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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6488/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA P.IVA ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., elettivamente domiciliata in Latina, Piazza del Mercato n. 11, presso lo studio dell'Avv. Socrate Toselli che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Latina, Viale P.L. Nervi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cassoli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1164/2020
–adempimento dell'onere testamentario- art. 648 c.c.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società conveniva Parte_1 in giudizio e innanzi al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Latina. Rappresentava quanto segue: il de cuius aveva disposto un legato in favore dei resistenti relativamente ai diritti ad esso CP_1
1 spettanti sul conto corrente bancario esistente presso la banca CP_3
con l'onere di provvedere alle spese del suo funerale (“Lego in
[...] favore di e , in parti uguali tra loro, tutti i CP_1 CP_2 diritti a me spettanti sul conto corrente, sempre in essere presso CP_3
di cui sono ancora cointestatario con mia moglie, con l'onere di
[...] provvedere alle spese funerarie necessarie al momento della mia morte”, cfr. testamento depositato in atti); la società ricorrente aveva effettuato, a seguito della morte di avvenuta in Persona_1
Latina in data 8.7.2015, servizi funebri del valore di euro 7.450,00 per il deceduto;
all'atto del sollecito di pagamento del 9.3.2016 inviato dalla creditrice società di pompe funebri ai i resistenti avevano CP_1 contestato la richiesta di pagamento, pur manifestando la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva. Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente concludeva con la domanda di adempimento dell'onere testamentario ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.c. Ad integrazione di detta domanda, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la Pt_1 avanzava domanda di risoluzione della disposizione testamentaria
[...] ex art. 648 co. 2 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali. Si costituiva in giudizio il solo eccependo Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo per inosservanza del termine a comparire ex art. 702 bis co. 3 c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto “estraneo al rapporto contrattuale posto a sostegno della pretesa avanzata con il ricorso” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Concludeva chiedendo: in via principale, di rigettare la domanda del ricorrente in quanto assolutamente infondata e non provata, dichiarando non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste con il ricorso;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento, anche parziale, del presunto credito del ricorrente, di condannare il resistente all'adempimento dell'onere, entro i limiti del valore del legato risultanti dal testamento. Con vittoria di spese e compenso professionale. Il ricorso era notificato anche a ma la non CP_2 Parte_1 riuscendo a notificarle validamente l'atto introduttivo (stante la residenza della convenuta all'estero), nel corso del giudizio rinunciava alla domanda proposta nei suoi confronti. Disposto il mutamento di rito in ordinario e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 23.4.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.1.2020, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1164/2020, accertata, preliminarmente, l'estinzione del processo limitatamente alla domanda proposta nei confronti di , dichiarava la carenza di CP_2 legittimazione attiva della società attrice con conseguente inammissibilità delle sue domande di adempimento dell'onere e di risoluzione (“(…) legittimati ad agire per l'adempimento dell'onere sono “unicamente i portatori dell'interesse la cui realizzazione ha avuto di mira nel disporre il modo” sicché, nella specie il portatore dell'interesse in discorso, di natura evidentemente morale in quanto finalizzato all'esecuzione delle proprie esequie, è il testatore, e per esso i prossimi congiunti dello stesso, ma non l'impresa funebre che ha materialmente eseguito la tumulazione del defunto e che per ciò pretende di essere pagata. (…). Parimenti, in ordine alla domanda di risoluzione del legato gravato dall'onere, la legittimazione compete esclusivamente ai soggetti che per effetto di tale risoluzione subentrerebbero nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente e, cioè nella specie, all'eventuale sostituito o al co-legatario avente diritto all'accrescimento ovvero agli eredi testamentari o legittimi o, ancora, in via più generale, agli onerati del legato (ancora, Cass. 2306/1975), con esclusione, pertanto, anche per tale ipotesi della società attrice”, cfr. pagg.
2-3 sentenza di primo grado). Condannava la al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di Controparte_1 nella misura di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, la società Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione dell'art. 648 comma 1 c.c. nonché dell'art. 100 c.p.c.; erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva della società appellante. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato la disposizione di cui all'art. 648 co. 1 c.c., escludendo la legittimazione attiva della società odierna appellante in ordine alla domanda di adempimento dell'onere. Ai sensi della summenzionata norma, legittimato all'azione di adempimento dell'onere sarebbe “qualsiasi interessato”, cioè – secondo la giurisprudenza di legittimità riportata – chiunque abbia un interesse materiale o anche non patrimoniale all'adempimento (cfr. pagg.
