Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2375/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2375 /2023, promossa da (c.f. ), nt. a GALLIATE (NO) il Parte_1 C.F._1
30/12/1992. Con il patrocinio dell'Avv. DI BENEDETTO CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 14/09/1990 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Per_
- Disporre che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alla minore di intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio.
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Per_ esclusiva, stabilire che possa stare con il papà in base al seguente calendario: la settimana in cui il genitore
Per_ rispetterà il turno lavorativo dalle ore 6 alle ore 14, starà con il padre il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola ( sarà il papà ad andare a prendere la bimba a scuola) sino a dopo cena ( sarà la mamma ad andare a prendere la figlia a casa del padre, finchè questi non rientrererà in possesso della patente di guida) e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola ( sarà il papà ad andare a prendere la bimba a scuola) sino al lunedì mattina ( sarà il padre ad accompagnare la figlia a scuola); la settimana in cui il sig. rispetterà il turno lavorativo dalle CP_1
Per_ ore 14 alle ore 22, accompagnerà a scuola il martedì e il giovedì mattina (sarà la mamma ad accompagnare la figlia a casa del padre a Galliate, almeno venti minuti prima dell'inizio delle lezioni scolastiche). Salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore.
Per_
, durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, starà con il padre per due settimane, anche non consecutive e analogamente farà con la madre;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per_ Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, starà con ciascun genitore per metà periodo di vacanza, con l'alternanza annuale tra i genitori del periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, Per_ salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le prossime festività natalizie, starà la prima settimana con la madre, posto che per quelle appena trascorse, è stata presso il padre. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle esigenze e volontà del minore;
quanto ai “ponti” e alle chiusure scolastiche ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad esse collegato. Per_
- Disporre che ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento di e al soddisfacimento delle sue necessità quotidiane. Attese le esigenze del minore, le risorse economiche dei genitori e i tempi di permanenza della figlia presso gli stessi come sopra indicati, disporre che il signor versi alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 Per_ concorso per il mantenimento di , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli presso il Tribunale di Torino.
- L'assegno unico universale verrà percepito dalla ricorrente, nella misura del 100%.
- Spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023 , chiedeva la Parte_1 Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata dalla relazione more uxorio con . Controparte_1
Si costituiva parte ricorrente, che contestava quanto dedotto da parte attorea e formulava conclusioni difforme per quanto concerne gli aspetti economici ed inerenti la prole. Con ordinanza del 28.2.2024, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti. Nelle more del procedimento, all'udienza del 27.5.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni conformi. La causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
Pag. 2 * Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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