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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 3/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 162/2025 R.G., promossa da:
(C.F. e P. IVA: ) in persona del lrpt Controparte_1 P.IVA_1
Ing. (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Ing. , C.F.: Controparte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PAONE ALBERTO con domicilio eletto in Corso
Trento e Trieste, 118 66034 LANCIANO Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_4 P.IVA_2
SC ER con domicilio eletto in PORTICI DI SAN
BERNARDINO N. 25 67100 L'AQUILA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 11 annullare e/o dichiarare nulla e /o privo di effetti l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/1981 resa dalla Parte_1 con determinazione n.DPC017/463 del 16/12/22, notificata a CP_1 in data 16.12.2022.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“- dichiarare la Determina n. DPC017/463 del 16.12.2022 fondata sia in punto di fatto che di diritto avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica, nonché alla legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Giunge a decisione il ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/1981 resa dalla Giunta con Parte_1 determinazione n.DPC017/463 del 16/12/22 con cui, in relazione al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 21 in data 03.05.2019,
è stato ingiunto alla ed al Sig. in qualità di Controparte_1 Controparte_3
l.r.p.t. della stessa, il pagamento della somma di euro 6.010,00.
Il giudizio era stato incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Atessa, che nella contumacia della , lo aveva accolto annullando Controparte_4
l'ordinanza ingiunzione. La sentenza 31/2023 è stata impugnata dalla ed il Tribunale di Lanciano, ha accolto l'appello, Controparte_4 dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace, annullato la sentenza e fissato il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Lanciano competente per materia.
I ricorrenti dopo avere premesso che il presupposto illecito amministrativo n.21 del 03.05.2019 era stato contestato dai Carabinieri
Forestali per violazione dell'art. 124 co-1 D. Lg.vo 152/2006 sanzionata ai sensi dell'art. 133 co. 2 dello stesso decreto, per avere la società in relazione al complesso residenziale “Borgo di Gualdo” di CP_1
San Vito Chietino da essa realizzato, operato lo scarico di reflui domestici pagina2 di 11 in forza di autorizzazione revocata dalla e senza rispettare le Pt_2 successive prescrizioni imposte dallo stesso ente, ribadiscono in sede di riassunzione le eccezioni di rito e merito avverso l'ordinanza ingiunzione, deducendo:
Violazione del termine di notifica (Art. 14 L. 689/1981) - Il verbale di accertamento è del 03/05/2019. L'ingiunzione di pagamento è arrivata solo il 16/12/2022, a distanza di oltre tre anni dagli accertamenti (verbale, scritti difensivi di luglio 2019 e nota di ottobre CP_1 Pt_2
2019).sull'assunto dei ricorrenti il termine massimo di 90 giorni per la notifica, anche se calcolato dalla fine degli accertamenti, è stato abbondantemente superato rendendo l'ingiunzione radicalmente nulla.
Carenza di Legittimazione Passiva della - Il complesso Controparte_1
"Borgo di Gualdo" è costituito in Condominio da oltre dieci anni. Gli impianti di scarico fognario cui riferire la e le condotte sono impianti condominiali, la cui gestione e manutenzione spetta al mentre CP_5 la società costruttrice non dovrebbe rispondere di carenze CP_1 amministrative relative a un impianto già in gestione al . CP_5
Carenza di legittimazione passiva dell'Ing. - E' contestata Controparte_3 la richiesta di pagamento in solido al Sig. precedente Controparte_3 legale rappresentante privo di legittimazione passiva al momento dell'ingiunzione in quanto l'attuale l.r.p.t. della è l'Ing. CP_1
. Controparte_2
Nullità per mancata audizione (Art. 18 co. 2 L. 689/1981) - Negli scritti difensivi del 15/07/2019, la aveva espressamente richiesto CP_1
l'audizione dell'allora legale rappresentante Ing. , Controparte_3
L'audizione non risulta essere mai avvenuta e la sua mancanza costituisce motivo di nullità dell'ingiunzione.
