CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE MINORENNI E FAMIGLIA
Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 21/03/2025 nelle persone dei magistrati: dott. Carmela Mascarello Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Fabio Alberici Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
ORDINANZA Stato della persona e
Diritti della personalità
nel procedimento civile iscritto al n. 933 /2024 promosso da:
Ministero dell'Interno – Questura di Torino (C.F. , in persona P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
PARTE APPELLANTE Contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02/02/1978 e residente in [...] e
[...]
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._2
(Venezuela) il 02/06/1971 APPELLATI
e nei confronti del
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO nonché in contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, che ha ritenuto, in prima battuta,
pagina1 di 3 che la complessità delle questioni meriti un rinvio alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. e, in ogni caso, che occorrano approfondimenti circa la sussistenza della questione la cui prova è fondamentale, ossia la sussistenza di una convivenza di fatto fra i due richiedenti la registrazione del contratto di convivenza. INTERVENTORE avverso la sentenza n. 3581/2024 del Tribunale di Torino, depositata in data 20 giugno 2024 e notificata il 24 giugno successivo relativa alla registrazione del contratto di convivenza e la contestuale iscrizione anagrafica della sig.ra
[...]
. Parte_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i privati appellati adivano il Tribunale di Torino chiedendo la registrazione del contratto di convivenza e la contestuale iscrizione anagrafica della sig.ra . Parte_1
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
Avverso detta sentenza, il Ministero ha proposto appello chiedendone la integrale riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza, respingere l'originario ricorso avversario. Spese come per legge.”
Con ordinanza del 20.12.2024 questa Corte ha rilevato la nullità della citazione essendo stata indicata in modo errato la data di udienza di comparizione e disposto la rinnovazione nel termine perentorio 15 gennaio 2025.
Successivamente, in data 21 febbraio 2025, il Ministero appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
La rinuncia è regolare e pertanto può essere dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.
Stante la mancata costituzione degli appellati non occorre provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.
pagina2 di 3
P.Q.M.
-visto l'articolo 306 c.p.c.,
dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino del giorno 21/03/2025
Il Presidente
(Dott.ssa Carmela Mascarello)
Il Consigliere Ausiliario Est.
(Dott. Fabio Alberici)
pagina3 di 3