Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3344/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 27.5.2025, trattata nelle for-
me del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la se-
guente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3344/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA G. DE ROSA N. 107 Parte_1
BACOLI presso lo studio dell'Avv. PILATO GIOVANNI dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
elett.te dom.to alla via dei Mille 9 Controparte_1
Nola presso lo studio dell'Avv. TUFANO ANGELINA dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
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sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione va rigettata per quanto di seguito si espone.
Tanto chiarito, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa al-
la corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più am-
pia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto,
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secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un or-
dinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dal-
la controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estinti-
vo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi
effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava al Consor-
zio dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, Controparte_2
modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Va prima di tutto respinto il primo motivo di opposizione, concernente l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ragione della sussistenza della competenza del Tribunale delle Imprese, riconducibile, secondo la tesi della Pt_1
[...
alla qualificazione del in termini di consorzio Controparte_1
con attività esterna (a sua volta assimilabile ad una società per azioni).
Sennonché, dall'atto costitutivo del (cfr. produzione parte opponente) CP_1
risulta che “Il .si propone di promuovere lo sviluppo delle aree pro- CP_3
duttive del di AN (NA) attivando tutte le procedure amministrati- CP_4
ve atte alla realizzazione di insediamenti produttivi”, ciò che legittima il più cor-
retto, e pacifico, inquadramento dello stesso nell'ambito dei cd. consorzi di urba-
nizzazione.
Ed, infatti, fermo quanto sopra, deve rilevarsi che, secondo il costante orienta-
mento del supremo organo di nomofilachia, “A differenza dei consorzi industria-
li di cui agli artt. 2602 ss. c.c., i consorzi di urbanizzazione sono aggregazioni di
soggetti, persone fisiche o giuridiche, anche non imprenditori, preordinate alla
sistemazione o miglior utilizzo di uno specifico territorio e disciplinate in primo
luogo dalla volontà manifestata dai consorziati nello statuto e, solo ove questo
non disponga, dalle norme in tema di associazioni di cui al Libro I cod. civ. e in
tema di comunione di cui al Libro III cod. civ.” (cfr., Cassazione civile sez. I,
07/04/2023, n.9533) ed, ancora, “I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni
preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico compren-
sorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure ati-
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piche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla
normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovan-
do invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi” (cfr.,
Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, n.18792), con la conseguenza di dover sicu-
ramente escludere ogni competenza, nella vicenda, del Tribunale delle Imprese
non venendo in rilievo, per quanto esposto, alcun tipo di rapporto societario.
Parimenti infondate le doglianze relative alla mancata prova della rituale convo-
cazione della alle assemblee finalizzate alla approvazione dei bilanci. Pt_1
Ed, invero, basti sul punto replicare che ogni censura relativa alla convocazione delle predette assemblee andava proposta nei termini e nelle forme codicistica-
mente previsti. Sul punto, e con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella odierna, la Suprema Corte ha infatti sostenuto che “Nel caso di consorzi di
urbanizzazione, la delibera di approvazione del riparto dei contributi consortili
costituisce la base dell'obbligo di pagamento per i singoli consorziati. Pertanto,
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione
dei contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione se la delibera di
approvazione è stata annullata in un altro procedimento giudiziario. Allo stesso
modo, se la delibera è validamente impugnata in via principale e contestuale, il
giudice deve accogliere l'opposizione. Tuttavia, se la delibera non è stata impu-
gnata, il giudice non può accogliere l'opposizione sulla base della non corretta
ripartizione dei contributi indicata nella delibera stessa. Tale principio richiede
che l'annullabilità della delibera sia dedotta in via d'azione e non in via di ecce-
zione, e che venga chiesta una pronuncia di annullamento entro il termine previ-
sto dalla legge” (cfr, Cassazione civile sez. I, 28/02/2024, n.5235).
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Tale conclusione vale, altresì, per la dedotta invalidità delle delibere assembleari degli anni 2015/2016, essendo intervenute dopo la scadenza di dieci anni della durata del , atteso che l'opponente avrebbe dovuto far valere anche tale CP_1
motivo di doglianza nelle forme e nei tempi previsti ex lege, per quanto dianzi esposto.
Per tutto quanto illustrato, l'opposizione va rigettata, onde la conferma del decre-
to ingiuntivo n. 673/2019 del 26.3.2019.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc (non essendo provata la mala fede o la colpa grave della stessa).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 cpc, il decreto ingiuntivo n. 673/2019, emesso da questo Tribunale
in data 26.3.2019;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in € 2.540, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Nola, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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