Nel merito il ricorso ripropone e conferma gli scritti difensivi del
15/07/2019, sostenendo in sintesi:
L'esistenza della autorizzazione in quanto la aveva CP_1 presentato richiesta di allaccio alla fognatura e ottenuto l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione dalla nel 2014, eseguendo i Pt_2 lavori di adeguamento richiesti pagina3 di 11 La ha revocato l'autorizzazione nel 2015 per presunti Pt_2 inadempimenti non meglio precisati, quando il complesso era già abitato e gestito da un Supercondominio dal 2011
La revoca sarebbe fondata, secondo una dichiarazione nel Pt_2 verbale, sulla persistenza di bypass che consentono la commistione tra acque bianche e nere. Evidenziano che tali bypass furono chiusi a seguito di un sequestro preventivo delegato eseguito in data 31/10/2017, che non risulta revocato. La ontinua a percepire i pagamenti per il consumo Pt_2 idrico e gli oneri per la depurazione dal , pur mantenendo la CP_5 revoca. L'adeguamento alla revoca (ovvero l'interruzione dello scarico) è impraticabile in quanto precluderebbe lo scarico a settanta famiglie ed è impedito dal sequestro operato mediante apposizione di sigilli sull'impianto).
L'ente convenuto si è costituito difendendo la legittimità dell'ingiunzione.
In ordine all'eccepita violazione del termine per la notifica afferma che la disciplina del procedimento sanzionatorio non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria (l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, ex art. 18). Pertanto, non si applica il termine generale di 90 giorni ex art. 2 L. 241/1990. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Sentenza n. 9591/2006 e successive) ha chiarito che il termine massimo per l'adozione e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è quello di cinque anni, previsto dall'Art. 28 L. 689/1981 per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme.
Sul difetto di legittimazione ha sostenuto la responsabilità di poiché in qualità di proprietaria ha presentato la richiesta Controparte_1 di permesso a costruire nel 2006, l'istanza di variante in sanatoria per la rete fognaria, e ottenuto, nel 2014, l'autorizzazione all'ammissione al servizio fognario, in persona del legale rappresentante Sig. CP_3
. La responsabilità di quest'ultimo va ricondotta alla sua qualifica di
[...] amministratore unico della all'epoca in cui sono stati posti in CP_1 essere gli adempimenti e le richieste autorizzative relative allo scarico
(2014).
pagina4 di 11 Sulla mancata audizione (Art. 18 co. 2 L. 689/1981) richiama l'indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sentenza
n. 9591/2006 e successive) secondo cui il giudizio di opposizione investe il rapporto sanzionatorio (validità sostanziale della violazione) e non l'atto
(validità formale) e la mancata audizione richiesta, essendo un vizio procedimentale, non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto il trasgressore può pienamente far valere i propri argomenti e il diritto di difesa nella successiva sede giurisdizionale
Nel merito deduce che la revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte di (nota prot. 10020 del 16/12/2015) era dovuta alla Pt_2 inottemperanza della alle note inviate per l'adeguamento e CP_1
l'eliminazione dei bypass che causavano la commistione tra acque bianche e nere, e nonostante la chiusura dei bypass a seguito del sequestro preventivo del 31/10/2017, la (secondo la nota del Pt_2
28/10/2019) e l'organo accertatore hanno riscontrato che la problematica persiste, determinando l'afflusso anomalo e irregolare di reflui alla rete fognaria e il malfunzionamento degli impianti a valle. La circostanza del sequestro nel 2017 non è una giustificazione, ma un'aggravante, in quanto dimostra che la ditta era consapevole della criticità ma ha omesso di sanare definitivamente le irregolarità e regolarizzare la propria posizione amministrativa.
Ha ribadito la violazione dell'Art. 124 D.Lgs. 152/06 e l'illegittima attività di scarico in quanto alla data dell'accertamento, la non CP_1 era in possesso di una regolare e valida autorizzazione e non aveva rispettato le disposizioni normative per assicurare la corretta emissione del refluo.
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 3.11.2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione deve essere rigettata.
In primo luogo va scrutinata l'eccezione di violazione del termine.
pagina5 di 11 II. L'orientamento che ritiene inapplicabile il termine di 90 gg di cui alla
L.241/90 al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 è risalente e consolidato. Tra le molteplici pronunce che lo escludono, Cass. Sez. 1, 21/01/2004, n.
