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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4565/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2873/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 07/04/2020,
pubblicata in data 21/04/2020
TRA
C.F. , C.F. RT C.F._1 Parte_2
e , C.F. , anche C.F._2 Parte_3 C.F._3
nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il NA
30.11.2008, tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carmela Pisacane, C.F. e dall'Avv. C.F._4
Pasquale Frisina C.F. , presso il cui studio in Napoli (NA) al C.F._5
Centro Direzionale Is.G7 elettivamente domiciliano
Appellanti
E
, C. F. rappresentata e difesa, giusta _1 CodiceFiscale_6
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Salvatore
1 MARTELLO, Codice Fiscale , presso il cui studio in Portici C.F._7
(NA), Viale Leonardo da Vinci n. 93 elettivamente domicilia.
Conclusioni
All'udienza del 10.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato , conveniva in _1
giudizio dinanzi al tribunale di Napoli e , in RT _2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di , esponendo: NA
1) di avere acquisito, unitamente agli altri coeredi e NA P_
(ciascuno nella misura di 1/3), la titolarità del bene sito in Napoli alla via
[...]
Consalvo n.140/B in ragione della successione legittima della di loro genitrice
; 2) che in data 22 aprile 1986 decedeva ab intestato PE P_
, lasciando a sé superstiti ed eredi unici e , i quali
[...] _1 NA
divenivano, pertanto, contitolari del bene di cui sopra ciascuno nella misura di ½; 3)
che, in data 30 novembre 2008 decedeva ab intestato, altresì, , NA
lasciando quali eredi la moglie ed i figli e RT _2 [...]
, i quali subentravano nella contitolarità di detto bene nella misura di 1/6 Parte_3
ciascuno.
L'attrice concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere:
1) disporre lo scioglimento della comunione relativa al cespite immobiliare in oggetto, attribuendo la quota pari ad 1/2 dell' intero in favore in proprio favore e la quota di 1/6 dell'intero in favore di ciascuno dei convenuti;
2) all'esito nominarsi C.T.U. per la redazione del progetto di divisione, ovvero, in caso di accertata indivisibilità, per la determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile, nominandosi, al riguardo,
2 idoneo Amministratore Giudiziario per la gestione dello stesso e gli adempimenti del caso;
3) condannare i convenuti al risarcimento dei danni correlato al godimento esclusivo dell'immobile in oggetto, con vittoria di spese di lite.
A.b) Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda di divisione ereditaria, formulando un'eccezione riconvenzionale di usucapione del cespite in oggetto da parte del proprio dante causa e da NA RT
in virtù di un possesso continuato a far data dal 1984, nonché
[...]
un'eccezione di prescrizione di ogni diritto rivendicato dalla attrice e, nelle denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di usucapione, una domanda di rimborso del 50%
delle somme sostenute per la gestione, ordinaria e straordinaria, del bene.
A.c.) Con sentenza non definitiva n. 972/2015, il giudice rigettava l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti e , Pt_1 Per_1
riservandosi, altresì, di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite con la sentenza definitiva;
quindi, stante la insuscettibilità di una comoda divisione del cespite, il giudice ne disponeva la vendita all'asta; accogliendo, poi, in parte una istanza cautelare ex artt. 669 octies e 670 c.p.c. proposta dall'attrice, disponeva il sequestro giudiziario dell' immobile de quo, nominando custode giudiziario e rinviando alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione in RT
merito alle spese.
Emesso il decreto di trasferimento dell'immobile venduto per il prezzo di euro
169.700,00, fatte precisare le conclusioni ed approvato il progetto di riparto, il giudice riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
A.d.) Il tribunale accoglieva la domanda attrice statuendo quanto segue:
<<1. Dichiara esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita in sede giudiziale del cespite immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria di cui in parte motiva, depositato telematicamente in data 11
3 ottobre 2019 dal professionista delegato Avv.to Malagrida e come rettificato con il provvedimento reso all'udienza del 11 novembre 2019; autorizza espressamente il professionista delegato Avvocato Ilaria Malagrida all'esecuzione dei pagamenti ad esso conformi con estinzione, all'esito, del libretto n.19936 acceso presso Intesa San
Paolo Napoli 39; 2. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei convenuti _1 RT [...]
e e per l'effetto condanna questi ultimi alla corresponsione Parte_2 Parte_3 in favore della prima della somma di € 26.690,45, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo. 3. pone le spese di giudizio, limitatamente a quelle relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote, e liquidando le stesse in favore dell'attrice , in € 1.571,88 per spese ed euro 10.500,00 per _1
onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to Salvatore
Martello, dichiaratosi anticipatario, nonché in favore dei convenuti RT
e ] nella misura di euro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_3
6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Pasquale Frisina, dichiaratosi anticipatario;
4. avuto riguardo alle spese di lite inerenti alle ulteriori domande ed eccezioni proposte nell'ambito del giudizio di merito e da governarsi conformemente al principio della soccombenza, condanna i convenuti
e ] alla RT Parte_2 Parte_3 CP_3
refusione delle stesse in favore dell'attrice che si liquidano in euro _1
5.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
5. avuto riguardo alle spese di lite inerenti al procedimento cautelare in corso di causa (sequestro giudiziario) e da governarsi conformemente al principio della soccombenza, condanna i convenuti
e alla refusione delle stesse RT Parte_2 Parte_3 in favore dell'attrice che si liquidano in euro 405,00 per spese ed euro _1
2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
6. pone le spese di ctu, come liquidate in
4 corso di causa, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote, con condanna dei convenuti a rivalere parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente ed integralmente corrisposte al nominato ctu nei limiti della rispettiva quota ereditaria.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello RT _2
e da intendersi qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si Parte_3
rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base dei seguenti motivi,
in estrema sintesi così riassunti:
1) Omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia.
Violazione dell'art. 702 c.c. in relazione alla circostanza che il giudice di primo grado non aveva chiarito per quale ragione, in corso di causa, non aveva attribuito il bene ai convenuti che avevano offerto banco iudicis la metà del valore dell'immobile così come stabilito dal CTU, pari ad € 90.000,00, in violazione dell'art. 720 c.c.;
2) Omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115 c.p.c. nella parte in cui il giudice non aveva tenuto conto della documentazione relativa alle spese da essi sostenute negli anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le migliorie apportate all'immobile oggetto della controversia;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. nella parte in cui la sentenza aveva condannato gli eredi al pagamento della indennità pari ad € 26.690,45 sebbene fosse intervenuta la prescrizione in relazione a qualsiasi diritto rivendicato dalla attrice ex art. 2948 comma 3 c.c. e sebbene essi avessero occupato l'immobile a titolo di comodato gratuito;
5 4) Violazione dell'art. 91 c.p.c. II comma, nella parte in cui, in ordine al giudizio di divisione ereditaria, ha riconosciuto all'avvocato dell'attore un compenso di euro
10.500,00 oltre € 1.571,88 per spese di divisione e soltanto euro 6.000,00 al proprio avvocato, non avendo preso in considerazione le richieste dei convenuti perché
ritenute comportamento oppositivo; per aver riconosciuto in ordine alle ulteriori domande ed eccezioni all'avvocato dell'attore un compenso di euro 5.600,00 oltre spese generali iva e c.p.a. pur avendo solo parzialmente accolto la domanda della istante di risarcimento del danno;
per aver riconosciuto all'avvocato dell'attore in ordine al procedimento cautelare, l'importo di euro 2.700,00 per gli onorari ed euro
450,00 per le spese, nonostante la disponibilità della a farsi nominare Pt_1
custode, il rigetto della domanda di risarcimento danni per euro 20.000,00 e nonostante la richiesta di compensazione delle spese processuali, avendo parte attrice chiaramente abusato del processo.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
<accogliere l'appello proposto in riforma della Sentenza n. 2873/2020 R.G.
