Sentenza 13 gennaio 1972
Massime • 4
Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento e tassabile quale legato ove il credito riconosciuto non abbia riscontro in alcun titolo avente data certa anteriore alla apertura della successione.*
La norma dell'art 70 della legge tributaria sulle successioni, mediante la quale il legislatore ha inteso parificare - ai fini della limitazione della responsabilita dell'erede beneficiato - il debito di imposta (che e debito dell'erede) a quelli dell'eredita, non va inteso alla lettera, ossia nel senso che l'erede beneficiato non e tenuto a pagare l'imposta se non con i beni dell'eredita; ma nel senso - esattamente corrispondente a quello della disposizione dell'art 490 n 3 cod civ - che egli non e tenuto al pagamento del debito d'imposta oltre il valore dei beni a lui pervenuti.*
Nel sistema della legge sulle imposte di successione, il termine per il pagamento della tassa e collegato con quello fissato per la denunzia di successione (art 64 RD 30 settembre 1923, n 3270; art 13 DL 26 settembre 1935, n 1749, all b) ed il termine per la denunzia - relativamente alle successioni accettate con beneficio di inventario e collegato a sua volta, con quello stabilito per la formazione dell'inventario (art 56, primo comma).*
Per termine stabilito per la formazione dell'inventario deve intendersi: a) quello di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione per il chiamato all'eredita che sia nel possesso dei beni ereditari (art 485 cod civ); b) quello di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, per il chiamato alla eredita che non sia nel possesso di beni ereditari (art 487 cod civ): tenendo presente che costui puo fare tale dichiarazione fino a quando il diritto di accettazione non sia prescritto (art 480 cod civ); C) quello di un anno dal compimento della maggiore eta della cessazione dello stato di interdizione o di inabilitazione per il chiamato alla eredita che sia incapace (art 489 cod civ).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/1972, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1972 |
Testo completo
Nel sistema della legge sulle imposte di successione, il termine per il pagamento della tassa e collegato con quello fissato per la denunzia di successione (art 64 RD 30 settembre 1923, n 3270; art 13 DL 26 settembre 1935, n 1749, all b) ed il termine per la denunzia - relativamente alle successioni accettate con beneficio di inventario e collegato a sua volta, con quello stabilito per la formazione dell'inventario (art 56, primo comma).*