874, Rv. 569523 – 01, secondo cui nell'ambito della disciplina, dettata dalla legge 24 novembre 1981, n.689, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la mancanza di previsione di un termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione della violazione, non autorizza la sua ricerca in altre disposizioni dell'ordinamento, sia pure a carattere generale, attesa la peculiarità del procedimento nel sistema, in quanto disciplinato nelle sue varie fasi, per il suo oggetto, ed in considerazione della sua natura contenziosa. Segnatamente, è con esso incompatibile il termine, molto breve, di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento fissato dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'attività amministrativa in generale - che fra l'altro all'art.1 rinvia, così confermandole, "alle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti" - trovando ragione l'assenza di un termine per la fase decisoria dell'irrogazione della sanzione nella stessa articolazione di tale fase (art. 14 legge n. 689 del 1981), non contenibile entro limiti temporali predeterminati, tanto con riguardo all'esigenza di garantire a seguito della contestazione il dispiegarsi del diritto di difesa dell'interessato - implicante il compimento di attività a volte complesse - quanto con riguardo all'ipotesi di contestazione non immediata, decorrendo il termine per quest'ultima dall'esito dell'accertamento, di durata non prevedibile.
E nei medesimi sensi Sez. 2, Sentenza n. 10386 del 22/04/2008,
Sez. 1, Sentenza n. 7804 del 15/04/2005 secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n 689 del 1981 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. La L. 689/1981 costituisce un sistema normativo organico e compiuto a carattere contenzioso, con tempi regolati per fasi successive. L'Art. 18 non prevede un termine finale, ma il pagina6 di 11 legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione in 5 anni (Art. 28), che funge da termine massimo per l'emissione del provvedimento. Cass. Civ. n. 21706/2018 e Cass.
Civ. n. 29404/2022
III. Al riguardo rileva che parte ricorrente non contesta la violazione del termine di notifica rispetto all'epoca dell'accertamento con riferimento al verbale n.21/2019, ma lo fa con riferimento all'ordinanza ingiunzione che costituisce atto conclusivo del procedimento amministrativo, non soggetto al termine di 90 dell'art. 14 L 689/81 gg ma al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, che – non specificamente eccepito – risulta comunque rispettato.
****
Sulla mancata audizione dell'interessato
IV. Il difetto di audizione non vizia il provvedimento, perché non preclude all'interessato l'esperimento delle proprie difese in sede giudiziaria. In precedenza (Cass. Civ., n. 13505/2004) si riteneva che l'omessa audizione, quando espressamente richiesta dall'interessato, comportava la nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione. Tuttavia secondo il mutato orientamento assunto alle
Sezioni Unite della Cassazione Civile (Sentenza n. 1786 del
28/01/2010) la mancata audizione dell'interessato non vizia il provvedimento sanzionatorio, perché il giudizio di opposizione ha per oggetto il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo in sé, quindi l'interessato può far valere pienamente le sue ragioni in sede giurisdizionale, superando il vizio procedimentale e la lesione del diritto di difesa non è irrimediabile (in tali sensi Cass. Civ. n.
6313/2020 e Cass. Civ. n. 24901/2022 - Cass. Civ. n. 26050/2023)
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Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di CP_1
V. l'eccezione è fondata sulla circostanza che la vicenda è insorta dopo la costituzione del supercondominio Borgo di Gualdo
pagina7 di 11 amministrato dal 2011 dal rag. che dunque è Persona_1 responsabile della manutenzione degli impianti inquanto materiale detentore.
VI. Al fine di valutare la legittimazione passiva va tenuta a riferimento l'esistenza della titolarità degli impianti in capo al costruttore.
Quest'ultimo mantiene la responsabilità per vizi di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c. e per gli atti amministrativi compiuti nella sua veste di titolare dell'attività e richiedente l'autorizzazione.
VII. La è legittimata passiva in quanto era il soggetto che CP_1 ha richiesto, ottenuto (e poi subito la revoca) dell'autorizzazione allo scarico (nel 2014) in qualità di costruttore e lottizzante del complesso.