34629/2012 del Tribunale di Napoli, depositata il 21/04/2020, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.>>.
B.b.) Si costituiva l'appellata che resisteva all'impugnazione, così concludendo:
<<voglia per le causali tutte di cui in narrativa rigettare l proposto dai sig.ri e avverso la parte_1 parte_2 parte_3>
sentenza n. 2873/2020, emessa in data 7.4.2020 dal Tribunale di Napoli all' esito del giudizio iscritto al R.G. n. 34629/2012, e pubblicata in data 21.4.2020, Repertorio n.
4271/2020, siccome palesemente inammissibile, improponibile ed improcedibile, oltre che totalmente non provato e, dunque, destituito di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, con la emissione di ogni altro connesso e conseguenziAale provvedimento al riguardo. Per tale effetto confermare integralmente la riferita impugnata sentenza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e
6 competenze del doppio grado del giudizio.>>.
B.c.) All'udienza su indicata, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di di nullità _1
dell'atto di appello per violazione del disposto di cui all'art. 164, comma 4° c.p.c. per la asserita impossibilità di individuare con certezza gli elementi costitutivi della domanda.
In realtà, è evidente che maggiormente congruo sarebbe il riferimento all'art. 342
c.p.c. riguardante l'esposizione dei motivi di appello.
Sul punto occorre nuovamente ribadire, infatti, che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo riformato nel 2012, applicabile ratione temporis (che sostanzialmente non si discosta significativamente da quello ora vigente),
l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello –
esponendo in maniera organica ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come
7 condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della
8 decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
Può dirsi immediatamente che le ragioni poste a sostegno dell'appello, pur contenendo, rispetto ad alcuni motivi, una sufficiente determinazione delle censure proposte e l'illustrazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento,
consentendo di individuare le critiche mosse alla decisione di primo grado, in considerazione di alcune incertezze e della disorganicità nell'esposizione, su altri,
con le precisazioni che seguiranno, non superano il vaglio di ammissibilità in relazione ad alcune delle statuizioni della sentenza gravata, omettendo di sottoporre a confutazione le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado sullo specifico punto, in parte incidendo, invece, sulla fondatezza dell'impugnazione.
Riguardo, invece, all'eccezione relativa alla carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 2 c.p.c. stante l'omessa indicazione della residenza di RT
e di , del codice fiscale di e dei data
[...] Parte_3 Parte_2
anagrafici di essa va rigettata in forza di quanto previsto dall'art _1
156 comma III c.p.c., che preclude la declaratoria di nullità di un atto che abbia comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato – raggiungimento provato dalla costituzione in giudizio della appellata – nonché dell'acclarato principio
9 giurisprudenziale, secondo il quale determinano la nullità dell'atto soltanto quelle carenze nei dati che abbiano determinano una assoluta incertezza sulla individuazione delle parti, circostanza anch'essa non ricorrente nel caso de quo.
Premesso ciò, la corte ritiene che l'appello va accolto nei limitati termini che si vanno ad esporre, esclusivamente in ordine ad una parte delle censure formulate con il quarto motivo di appello.
C.b.) Infatti, il primo motivo relativo all'omessa pronuncia sull'istanza che sarebbe stata avanzata ex art. 720 c.c. è infondato.
Giova premettere che l'espressa e specifica istanza dei condividenti interessati a vedersi assegnare un immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c. assurge ad imprescindibile presupposto dell'assegnazione (Cass. civ., ordinanza n. 36736 del
15 dicembre 2022).
Ebbene, nel caso di specie, le parti odierne appellanti nel corso del giudizio di primo grado non hanno formulato alcuna rituale richiesta di attribuzione del cespite
de quo ex art. 720 c.c.
Ed infatti, sia la somma di euro 40.000,00 che i e si erano Pt_1 Per_1
dichiarati disponibili a corrispondere a nel corso del primo accesso _1
peritale del 22.9.15, sia quella pari al 50% del valore venale stimato dal CTU che si erano dichiarati disponibili a corrisponderle nel corso della udienza del
9.11.2015, costituiva soltanto uno dei termini di una proposta transattiva, e non una istanza inoltrata al tribunale.
Ciò è confermato non soltanto dal tenore letterale della sua formulazione (cit. da verbale di udienza del 9.11.2015: “All'esito di ampia discussione il Giudice rileva
che i convenuti si dichiarano disponibili ad un'ipotesi transattiva che preveda
[…]”), ma soprattutto dalla circostanza che tali somme venivano offerte a _1
10 soltanto a condizione che la stessa rinunciasse alle ulteriori Per_1
rivendicazioni economiche riservandosi con separato accordo il governo delle
spese di lite.
A ciò si aggiunga che la motivazione posta alla base dell'ordinanza del 3.6.2016
– con la quale il giudice scioglieva la riserva assunta all'udienza del 28.1.2016, in cui era stato reso edotto del legittimo rifiuto della della proposta Per_1
transattiva di cui sopra e, quindi, disponendo la vendita dell'immobile de quo
risultato di non comoda divisibilità – era espressamente la seguente: “rilevato che
[…] al contempo nessuno dei condividenti ha, allo stato, fatto richiesta di
attribuzione, talchè occorre procedere alla vendita giudiziale del bene oggetto di
comunione”.
Di tale ordinanza non veniva chiesta la revoca dai . Parte_4
Anzi, la proposta di corrispondere l'importo pari al 50% del valore venale
stimato dal CTU non soltanto non veniva reiterata dagli odierni appellanti né in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.19, né nella comparsa conclusionale, ma l'avv. Pisacane per i concludeva chiedendo Parte_4
espressamente al giudice di <procede alla divisione della somma ricavata
secondo le regole della successione legittima, il tutto con vittoria di spese del
presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito>>.
Ebbene, poiché l'iniziativa processuale disciplinata dall'art. 720 c.p.c. rientra nel novero dei poteri dispositivi di parte, può conseguentemente formare oggetto di rinuncia anche tacita quando, proposta una prima volta, risulti superata da successive richieste incompatibili (Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3497, ancora
Cass., n. 2335/1995).
11 Pertanto, quand'anche l'offerta di pagamento formulata dai Parte_4
potesse essere effettivamente interpretata come istanza di attribuzione ex art. 720
c.p.c., alla luce di tale condotta processuale tenuta dalle parti, avrebbe, comunque,
dovuto essere intesa come rinunciata.
Di tal che, alcuna omessa pronuncia del giudice può dirsi sussistere in ordine ad essa.
C.c.) Anche il secondo motivo di gravame, con il quale i Parte_4
denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115
c.p.c., è privo di fondamento.
Infatti, il giudice di prima istanza si è pronunciato chiaramente – rigettandola –
riguardo alla domanda dei di rimborso delle spese per la Parte_4
manutenzione ordinaria e straordinaria e per i miglioramenti apportati all'immobile
de quo con molteplici argomenti, dedicando uno specifico paragrafo alla sua trattazione dalla fine di pag. 10 a 12 della sentenza impugnata.
