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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7857/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nel procedimento ex art. 281 undecies cpc iscritto al numero di RG 7857 2024
Promosso da con sede in Roma, Via Vincenzo Tineo, 97 (codice fiscale e Parte_1 partita iva , nella persona dell'Amministratore Unico pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Paolini , Andrea Nervi ed Enrico Mancini (, ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Roma, Piazza Ungheria n. 6, giusta procura in calce al presente atto, Parte attrice –
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
- Parte Convenuta CONTUMACE-
Visto l'art. 281 sexies terzo comma cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: vendita cose mobili
Conclusioni della parte attrice: si chiede di accertarsi l'inadempimento di la risoluzione del contratto originario e la CP_1
condanna alla restituzione di parte di a di euro 47.714,97 da intendersi CP_1 Pt_1 complessivo per capitale interessi e spese alla data odierna. Precisa che l'importo di euro
11.928,74 deve considerarsi imputato dalla parte creditrice alla sorte capitale di modo che si
pagina 1 di 7 chiede che parte convenuta sia condannata anche alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale residua a far tempo dalla sentenza fino al saldo”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva: Pt_1
- di aver acquistato da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alimenti per cani a marchio GE e segnatamente n. 48160 pezzi per l'importo complessivo di € 57.092,94 (doc. 1);
- che, in aderenza agli accordi raggiunti, in data 20.9.2023 eseguiva il pagamento totale della fornitura in anticipo rispetto la consegna della merce (doc. 2- 3);
- che la merce doveva essere consegnata “tempestivamente” (pag. 1 ricorso) essendo indicato come termine di adempimento il 24.10.2023 (doc.4);
- che parte resistente, nonostante il pagamento ricevuto, non effettuava la consegna dei prodotti acquistati;
- di aver, pertanto, dal 10.11.2023 iniziato a sollecitare la consegna di tali beni (doc. 4,
5, 6, 7);
- che in virtù del prorogarsi dell'inadempimento di con Parte_2 comunicazione del 24.11.2023, chiedeva la restituzione dell'importo di € 57.092,94
(doc. 8);
- che solo in data 14.12.2023 consegnava all'esponete una piccola Parte_2 parte dei prodotti e segnatamente n. 277 pezzi per un valore di € 2.103,15 (doc. 9);
- che per tali ragioni richiedeva nuovamente la restituzione delle somme corrisposte ad
(doc. 10, 11) senza tuttavia alcun esito. CP_1
La ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'inadempimento della società CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni contrattualmente assunte
[...]
e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso inter partes e condannare parte resistente alla restituzione dell'importo di € 54.989,25, pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'intero ordinativo merce di cui alla fattura n. 250/00 ed il valore della merce effettivamente consegnata. pagina 2 di 7 Nelle more della prima udienza in data 23 settembre 2024 le parti sottoscrivevano un accordo
(doc. 12) convenendo un progetto con cui doveva corrispondere, in cinque rate Controparte_1
da € 11.928,74, l'importo di € 59.643,71, pari all'importo azionato in giudizio già maggiorato di interessi.
Tuttavia, essendosi resa nuovamente inadempiente dell'accordo sottoscritto, Controparte_1 parte ricorrente proponeva istanza di ingiunzione della somma di € 59.643,71 ex artt. 186 bis c.p.c. e 183 ter c.p.c., rettificata poi quanto all'importo in data 7.01.2025, avendo parte resistente, ancorché in ritardo, pagato la prima rata di € 11.928,71. Chiedeva pertanto l'ingiunzione ex artt.
186 bis c.p.c. e 183 ter c.p.c. della somma di € 47.714,97.
benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_1
contumace all'udienza del 9 gennaio 2025.
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 13.3.2025.
In tale sede parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti in data 17 settembre 2024 di cui alla nota integrativa in atti si chiede di accertarsi
l'inadempimento di la risoluzione del contratto originario e la condanna alla restituzione CP_1
di parte di a di euro 47.714,97 da intendersi complessivo per capitale interessi e CP_1 Pt_1 spese alla data odierna. Precisa che l'importo di euro 11.928,74 deve considerarsi imputato dalla parte creditrice alla sorte capitale di modo che si chiede che parte convenuta sia condannata anche alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale residua a far tempo dalla sentenza fino al saldo”
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies terzo comma c.p.c.