VIII. L'illecito contestato nasce infatti dalla gestione non conforme della sua pregressa posizione di titolarità autorizzativa.
IX. Il dedotto passaggio materiale nella gestione degli impianti non è suffragato dalla prova mediante atti certi anteriori all'epoca delle contestazioni, e non consente di superare il dettato dell'art., 124 del
D.lg. 152/2006, a mente del quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico sul quale ricadono le responsabilità amministrative e penali.
X. Il titolare dell'autorizzazione iniziale è pacificamente il costruttore
, che ha ricevuto anche le notifiche degli atti CP_1 successivi, ( tra cui la revoca dell'autorizzazione, il verbale di rimozione e contestuale nuova apposizione dei sigilli del 13/08/18; il verbale del 3/5/2019).
XI. In ambito di sanzioni amministrative e ambientali rileva la titolarità dell'attività che genera lo scarico e la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto.
XII. La dedotta cessione della titolarità non viene tuttavia provata. Va considerato che quando avviene la cessione di un'attività, ed è
l'esempio pertinente di un costruttore che cede un immobile o un pagina8 di 11 complesso, conseguendone come nel caso di specie la costituzione di un condominio, si applica il principio, anch'esso derivante dalla disciplina dell'art. 124 dlg 152/06 , del subentro nella titolarità dell'autorizzazione. in base al quale chi subentra nella titolarità dell'attività deve farsi carico di tutti gli oneri e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria, con la comunicazione del cambio di titolarità entro un termine determinato;
questa comunicazione di subentro, o voltura, di per sé non richiede il rilascio di una nuova autorizzazione, a patto che non vi siano modifiche sostanziali allo scarico o al processo produttivo e l''autorità prende semplicemente atto del cambio di soggetto responsabile. Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile per appellarsi alla intervenuta costituzione del condominio CP_1 ed alla revoca dell'autorizzazione per ritenersi esente dalle incombenze da adempiere nei confronti dell'ente autorizzante
(restando invece - in assenza di titoli validamente opponibili all'ente
- nell'ambito dei rapporti interni del costruttore con gli acquirenti e quindi del condominio eventuali questioni di inadeguatezza egli impiantì riconducibili alla responsabilità del costruttore ex art 1669 cc, o – per converso - sulle responsabilità conseguenti il materiale passaggio di custodia degli impianti), sia perché non v'è data certa dell'epoca di queste cessioni, sia perché non si rilevano comunicazioni intervenute tra il titolare dell'autorizzazione, benché revocata, e l'ente gestore del SII, aventi ad oggetto comunicazioni di subentro, o di adempimento alle prescrizioni impartite, cosicché
l'operato della è da ritenersi esente da censure per avere CP_4 individuato come destinatario del provvedimento impugnato l'unico soggetto formalmente noto, da individuarsi nell'originario titolare dell'autorizzazione.
XIII. L'amministrazione, in presenza di un illecito legato a una concessione revocata, tende a sanzionare l'ultimo soggetto noto e responsabile della concessione iniziale, costringendo questo (la a provare l'effettivo trasferimento di ogni obbligo. CP_1
XIV. Quanto all'individuazione del legittimato passivo Ing CP_3
pagina9 di 11 LF deve pur rilevarsi il corretto operare dell'ente convenuto, coerente al sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, fondato sulla natura personale della responsabilità, e secondo cui autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n.
689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. (Cass. Sez. 2, 12/03/2012, n. 3879,
Rv. 621466 - 01) il criterio di riferimento al compimento di illecito amministrativo nell'esercizio dele funzione comporta la corretta individuazione della ricorrente in quanto titolare della carica all'epoca dell'illecito contestato
XV. Pertanto il ricorso va rigettato e l'ordinanza ingiunzione confermata
XVI. In ordine alle spese di lite si rileva che l'ente risulta costituito a mezzo di un proprio funzionario delegato, pertanto nulla si dispone al riguardo.
