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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5559/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
[...]
Parte_1
[...]
Quali eredi di
[...]
(c.f. Parte_2 C.F._1
Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Ferruccio Rizzi (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._2
atti - APPELLANTI -
E
c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Filippo
D'Urgolo, con l'avvocato Gaetano Andrisani (c.f. ), che li C.F._6
rappresenta e difende per procura in atti -APPELLATI-
Oggetto: appello di Parte_1 Parte_1 Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Cassino Controparte_3
r.g. n. 1 n. 855/2019, il 25.06.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1300/2015, promosso da nei confronti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di Parte_2 Controparte_4
IN FATTO E IN DIRITTO
e convengono in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dinanzi al primo giudice, e , per costituire, in Parte_2 Parte_2
favore dei fondi di loro proprietà e a carico dei fondi di proprietà dei convenuti, una servitù di passaggio carrabile, in ampliamento della servitù di passaggio già esistente, con condanna dei convenuti a consegnare loro copia delle chiavi dei serramenti posti sulla barra metallica sita all'inizio della strada e arretrare di metri due la rete metallica che recinta la particella 575, determinando la indennità corrispettivo dell'ampliamento richiesto.
A sostegno della domanda, e coniugi in Controparte_1 Controparte_2
regime di comunione dei beni, allegano: di essere proprietari di terreno, ricadente parte in zona agricola e parte in zona B2 parzialmente satura, sito in località “Erta di Scauri”, con sovrastante piccolo fabbricato rurale, per una superfice tra coperto e scoperto di circa are sette e centiare cinquantadue, censito nel catasto terreni del comune di
Minturno, alla partita 18.721, foglio 24, particelle 91oggi n.1245, di centiare 25, fabbricato rurale senza redditi;
n.739 già n.470 dell'originaria consistenza di are sette e centiare 27, in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio di Persona_1
Formia, rep. n.16.588, raccolta n.5.069, dello 09-4-1992, registrato a Formia il 27-4-92 al n.1.396, trascritto a Latina l'8-5-92 al n.7647 Registro Particolare e al n.10473
Registro Generale oggi di minor consistenza, pari ad are sei e centiare 84, reddito dominicale lire 9234 (€. 4,77) Reddito agrario lire 12.996 (€. 6,71) a seguito di permuta intervenuta con con atto a rogito notaio del 15- Controparte_3 Persona_1
10-1992 rep.n.17.284, raccolta n.5.305, registrato a Formia il 4-11-1992 al n.2818 e trascritto a Latina il 13-11-1992 al n.21194 R.G. e n.15131 R.P.; proprietari di confinante appezzamento di terreno della superficie di are sei e centiare trentadue, censito nel catasto terreno del Comune di Minturno alla partita 1879, foglio 24, particella n.468, reddito dominicale lire 8.532 (€.4,406), reddito agrario lire 12.008
(€.6,201), ricadente parte in zona (per mq. 392) “E/1 agricola semplice” e parte (per mq.240) in zona urbanistica “B2 parzialmente satura”, in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio del-lo 07-8-2000, repertorio n.124.452, raccolta Persona_2
n.15.209, registrato a Formia l'11-8-2000, al n.1725, trascritto a Latina lo 05-9-2000 al r.g. n. 2 n. 17051 R.G. e al n. 11371 R.P. (doc.3 prod. att.); proprietari di confinante appezzamento di terreno, della superficie di are sei e centiare dodici, censito nel catasto terreni del Comune di Minturno, al foglio 24, particella n.90, reddito dominicale €.2,53, reddito agrario €.4,27, ricadente in zona “E/1agricola semplice”, in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio di Formia, del 22-01-2002 , repertorio Persona_2
n.134.957, raccolta n.16.363, registrato a Formia lo 08-02-2002, al n.305, trascritto a
Latina il 15-02-2002 al n.4223 R.G. e n.3090 R.P..
A sostegno della domanda, allega: di essere proprietaria del confinante Controparte_3
terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Minturno al foglio 24, particella n 740 di centiare 43, reddito dominicale lire 580 (€.0,30) reddito agrario lire 817 (€.0,42) derivante dalla particella 470 in virtù di atto di permuta del 15-10-92 a rogito notaio rep. n.17.284 e raccolta n.5.305, nonché proprietaria di terreno Persona_1
di are sette e centiare ventinove con fabbricato, in cui abita, già riportato in catasto rustico di Minturno al foglio 24, particella 90/c oggi particella n. 469, catasto urbano in virtù di atto dello 06-5-1976, a rogito notaio di Minturno rep. 39876, Persona_3
raccolta n.13719, registrato a Formia il 18-05-1976 al n.1291, trascritto a Latina il17-
05-1976 al n.6530 R.G. e n.5598 R.P.