Egli ha posto alla base del suo rigetto argomentazioni precise: 1) l'omesso assolvimento dell'onere deduttivo e probatorio di cui erano gravati ex art. 1110 c.c.
in ordine alla preventiva messa a conoscenza di della necessità di _1
porre in essere quelle spese e, quindi, della deliberata trascuranza di quest'ultima in ordine ad esse;
2) l'inconciliabilità tra le circostanze da essi dedotte in ordine all'eccezione di usucapione dell'immobile – ovvero l'aver esercitato un potere esclusivo uti dominus ed excludendi alios – e l'assunto che essi avevano effettuato tali spese quali meri mandatari, espressi o taciti, della condividente
[...]
; 3) l'accompagnarsi tale diritto necessariamente all'obbligo, gravante su _1
colui che abbia avuto il possesso esclusivo del bene e ne abbia sopportato i costi di
12 manutenzione, di rendere il conto della gestione e di corrispondere, al condividente non possessore, i frutti civili, identificabili con il corrispettivo del godimento che si sarebbe potuto concedere agli altri ovvero con i canoni locatizi percepibili;
4)
l'omessa formulazione, invece, di una azione di rendiconto di cui all'art.723 c.c.,
da parte dell'attrice, avendo espressamente rivendicato il credito correlato alla occupazione esclusiva dell'immobile quale credito risarcitorio, qualificazione che aveva, peraltro, condotto alla statuizione di rigetto avuto riguardo ai crediti asseritamente maturati sino alla data di avvio del presente giudizio, statuizione di cui i convenuti avevano beneficiato.
Rispetto a tali argomentazioni, in parte qua l'appello è del tutto carente delle ragioni di censura poste a sostegno dell'impugnazione, limitandosi a riproporre, in maniera disorganica e confusa, in commistione con profili relativi ad altri capi della decisione, argomentazioni riguardanti la prova asseritamente fornita dalla c.t.u. relativamente ai lavori che sarebbero stati effettuati (neppure particolarmente dettagliate riguardo a quali essi fossero e a dove dovesse essere ricavata la relativa prova), senza contrapporre una ragionata esposizione a confutazione delle motivazioni sviluppate dal tribunale, tutte ostative all'accoglimento della domanda.
Sicché, in parte qua, come evidenziato in apertura, il motivo, prima che da rigettare, è da dichiarare inammissibile.
C.d.) Anche il terzo motivo di gravame – con il quale gli appellanti denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della disposizione dell'art. 1102 c.c. in relazione alla propria condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile de quo – è privo di fondamento.
Si osserva che, in generale, il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene, per cui una volta limitate le stesse, l'esistenza
13 di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni e <Nel caso in cui la prova sia
fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito,
anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza>>
(Cass., Sez. II civ., ordinanza n. 17758-2024).
Con specifico riferimento alla fattispecie di un bene in comune disciplinata dall'art. 1102 c.c., la sentenza della Cassazione di Cassazione, Sez. Un. n.
33645/2022 del 15 novembre 2022 (tra l'altro, richiamata espressamente dalla precedente ordinanza;
v. anche Sez. Un. n. 33659/2022) ha chiarito che sorge il diritto al risarcimento del danno in capo al proprietario, con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo), ove questa pregiudichi la sua concreta possibilità di godere del bene in modo diretto (egli stesso) o indiretto (dandolo in locazione) e che il danno risarcibile è rappresentato proprio dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
La medesima sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla prova del danno da occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, pur chiarendo che
<la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o
"danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su
specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. […]>> ha enunciato tale importante principio:
<< [...]Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al
contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento che è andata persa.[…] L'allegazione che l'attore
faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente
contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha
14 l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere
specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115
c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore
l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente
essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso
della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente
contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla
possibilità di godimento persa.>>.
Alla luce di tali principi normativi e giurisprudenziali, premettendo che qui si
sta discorrendo di un'azione di divisione che di per sé tende a conseguire dal
momento della domanda gli effetti utili ad essa connessi, deve concludersi che la sentenza di primo grado è esente da vizi in quanto statuisce che il possesso esclusivo dell'immobile de quo da parte prima di e, dopo la sua NA
morte, da parte di sua moglie e dei suoi due figli, era lecito in ragione della loro qualità di comproprietari dell'immobile soltanto fino alla data della notifica dell'atto di citazione (3-7/12.2012) in assenza di richieste di un pari uso da parte di
, mentre a partire da tale data era diventato contra legem per la _1
violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune fissati dall'art. 1102 c.c.,
con conseguente insorgenza del diritto dell'attrice al risarcimento del danno emergente, costituito dalla violazione del proprio diritto di godere del bene o di beneficiarne economicamente.
Il giudice, infatti, ha innanzitutto accertato che la deduzione dei convenuti secondo la quale l'immobile oggetto di divisione fosse da essi detenuto a titolo di
15 comodato gratuito e, quindi, non più di comproprietari, era rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio ed era stata sconfessata dalle difese da essi svolte in relazione alla eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile.
E tale affermazione non è stata censurata.
La pronuncia sull'eccezione di prescrizione, invece, è rimasta assorbita dalla circostanza del riconoscimento del diritto al risarcimento dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Correttamente, pertanto, il giudice ha ritenuto che soltanto con la notifica dell'atto di citazione abbia assolto all'onere di deduzione su di essa _1
incombente in ordine alla manifestazione ai condividenti della propria volontà di utilizzare e godere anch'essa del bene comune in maniera diretta o indiretta riconosciutole dall'art. 1102 c.c., o di ricavarne un utile attraverso la vendita del cespite, a cui ha fatto seguito, di converso, l'atteggiamento oppositivo posto in essere dai che hanno formulato, come visto anche Parte_4
contraddittoriamente, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, deducendo in maniera ancor più radicale di aver esercitato sull'immobile un possesso diretto ad escludere quello altrui, così contribuendo a provare la violazione del diritto riconosciuto dall'art. 1102 c.c., lamentata da . _1
Inoltre, come è emerso in corso di causa anche tramite quanto rappresentato dal professionista incaricato e confermato all'udienza dell'8.5.2017, una volta disposta la vendita del cespite, è stata anche impedita la visita dell'immobile da parte dei potenziali acquirenti, apparendo strumentale la contestazione riguardante l'insussistenza di un proprio “comportamento oppositivo”, col dedurre da un lato sempre la circostanza di avere offerto l'acquisto, questione già precedentemente esaminata, costituendo soltanto una proposta transattiva non andata a buon fine,
16 che semmai conferma l'intento di continuare a tenere per sé l'immobile, dall'altro che il professionista incaricato non era officiato della custodia, posto che,
all'evidenza, al di là dei poteri connessi all'incarico, neppure prova a confutare, se non attraverso generici riferimenti a propri comportamenti collaborativi, non supportati dalla specifica e puntuale indicazione di dove dovrebbe essere tratta la relativa prova, il rilievo di avere impedito le visite dell'immobile.
Per tutto quanto sopra argomentato, la corte ritiene che la sentenza appellata abbia utilizzato espressioni imprecise laddove ha definito il danno lamentato da come danno in re ipsa senza necessità di prova, ma che essa sia _1
esente da vizi da un punto di vista sostanziale.