4-5 atto di citazione in appello). Pertanto, secondo il tenore letterale della norma, l'ambito dei legittimati sarebbe talmente ampio “da ricomprendervi anche il titolare di un interesse che sia solamente morale”; di conseguenza, “alcun dubbio può sussistere circa la sussistenza di tale legittimazione in capo a chi voglia far valere – come
3 nel caso di specie – un interesse di carattere patrimoniale” (cfr. pag. 4 atto di citazione in appello). Dunque, a fronte dell'interesse patrimoniale di cui l'appellante era portatore (avendo quest'ultimo svolto un servizio funebre in relazione al quale non era stato versato il corrispettivo dovuto), il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere la sua legittimazione attiva in ordine alle domande formulate, con conseguente condanna dell'odierno appellato al pagamento di quanto dovuto. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare la legittimazione attiva della e, in accoglimento Parte_1 della domanda da questa proposta, di condannare Controparte_1 alla corresponsione, in favore della società appellante, della somma di euro 7.450,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo: di rigettare l'appello perché inammissibile e infondato e di confermare integralmente la sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare la carenza di interesse e di legittimazione attiva dell'appellante a proporre l'azione di adempimento dell'onere testamentario posto a carico della parte appellata;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellato in ordine alla domanda e all'azione esperita dell'appellante per il pagamento del corrispettivo del servizio in questione;
di rigettare la domanda di condanna riproposta dell'appellante in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non provata, dichiarando non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste dall'appellante. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza della legittimazione della ad agire ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.c. e di accertamento Parte_1 dell'inadempimento dell'onere da parte del legatario e del presunto credito dell'appellante, di dichiarare l'appellato tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore legato, risultanti dal testamento. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 22.4.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va rigettato.
4 L'onere consente al testatore di esprimere, con una clausola testamentaria, la propria volontà, imponendo all'onerato un'obbligazione (di dare, fare o non fare), dall'inadempimento della quale possono derivare, a norma dell'art. 648 c.c., due conseguenze, l'azione di adempimento oppure quella di risoluzione, entrambe esperite dall'appellante. In ordine al primo profilo, però, il tema della coercibilità dell'obbligazione modale richiede il vaglio preliminare sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 co. 1 c.c. Tale disposizione prevede, come rimarcato dalla società di pompe funebri, che “qualsiasi interessato” possa agire per l'adempimento del modus, ma la giurisprudenza ha ricostruito, in via sistematica, la previsione con un'interpretazione restrittiva da ritenersi ormai consolidata. Secondo i Giudici di legittimità, l'individuazione di tali interessati, al pari dei soggetti legittimati alla risoluzione di cui all'art. 648 co. 2 c.p.c., non può prescindere dalla natura dell'onere. “Il criterio per l'individuazione del soggetto legittimato all'adempimento è costituito dal collegamento tra l'interesse che il testatore ha inteso soddisfare e un soggetto o una categoria più o meno definita di soggetti;
(…)“questo interesse non può non identificarsi con quello che il testatore ha avuto di mira e ha inteso soddisfare con il modo, anche se la soddisfazione di esso, per il rango di motivo che il modo assume nell'economia del negozio testamentario, non può aver costituito lo scopo diretto e immediato della disposizione, ma soltanto una finalità mediata e indiretta”, circostanze che legittimano solamente i prossimi congiunti del testatore, ancorché eredi, nonché i beneficiari dell'onere a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione (Cass. 11 giugno 1975, sent. n. 2306; confermata successivamente anche da Cass. 26 luglio 2005, sent. n. 15599 e da Cass. 7 marzo 2016, n. 4444/). In particolare, la pronuncia da ultimo richiamata afferma che in tema di legato modale, l'inadempimento del modus ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, co. 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della res e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal de cuius, rimaste irrealizzate a causa dell'inadempimento dell'onerato. Pertanto, va confermata la carenza di legittimazione della società
che non risulta essere né erede né legataria. CP_4
Le residue censure sono assorbite.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo
5 secondo i valori medio/minimi (la controversia si focalizza su un'unica questione di diritto) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 1164/2020 nei confronti di . Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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