosse stata a sua volta ritenuta responsabile
e condannata al pagamento dei canoni di locazione o di risarcimento dei danni. Altri eventuali pregiudizi di tipo patrimoniale, quali ad esempio il risarcimento dei danni, non possono essere refusi, atteso che nessuna domanda in tal senso è stata esplicata da
nei confronti di Parte_1 CP_2
1.4.f Le spese di lite sopportate dall'attore sono state poste a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido, per due terzi, in considerazione della reciproca soccombenza, restando preponderante la posizione del mentre quelle fra convenuta e terza CP_1 chiamata sono state compensate per l'avvenuto assorbimento della domanda di malleva.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
e (di seguito anche Controparte_5 Controparte_2 appellati) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente articolato motivo, intitolato “Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità della sentenza in ordine alla sussistenza della legittimazione della Sig.ra a Controparte_2
pagina 7 di 16 concedere a terzi il tetto dell'immobile condominiale a fini pubblicitari”.
2.1 In sostanza, l'appellante denuncia la contraddittorietà fra la ritenuta persistenza efficacia e validità della riserva di sfruttamento contenuta nel contratto del 1993 (e in quello del 1978) e la negazione del diritto della di disporre del tetto a fini pubblicitarî. CP_2
Solo in alcuni contratti il diritto era stato limitato alla persistenza di una quota di comproprietà della mentre nell'ultimo no. Infatti, «[…] nel contratto di vendita del CP_2
15 aprile 1993, rogito Notaio Dott. , rep. n. 60525, racc. n. 13163 (doc. 7 cit) Persona_8 si prevede che “prende atto la parte acquirente che è riservato esclusivamente alla venditrice il diritto di sfruttare il tetto nella sua interezza per la pubblicità in esso attualmente installata a favore di terzi e per quelle che dovessero esservi installate nell'avvenire (…). Resta peraltro esclusa, per essere più precisi, la possibilità per la parte acquirente di pretendere pro quota le somme che la venditrice o suoi aventi causa introiteranno od andassero ad introitare per il consenso a terzi di installare nelle porzioni di tetto che sovrastano tutti gli altri vani venduti con il presente atto, la loro pubblicità”.
E anche nel contratto sottoscritto tra la Sig.ra e i Sig.ri e in CP_2 CP_6 CP_7 data 10 dicembre 1978 è previsto che “è riservato esclusivamente alla venditrice Signora il diritto di sfruttare il tetto nella sua interezza, per la pubblicità in esso Controparte_2 attualmente installata a favore di terzi, o per quelle che dovessero esservi installate nell'avvenire” (doc. 8 depositato nel giudizio di primo grado). […]» (appello, pagg. 14-15).
2.2 Per di più, il Tribunale aveva omesso di considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'apposizione di insegne, ove realizzata conformemente ad eventuali regolamenti amministrativi sulle affissioni e fatto salvo il disposto dell'art. 1120
u.c. c.c., costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ex art. 1102 c.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre ritualmente Controparte_2 evocata, non si è costituita e viene qui dichiarata contumace, il
[...]
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Controparte_5 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza pagina 8 di 16 impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
non senza proporre, in via subordinata, appello incidentale per reiterare tutte le domande respinte o assorbite, nonché l'integrale refusione delle spese.
4. La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte il 28.2.2024, ma è stata rimessa sul ruolo il 24.4.2024, su concorde istanza delle parti, le quali avevano rappresentato l'esistenza di avanzate trattative.
All'udienza del 12.6.2024 le parti, ribadendo l'esistenza delle trattative, hanno chiesto e ottenuto un rinvio all'udienza del 13.11.2024, ma, in quella sede, hanno informato del fallimento di esse, così che la Corte ha fissato l'odierna udienza di discussione, svoltasi come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello principale è infondato, assorbito quello incidentale;
e la malleva contro la inammissibile. CP_2
Si premette che le note difensive depositate il 3.6.2025 da possono comunque Parte_1 essere utilizzate, senza che ne derivi una lesione di difesa della controparte, trattandosi della mera illustrazione di tesi complessivamente già ben presenti al dibattito processuale.
