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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2963/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN RR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO NE Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2963 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione l'8/10/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
e ivi residente a[...], scala F int.2, C.F._1
elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via Sardegna n.2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Credentino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] e domiciliato in Recale (CE) alla via Roma snc, elettivamente domiciliato in Napoli alla via T. Tasso n.91B presso lo studio dell'avv. AN Pucci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
Pag. 1 di 6 RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti con nota congiunta del 27/9/2025 hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/3/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 4/9/1999 in Orta Di Atella con dal quale sono nate Controparte_1
due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]) Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo ha chiesto la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, ha chiesto:
1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: disporre il mantenimento per le figlie di euro 250,00 ciascuna e di euro 200,00 per la coniuge ricorrente fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. Stabilire che, a titolo di mantenimento personale della moglie, coniuge più debole economicamente, il marito verserà l'importo mensile di euro 200,00,
Pag. 2 di 6 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importi da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie, maggiorenni non economicamente autosufficienti, in ragione delle circostanze menzionate, corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 250,00 per ciascuna figlia, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) in base agli accordi territoriali in materia;
7. Stabilire che la casa coniugale di comproprietà sita in Orta di Atella (Caserta) alla via Lucio Battisti n. 6, scala F interno 2 con ogni arredo e corredo sia affidata alla moglie ed alle figlie con diritto del padre di asportare eventuali beni ed oggetti personali se presenti;
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Si è costituito il resistente, con comparsa di risposta del 7/7/2025, il quale ha dedotto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi difensori, un accordo inteso alla disciplina delle condizioni di separazione con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 7/7/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di essere addivenute ad una definizione bonaria della controversia;
pertanto, il giudizio è stato rinviato per consentire ai difensori costituiti di formalizzare e depositare l'accordo tra i coniugi.
Con nota congiunta del 27/9/2025 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato ed emettersi i provvedimenti di legge per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 8/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla
Pag. 3 di 6 separazione personale.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 17/10/2025, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi è cessata l'affectio coniugalis, nonché la cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che vada pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c.
considerato che
parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito formulata nel libello introduttivo.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato in data 27/9/2025, così riportati:
1) Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di euro 500,00 Controparte_1
mensili, da rivalutarsi secondi gli indici Istat come per legge, a titolo di mantenimento delle figlie, da imputarsi ad euro 250,00 per ciascuna figlia, che verrà corrisposta alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico alle coordinate iban
[...] o pagamento per contanti previo rilascio di ricevuta, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle figlie;
2) Nulla sarà corrisposto dal marito a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_1
[...]
3)la casa coniugale, di comproprietà dei coniugi, sarà assegnata alla moglie ed alle figlie fino a quando le ragazze decideranno di trasferirsi a vivere altrove ed a condizione che la sig.ra non decida di convivere in casa con un nuovo compagno;
Parte_1
4) il garage pertinenziale alla casa di abitazione, di comproprietà dei coniugi, sarà assegnato al sig. ; Controparte_1
Pag. 4 di 6 5) tutte le spese straordinarie, così come determinate sulla base del Protocollo di Intesa sulla spese straordinarie in materia di famiglia sottoscritto dal Tribunale Competente per Territorio, saranno sostenute nella misura del 50% per ciascun coniuge previo preventivo accordo tra i coniugi e consegna all'altro coniuge dei documenti giustificativi di spesa. Dette spese saranno corrisposte fino al raggiungimento della indipendenza economica delle figlie.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49
c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla definizione del giudizio di merito.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
in Orta Di Atella il 17/9/1976 e , nato a [...] il Controparte_1
13/2/1972, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta Di Atella (Atto n. 51, parte
II, serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni
Pag. 5 di 6 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4/11/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
RO NE AN RR
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