Nel caso di specie, infatti, sussiste una idonea allegazione nell'atto di citazione da parte di dello specifico godimento perso o, comunque, della _1
possibilità di ricavarne un rapido utile conseguibile con la vendita, rispetto alla cui eventualità i convenuti si erano opposti, e la sua non specifica contestazione da parte loro, che anzi, nel formulare l'eccezione riconvenzionale di usucapione,
hanno dedotto di essere portatori di un radicale animus excludendi del compossesso dell'attrice, circostanze tutte che ben consentivano al giudice di primo grado di far ricorso alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, c.p.c.) o alle presunzioni semplici al fine di ritenere raggiunta la prova del danno presunto per la illegittima pretermissione di dal _1
godimento del bene.
Né è censurabile la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure sulla base del “danno figurativo” e, quindi, del valore locativo del cespite,
nella misura determinata dalla CTU arch. . Persona_3
17 Infatti, la su richiamata sentenza della Cassazione, Sez. Un. n. 33645/2022 ha affermato che
indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico
del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione,
che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.>>.
É, altresì, infondata la censura formulata in ordine alla comminazione della condanna al pagamento di tale risarcimento – oltre che a – RT
anche a e , che non risiedevano nell'immobile al _2 Parte_3
momento della notifica della citazione.
Infatti, come correttamente valutato dal tribunale, la consapevolezza e la piena condivisione da parte di e , anch'essi comproprietari, _2 Parte_3
dell'atteggiamento oppositivo tenuto dalla madre – documentata sia Pt_1
dalla corrispondenza svoltasi nella fase stragiudiziale che dalla redazione di una indistinta linea ed attività difensiva in fase processuale – nei confronti della parte attrice vale a configurare un loro concorso nella condotta illecita ai sensi dell'art.2055 c.c..
A tal riguardo si segnala che la Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 27
aprile 2022, n. 13143 ha chiarito che < Ai fini della responsabilità solidale di cui
all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso
dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli
di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma
considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità
unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche
18 violate.>>(nello stesso senso v. anche Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 516 del
11 gennaio 2022 e Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 12957 del 13 maggio 2021).
C.e.) Il quarto motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 91, coma 2
c.p.c., è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento soltanto in relazione alla contestazione delle liquidate con riferimento al procedimento cautelare di sequestro giudiziario.
Infatti, le censure formulate sulle diverse spese di lite liquidate difformemente,
senza motivazione, a carico della massa ereditaria, rispettivamente, in euro
10.500,00, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Martello (difensore di parte attrice) e in euro 6.000,00, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
Frisina (difensore di parte convenuta) in relazione alla domanda di divisione ereditaria, appaiono infondate, dovendo rilavarsi che il tribunale, seppure non motivando sul punto, riguardo alle spese funzionali alla divisione, ha evidentemente distinto la posizione dell'attrice, da quella dei convenuti, che hanno sicuramente assunto un comportamento non sempre collaborativo – anche per mezzo del loro legale (vds. quanto rappresentato dal professionista incaricato alla vendita circa le mancate risposte alle sue richieste) – alle operazioni funzionali alla vendita del cespite.
Infondate sono anche le censure formulate dagli appellanti sulle spese di lite liquidate in favore del difensore della parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva di immobile, alla eccezione riconvenzionale di usucapione e alle ulteriori domande di rimborso proposte dai convenuti e . RT Parte_2 Parte_3
Infatti, il giudice ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'accogliento di una domanda per un importo
19 anche sensibilmente inferiore a quello richiesto (come accaduto in ordine alla domanda di risarcimento formulata da per l'occupazione abusiva _1
dell'immobile ex art. 1102 c.c. accolta solo in relazione al periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione) non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile, invece, in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata per autonome pretese e diversi petita (Cassazione civ., Sezioni Unite, Sentenza 31
Ottobre 2022, n. 32061).
Perciò, anche a fronte dell'accoglimento per un minore importo della domanda risarcitoria formulata da , il giudice ha tenuto correttamente in _1
considerazione, ai fini della valutazione della soccombenza, i rigetti dell'eccezione riconvenzionale di usucapione del bene e di prescrizione di ogni pretesa formulata da , su cui ha statuito, rispettivamente, con la sentenza non _1
definitiva n. 972/2015 passata in giudicato e con la sentenza oggetto della presente impugnazione, nonché il rigetto della domanda di rimborso spese per la manutenzione e i miglioramenti dell'immobile formulata dai convenuti, rigetto confermato anche in sede di gravame per tutte le motivazioni sopra riportate.
Il quarto motivo di gravame è, invece, fondato e va accolto per quanto concerne,
invece, le spese di lite liquidate in relazione al giudizio cautelare instaurato da ex art. 669 octies e 670 c.p.c. in corso di causa. _1
Infatti, premesso che la decisione assunta con l'ordinanza del 30.5.2017 non è
stata oggetto di reclamo da parte degli odierni appellanti, si rileva, tuttavia, che tale ordinanza aveva accolto soltanto in parte le domanda formulate da _1
nel relativo ricorso ex art. 669 Octies c.p.c. rubricato con R.G. n. 10335/2017, in quanto nominava custode giudiziario dell'immobile de quo la stessa e Pt_1
20 non un terzo soggetto (come chiesto da ) e, soprattutto, dichiarava _1
inammissibile la domanda di risarcimento per euro 20.000,00 proposta dalla ricorrente.
Pertanto, il giudice, in forza del medesimo principio espresso dalla su richiamata
Cassazione civ., Sezioni Unite, Sentenza 31 Ottobre 2022, n. 3206, stante l'accoglimento parziale delle due domande formulate nel ricorso ex art. 669 octies c.p.c., avrebbe dovuto, più correttamente, compensare, almeno parzialmente, le spese.
La sentenza appellata va, quindi, riformata, sul punto, compensandole, tenuto conto che, comunque, era stata accolta la richiesta principale, ma che era stata introdotta una pretesa risarcitoria 'eccentrica' dal thema decidendum (semmai da avanzare con altra tipologia di domanda) per la metà, riducendole, sulla scorta della liquidazione operata in sentenza non oggetto di specifica contestazione, nella misura di euro 202,50 per spese ed euro 1.350.00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
D) Le spese del giudizio di gravame
Anche le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza, nei valori prossimi ai minimi, tenuto conto del tenore complessivo delle difese svolte dalle parti e dei rilievi officiosi operati dalla corte, in base al valore indeterminato di bassa complessità (dato dalla pluralità degli oggetti ancora in contestazione),
considerate le questioni trattate, alla luce del valore economico dell'unica censura accolta, di portata accessoria e del tutto marginale rispetto all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
21 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei limitati termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, in relazione al capo 5) del dispositivo, relativo alle spese inerenti il procedimento cautelare di sequestro giudiziario instaurato da ex art. 669 octies e 670 c.p.c., deciso con _1
ordinanza del 30.5.2017, condanna i convenuti RT [...]
e , alla refusione delle stesse in favore dell'attrice Parte_2 Parte_3 [...]