I tre attori, aggiungono di esercitare, in favore dei propri fondi e in conformità ai titoli, una servitù di passaggio pedonale, sulla esistente strada carrabile, in parte asfaltata e sterrata sull'ultimo tratto, strada che dipartendo da Via Nazionale Appia, insiste sui fondi distinti dalle particelle n.1259, già n.576 (di proprietà di ) Parte_2
n.777, già n. 88 (di proprietà di e n.575 (di proprietà del predetto Parte_2
) del foglio 24, raggiungendo la proprietà degli attori;
per la Parte_2
coltivazione ed il conveniente uso dei propri fondi, di avere interesse ad ottenere un ampliamento del passaggio per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica;
che non esiste un'altra uscita sulla via pubblica;
di essersi rivolti, senza esito, ai convenuti, offrendo loro il pagamento della relativa indennità e di aver esperito, inutilmente, il procedimento di mediazione.
Con comparsa di risposta depositata il 12.06.15, si costituiscono in giudizio i convenuti e resistono alla domanda attorea, di cui chiedono il rigetto. In particolare, oppongono il difetto dei presupposti e condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 1051 c.c., invocato, da controparte, al solo fine di accrescere il valore delle loro villette e che gli attori hanno sempre transitato attraverso la “traversa Moschetta” che, dipartendosi sulla
SS 7 Appia, permette di accedere alle loro proprietà.
r.g. n. 3 Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è istruita anche mediante espletamento di c.t.u. ( “1) esaminati gli atti di causa, espletata ogni opportuna indagine, anche presso pubblici uffici, descriva i luoghi di causa;
2) accerti
l'effettivo stato di interclusione e la necessità di ampliamento rispetto ai fondi dedotti, circa l'auspicato transito carrabile;
3) verifichi i presupposti di una servitù coattiva di passo e, in ipotesi, i criteri quantificatori della relativa indennità;4) accerti il CTU se i fondi di parte attrice descritti nell'atto introduttivo del giudizio abbiano o meno servitù di passaggio, utilizzabile per i mezzi a trazione meccanica, verso la via pubblica;
5) accerti, altresì, se i fondi in questione possano essere raggiunti con mezzi meccanici utilizzando – quale alternativa alla strada dei convenuti - la “Traversa Moschetta” che conduce ad altro limitrofo terreno su cui insiste l'abitazione dei coniugi
e da qui direttamente ovvero accerti l'assoluta impraticabilità di Controparte_5 tale alternativa per l'impossibilità di creare idoneo accesso, causa l'ubicazione stessa del fabbricato lungo il confine nonché la presenza di casa con giardino e CP_1
recinzione di aliena proprietà; 6) accerti il CTU se il domandato ampliamento in larghezza, da metri uno a metri tre e per l'intera lunghezza, incida o meno esclusivamente su porzione di fondi già destinati a strada asfaltata e da ampliarsi negli ultimi dieci metri sterrati. Indichi eventualmente le misure discordanti. 7) calcoli, in considerazione di quanto risulterà accertato [sub3)] sub 6), l'indennità spettante ai proprietari dei fondi serventi ai sensi del dettato dell'art. 1053 c.c. da porsi pro quota”).
La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., definisce, come di seguito, la controversia.
<<accoglie la domanda e per l confermate le conclusioni del ctu alle quali si>
rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ.,
2/7/2012, n. 11066),
b) costituisce: -in favore dei fondi di proprietà e Controparte_1 Controparte_2
, siti in tenimento del Comune di Minturno, località “Erta” di Scauri, riportati in
[...]