XVII. In base al costante indirizzo della Suprema Corte «l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento pagina10 di 11 dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -,
Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 – 02, e da ultimo
Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata resa dalla con determinazione Parte_1
n.DPC017/463 del 16/12/22
2. Nulla per le spese.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 17 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 3/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 162/2025 R.G., promossa da:
(C.F. e P. IVA: ) in persona del lrpt Controparte_1 P.IVA_1
Ing. (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Ing. , C.F.: Controparte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PAONE ALBERTO con domicilio eletto in Corso
Trento e Trieste, 118 66034 LANCIANO Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_4 P.IVA_2
SC ER con domicilio eletto in PORTICI DI SAN
BERNARDINO N. 25 67100 L'AQUILA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 11 annullare e/o dichiarare nulla e /o privo di effetti l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/1981 resa dalla Parte_1 con determinazione n.DPC017/463 del 16/12/22, notificata a CP_1 in data 16.12.2022.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“- dichiarare la Determina n. DPC017/463 del 16.12.2022 fondata sia in punto di fatto che di diritto avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica, nonché alla legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Giunge a decisione il ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/1981 resa dalla Giunta con Parte_1 determinazione n.DPC017/463 del 16/12/22 con cui, in relazione al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 21 in data 03.05.2019,
è stato ingiunto alla ed al Sig. in qualità di Controparte_1 Controparte_3
l.r.p.t. della stessa, il pagamento della somma di euro 6.010,00.
Il giudizio era stato incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Atessa, che nella contumacia della , lo aveva accolto annullando Controparte_4
l'ordinanza ingiunzione. La sentenza 31/2023 è stata impugnata dalla ed il Tribunale di Lanciano, ha accolto l'appello, Controparte_4 dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace, annullato la sentenza e fissato il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Lanciano competente per materia.
I ricorrenti dopo avere premesso che il presupposto illecito amministrativo n.21 del 03.05.2019 era stato contestato dai Carabinieri
Forestali per violazione dell'art. 124 co-1 D. Lg.vo 152/2006 sanzionata ai sensi dell'art. 133 co. 2 dello stesso decreto, per avere la società in relazione al complesso residenziale “Borgo di Gualdo” di CP_1
San Vito Chietino da essa realizzato, operato lo scarico di reflui domestici pagina2 di 11 in forza di autorizzazione revocata dalla e senza rispettare le Pt_2 successive prescrizioni imposte dallo stesso ente, ribadiscono in sede di riassunzione le eccezioni di rito e merito avverso l'ordinanza ingiunzione, deducendo:
Violazione del termine di notifica (Art. 14 L. 689/1981) - Il verbale di accertamento è del 03/05/2019. L'ingiunzione di pagamento è arrivata solo il 16/12/2022, a distanza di oltre tre anni dagli accertamenti (verbale, scritti difensivi di luglio 2019 e nota di ottobre CP_1 Pt_2
2019).sull'assunto dei ricorrenti il termine massimo di 90 giorni per la notifica, anche se calcolato dalla fine degli accertamenti, è stato abbondantemente superato rendendo l'ingiunzione radicalmente nulla.
Carenza di Legittimazione Passiva della - Il complesso Controparte_1
"Borgo di Gualdo" è costituito in Condominio da oltre dieci anni. Gli impianti di scarico fognario cui riferire la e le condotte sono impianti condominiali, la cui gestione e manutenzione spetta al mentre CP_5 la società costruttrice non dovrebbe rispondere di carenze CP_1 amministrative relative a un impianto già in gestione al . CP_5
Carenza di legittimazione passiva dell'Ing. - E' contestata Controparte_3 la richiesta di pagamento in solido al Sig. precedente Controparte_3 legale rappresentante privo di legittimazione passiva al momento dell'ingiunzione in quanto l'attuale l.r.p.t. della è l'Ing. CP_1
. Controparte_2
Nullità per mancata audizione (Art. 18 co. 2 L. 689/1981) - Negli scritti difensivi del 15/07/2019, la aveva espressamente richiesto CP_1
l'audizione dell'allora legale rappresentante Ing. , Controparte_3
L'audizione non risulta essere mai avvenuta e la sua mancanza costituisce motivo di nullità dell'ingiunzione.