***
Come noto, la facoltà di parte ricorrente di esercitare l'azione di risoluzione del contratto è da ricondurre ai principi generali di cui all'art. 1453 cod. civ. Affinché vi sia la risoluzione giudiziale di un contratto a prestazione corrispettive è necessario che la parte contro la quale pagina 3 di 7 avviene il suo esercizio sia stata inadempiente ad una o più obbligazioni dedotte,
l'inadempimento sia imputabile alla parte non adempiente e che sia di non scarsa importanza, ovvero, grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Si ricorda inoltre che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Nel caso di specie i fatti allegati da sono documentalmente provati. Pt_1
La ricorrente ha infatti prodotto la fattura proforma n. 119-23 nella quale è specificato l'ordine effettuato in data 18.09.2023 (doc.1) e la e-mail di sollecito della consegna della merce contenente un riepilogo della merce acquistata (doc.4). Nei documenti ivi menzionati era previsto, oltre l'indicazione del prezzo della merce consistente nella somma di euro € 57.092,94, che la consegna doveva avvenire in data 24.10.2023 (doc.4).
Il pagamento della somma di € 57.092,94, avvenuto prima della consegna della merce, è provato dalla distinta del bonifico (doc.2), dal quale emerge che in data20.9.2023 è stato effettuato il versamento di tale importo a mezzo bonifico bancario a favore di Il tutto confermato dalla CP_1
fattura n. 250/00 emessa da parte resistente in data 30.09.2023 (doc. 3).
È altresì provato documentalmente che per più volte, nel periodo intercorrente dal 10.11.2023 al
24.11.2023 (doc.4, 5, 6, 7, 8) ha sollecitato la consegna della merce, nonché la Pt_1
restituzione di quanto pagato ad a fronte del suo inadempimento. CP_1
Parimenti è documentale e non contestato che a seguito alle ripetute richieste, abbia Pt_3
consegnato in data 14.12.2023 (doc.9) un minimo quantitativo di prodotti acquistati da Pt_1
(277 pezzi in luogo dei 48160 pattuiti), per un valore di € 2.103,15 adempiendo quindi solo parzialmente.
A fronte degli acconti ricevuti è quindi pacifico che la società non ha consegnato tutta la CP_1
merce ordinata;
pertanto, si è resa inadempiente all'obbligazione assunta con parte ricorrente.
pagina 4 di 7 A riguardo è la stessa parte resistente a riconosce di essere debitrice di nell'accordo Pt_1
stipulato in data 17.09.2024 (doc. 12), in cui si obbliga, tra l'altro, a pagare € 59.643,71 in favore di parte ricorrente, da corrispondere in n. 5 rate da € 11.928,74 ciascuna, con scadenza rispettivamente “il 10.10.2024, il 10.11.2024, il 10.12.2024, il 10.01.2025, ed il 10.02.2025” (cfr. punto 3 dell'Accordo).
Parte resistente non si è costituita di tal chè non risulta apprezzabile la giustificazione al mancato adempimento della obbligazioni su di sé gravanti.
Tuttavia dallo scambio di messaggi intercorsi tra le parti, emerge che la mancata consegna del bene è stata imputata da parte resistente ad un ritardo del fornitore GE (doc. n 5), senza che tuttavia sia stata provata l'assenza di colpa per il mancato adempimento. Ne consegue che a fronte del mancato superamento della presunzione desumibile dal principio generale in tema di obbligazioni secondo cui la responsabilità del debitore può essere esclusa solo se l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, l'inadempimento è certamente attribuibile a parte resistente.
Altresì è certamente di non scarsa importanza l'inadempimento di ex art. 1455 c.c., Pt_2
consistente nella mancata consegna della totale fornitura al compratore, data la forte incidenza di tale inadempimento sull'economia complessiva del rapporto. La società resistente ha, infatti, consegnato solo una minima parte dei prodotti acquistati creando un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale, avendo pagato il prezzo totale della merce. Pt_1
Ancora, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata tenendo anche in considerazione l'interesse di parte ricorrente alla prestazione richiesta che è dimostrato dal pagamento in anticipo del prezzo dei beni a fronte dell'ordine di fornitura effettuato e del successivo scambio di corrispondenza in cui tale interesse è sempre chiaramente manifestato.
