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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1815 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE AN,elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative in materia di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso n.tre distinte ordinanze CP_1
ingiunzione relative agli anni 2016, 2017 e 2018, lamentando l'impossibilità di individuare l'ammontare della contribuzione omessa e dunque la correttezza della sanzione irrogata ex art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983, ed eccependo il mancato rispetto dell'art. 8 l. 689/1981 nella parametrazione della sanzione amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
In corso di causa la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in
1 conseguenza della disposta riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, denominata “Rottamazione -quater” a seguito di dichiarazione di adesione del 31/05/2025.
L'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Orbene, seppure l' resistente non ha espressamente accettato suddetta rinuncia, è CP_2
pur vero che un eventuale opposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla ulteriore prosecuzione, qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile o, comunque, maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo, che tuttavia nel caso di specie non sembra esservi.
Né, peraltro, pare sussistere il rischio, in difetto di una pronuncia nel merito della controversia, del consolidarsi di un precedente ad esso resistente sfavorevole.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto, in accoglimento dell'istanza attorea, dichiararsi l'estinzione del giudizio per effetto della dichiarazione di rinuncia fatta da parte ricorrente e per effetto dell'assenza di interesse di parte resistente ad ottenere una decisione nel merito del giudizio, con conseguente declaratoria di estinzione di quest'ultimo.
Considerato, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il comportamento processuale della parte ricorrente che, a seguito della adesione ha prontamente rinunciato alla prosecuzione del giudizio, come previsto dalla medesima normativa
(L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/202), e pertanto sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 23/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1815 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE AN,elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative in materia di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso n.tre distinte ordinanze CP_1
ingiunzione relative agli anni 2016, 2017 e 2018, lamentando l'impossibilità di individuare l'ammontare della contribuzione omessa e dunque la correttezza della sanzione irrogata ex art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983, ed eccependo il mancato rispetto dell'art. 8 l. 689/1981 nella parametrazione della sanzione amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
In corso di causa la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in
1 conseguenza della disposta riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, denominata “Rottamazione -quater” a seguito di dichiarazione di adesione del 31/05/2025.
L'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Orbene, seppure l' resistente non ha espressamente accettato suddetta rinuncia, è CP_2
pur vero che un eventuale opposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla ulteriore prosecuzione, qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile o, comunque, maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo, che tuttavia nel caso di specie non sembra esservi.
Né, peraltro, pare sussistere il rischio, in difetto di una pronuncia nel merito della controversia, del consolidarsi di un precedente ad esso resistente sfavorevole.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto, in accoglimento dell'istanza attorea, dichiararsi l'estinzione del giudizio per effetto della dichiarazione di rinuncia fatta da parte ricorrente e per effetto dell'assenza di interesse di parte resistente ad ottenere una decisione nel merito del giudizio, con conseguente declaratoria di estinzione di quest'ultimo.
Considerato, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il comportamento processuale della parte ricorrente che, a seguito della adesione ha prontamente rinunciato alla prosecuzione del giudizio, come previsto dalla medesima normativa
(L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/202), e pertanto sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 23/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA
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