, che, compensate per la metà, si liquidano nel minore importo di euro _1
202,500 per spese ed euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
b) lo dichiara inammissibile e lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione, per il resto;
c) condanna e a rifondere le RT _2 Parte_3
spese del grado d'appello, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Martello, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4565/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2873/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 07/04/2020,
pubblicata in data 21/04/2020
TRA
C.F. , C.F. RT C.F._1 Parte_2
e , C.F. , anche C.F._2 Parte_3 C.F._3
nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il NA
30.11.2008, tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carmela Pisacane, C.F. e dall'Avv. C.F._4
Pasquale Frisina C.F. , presso il cui studio in Napoli (NA) al C.F._5
Centro Direzionale Is.G7 elettivamente domiciliano
Appellanti
E
, C. F. rappresentata e difesa, giusta _1 CodiceFiscale_6
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Salvatore
1 MARTELLO, Codice Fiscale , presso il cui studio in Portici C.F._7
(NA), Viale Leonardo da Vinci n. 93 elettivamente domicilia.
Conclusioni
All'udienza del 10.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato , conveniva in _1
giudizio dinanzi al tribunale di Napoli e , in RT _2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di , esponendo: NA
1) di avere acquisito, unitamente agli altri coeredi e NA P_
(ciascuno nella misura di 1/3), la titolarità del bene sito in Napoli alla via
[...]
Consalvo n.140/B in ragione della successione legittima della di loro genitrice
; 2) che in data 22 aprile 1986 decedeva ab intestato PE P_
, lasciando a sé superstiti ed eredi unici e , i quali
[...] _1 NA
divenivano, pertanto, contitolari del bene di cui sopra ciascuno nella misura di ½; 3)
che, in data 30 novembre 2008 decedeva ab intestato, altresì, , NA
lasciando quali eredi la moglie ed i figli e RT _2 [...]
, i quali subentravano nella contitolarità di detto bene nella misura di 1/6 Parte_3
ciascuno.
L'attrice concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere:
1) disporre lo scioglimento della comunione relativa al cespite immobiliare in oggetto, attribuendo la quota pari ad 1/2 dell' intero in favore in proprio favore e la quota di 1/6 dell'intero in favore di ciascuno dei convenuti;
2) all'esito nominarsi C.T.U. per la redazione del progetto di divisione, ovvero, in caso di accertata indivisibilità, per la determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile, nominandosi, al riguardo,
2 idoneo Amministratore Giudiziario per la gestione dello stesso e gli adempimenti del caso;
3) condannare i convenuti al risarcimento dei danni correlato al godimento esclusivo dell'immobile in oggetto, con vittoria di spese di lite.
A.b) Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda di divisione ereditaria, formulando un'eccezione riconvenzionale di usucapione del cespite in oggetto da parte del proprio dante causa e da NA RT
in virtù di un possesso continuato a far data dal 1984, nonché
[...]
un'eccezione di prescrizione di ogni diritto rivendicato dalla attrice e, nelle denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di usucapione, una domanda di rimborso del 50%
delle somme sostenute per la gestione, ordinaria e straordinaria, del bene.
A.c.) Con sentenza non definitiva n. 972/2015, il giudice rigettava l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti e , Pt_1 Per_1
riservandosi, altresì, di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite con la sentenza definitiva;
quindi, stante la insuscettibilità di una comoda divisione del cespite, il giudice ne disponeva la vendita all'asta; accogliendo, poi, in parte una istanza cautelare ex artt. 669 octies e 670 c.p.c. proposta dall'attrice, disponeva il sequestro giudiziario dell' immobile de quo, nominando custode giudiziario e rinviando alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione in RT
merito alle spese.
Emesso il decreto di trasferimento dell'immobile venduto per il prezzo di euro
169.700,00, fatte precisare le conclusioni ed approvato il progetto di riparto, il giudice riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
A.d.) Il tribunale accoglieva la domanda attrice statuendo quanto segue:
<<1. Dichiara esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita in sede giudiziale del cespite immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria di cui in parte motiva, depositato telematicamente in data 11
3 ottobre 2019 dal professionista delegato Avv.to Malagrida e come rettificato con il provvedimento reso all'udienza del 11 novembre 2019; autorizza espressamente il professionista delegato Avvocato Ilaria Malagrida all'esecuzione dei pagamenti ad esso conformi con estinzione, all'esito, del libretto n.19936 acceso presso Intesa San
Paolo Napoli 39; 2. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei convenuti _1 RT [...]
e e per l'effetto condanna questi ultimi alla corresponsione Parte_2 Parte_3 in favore della prima della somma di € 26.690,45, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo. 3. pone le spese di giudizio, limitatamente a quelle relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote, e liquidando le stesse in favore dell'attrice , in € 1.571,88 per spese ed euro 10.500,00 per _1
onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to Salvatore
Martello, dichiaratosi anticipatario, nonché in favore dei convenuti RT
e ] nella misura di euro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_3
6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Pasquale Frisina, dichiaratosi anticipatario;
4. avuto riguardo alle spese di lite inerenti alle ulteriori domande ed eccezioni proposte nell'ambito del giudizio di merito e da governarsi conformemente al principio della soccombenza, condanna i convenuti
e ] alla RT Parte_2 Parte_3 CP_3
refusione delle stesse in favore dell'attrice che si liquidano in euro _1
5.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
5. avuto riguardo alle spese di lite inerenti al procedimento cautelare in corso di causa (sequestro giudiziario) e da governarsi conformemente al principio della soccombenza, condanna i convenuti
e alla refusione delle stesse RT Parte_2 Parte_3 in favore dell'attrice che si liquidano in euro 405,00 per spese ed euro _1
2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to
Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
6. pone le spese di ctu, come liquidate in
4 corso di causa, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote, con condanna dei convenuti a rivalere parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente ed integralmente corrisposte al nominato ctu nei limiti della rispettiva quota ereditaria.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello RT _2
e da intendersi qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si Parte_3
rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base dei seguenti motivi,
in estrema sintesi così riassunti:
1) Omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia.
Violazione dell'art. 702 c.c. in relazione alla circostanza che il giudice di primo grado non aveva chiarito per quale ragione, in corso di causa, non aveva attribuito il bene ai convenuti che avevano offerto banco iudicis la metà del valore dell'immobile così come stabilito dal CTU, pari ad € 90.000,00, in violazione dell'art. 720 c.c.;
2) Omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115 c.p.c. nella parte in cui il giudice non aveva tenuto conto della documentazione relativa alle spese da essi sostenute negli anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le migliorie apportate all'immobile oggetto della controversia;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. nella parte in cui la sentenza aveva condannato gli eredi al pagamento della indennità pari ad € 26.690,45 sebbene fosse intervenuta la prescrizione in relazione a qualsiasi diritto rivendicato dalla attrice ex art. 2948 comma 3 c.c. e sebbene essi avessero occupato l'immobile a titolo di comodato gratuito;
5 4) Violazione dell'art. 91 c.p.c. II comma, nella parte in cui, in ordine al giudizio di divisione ereditaria, ha riconosciuto all'avvocato dell'attore un compenso di euro
10.500,00 oltre € 1.571,88 per spese di divisione e soltanto euro 6.000,00 al proprio avvocato, non avendo preso in considerazione le richieste dei convenuti perché
ritenute comportamento oppositivo; per aver riconosciuto in ordine alle ulteriori domande ed eccezioni all'avvocato dell'attore un compenso di euro 5.600,00 oltre spese generali iva e c.p.a. pur avendo solo parzialmente accolto la domanda della istante di risarcimento del danno;
per aver riconosciuto all'avvocato dell'attore in ordine al procedimento cautelare, l'importo di euro 2.700,00 per gli onorari ed euro
450,00 per le spese, nonostante la disponibilità della a farsi nominare Pt_1
custode, il rigetto della domanda di risarcimento danni per euro 20.000,00 e nonostante la richiesta di compensazione delle spese processuali, avendo parte attrice chiaramente abusato del processo.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
<accogliere l'appello proposto in riforma della Sentenza n. 2873/2020 R.G.
