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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.1.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano, in data 08.06.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano, in data 19.12.1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Peschiera Borromeo MI, in data 13.05.1995
(anno 1995 - atto n. 14 - parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO FIGLIA:
Per_ 2) La figlia , oggi di anni 23, risulta parzialmente economicamente indipendente in quanto, pur essendo studentessa universitaria, iscritta a scienze della Formazione presso l'Università degli Studi di Bergamo, svolge attività lavorativa stabile presso una scuola dell'infanzia, con retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro.
I genitori, concordano – in ragione della parziale autosufficienza economica della figlia – di
Per_ suddividere al 50% tutte le spese universitarie inerenti la figlia , sia per quanto attiene le tasse universitarie che i testi.
ASSEGNAZIONE E RILASCIO CASA FAMILIARE:
3) La casa familiare, sita in Peschiera Borromeo, alla Via Karl Marx n. 24, identificata al catasto al
Foglio 38, particella 158, subalterni 20 e 27 del comune di Peschiera Borromeo e di proprietà al
50% tra i coniugi, resterà assegnata alla Signora che la abiterà unitamente alla figlia;
Pt_2
4) Il Signor ha già lasciato la casa familiare e sposterà la residenza entro giorni 60 dalla _1
emissione di sentenza di separazione;
5) Il sig. si occuperà di pagare interamente le spese condominiali, sia ordinarie sia straordinarie, _1
gravanti sulla casa familiare.
MANTENIMENTO PER IL CONIUGE:
6) Il Signor in ragione della differente situazione reddituale tra i coniugi, si impegna a versare _1
alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario della stessa la somma mensile di euro 1.000 (somma soggetta a rivalutazione Istat) entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, sul conto corrente della stessa.
ULTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE:
7) Il sig. nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e _1 patrimoniali, si impegna a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra – che accetta - la propria Pt_2
pagina 2 di 5 quota di comproprietà dell'autovettura Peugeot 2008, tg GF099PH, già in uso alla stessa, entro 60 giorni dalla emissione della sentenza di separazione, con costi a carico della sig.ra Pt_2
8) I coniugi risultano essere, altresì comproprietari, nella misura di 1/6 ciascuno, della nuda proprietà di appartamento sito in Aviatico (BG), catastalmente identificato al Foglio 8, particella 4228, subalterno 6. Nell'ambito della sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la sig.ra si impegna a cedere la titolo gratuito la propria quota di 1/6 di nuda proprietà del Pt_2
suddetto immobile alla figlia entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Persona_2
separazione. I costi notarili della suddetta cessione saranno totalmente a carico del sig. _1
.
[...]
9) Il conto corrente comune, acceso presso Banca BNL di Peschiera Borromeo, verrà chiuso a far data dal corrente mese di gennaio, ed i risparmi in esso accantonati, pari ad euro circa 48.000,00 (somma comprensiva del fondo accumulo), verranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Peschiera Borromeo MI, in data 13.05.1995
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 3 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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