Nel merito il ricorso ripropone e conferma gli scritti difensivi del
15/07/2019, sostenendo in sintesi:
L'esistenza della autorizzazione in quanto la aveva CP_1 presentato richiesta di allaccio alla fognatura e ottenuto l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione dalla nel 2014, eseguendo i Pt_2 lavori di adeguamento richiesti pagina3 di 11 La ha revocato l'autorizzazione nel 2015 per presunti Pt_2 inadempimenti non meglio precisati, quando il complesso era già abitato e gestito da un Supercondominio dal 2011
La revoca sarebbe fondata, secondo una dichiarazione nel Pt_2 verbale, sulla persistenza di bypass che consentono la commistione tra acque bianche e nere. Evidenziano che tali bypass furono chiusi a seguito di un sequestro preventivo delegato eseguito in data 31/10/2017, che non risulta revocato. La ontinua a percepire i pagamenti per il consumo Pt_2 idrico e gli oneri per la depurazione dal , pur mantenendo la CP_5 revoca. L'adeguamento alla revoca (ovvero l'interruzione dello scarico) è impraticabile in quanto precluderebbe lo scarico a settanta famiglie ed è impedito dal sequestro operato mediante apposizione di sigilli sull'impianto).
L'ente convenuto si è costituito difendendo la legittimità dell'ingiunzione.
In ordine all'eccepita violazione del termine per la notifica afferma che la disciplina del procedimento sanzionatorio non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria (l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, ex art. 18). Pertanto, non si applica il termine generale di 90 giorni ex art. 2 L. 241/1990. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Sentenza n. 9591/2006 e successive) ha chiarito che il termine massimo per l'adozione e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è quello di cinque anni, previsto dall'Art. 28 L. 689/1981 per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme.
Sul difetto di legittimazione ha sostenuto la responsabilità di poiché in qualità di proprietaria ha presentato la richiesta Controparte_1 di permesso a costruire nel 2006, l'istanza di variante in sanatoria per la rete fognaria, e ottenuto, nel 2014, l'autorizzazione all'ammissione al servizio fognario, in persona del legale rappresentante Sig. CP_3
. La responsabilità di quest'ultimo va ricondotta alla sua qualifica di
[...] amministratore unico della all'epoca in cui sono stati posti in CP_1 essere gli adempimenti e le richieste autorizzative relative allo scarico
(2014).
pagina4 di 11 Sulla mancata audizione (Art. 18 co. 2 L. 689/1981) richiama l'indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sentenza
n. 9591/2006 e successive) secondo cui il giudizio di opposizione investe il rapporto sanzionatorio (validità sostanziale della violazione) e non l'atto
(validità formale) e la mancata audizione richiesta, essendo un vizio procedimentale, non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto il trasgressore può pienamente far valere i propri argomenti e il diritto di difesa nella successiva sede giurisdizionale
Nel merito deduce che la revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte di (nota prot. 10020 del 16/12/2015) era dovuta alla Pt_2 inottemperanza della alle note inviate per l'adeguamento e CP_1
l'eliminazione dei bypass che causavano la commistione tra acque bianche e nere, e nonostante la chiusura dei bypass a seguito del sequestro preventivo del 31/10/2017, la (secondo la nota del Pt_2
28/10/2019) e l'organo accertatore hanno riscontrato che la problematica persiste, determinando l'afflusso anomalo e irregolare di reflui alla rete fognaria e il malfunzionamento degli impianti a valle. La circostanza del sequestro nel 2017 non è una giustificazione, ma un'aggravante, in quanto dimostra che la ditta era consapevole della criticità ma ha omesso di sanare definitivamente le irregolarità e regolarizzare la propria posizione amministrativa.
Ha ribadito la violazione dell'Art. 124 D.Lgs. 152/06 e l'illegittima attività di scarico in quanto alla data dell'accertamento, la non CP_1 era in possesso di una regolare e valida autorizzazione e non aveva rispettato le disposizioni normative per assicurare la corretta emissione del refluo.
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 3.11.2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione deve essere rigettata.
In primo luogo va scrutinata l'eccezione di violazione del termine.
pagina5 di 11 II. L'orientamento che ritiene inapplicabile il termine di 90 gg di cui alla
L.241/90 al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 è risalente e consolidato. Tra le molteplici pronunce che lo escludono, Cass. Sez. 1, 21/01/2004, n.