34629/2012 del Tribunale di Napoli, depositata il 21/04/2020, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.>>.
B.b.) Si costituiva l'appellata che resisteva all'impugnazione, così concludendo:
<<voglia per le causali tutte di cui in narrativa rigettare l proposto dai sig.ri e avverso la parte_1 parte_2 parte_3>
sentenza n. 2873/2020, emessa in data 7.4.2020 dal Tribunale di Napoli all' esito del giudizio iscritto al R.G. n. 34629/2012, e pubblicata in data 21.4.2020, Repertorio n.
4271/2020, siccome palesemente inammissibile, improponibile ed improcedibile, oltre che totalmente non provato e, dunque, destituito di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, con la emissione di ogni altro connesso e conseguenziAale provvedimento al riguardo. Per tale effetto confermare integralmente la riferita impugnata sentenza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e
6 competenze del doppio grado del giudizio.>>.
B.c.) All'udienza su indicata, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di di nullità _1
dell'atto di appello per violazione del disposto di cui all'art. 164, comma 4° c.p.c. per la asserita impossibilità di individuare con certezza gli elementi costitutivi della domanda.
In realtà, è evidente che maggiormente congruo sarebbe il riferimento all'art. 342
c.p.c. riguardante l'esposizione dei motivi di appello.
Sul punto occorre nuovamente ribadire, infatti, che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo riformato nel 2012, applicabile ratione temporis (che sostanzialmente non si discosta significativamente da quello ora vigente),
l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello –
esponendo in maniera organica ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come
7 condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della
8 decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
Può dirsi immediatamente che le ragioni poste a sostegno dell'appello, pur contenendo, rispetto ad alcuni motivi, una sufficiente determinazione delle censure proposte e l'illustrazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento,
consentendo di individuare le critiche mosse alla decisione di primo grado, in considerazione di alcune incertezze e della disorganicità nell'esposizione, su altri,
con le precisazioni che seguiranno, non superano il vaglio di ammissibilità in relazione ad alcune delle statuizioni della sentenza gravata, omettendo di sottoporre a confutazione le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado sullo specifico punto, in parte incidendo, invece, sulla fondatezza dell'impugnazione.
Riguardo, invece, all'eccezione relativa alla carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 2 c.p.c. stante l'omessa indicazione della residenza di RT
e di , del codice fiscale di e dei data
[...] Parte_3 Parte_2
anagrafici di essa va rigettata in forza di quanto previsto dall'art _1
156 comma III c.p.c., che preclude la declaratoria di nullità di un atto che abbia comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato – raggiungimento provato dalla costituzione in giudizio della appellata – nonché dell'acclarato principio
9 giurisprudenziale, secondo il quale determinano la nullità dell'atto soltanto quelle carenze nei dati che abbiano determinano una assoluta incertezza sulla individuazione delle parti, circostanza anch'essa non ricorrente nel caso de quo.
Premesso ciò, la corte ritiene che l'appello va accolto nei limitati termini che si vanno ad esporre, esclusivamente in ordine ad una parte delle censure formulate con il quarto motivo di appello.
C.b.) Infatti, il primo motivo relativo all'omessa pronuncia sull'istanza che sarebbe stata avanzata ex art. 720 c.c. è infondato.
Giova premettere che l'espressa e specifica istanza dei condividenti interessati a vedersi assegnare un immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c. assurge ad imprescindibile presupposto dell'assegnazione (Cass. civ., ordinanza n. 36736 del
15 dicembre 2022).
Ebbene, nel caso di specie, le parti odierne appellanti nel corso del giudizio di primo grado non hanno formulato alcuna rituale richiesta di attribuzione del cespite
de quo ex art. 720 c.c.
Ed infatti, sia la somma di euro 40.000,00 che i e si erano Pt_1 Per_1
dichiarati disponibili a corrispondere a nel corso del primo accesso _1
peritale del 22.9.15, sia quella pari al 50% del valore venale stimato dal CTU che si erano dichiarati disponibili a corrisponderle nel corso della udienza del
9.11.2015, costituiva soltanto uno dei termini di una proposta transattiva, e non una istanza inoltrata al tribunale.
Ciò è confermato non soltanto dal tenore letterale della sua formulazione (cit. da verbale di udienza del 9.11.2015: “All'esito di ampia discussione il Giudice rileva
che i convenuti si dichiarano disponibili ad un'ipotesi transattiva che preveda
[…]”), ma soprattutto dalla circostanza che tali somme venivano offerte a _1
10 soltanto a condizione che la stessa rinunciasse alle ulteriori Per_1
rivendicazioni economiche riservandosi con separato accordo il governo delle
spese di lite.
A ciò si aggiunga che la motivazione posta alla base dell'ordinanza del 3.6.2016
– con la quale il giudice scioglieva la riserva assunta all'udienza del 28.1.2016, in cui era stato reso edotto del legittimo rifiuto della della proposta Per_1
transattiva di cui sopra e, quindi, disponendo la vendita dell'immobile de quo
risultato di non comoda divisibilità – era espressamente la seguente: “rilevato che
[…] al contempo nessuno dei condividenti ha, allo stato, fatto richiesta di
attribuzione, talchè occorre procedere alla vendita giudiziale del bene oggetto di
comunione”.
Di tale ordinanza non veniva chiesta la revoca dai . Parte_4
Anzi, la proposta di corrispondere l'importo pari al 50% del valore venale
stimato dal CTU non soltanto non veniva reiterata dagli odierni appellanti né in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.19, né nella comparsa conclusionale, ma l'avv. Pisacane per i concludeva chiedendo Parte_4
espressamente al giudice di <procede alla divisione della somma ricavata
secondo le regole della successione legittima, il tutto con vittoria di spese del
presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito>>.
Ebbene, poiché l'iniziativa processuale disciplinata dall'art. 720 c.p.c. rientra nel novero dei poteri dispositivi di parte, può conseguentemente formare oggetto di rinuncia anche tacita quando, proposta una prima volta, risulti superata da successive richieste incompatibili (Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3497, ancora
Cass., n. 2335/1995).
11 Pertanto, quand'anche l'offerta di pagamento formulata dai Parte_4
potesse essere effettivamente interpretata come istanza di attribuzione ex art. 720
c.p.c., alla luce di tale condotta processuale tenuta dalle parti, avrebbe, comunque,
dovuto essere intesa come rinunciata.
Di tal che, alcuna omessa pronuncia del giudice può dirsi sussistere in ordine ad essa.
C.c.) Anche il secondo motivo di gravame, con il quale i Parte_4
denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115
c.p.c., è privo di fondamento.
Infatti, il giudice di prima istanza si è pronunciato chiaramente – rigettandola –
riguardo alla domanda dei di rimborso delle spese per la Parte_4
manutenzione ordinaria e straordinaria e per i miglioramenti apportati all'immobile
de quo con molteplici argomenti, dedicando uno specifico paragrafo alla sua trattazione dalla fine di pag. 10 a 12 della sentenza impugnata.