Sul punto si precisa che l'accettazione da parte di dell'adempimento parziale, che a Pt_1 norma dell'art.1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare, non estingue il debito, ma lo riduce. Non è infatti preclusa a parte ricorrente la possibilità di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, nel caso in cui la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. II, 25/01/2022 n. 2223).
pagina 5 di 7 Altresì la pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, avente efficacia retroattiva ex art. 1418 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgere, a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta nei limiti in cui essa è dovuta, dato che, in caso contrario, si verificherebbe un indebito arricchimento della parte pur non inadempiente.
Va, pertanto, risolto giudizialmente il contratto di compravendita originario stipulato tra Pt_1
e per l'inadempimento grave ed imputabile di questa. Controparte_2
Di conseguenza parte resistente va condannata alla restituzione della somma di € 47.714,97, quale importo trattenuto senza titolo a fronte della risoluzione del contratto, importo ridotto rispetto a quanto richiesto in ricorso tenuto conto del pagamento effettuato in virtù dell'accordo del 17 settembre 2024 (doc. 12) da parte della società pari a € 11.928,74, da imputarsi alla CP_1
sorte capitale, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Su detta somma capitale residua vanno calcolati inoltre gli interessi di mora ex lege 231 trattandosi di rapporti commerciali, dalla sentenza fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa, dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di contestazioni per la contumacia di parte resistente, nonché della riduzione della originaria pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara l'inadempimento di e, per l'effetto, risolve il Controparte_1
contratto di fornitura intercorso tra ed Parte_1 Controparte_1
- condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della ricorrente della somma paria a € 47.714,97, oltre interessi di mora ex l 231/2002 c.c. dalla sentenza fino al saldo.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per pagina 6 di 7 compenso, € 786,00 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Milano, 14/03/2025
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nel procedimento ex art. 281 undecies cpc iscritto al numero di RG 7857 2024
Promosso da con sede in Roma, Via Vincenzo Tineo, 97 (codice fiscale e Parte_1 partita iva , nella persona dell'Amministratore Unico pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Paolini , Andrea Nervi ed Enrico Mancini (, ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Roma, Piazza Ungheria n. 6, giusta procura in calce al presente atto, Parte attrice –
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
- Parte Convenuta CONTUMACE-
Visto l'art. 281 sexies terzo comma cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: vendita cose mobili
Conclusioni della parte attrice: si chiede di accertarsi l'inadempimento di la risoluzione del contratto originario e la CP_1
condanna alla restituzione di parte di a di euro 47.714,97 da intendersi CP_1 Pt_1 complessivo per capitale interessi e spese alla data odierna. Precisa che l'importo di euro
11.928,74 deve considerarsi imputato dalla parte creditrice alla sorte capitale di modo che si
pagina 1 di 7 chiede che parte convenuta sia condannata anche alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale residua a far tempo dalla sentenza fino al saldo”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva: Pt_1
- di aver acquistato da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alimenti per cani a marchio GE e segnatamente n. 48160 pezzi per l'importo complessivo di € 57.092,94 (doc. 1);
- che, in aderenza agli accordi raggiunti, in data 20.9.2023 eseguiva il pagamento totale della fornitura in anticipo rispetto la consegna della merce (doc. 2- 3);
- che la merce doveva essere consegnata “tempestivamente” (pag. 1 ricorso) essendo indicato come termine di adempimento il 24.10.2023 (doc.4);
- che parte resistente, nonostante il pagamento ricevuto, non effettuava la consegna dei prodotti acquistati;
- di aver, pertanto, dal 10.11.2023 iniziato a sollecitare la consegna di tali beni (doc. 4,
5, 6, 7);
- che in virtù del prorogarsi dell'inadempimento di con Parte_2 comunicazione del 24.11.2023, chiedeva la restituzione dell'importo di € 57.092,94
(doc. 8);
- che solo in data 14.12.2023 consegnava all'esponete una piccola Parte_2 parte dei prodotti e segnatamente n. 277 pezzi per un valore di € 2.103,15 (doc. 9);
- che per tali ragioni richiedeva nuovamente la restituzione delle somme corrisposte ad
(doc. 10, 11) senza tuttavia alcun esito. CP_1
La ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'inadempimento della società CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni contrattualmente assunte
[...]