5. L'appello principale va respinto, perché, a ben vedere, travisa la motivazione del
Tribunale e, comunque, è inidoneo a contrastare la domanda del CP_1
5.1 Si premette che è ormai cosa giudicata che i diritti che la si era via via CP_2 riservata hanno natura meramente personale: infatti, la diversa tesi che la avesse CP_2 mantenuto diritti reali di qualsiasi tipo sull'edificio è stata espressamente smentita dal primo giudice, senza che nessuno abbia gravato tale parte di sentenza.
5.2 Innanzitutto, non c'è alcuna contraddizione interna nella sentenza.
Il Tribunale ha sostenuto che solo la riserva di sfruttamento del tetto a fini pubblicitarî contenuta nell'ultimo contratto del 1993 persisteva dopo tale data, che aveva segnato, al contempo, la perdita di qualsiasi diritto reale della sul Condominio;
tutte le clausole CP_2 pagina 9 di 16 negli altri contratti, al contrario, avevano cessato di avere effetto con la perdita della proprietà.
Ha anche sostenuto che il contratto del 1993 non è opponibile agli altri condomini ex art. 1372 c.c.; e che la clausola neppure poteva essere considerata come un mandato a stipulare contratti di locazione per conto del Condominio.
E ha dunque concluso che dopo il 1993 la non poteva avere alcun diritto di CP_2 disporre della intera cosa comune.
L'appellante, nel ricostruire la ragione del decidere usata dal Tribunale, salta il passaggio incentrato sull'art. 1372 c.c. e, così facendo, denuncia la contraddittorietà della motivazione in modo del tutto fuorviato.
Il Tribunale, insomma, ha svolto questo ragionamento:
(-) un solo contratto, quello del 1993, attribuisce alla il diritto di sfruttamento CP_2 del tetto condominiale senza alcun limite collegato al suo mantenimento della proprietà;
(-) esso, d'altra parte, è rispetto agli altri condomini, res inter alios acta;
(-) pertanto, ferma la sua vigenza nei rapporti interni fra i contraenti del 1993, è però escluso dopo il 1993 qualsiasi diritto della a disporre della cosa comune. CP_2
Poiché l'appellante non si preoccupa di confutare l'affermata inopponibilità del contratto del 1993 agli altri condomini, né il nesso di dipendenza fra tale inopponibilità e la perdita del diritto della di disporre della cosa comune, tetto e facciate inclusi, l'impugnazione CP_2 potrebbe persino considerarsi, sotto questo profilo, inammissibile.
5.3 Peraltro, a prescindere dall'argomento svolto, il limite del mezzo di appello, almeno secondo il Tribunale, è di non valutare correttamente il contenuto del diritto di sfruttamento riservato in capo alla CP_2
Il diritto di sfruttare il tetto nella sua interezza per la pubblicità, una volta escluso che discenda da un qualche diritto reale della è un diritto di credito che, all'evidenza, CP_2 inerisce e si esaurisce nella percezione delle utilità economiche che il tetto procura, in quanto concesso a fini pubblicitarî.
Esso, quand'anche lo si estendesse all'infinito nel tempo, resterebbe però sempre e solo un diritto che non si estende al potere di disporre della cosa comune, ma solo di far propri i ricavi del suo sfruttamento economico.
pagina 10 di 16 Per opinare diversamente, sarebbe stato necessario o che il diritto dipendesse da un residuo diritto reale della che le attribuiva il godimento della cosa comune (come, a CP_2 es., l'usufrutto, che in prime cure era stato prospettato come oggetto di usucapione), ipotesi ormai irretrattabilmente esclusa;
o che esso risultasse in modo inequivocabile dal tenore delle clausole, ciò che può facilmente escludersi, perché il testo negoziale non fa alcun riferimento al potere di disporre della cosa comune, ma solo a quello di farne propri i relativi guadagni discendenti dallo sfruttamento pubblicitario.
Del resto, una interpretazione diversa delle clausole sarebbe, soprattutto alla luce del canone della buona fede (art. 1366 c.c.), scarsamente sostenibile. Se fosse vera, infatti, la tesi dell'appellante, si avrebbe che la in concreto, avrebbe, per così dire, espropriato i CP_2 proprietarî dell'intero tetto dell'edificio condominiale, rimettendo a sé, persino una volta uscita del tutto dal Condominio, il potere di disporne. È assai più ragionevole concludere che ciò che realmente le parti volevano, relativamente alla causa concreta della disposizione, era di mantenere in capo alla venditrice – beninteso, rispetto ai singoli cessionari e Pt_4 limitatamente ai singoli rapporti con loro - il diritto di continuare a far propri gli introiti dei canoni pubblicitarî.