874, Rv. 569523 – 01, secondo cui nell'ambito della disciplina, dettata dalla legge 24 novembre 1981, n.689, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la mancanza di previsione di un termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione della violazione, non autorizza la sua ricerca in altre disposizioni dell'ordinamento, sia pure a carattere generale, attesa la peculiarità del procedimento nel sistema, in quanto disciplinato nelle sue varie fasi, per il suo oggetto, ed in considerazione della sua natura contenziosa. Segnatamente, è con esso incompatibile il termine, molto breve, di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento fissato dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'attività amministrativa in generale - che fra l'altro all'art.1 rinvia, così confermandole, "alle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti" - trovando ragione l'assenza di un termine per la fase decisoria dell'irrogazione della sanzione nella stessa articolazione di tale fase (art. 14 legge n. 689 del 1981), non contenibile entro limiti temporali predeterminati, tanto con riguardo all'esigenza di garantire a seguito della contestazione il dispiegarsi del diritto di difesa dell'interessato - implicante il compimento di attività a volte complesse - quanto con riguardo all'ipotesi di contestazione non immediata, decorrendo il termine per quest'ultima dall'esito dell'accertamento, di durata non prevedibile.
E nei medesimi sensi Sez. 2, Sentenza n. 10386 del 22/04/2008,
Sez. 1, Sentenza n. 7804 del 15/04/2005 secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n 689 del 1981 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. La L. 689/1981 costituisce un sistema normativo organico e compiuto a carattere contenzioso, con tempi regolati per fasi successive. L'Art. 18 non prevede un termine finale, ma il pagina6 di 11 legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione in 5 anni (Art. 28), che funge da termine massimo per l'emissione del provvedimento. Cass. Civ. n. 21706/2018 e Cass.
Civ. n. 29404/2022
III. Al riguardo rileva che parte ricorrente non contesta la violazione del termine di notifica rispetto all'epoca dell'accertamento con riferimento al verbale n.21/2019, ma lo fa con riferimento all'ordinanza ingiunzione che costituisce atto conclusivo del procedimento amministrativo, non soggetto al termine di 90 dell'art. 14 L 689/81 gg ma al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, che – non specificamente eccepito – risulta comunque rispettato.
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Sulla mancata audizione dell'interessato
IV. Il difetto di audizione non vizia il provvedimento, perché non preclude all'interessato l'esperimento delle proprie difese in sede giudiziaria. In precedenza (Cass. Civ., n. 13505/2004) si riteneva che l'omessa audizione, quando espressamente richiesta dall'interessato, comportava la nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione. Tuttavia secondo il mutato orientamento assunto alle
Sezioni Unite della Cassazione Civile (Sentenza n. 1786 del
28/01/2010) la mancata audizione dell'interessato non vizia il provvedimento sanzionatorio, perché il giudizio di opposizione ha per oggetto il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo in sé, quindi l'interessato può far valere pienamente le sue ragioni in sede giurisdizionale, superando il vizio procedimentale e la lesione del diritto di difesa non è irrimediabile (in tali sensi Cass. Civ. n.
6313/2020 e Cass. Civ. n. 24901/2022 - Cass. Civ. n. 26050/2023)
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Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di CP_1
V. l'eccezione è fondata sulla circostanza che la vicenda è insorta dopo la costituzione del supercondominio Borgo di Gualdo
pagina7 di 11 amministrato dal 2011 dal rag. che dunque è Persona_1 responsabile della manutenzione degli impianti inquanto materiale detentore.
VI. Al fine di valutare la legittimazione passiva va tenuta a riferimento l'esistenza della titolarità degli impianti in capo al costruttore.
Quest'ultimo mantiene la responsabilità per vizi di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c. e per gli atti amministrativi compiuti nella sua veste di titolare dell'attività e richiedente l'autorizzazione.
VII. La è legittimata passiva in quanto era il soggetto che CP_1 ha richiesto, ottenuto (e poi subito la revoca) dell'autorizzazione allo scarico (nel 2014) in qualità di costruttore e lottizzante del complesso.
