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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10155/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore di con l'Avv. Settimo Controparte_1
Daniele Rizzo;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria
Battiato e Livia Gaezza;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 30.10.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000718245, notificata il 30.9.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa / invalida notificazione del prodromico atto di accertamento” e la “nullità dell'ordinanza ingiunzione per maturata decadenza dall'azione esattiva”.
1 Con memorie difensive depositate in data 21.2.2025 e 24.2.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo – da ultimo – “…la cessata materia del contendere in quanto a CP_2
seguito di istruttoria, l'Ufficio ha proceduto all'annullamento integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta, in autotutela, come da relazione dell'ufficio competente che si allega con evidenza documentale a corredo. […]”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate e comunque come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 7.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 5.3.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. note del 5.3.2025, cit., in cui parte ricorrente ha dedotto che
“…preso atto dell'intervenuto annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione N. OI -
000718245 ad opera dell' si associa alla richiesta avanzata da quest'ultima e chiede CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere”, chiedendo tuttavia
“…condannarsi la Resistente al pagamento delle spese di lite, e ciò in forza del noto principio giurisprudenziale di c.d. “soccombenza virtuale””).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2 2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta
(come sostanzialmente riconosciuto dall' con l'intervenuto Controparte_3 annullamento d'ufficio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
[...]
, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente CP_4
(seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_2
favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_2 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 7 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10155/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore di con l'Avv. Settimo Controparte_1
Daniele Rizzo;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria
Battiato e Livia Gaezza;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 30.10.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000718245, notificata il 30.9.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa / invalida notificazione del prodromico atto di accertamento” e la “nullità dell'ordinanza ingiunzione per maturata decadenza dall'azione esattiva”.
1 Con memorie difensive depositate in data 21.2.2025 e 24.2.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo – da ultimo – “…la cessata materia del contendere in quanto a CP_2
seguito di istruttoria, l'Ufficio ha proceduto all'annullamento integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta, in autotutela, come da relazione dell'ufficio competente che si allega con evidenza documentale a corredo. […]”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate e comunque come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 7.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 5.3.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. note del 5.3.2025, cit., in cui parte ricorrente ha dedotto che
“…preso atto dell'intervenuto annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione N. OI -
000718245 ad opera dell' si associa alla richiesta avanzata da quest'ultima e chiede CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere”, chiedendo tuttavia
“…condannarsi la Resistente al pagamento delle spese di lite, e ciò in forza del noto principio giurisprudenziale di c.d. “soccombenza virtuale””).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2 2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta
(come sostanzialmente riconosciuto dall' con l'intervenuto Controparte_3 annullamento d'ufficio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
[...]
, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente CP_4
(seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_2
favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_2 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 7 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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