Ne segue che correttamente il Tribunale ha reputato che, dopo il 1993, essendo la uscita dalla proprietà del Condominio, non avesse più alcun diritto di disporre della CP_2 cosa.
5.4 È fuorviante, ad avviso del Tribunale, il riferimento che fa agli artt. 1102 e Parte_1
1120 c.c.-
Sono disposizioni, infatti, che riguardano il comproprietario, qualità che la aveva CP_2 perduto sin dal 1993.
5.5 Né la vicenda può essere diversamente ricostruita facendo più specifico riferimento all'ultimo contratto stipulato dalla e dalla risalente al 2.12.2014 (doc. 3 Parte_1 CP_2
); e che, in definitiva, costituirebbe il titolo che oppone agli odierni Parte_1 Parte_1 condomini.
Il contratto, denominato Contratto per concessione pubblicità su tetto immobile, risulta stipulato dalla in qualità di proprietaria, come ella in quella sede si dichiara: «[…] La CP_2 proprietà concede alla che accetta, il mantenimento sul tetto Parte_1 sovrastante allo stabile posto in Via Borgo San Lorenzo n. 1, di una insegna CP_3 luminosa pubblicitaria “MARTINI” […]». pagina 11 di 16 Un simile contratto risponde pur sempre allo schema tipico della locazione (Cass. sez. 3^ civ.
3.12.2002 n. 17156 rv 558934).
Tuttavia, nel 2014, la non solo non era più, al contrario di quanto ella ha CP_2 negozialmente dichiarato alla controparte, proprietaria dell'immobile (sul quale, come ormai assodato, non aveva più alcun diritto reale), ma neppure aveva un qualche diritto di godimento del tetto, che le consentisse di cederlo in locazione a terzi.
Per poter locare un bene, di esso deve aversi (anche se non necessariamente a titolo di proprietà) il diritto di goderne e di disporne;
mentre le clausole contrattuali che si sono esaminate, secondo quanto già motivato, si limitavano a riservare alla il diritto di CP_2 percepire i guadagni che il suo sfruttamento produceva. E il Tribunale, fra l'altro, ha già escluso, senza gravame, che le clausole de quibus non possano costituire mandati a stipulare per conto del Condominio.
Non si può che ribadire che il diritto di percepire i guadagni non equivale al diritto di disporre della cosa e del suo godimento;
ha, cioè, un contenuto minore, limitato all'incasso dei proventi.
Ne discende che la locazione stipulata dalla è e resta inefficace nei confronti del CP_2
Condominio e non può essere a questo opposta da . Parte_1
La fattispecie è dunque fuori dall'ambito di applicazione degli artt. 1599 e 1602 c.c., del resto non evocati nel dibattitto processuale, perché le disposizioni presuppongono un contratto di locazione stipulato prima della alienazione della proprietà.
5.6 Va a questo punto rammentato che la domanda che qui si sta riesaminando, per effetto dell'appello, che pretende, in riforma dell'impugnata sentenza, il suo rigetto, è quella (e solo quella) che ha proposto il per ottenere la rimozione dell'insegna CP_1 pubblicitaria.
Per confermarne l'accoglimento, a ben vedere, è quindi sufficiente:
5.6.a la constatazione, già motivata, che il diritto riservato in favore della dopo CP_2 il 1993, non concerneva il potere di disporre della cosa comune (i.e., del tetto), ma solo – nei rapporti coi suoi acquirenti – quello di far propri gli incassi riscossi da , restando Parte_1 dunque intatto il potere dei comproprietarî (dal novero dei quali ella era uscita) di disporre del tetto;
pagina 12 di 16
5.6.b la constatazione, pure già motivata, della inopponibilità della locazione del 2014 al
CP_1
5.7 Solo per completezza si nota che, secondo la stessa prospettazione di , solo Parte_1 il contratto del 1993 e quello del 1978 prevedevano una riserva di diritto di sfruttamento sine die, essendo dunque incontroverso che per gli altri tre contratti di alienazione esso era limitato al mantenimento di una quota di comproprietà ed era dunque cessato nel 1993.