e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso inter partes e condannare parte resistente alla restituzione dell'importo di € 54.989,25, pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'intero ordinativo merce di cui alla fattura n. 250/00 ed il valore della merce effettivamente consegnata. pagina 2 di 7 Nelle more della prima udienza in data 23 settembre 2024 le parti sottoscrivevano un accordo
(doc. 12) convenendo un progetto con cui doveva corrispondere, in cinque rate Controparte_1
da € 11.928,74, l'importo di € 59.643,71, pari all'importo azionato in giudizio già maggiorato di interessi.
Tuttavia, essendosi resa nuovamente inadempiente dell'accordo sottoscritto, Controparte_1 parte ricorrente proponeva istanza di ingiunzione della somma di € 59.643,71 ex artt. 186 bis c.p.c. e 183 ter c.p.c., rettificata poi quanto all'importo in data 7.01.2025, avendo parte resistente, ancorché in ritardo, pagato la prima rata di € 11.928,71. Chiedeva pertanto l'ingiunzione ex artt.
186 bis c.p.c. e 183 ter c.p.c. della somma di € 47.714,97.
benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_1
contumace all'udienza del 9 gennaio 2025.
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, veniva quindi rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 13.3.2025.
In tale sede parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti in data 17 settembre 2024 di cui alla nota integrativa in atti si chiede di accertarsi
l'inadempimento di la risoluzione del contratto originario e la condanna alla restituzione CP_1
di parte di a di euro 47.714,97 da intendersi complessivo per capitale interessi e CP_1 Pt_1 spese alla data odierna. Precisa che l'importo di euro 11.928,74 deve considerarsi imputato dalla parte creditrice alla sorte capitale di modo che si chiede che parte convenuta sia condannata anche alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale residua a far tempo dalla sentenza fino al saldo”
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies terzo comma c.p.c.
***
Come noto, la facoltà di parte ricorrente di esercitare l'azione di risoluzione del contratto è da ricondurre ai principi generali di cui all'art. 1453 cod. civ. Affinché vi sia la risoluzione giudiziale di un contratto a prestazione corrispettive è necessario che la parte contro la quale pagina 3 di 7 avviene il suo esercizio sia stata inadempiente ad una o più obbligazioni dedotte,
l'inadempimento sia imputabile alla parte non adempiente e che sia di non scarsa importanza, ovvero, grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Si ricorda inoltre che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Nel caso di specie i fatti allegati da sono documentalmente provati. Pt_1
La ricorrente ha infatti prodotto la fattura proforma n. 119-23 nella quale è specificato l'ordine effettuato in data 18.09.2023 (doc.1) e la e-mail di sollecito della consegna della merce contenente un riepilogo della merce acquistata (doc.4). Nei documenti ivi menzionati era previsto, oltre l'indicazione del prezzo della merce consistente nella somma di euro € 57.092,94, che la consegna doveva avvenire in data 24.10.2023 (doc.4).
Il pagamento della somma di € 57.092,94, avvenuto prima della consegna della merce, è provato dalla distinta del bonifico (doc.2), dal quale emerge che in data20.9.2023 è stato effettuato il versamento di tale importo a mezzo bonifico bancario a favore di Il tutto confermato dalla CP_1
fattura n. 250/00 emessa da parte resistente in data 30.09.2023 (doc. 3).
È altresì provato documentalmente che per più volte, nel periodo intercorrente dal 10.11.2023 al
24.11.2023 (doc.4, 5, 6, 7, 8) ha sollecitato la consegna della merce, nonché la Pt_1
restituzione di quanto pagato ad a fronte del suo inadempimento. CP_1
Parimenti è documentale e non contestato che a seguito alle ripetute richieste, abbia Pt_3
consegnato in data 14.12.2023 (doc.9) un minimo quantitativo di prodotti acquistati da Pt_1
(277 pezzi in luogo dei 48160 pattuiti), per un valore di € 2.103,15 adempiendo quindi solo parzialmente.
