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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Num. R.G. – 484\2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tenutasi il giorno 7.5.2024, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
– Parte_1 con l'avv. Cristoforo Vinci,
- parte appellante – nei confronti di
, CP_1 con l'avv. Giovanna Gambardella
- parte convenuta in appello –
e di
, (già contumace) Controparte_2
-
Conclusioni appellante: Come da atto di citazione in appello.
-
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il
Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 7.5.2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole
1 istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
Lette le note depositate telematicamente da l procuratore dell'appellante in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza;
Rilevato che con atto ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la decisione di primo grado (peraltro trattasi di sentenza che ha deciso giudizio di opposizione agli atti esecutivi, talché – stante il disposto di cui all'art. 618 c.p.c. – l'impugnazione qui proposta è inammissibile.
L'art 618 c. 3 c.p.c. prevede quindi espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per
Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (Cass.
9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass.
18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile
2003, n. 5506., n. 9696, Trib. Potenza, 30 aprile 2009 e Cass. n.
11308 del 2011).
-
Rilevato altresì che, come da atto notificato alla parte convenuta il
14.12.2022 e depositato il 16.12.2022, ha rinunciato agli Parte_1 atti del giudizio, essendo già intervenuti con la contropa rte separati accordi sulla regolamentazione delle spese:
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.
PQM
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.;
1) Dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
2) Nulla per spese.
Firenze 7.5.2024
2 Il Presidente rel. estens.
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive mo dificazioni
e integrazioni.
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Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tenutasi il giorno 7.5.2024, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
– Parte_1 con l'avv. Cristoforo Vinci,
- parte appellante – nei confronti di
, CP_1 con l'avv. Giovanna Gambardella
- parte convenuta in appello –
e di
, (già contumace) Controparte_2
-
Conclusioni appellante: Come da atto di citazione in appello.
-
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il
Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 7.5.2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole
1 istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite;
Lette le note depositate telematicamente da l procuratore dell'appellante in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza;
Rilevato che con atto ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la decisione di primo grado (peraltro trattasi di sentenza che ha deciso giudizio di opposizione agli atti esecutivi, talché – stante il disposto di cui all'art. 618 c.p.c. – l'impugnazione qui proposta è inammissibile.
L'art 618 c. 3 c.p.c. prevede quindi espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per
Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (Cass.
9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass.
18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile
2003, n. 5506., n. 9696, Trib. Potenza, 30 aprile 2009 e Cass. n.
11308 del 2011).
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Rilevato altresì che, come da atto notificato alla parte convenuta il
14.12.2022 e depositato il 16.12.2022, ha rinunciato agli Parte_1 atti del giudizio, essendo già intervenuti con la contropa rte separati accordi sulla regolamentazione delle spese:
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.
PQM
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.;
1) Dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
2) Nulla per spese.
Firenze 7.5.2024
2 Il Presidente rel. estens.
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive mo dificazioni
e integrazioni.
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