Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non opponenti, che del primo non sono litisconsorti necessari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MA BERRUTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DA IE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato F. BARUCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BASSU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RR AT, IN IA EA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato GIOVANNI PALLOTTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO MELONI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 93/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata l'08/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente, l'Avvocato Pallottino, che si rimette agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.12.1988, RA TO e NA MA AN convenivano in giudizio il Consorzio RE NI davanti alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di cui erano comproprietari pro indiviso unitamente a RA NT e AN NT AN, assoggettati a procedura espropriativa da parte del consorzio convenuto.
Si costituiva in giudizio il Consorzio RE NI, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata l'8.5.1996, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, determinava in L.
1.341.292.175 l'indennità di esproprio relativa ai terreni di proprietà di RA TO, NA MA AN, RA NT e AN NT AN e in L. 67.064.608 annue l'indennità di occupazione. Ricorre per Cassazione il Consorzio RE NI, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso RA TO e NA MA AN.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio RE NI, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte d'appello statuito anche nei confronti di soggetti (RA NT e AN NT AN) non parti in causa, che pur comproprietari dell'immobile espropriato, sono rimasti estranei al giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio RE NI, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari non parti in causa.
Il ricorso è infondato. L'esame dei due motivi del ricorso va effettuato congiuntamente, stante la connessione. Va osservato che pur in assenza di disposizioni per l'ipotesi di espropriazione di bene indiviso, la peculiarità della procedura ablativa, ove la quantificazione dell'indennità si articola su un iter necessariamente unitario per tutti i comproprietari del fondo, tanto in fase amministrativa quanto in fase giudiziale, comporta che l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non opponenti. Il diritto all'indennità nasce in conseguenza del trasferimento autoritativo operato con il decreto di espropriazione, onde prima di tale provvedimento non è da parlarsi di diritto di credito del proprietario espropriando, il quale è ancora titolare del diritto reale, e solo se decide di addivenire alla cessione volontaria del bene o di accettare l'indennità nella misura offerta dall'espropriante, diviene creditore dei relativi importi. Per quanto invece riguarda la fase successiva al decreto di esproprio, il diritto è di credito: questo è però soggetto ad un procedimento di determinazione prima d'ufficio (perizia giudiziaria o stima amministrativa), poi ad istanza di parte, e diviene liquido solo nel momento in cui, divenuta definitiva l'indennità, per mancata opposizione alla stima o per la conclusione del relativo giudizio, si procederà allo svincolo delle somme depositate in favore degli aventi diritto. Prima di tale momento, il procedimento liquidatorio è unicamente ispirato allo scopo di determinare l'indennità, sulla quale vige un vincolo di indisponibilità che ne vieta il pagamento (imponendo, viceversa, il deposito alla Cassa depositi e prestiti:
art. 12 l. 22 ottobre 1971 n. 865), nell'interesse di tutti i possibili interessati, che potranno far valere i loro diritti nella fase di svincolo: e tra questi anche i comproprietari. Come afferma la giurisprudenza di questa Corte, dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. 15.6.1993 n. 6635), l'indennità amministrativa non può diventare definitiva solo per alcuno dei comproprietari, ed il giudizio di opposizione estende i suoi effetti ai comproprietari rimasti estranei alla causa promossa dal comproprietario diligente (Cass. 7.8.1997, n. 7303): l'unitarietà della stima comporta anche unitarietà della pronuncia del giudice destinata a verificare il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità, per cui non esiste un diritto di credito autonomo azionabile pro quota con il giudizio di opposizione. Sul piano processuale il diritto di ciascun comproprietario espropriato è un diritto potestativo concesso pariteticamente a ciascuno degli espropriati, nell'interesse anche degli altri, con riferimento all'intero importo dell'indennità: legittimati ad opporsi sono, dal lato attivo, tutti i comproprietari senza necessità di contraddittorio tra loro. È ben ammissibile, ove l'iniziativa oppositiva sia solo di alcuni dei comproprietari, che gli altri esplichino intervento litisconsortile, senza che si configuri ipotesi di litisconsorzio necessario, restando fermo che anche nei confronti dei non opponenti si produrranno gli effetti derivanti dalla sentenza nel giudizio di opposizione, (Cass.
3.4.1995 n. 3902; 22.4.1998, n. 4082). Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in L. 12.176.300, di cui L. 12.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4.12.1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, L'11 GENNAIO 1999.