A fronte degli acconti ricevuti è quindi pacifico che la società non ha consegnato tutta la CP_1
merce ordinata;
pertanto, si è resa inadempiente all'obbligazione assunta con parte ricorrente.
pagina 4 di 7 A riguardo è la stessa parte resistente a riconosce di essere debitrice di nell'accordo Pt_1
stipulato in data 17.09.2024 (doc. 12), in cui si obbliga, tra l'altro, a pagare € 59.643,71 in favore di parte ricorrente, da corrispondere in n. 5 rate da € 11.928,74 ciascuna, con scadenza rispettivamente “il 10.10.2024, il 10.11.2024, il 10.12.2024, il 10.01.2025, ed il 10.02.2025” (cfr. punto 3 dell'Accordo).
Parte resistente non si è costituita di tal chè non risulta apprezzabile la giustificazione al mancato adempimento della obbligazioni su di sé gravanti.
Tuttavia dallo scambio di messaggi intercorsi tra le parti, emerge che la mancata consegna del bene è stata imputata da parte resistente ad un ritardo del fornitore GE (doc. n 5), senza che tuttavia sia stata provata l'assenza di colpa per il mancato adempimento. Ne consegue che a fronte del mancato superamento della presunzione desumibile dal principio generale in tema di obbligazioni secondo cui la responsabilità del debitore può essere esclusa solo se l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, l'inadempimento è certamente attribuibile a parte resistente.
Altresì è certamente di non scarsa importanza l'inadempimento di ex art. 1455 c.c., Pt_2
consistente nella mancata consegna della totale fornitura al compratore, data la forte incidenza di tale inadempimento sull'economia complessiva del rapporto. La società resistente ha, infatti, consegnato solo una minima parte dei prodotti acquistati creando un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale, avendo pagato il prezzo totale della merce. Pt_1
Ancora, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata tenendo anche in considerazione l'interesse di parte ricorrente alla prestazione richiesta che è dimostrato dal pagamento in anticipo del prezzo dei beni a fronte dell'ordine di fornitura effettuato e del successivo scambio di corrispondenza in cui tale interesse è sempre chiaramente manifestato.
Sul punto si precisa che l'accettazione da parte di dell'adempimento parziale, che a Pt_1 norma dell'art.1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare, non estingue il debito, ma lo riduce. Non è infatti preclusa a parte ricorrente la possibilità di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, nel caso in cui la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. II, 25/01/2022 n. 2223).
pagina 5 di 7 Altresì la pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, avente efficacia retroattiva ex art. 1418 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgere, a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta nei limiti in cui essa è dovuta, dato che, in caso contrario, si verificherebbe un indebito arricchimento della parte pur non inadempiente.
Va, pertanto, risolto giudizialmente il contratto di compravendita originario stipulato tra Pt_1
e per l'inadempimento grave ed imputabile di questa. Controparte_2
Di conseguenza parte resistente va condannata alla restituzione della somma di € 47.714,97, quale importo trattenuto senza titolo a fronte della risoluzione del contratto, importo ridotto rispetto a quanto richiesto in ricorso tenuto conto del pagamento effettuato in virtù dell'accordo del 17 settembre 2024 (doc. 12) da parte della società pari a € 11.928,74, da imputarsi alla CP_1
sorte capitale, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Su detta somma capitale residua vanno calcolati inoltre gli interessi di mora ex lege 231 trattandosi di rapporti commerciali, dalla sentenza fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa, dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di contestazioni per la contumacia di parte resistente, nonché della riduzione della originaria pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara l'inadempimento di e, per l'effetto, risolve il Controparte_1
contratto di fornitura intercorso tra ed Parte_1 Controparte_1
- condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della ricorrente della somma paria a € 47.714,97, oltre interessi di mora ex l 231/2002 c.c. dalla sentenza fino al saldo.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per pagina 6 di 7 compenso, € 786,00 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Milano, 14/03/2025
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 7 di 7