Se anche, dunque, si recepisse acriticamente la tesi dell'appellante, si avrebbe che la nel 1993 poteva locare non già tutto il tetto, ma solo la quota di esso che CP_2 corrispondeva ai diritti di sfruttamento dei suoi soli compratori dei contratti del 1978 e del
1993.
Non spiega la parte per qual via sarebbe irrilevante che nel 1993 la aveva CP_2 comunque perso, anche secondo la prospettazione di , il diritto di sfruttamento che Parte_1 competeva, da quel momento in poi, agli acquirenti degli altri tre contratti;
e, in difetto di prospettazione della parte, non potrebbe il collegio, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., indagare oltre, essendosi al di fuori del campo del potere di rilevazione officioso.
6. L'appello incidentale deve considerarsi assorbito, perché proposto in via subordinata all'accoglimento di quello principale.
Infatti, nella comparsa di costituzione in appello, ove l'impugnazione incidentale è enunciata, il dopo avere esplicitato i relativi motivi, così manifesta la sua volontà CP_1 condizionata (ivi, pag. 14, enfasi della parte):
Pertanto nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello proposto il deve procedere a Controparte_3 riformulare tutte le eccezioni, deduzioni, domande e riserve formulate nel giudizio di primo grado ed a proporre appello incidentale.
Corrispondentemente, le conclusioni, in epigrafe trascritte, sono formulate con una sola principale, costituita dal rigetto dell'appello avversario;
mentre ogni altra domanda è proposta in via di ipotesi gradata.
Nessun esame di merito è dunque da compiersi.
pagina 13 di 16 7. ha anche reiterato, in via subordinata, la domanda di malleva nei Parte_1 confronti della CP_2
La domanda è, in difetto di specifico motivo di appello, inammissibile.
Il Tribunale, forse esprimendosi in modo non del tutto cristallino, ma senz'altro ben comprensibile, non ha tout court reputato assorbita la domanda di garanzia.
Richiamata la sua motivazione, già integralmente trascritta sul punto (supra, § 1.4.e), si constata che l'assorbimento è stato considerato sussistere esclusivamente in relazione al rigetto di Tutte le domande aventi contenuto patrimoniale, con tale formula il primo giudice evidentemente intendendo riferirsi a quelle di pagamento di somme di denaro.
Per il resto, la motivazione del Tribunale è nel senso che nessun'altra domanda era stata proposta: Altri eventuali pregiudizi di tipo patrimoniale, quali ad esempio il risarcimento dei danni, non possono essere refusi, atteso che nessuna domanda in tal senso è stata esplicata da nei confronti di Vale a dire che il Tribunale ha giudicato che la Parte_1 CP_2 domanda di malleva non riguardasse l'eventuale condanna di a rimuovere Parte_1
l'insegna.
L'appellante si limita a riproporre la malleva nelle sole conclusioni dell'atto di appello, come, cioè, se la sua riproposta domanda fosse integralmente stata assorbita in prime cure;
il che non è, perché essa è stata considerata assorbita con riferimento alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro (e, per completezza, resta assorbita anche in questa sede, dove nessuna condanna al pagamento di somme è pronunciata).
Pertanto, per riproporre una malleva contro la relativa alla sola domanda del CP_2
Condominio accolta (quella di rimozione dell'insegna), non poteva limitarsi alla Parte_1 mera riproposizione;
ma avrebbe dovuto gravare sul punto la sentenza, in particolare criticando l'assunto del primo giudice secondo il quale nessun'altra domanda, a parte la malleva da eventuali condanne al pagamento di somme, era stata proposta;
ossia facendo valere, a ben vedere, un vizio di omessa pronuncia o di erronea interpretazione della domanda di malleva, comunque un errore della decisione.
In difetto, la domanda non può essere esaminata.
8. Le spese del grado sono integralmente a carico di secondo Parte_1 soccombenza. pagina 14 di 16 In difetto di nota, esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,000 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 3.470,00 fase
4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori e rimborso spese vive per € 804,00.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del solo soggetto appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e del così assorbito
[...] Controparte_5
l'appello incidentale di quest'ultimo, avverso la sentenza n. 963/2020 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 21/04/2020, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_5 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
9.272,50, di cui € 804,00 per esborsi ed € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio Parte_1 del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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