VIII. L'illecito contestato nasce infatti dalla gestione non conforme della sua pregressa posizione di titolarità autorizzativa.
IX. Il dedotto passaggio materiale nella gestione degli impianti non è suffragato dalla prova mediante atti certi anteriori all'epoca delle contestazioni, e non consente di superare il dettato dell'art., 124 del
D.lg. 152/2006, a mente del quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico sul quale ricadono le responsabilità amministrative e penali.
X. Il titolare dell'autorizzazione iniziale è pacificamente il costruttore
, che ha ricevuto anche le notifiche degli atti CP_1 successivi, ( tra cui la revoca dell'autorizzazione, il verbale di rimozione e contestuale nuova apposizione dei sigilli del 13/08/18; il verbale del 3/5/2019).
XI. In ambito di sanzioni amministrative e ambientali rileva la titolarità dell'attività che genera lo scarico e la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto.
XII. La dedotta cessione della titolarità non viene tuttavia provata. Va considerato che quando avviene la cessione di un'attività, ed è
l'esempio pertinente di un costruttore che cede un immobile o un pagina8 di 11 complesso, conseguendone come nel caso di specie la costituzione di un condominio, si applica il principio, anch'esso derivante dalla disciplina dell'art. 124 dlg 152/06 , del subentro nella titolarità dell'autorizzazione. in base al quale chi subentra nella titolarità dell'attività deve farsi carico di tutti gli oneri e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria, con la comunicazione del cambio di titolarità entro un termine determinato;
questa comunicazione di subentro, o voltura, di per sé non richiede il rilascio di una nuova autorizzazione, a patto che non vi siano modifiche sostanziali allo scarico o al processo produttivo e l''autorità prende semplicemente atto del cambio di soggetto responsabile. Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile per appellarsi alla intervenuta costituzione del condominio CP_1 ed alla revoca dell'autorizzazione per ritenersi esente dalle incombenze da adempiere nei confronti dell'ente autorizzante
(restando invece - in assenza di titoli validamente opponibili all'ente
- nell'ambito dei rapporti interni del costruttore con gli acquirenti e quindi del condominio eventuali questioni di inadeguatezza egli impiantì riconducibili alla responsabilità del costruttore ex art 1669 cc, o – per converso - sulle responsabilità conseguenti il materiale passaggio di custodia degli impianti), sia perché non v'è data certa dell'epoca di queste cessioni, sia perché non si rilevano comunicazioni intervenute tra il titolare dell'autorizzazione, benché revocata, e l'ente gestore del SII, aventi ad oggetto comunicazioni di subentro, o di adempimento alle prescrizioni impartite, cosicché
l'operato della è da ritenersi esente da censure per avere CP_4 individuato come destinatario del provvedimento impugnato l'unico soggetto formalmente noto, da individuarsi nell'originario titolare dell'autorizzazione.
XIII. L'amministrazione, in presenza di un illecito legato a una concessione revocata, tende a sanzionare l'ultimo soggetto noto e responsabile della concessione iniziale, costringendo questo (la a provare l'effettivo trasferimento di ogni obbligo. CP_1
XIV. Quanto all'individuazione del legittimato passivo Ing CP_3
pagina9 di 11 LF deve pur rilevarsi il corretto operare dell'ente convenuto, coerente al sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, fondato sulla natura personale della responsabilità, e secondo cui autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n.
689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. (Cass. Sez. 2, 12/03/2012, n. 3879,
Rv. 621466 - 01) il criterio di riferimento al compimento di illecito amministrativo nell'esercizio dele funzione comporta la corretta individuazione della ricorrente in quanto titolare della carica all'epoca dell'illecito contestato
XV. Pertanto il ricorso va rigettato e l'ordinanza ingiunzione confermata
XVI. In ordine alle spese di lite si rileva che l'ente risulta costituito a mezzo di un proprio funzionario delegato, pertanto nulla si dispone al riguardo.
XVII. In base al costante indirizzo della Suprema Corte «l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento pagina10 di 11 dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -,
Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 – 02, e da ultimo
Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata resa dalla con determinazione Parte_1
n.DPC017/463 del 16/12/22
2. Nulla per le spese.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 17 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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