Egli ha posto alla base del suo rigetto argomentazioni precise: 1) l'omesso assolvimento dell'onere deduttivo e probatorio di cui erano gravati ex art. 1110 c.c.
in ordine alla preventiva messa a conoscenza di della necessità di _1
porre in essere quelle spese e, quindi, della deliberata trascuranza di quest'ultima in ordine ad esse;
2) l'inconciliabilità tra le circostanze da essi dedotte in ordine all'eccezione di usucapione dell'immobile – ovvero l'aver esercitato un potere esclusivo uti dominus ed excludendi alios – e l'assunto che essi avevano effettuato tali spese quali meri mandatari, espressi o taciti, della condividente
[...]
; 3) l'accompagnarsi tale diritto necessariamente all'obbligo, gravante su _1
colui che abbia avuto il possesso esclusivo del bene e ne abbia sopportato i costi di
12 manutenzione, di rendere il conto della gestione e di corrispondere, al condividente non possessore, i frutti civili, identificabili con il corrispettivo del godimento che si sarebbe potuto concedere agli altri ovvero con i canoni locatizi percepibili;
4)
l'omessa formulazione, invece, di una azione di rendiconto di cui all'art.723 c.c.,
da parte dell'attrice, avendo espressamente rivendicato il credito correlato alla occupazione esclusiva dell'immobile quale credito risarcitorio, qualificazione che aveva, peraltro, condotto alla statuizione di rigetto avuto riguardo ai crediti asseritamente maturati sino alla data di avvio del presente giudizio, statuizione di cui i convenuti avevano beneficiato.
Rispetto a tali argomentazioni, in parte qua l'appello è del tutto carente delle ragioni di censura poste a sostegno dell'impugnazione, limitandosi a riproporre, in maniera disorganica e confusa, in commistione con profili relativi ad altri capi della decisione, argomentazioni riguardanti la prova asseritamente fornita dalla c.t.u. relativamente ai lavori che sarebbero stati effettuati (neppure particolarmente dettagliate riguardo a quali essi fossero e a dove dovesse essere ricavata la relativa prova), senza contrapporre una ragionata esposizione a confutazione delle motivazioni sviluppate dal tribunale, tutte ostative all'accoglimento della domanda.
Sicché, in parte qua, come evidenziato in apertura, il motivo, prima che da rigettare, è da dichiarare inammissibile.
C.d.) Anche il terzo motivo di gravame – con il quale gli appellanti denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della disposizione dell'art. 1102 c.c. in relazione alla propria condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile de quo – è privo di fondamento.
Si osserva che, in generale, il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene, per cui una volta limitate le stesse, l'esistenza
13 di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni e <Nel caso in cui la prova sia
fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito,
anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza>>
(Cass., Sez. II civ., ordinanza n. 17758-2024).
Con specifico riferimento alla fattispecie di un bene in comune disciplinata dall'art. 1102 c.c., la sentenza della Cassazione di Cassazione, Sez. Un. n.
33645/2022 del 15 novembre 2022 (tra l'altro, richiamata espressamente dalla precedente ordinanza;
v. anche Sez. Un. n. 33659/2022) ha chiarito che sorge il diritto al risarcimento del danno in capo al proprietario, con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo), ove questa pregiudichi la sua concreta possibilità di godere del bene in modo diretto (egli stesso) o indiretto (dandolo in locazione) e che il danno risarcibile è rappresentato proprio dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
La medesima sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla prova del danno da occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, pur chiarendo che
<la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o
"danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su
specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. […]>> ha enunciato tale importante principio:
<< [...]Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al
contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento che è andata persa.[…] L'allegazione che l'attore
faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente
contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha
14 l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere
specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115
c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore
l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente
essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso
della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente
contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla
possibilità di godimento persa.>>.
Alla luce di tali principi normativi e giurisprudenziali, premettendo che qui si
sta discorrendo di un'azione di divisione che di per sé tende a conseguire dal
momento della domanda gli effetti utili ad essa connessi, deve concludersi che la sentenza di primo grado è esente da vizi in quanto statuisce che il possesso esclusivo dell'immobile de quo da parte prima di e, dopo la sua NA
morte, da parte di sua moglie e dei suoi due figli, era lecito in ragione della loro qualità di comproprietari dell'immobile soltanto fino alla data della notifica dell'atto di citazione (3-7/12.2012) in assenza di richieste di un pari uso da parte di
, mentre a partire da tale data era diventato contra legem per la _1
violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune fissati dall'art. 1102 c.c.,
con conseguente insorgenza del diritto dell'attrice al risarcimento del danno emergente, costituito dalla violazione del proprio diritto di godere del bene o di beneficiarne economicamente.
Il giudice, infatti, ha innanzitutto accertato che la deduzione dei convenuti secondo la quale l'immobile oggetto di divisione fosse da essi detenuto a titolo di
15 comodato gratuito e, quindi, non più di comproprietari, era rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio ed era stata sconfessata dalle difese da essi svolte in relazione alla eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile.
E tale affermazione non è stata censurata.
La pronuncia sull'eccezione di prescrizione, invece, è rimasta assorbita dalla circostanza del riconoscimento del diritto al risarcimento dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Correttamente, pertanto, il giudice ha ritenuto che soltanto con la notifica dell'atto di citazione abbia assolto all'onere di deduzione su di essa _1
incombente in ordine alla manifestazione ai condividenti della propria volontà di utilizzare e godere anch'essa del bene comune in maniera diretta o indiretta riconosciutole dall'art. 1102 c.c., o di ricavarne un utile attraverso la vendita del cespite, a cui ha fatto seguito, di converso, l'atteggiamento oppositivo posto in essere dai che hanno formulato, come visto anche Parte_4
contraddittoriamente, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, deducendo in maniera ancor più radicale di aver esercitato sull'immobile un possesso diretto ad escludere quello altrui, così contribuendo a provare la violazione del diritto riconosciuto dall'art. 1102 c.c., lamentata da . _1
Inoltre, come è emerso in corso di causa anche tramite quanto rappresentato dal professionista incaricato e confermato all'udienza dell'8.5.2017, una volta disposta la vendita del cespite, è stata anche impedita la visita dell'immobile da parte dei potenziali acquirenti, apparendo strumentale la contestazione riguardante l'insussistenza di un proprio “comportamento oppositivo”, col dedurre da un lato sempre la circostanza di avere offerto l'acquisto, questione già precedentemente esaminata, costituendo soltanto una proposta transattiva non andata a buon fine,
16 che semmai conferma l'intento di continuare a tenere per sé l'immobile, dall'altro che il professionista incaricato non era officiato della custodia, posto che,
all'evidenza, al di là dei poteri connessi all'incarico, neppure prova a confutare, se non attraverso generici riferimenti a propri comportamenti collaborativi, non supportati dalla specifica e puntuale indicazione di dove dovrebbe essere tratta la relativa prova, il rilievo di avere impedito le visite dell'immobile.
Per tutto quanto sopra argomentato, la corte ritiene che la sentenza appellata abbia utilizzato espressioni imprecise laddove ha definito il danno lamentato da come danno in re ipsa senza necessità di prova, ma che essa sia _1
esente da vizi da un punto di vista sostanziale.
