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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente est. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 6187/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 24/01/2025, e vertente tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. DE MATTEO LUISA C.F._2
), come da procura in atti C.F._3
RICORRENTI
e
( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 24/01/2025, il procuratore dei ricorrenti si è riportato all'atto introduttivo, chiedendo in subordine l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, i ricorrenti (madre e fratello dell'interdicenda) chiedevano dichiararsi l'interdizione di , nata a [...]
1 Capua (CE) il 21/10/2006, in quanto affetta da una grave infermità di mente causata da “ritardo psicomotorio, malformazione cerebrale e dilatazione urterale sinistra in paziente con monosomia parziale del braccio lungo del cromosoma 10”. Rilevavano che tali patologie l'avevano resa totalmente e permanentemente inabile, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, né di provvedere ai propri interessi patrimoniali. Rappresentavano che era titolare di un'indennità di accompagnamento in ragione delle gravi patologie accertate dalle
Commissioni mediche dell'INPS. Aggiungevano, infine, che con verbale del
06/09/2011 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (Legge
104/1992), era stata riconosciuta invalida e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 05.02.1992, n. 104.
All'esito dell'udienza del 24/01/2025, effettuato l'esame dell'interdicenda, presente in udienza, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni prima richiamate.
Va premesso che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha reso residuale l'applicabilità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno;
quest'ultimo rappresenta uno strumento più flessibile e agevolmente adattabile alle esigenze del destinatario in quanto meno limitante della capacità di agire. Così si legge: “in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare”
2 (vd. Cass., Sez. I, 01/03/2010, n. 4866). Ancora, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (vd. Cass., Sez. II, 04/03/2020, n. 6079).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione da operare al fine di individuare lo strumento maggiormente idoneo al caso di specie deve essere influenzata dal tipo di attività da compiere nel suo interesse. Così si legge: “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione
3 alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno stato di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. […] Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione” (vd.
Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, si evince che la resistente è affetta da un “ritardo psicomotorio grave, malformazione cerebrale e dilatazione urterale sinistra in paziente con associazione sindromica genetica” e che, in sede di esame, avvenuto alla presenza dei ricorrenti, parte resistente è apparsa non in grado di comprendere le domande poste né di rispondere.
Si ritiene tuttavia che lo strumento dell'amministrazione di sostegno di cui agli artt.
404 ss. c.c. sia la misura più adeguata alla tutela di alla luce dei Controparte_1 principi sopra espressi, atteso il carattere residuale dell'interdizione e non essendo emersi nel corso del giudizio elementi tali da far ritenere complessa l'attività che deve essere svolta nel suo interesse, posta la titolarità della sola indennità di accompagnamento.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c., vanno trasmessi gli atti al Giudice Tutelare territorialmente competente per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della resistente.
Infine, il Tribunale ritiene necessario nominare un amministratore di sostegno
4 provvisorio, nella persona di che provveda alla cura di Parte_1 CP_1
nonché a ritirare e a gestire gli emolumenti di sua spettanza con obbligo di
[...]
rendicontazione a norma di legge.
Attesa la natura del procedimento, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di , ritenendosi idonea Controparte_1 alla sua protezione la misura dell'amministrazione di sostegno;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza e di copia degli atti del procedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente (G.T.-
SEDE) e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata ad [...] il [...], alla quale sono Parte_1
attribuiti i poteri indicati in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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