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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
TO TI, RE
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5287/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046981508000 TRIBUTI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210112031513000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129161002000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IN VIA PRINCIPALE: Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, con ogni statuizione di legge, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA: Disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per le questioni di legittimità costituzionale sollevate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la questione interpretativa del diritto unionale come sopra dedotta.
Resistente/Appellato: in via preliminare: rigettare le infondate istanze di sospensione per “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea” e di “rimessione alla Corte Costituzionale”; accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di I grado perché tardiva. Nel merito: confermare la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma n. 4805/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza, ovvero l'inammissibilità, della domanda di I grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto, sentirla rigettare;
condannare l'appellante al risarcimento ex art 96 cpc ed alla refusione delle spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento con la quale le era stato intimato il pagamento di un importo complessivo pari ad €. 277.214,90, con riferimento a due cartelle di pagamento. La ricorrente lamentava il difetto assoluto ed insanabile dell'attività di notifica tanto dell'intimazione di pagamento quanto delle prodromiche cartelle di pagamento, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. L' AdER si costituiva in giudizio sostenendo la regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, tutte avvenute ai sensi di legge a mezzo pec, producendo documentazione sul punto.
La Corte adita, con sentenza n.5287/2024, depositata in data 9 aprile 2024, dichiarava inammissibile il ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate e
Riscossione. Il primo Giudice riteneva il ricorso notificato abbondantemente oltre il termine di 60 giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21 del d.lgs. n.546/92, a nulla valendo le argomentazioni della parte ricorrente relativamente all'indirizzo pec di trasmissione e alla richiesta di rimessione in termini.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il la società Ricorrente_1 per ribadire la rilevanza delle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo, e cioè il difetto assoluto ed insanabile della notifica PEC dell'intimazione di pagamento impugnata e delle stesse e prodromiche cartelle di pagamento. Concludeva, in via pregiudiziale, con la richiesta di sospensione del giudizio in corso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE con riferimento alle questioni di interpretazione ed applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b) del Regolamento Europeo n. 910/2014 o, in via gradata, sospendere il giudizio in corso previa rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 della L. 87/1953 delle questioni di costituzionalità dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza.
Si è costituita l'Agenzia appellata per resistere al gravame e chiederne l'integrale rigetto. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di invalidità/inesistenza della notifica in quanto effettuata via PEC da un indirizzo non presente negli elenchi dei registri pubblici, riproposta in sede di appello, è destituita di fondamento, dal momento che, anche nel pieno rispetto delle modalità di notifica via PEC, ciò che conta in sostanza è l'individuazione dell'Ufficio mittente ed il contenuto dell'atto notificato, con la conseguente non rilevanza della presenza dell'indirizzo negli elenchi dei registri.
Tale conclusione, fa proprio il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. per tutte ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023), secondo cui la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
A tal proposito, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”. Quindi è evidente che la stringente regola della necessità di iscrizione ai pubblici registri riguarda esclusivamente il destinatario dell'atto, al fine di garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa. Né sussistono dubbi o incertezze circa la riferibilità dell'indirizzo di posta elettronica del mittente all'Agenzia titolare del diritto a recupero in oggetto, a fronte delle documentate regole di assegnazione del dominio di posta elettronica (“Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”) che prevedono che, tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”, nonché la verifica da parte del Registro.
Alla luce di quanto sopra argomentato, la Corte non può che concordare con la decisione del primo giudice e conseguentemente ritenere che l'impugnazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio è stata notificata nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente.
Dalla accertata mancanza di ogni lesione del diritto di difesa del contribuente consegue che anche le eccezioni gradate relative alle richieste di remissione alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono destituite di fondamento.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza risarcitoria ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese a carico della Società liquidate in € 10.000.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
TO TI, RE
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5287/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046981508000 TRIBUTI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210112031513000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129161002000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IN VIA PRINCIPALE: Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, con ogni statuizione di legge, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA: Disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per le questioni di legittimità costituzionale sollevate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la questione interpretativa del diritto unionale come sopra dedotta.
Resistente/Appellato: in via preliminare: rigettare le infondate istanze di sospensione per “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea” e di “rimessione alla Corte Costituzionale”; accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di I grado perché tardiva. Nel merito: confermare la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma n. 4805/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza, ovvero l'inammissibilità, della domanda di I grado per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto, sentirla rigettare;
condannare l'appellante al risarcimento ex art 96 cpc ed alla refusione delle spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento con la quale le era stato intimato il pagamento di un importo complessivo pari ad €. 277.214,90, con riferimento a due cartelle di pagamento. La ricorrente lamentava il difetto assoluto ed insanabile dell'attività di notifica tanto dell'intimazione di pagamento quanto delle prodromiche cartelle di pagamento, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. L' AdER si costituiva in giudizio sostenendo la regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, tutte avvenute ai sensi di legge a mezzo pec, producendo documentazione sul punto.
La Corte adita, con sentenza n.5287/2024, depositata in data 9 aprile 2024, dichiarava inammissibile il ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate e
Riscossione. Il primo Giudice riteneva il ricorso notificato abbondantemente oltre il termine di 60 giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21 del d.lgs. n.546/92, a nulla valendo le argomentazioni della parte ricorrente relativamente all'indirizzo pec di trasmissione e alla richiesta di rimessione in termini.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il la società Ricorrente_1 per ribadire la rilevanza delle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo, e cioè il difetto assoluto ed insanabile della notifica PEC dell'intimazione di pagamento impugnata e delle stesse e prodromiche cartelle di pagamento. Concludeva, in via pregiudiziale, con la richiesta di sospensione del giudizio in corso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE con riferimento alle questioni di interpretazione ed applicabilità dell'art. 44, n. 1, lett. b) del Regolamento Europeo n. 910/2014 o, in via gradata, sospendere il giudizio in corso previa rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 della L. 87/1953 delle questioni di costituzionalità dedotte in narrativa, considerata la loro stringente rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza.
Si è costituita l'Agenzia appellata per resistere al gravame e chiederne l'integrale rigetto. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di invalidità/inesistenza della notifica in quanto effettuata via PEC da un indirizzo non presente negli elenchi dei registri pubblici, riproposta in sede di appello, è destituita di fondamento, dal momento che, anche nel pieno rispetto delle modalità di notifica via PEC, ciò che conta in sostanza è l'individuazione dell'Ufficio mittente ed il contenuto dell'atto notificato, con la conseguente non rilevanza della presenza dell'indirizzo negli elenchi dei registri.
Tale conclusione, fa proprio il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. per tutte ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023), secondo cui la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
A tal proposito, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”. Quindi è evidente che la stringente regola della necessità di iscrizione ai pubblici registri riguarda esclusivamente il destinatario dell'atto, al fine di garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa. Né sussistono dubbi o incertezze circa la riferibilità dell'indirizzo di posta elettronica del mittente all'Agenzia titolare del diritto a recupero in oggetto, a fronte delle documentate regole di assegnazione del dominio di posta elettronica (“Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”) che prevedono che, tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”, nonché la verifica da parte del Registro.
Alla luce di quanto sopra argomentato, la Corte non può che concordare con la decisione del primo giudice e conseguentemente ritenere che l'impugnazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio è stata notificata nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente.
Dalla accertata mancanza di ogni lesione del diritto di difesa del contribuente consegue che anche le eccezioni gradate relative alle richieste di remissione alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono destituite di fondamento.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza risarcitoria ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese a carico della Società liquidate in € 10.000.