Nel caso di specie, infatti, sussiste una idonea allegazione nell'atto di citazione da parte di dello specifico godimento perso o, comunque, della _1
possibilità di ricavarne un rapido utile conseguibile con la vendita, rispetto alla cui eventualità i convenuti si erano opposti, e la sua non specifica contestazione da parte loro, che anzi, nel formulare l'eccezione riconvenzionale di usucapione,
hanno dedotto di essere portatori di un radicale animus excludendi del compossesso dell'attrice, circostanze tutte che ben consentivano al giudice di primo grado di far ricorso alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, c.p.c.) o alle presunzioni semplici al fine di ritenere raggiunta la prova del danno presunto per la illegittima pretermissione di dal _1
godimento del bene.
Né è censurabile la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure sulla base del “danno figurativo” e, quindi, del valore locativo del cespite,
nella misura determinata dalla CTU arch. . Persona_3
17 Infatti, la su richiamata sentenza della Cassazione, Sez. Un. n. 33645/2022 ha affermato che
indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico
del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione,
che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.>>.
É, altresì, infondata la censura formulata in ordine alla comminazione della condanna al pagamento di tale risarcimento – oltre che a – RT
anche a e , che non risiedevano nell'immobile al _2 Parte_3
momento della notifica della citazione.
Infatti, come correttamente valutato dal tribunale, la consapevolezza e la piena condivisione da parte di e , anch'essi comproprietari, _2 Parte_3
dell'atteggiamento oppositivo tenuto dalla madre – documentata sia Pt_1
dalla corrispondenza svoltasi nella fase stragiudiziale che dalla redazione di una indistinta linea ed attività difensiva in fase processuale – nei confronti della parte attrice vale a configurare un loro concorso nella condotta illecita ai sensi dell'art.2055 c.c..
A tal riguardo si segnala che la Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 27
aprile 2022, n. 13143 ha chiarito che < Ai fini della responsabilità solidale di cui
all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso
dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli
di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma
considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità
unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche
18 violate.>>(nello stesso senso v. anche Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 516 del
11 gennaio 2022 e Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 12957 del 13 maggio 2021).
C.e.) Il quarto motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 91, coma 2
c.p.c., è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento soltanto in relazione alla contestazione delle liquidate con riferimento al procedimento cautelare di sequestro giudiziario.
Infatti, le censure formulate sulle diverse spese di lite liquidate difformemente,
senza motivazione, a carico della massa ereditaria, rispettivamente, in euro
10.500,00, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Martello (difensore di parte attrice) e in euro 6.000,00, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
Frisina (difensore di parte convenuta) in relazione alla domanda di divisione ereditaria, appaiono infondate, dovendo rilavarsi che il tribunale, seppure non motivando sul punto, riguardo alle spese funzionali alla divisione, ha evidentemente distinto la posizione dell'attrice, da quella dei convenuti, che hanno sicuramente assunto un comportamento non sempre collaborativo – anche per mezzo del loro legale (vds. quanto rappresentato dal professionista incaricato alla vendita circa le mancate risposte alle sue richieste) – alle operazioni funzionali alla vendita del cespite.
Infondate sono anche le censure formulate dagli appellanti sulle spese di lite liquidate in favore del difensore della parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva di immobile, alla eccezione riconvenzionale di usucapione e alle ulteriori domande di rimborso proposte dai convenuti e . RT Parte_2 Parte_3
Infatti, il giudice ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'accogliento di una domanda per un importo
19 anche sensibilmente inferiore a quello richiesto (come accaduto in ordine alla domanda di risarcimento formulata da per l'occupazione abusiva _1
dell'immobile ex art. 1102 c.c. accolta solo in relazione al periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione) non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile, invece, in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata per autonome pretese e diversi petita (Cassazione civ., Sezioni Unite, Sentenza 31
Ottobre 2022, n. 32061).
Perciò, anche a fronte dell'accoglimento per un minore importo della domanda risarcitoria formulata da , il giudice ha tenuto correttamente in _1
considerazione, ai fini della valutazione della soccombenza, i rigetti dell'eccezione riconvenzionale di usucapione del bene e di prescrizione di ogni pretesa formulata da , su cui ha statuito, rispettivamente, con la sentenza non _1
definitiva n. 972/2015 passata in giudicato e con la sentenza oggetto della presente impugnazione, nonché il rigetto della domanda di rimborso spese per la manutenzione e i miglioramenti dell'immobile formulata dai convenuti, rigetto confermato anche in sede di gravame per tutte le motivazioni sopra riportate.
Il quarto motivo di gravame è, invece, fondato e va accolto per quanto concerne,
invece, le spese di lite liquidate in relazione al giudizio cautelare instaurato da ex art. 669 octies e 670 c.p.c. in corso di causa. _1
Infatti, premesso che la decisione assunta con l'ordinanza del 30.5.2017 non è
stata oggetto di reclamo da parte degli odierni appellanti, si rileva, tuttavia, che tale ordinanza aveva accolto soltanto in parte le domanda formulate da _1
nel relativo ricorso ex art. 669 Octies c.p.c. rubricato con R.G. n. 10335/2017, in quanto nominava custode giudiziario dell'immobile de quo la stessa e Pt_1
20 non un terzo soggetto (come chiesto da ) e, soprattutto, dichiarava _1
inammissibile la domanda di risarcimento per euro 20.000,00 proposta dalla ricorrente.
Pertanto, il giudice, in forza del medesimo principio espresso dalla su richiamata
Cassazione civ., Sezioni Unite, Sentenza 31 Ottobre 2022, n. 3206, stante l'accoglimento parziale delle due domande formulate nel ricorso ex art. 669 octies c.p.c., avrebbe dovuto, più correttamente, compensare, almeno parzialmente, le spese.
La sentenza appellata va, quindi, riformata, sul punto, compensandole, tenuto conto che, comunque, era stata accolta la richiesta principale, ma che era stata introdotta una pretesa risarcitoria 'eccentrica' dal thema decidendum (semmai da avanzare con altra tipologia di domanda) per la metà, riducendole, sulla scorta della liquidazione operata in sentenza non oggetto di specifica contestazione, nella misura di euro 202,50 per spese ed euro 1.350.00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
D) Le spese del giudizio di gravame
Anche le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza, nei valori prossimi ai minimi, tenuto conto del tenore complessivo delle difese svolte dalle parti e dei rilievi officiosi operati dalla corte, in base al valore indeterminato di bassa complessità (dato dalla pluralità degli oggetti ancora in contestazione),
considerate le questioni trattate, alla luce del valore economico dell'unica censura accolta, di portata accessoria e del tutto marginale rispetto all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
21 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei limitati termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, in relazione al capo 5) del dispositivo, relativo alle spese inerenti il procedimento cautelare di sequestro giudiziario instaurato da ex art. 669 octies e 670 c.p.c., deciso con _1
ordinanza del 30.5.2017, condanna i convenuti RT [...]
e , alla refusione delle stesse in favore dell'attrice Parte_2 Parte_3 [...]
, che, compensate per la metà, si liquidano nel minore importo di euro _1
202,500 per spese ed euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Salvatore Martello, dichiaratosi anticipatario;
b) lo dichiara inammissibile e lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione, per il resto;
c) condanna e a rifondere le RT _2 Parte_3
spese del grado d'appello, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Martello, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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