Catasto Terreni di Minturno al foglio 24, particelle n.90, n.468 e n.739 (già n. 470 e
n.91, quest'ultima oggi in Catasto fabbricati n.1245); -in favore dei fondi di proprietà
, siti in tenimento del comune di Minturno, località “Erta” di Scauri, Controparte_3
riportati in Catasto Terreni al foglio 24, particella 740 e parti-cella 469; servitù di passaggio carrabile a carico dei fondi dei convenuti e precisamente a carico delle particelle n.1259, già n.576 (di proprietà di ), n.777, già n.88 (di Parte_2
r.g. n. 4 proprietà di , n.778 (di proprietà di e n.575 Parte_2 Parte_2
(di proprietà di ) del foglio 24 del Comune di Minturno;
tanto in Parte_2
amplia-mento (per una larghezza di metri due e, quindi, per una larghezza totale di metri tre per tuta la lunghezza del tracciato) della servitù di passaggio già praticata
(limitatamente a un metro di larghezza lato est) sulla citata esistente strada;
c) ordina ai convenuti di consegnare agli attori copia delle chiavi dei serramenti posti sulla barra metallica sita all'inizio della strada su indicata;
d) ordina l'arretramento per metri due, per tutta la lunghezza del tratto finale sterrato interessato dall'ampliamento, della rete metallica che recinta la particella 575; e) determina, ai sensi dell'art.1053 c.c.,
l'indennità che gli attori dovranno corrispondere ai convenuti per il predetto ampliamento, come calcolata dal CTU: Quota €. 2.719,22; Quota Parte_2
LA NI €. 2.238,18; f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato provvedimento>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
<< (…) - L'assunto di parte attrice, così come innanzi testualmente riportato, ha
trovato piena conferma nei titoli di proprietà versati in atti e da quanto accertato e verificato dal CTU, le cui conclusioni, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ. 2/7/2012, n. 11066)
Dalla CTU, infatti, è emerso che la strada da usare, anche con mezzi a trazione meccanica, in accoglimento della domanda attorea, è quella di cui all'ipotesi n. 2 formulata dallo stesso CTU e la tavola 4, alla quale si rinvia, raffigura l'intervento da realizzare (v. relazione del CTU e relative conclusioni). Il CTU, inoltre, con giudizio preciso e puntuale, esente da vizi logici e di calcolo, ha ragionato per la stima del quantum che parte attrice deve a parte convenuta e, anche sul punto, si condividono le conclusioni del CTU (v. relazione del CTU e relative conclusioni), alle quali pure si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ.,
2/7/2012, n. 11066), per cui, si perviene ai seguenti importi: Quota LA € Pt_2
2.719,22 Quota LA NI € 2.238,18 - Conclusivamente, stante quanto accertato dal CTU, la domanda è fondata, e viene, pertanto, integralmente accolta come da dispositivo.>>
- Spese di lite e c.t.u. integralmente compensate stante la natura della controversia.
r.g. n. 5 Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_2 Parte_2
conclusioni.
<<sospendersi l esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo gravi motivi>
costituiti dall'abbattimento dei muri di recinzione e dalla eliminazione del cortile, del giardino, dell'aia annessi all'abitazione di Nel merito, accogliere Parte_2
il presente appello per tutti i motivi e le ragioni dedotte, riformando la impugnata sentenza e respingendo la domanda attrice perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via istruttoria, chiede ammettersi espletamento di prova testimoniale sulle circostanze articolate nel corso del giudizio di primo grado, con i testi indicati, nonché espletamento di nuova CTU, con affidamento dell'incarico peritale a consulente versato nella soggetta materia ed anche per il riscontro delle dedotte circostanze sussumibili dagli atti pubblici allegati>>.
si costituiscono con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
comparsa del 20.12.2019; resistono alle censure e rassegnano le seguenti conclusioni.
<< (…) a) dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art.283 c.p.c., ; b) disporre lo stralcio dei nuovi documenti ,distinti in atto d'appello dai numeri da 1 a 9, non essendone ammessa la produzione ai sensi dell'art.345 c.p.c. ;c) dichiarare inammissibile in rito ed infondato nel merito i in fatto
e in diritto il proposto appello con conseguente condanna degli appellanti alla refusione delle spese e compensi, oltre Cassa Avvocati e spese forfettarie come per legge>>.
e propongono quattro motivi di appello, non Parte_2 Parte_2
rubricati, a mezzo dei quali reiterano le difese del primo grado.
1) Non sussistono i presupposti dell'art. 1051 c.c.: il fondo non è intercluso, poiché gode di un diverso accesso;
gli orti di proprietà degli attori, distinti e separati, sono di modeste dimensioni, circostanza che esclude la possibilità di impiegare dei mezzi agricoli di ampia struttura;
tali elementi, unitamente all'età anagrafica degli appellati, depongono per la mancata prova del bisogno di trasformazione degli orti e la domanda deve ritenersi finalizzata alla mera valorizzazione degli immobili.
2) Gli appellati hanno da sempre esercitato, con qualsiasi mezzo, il passaggio attraverso la traversa “Moschetta” che, partendo dalla strada statale Appia, consente loro di raggiungere agevolmente le abitazioni con qualsiasi mezzo e gli orti di loro proprietà. Lamentano che è stata rigettata la prova testimoniale con la r.g. n. 6 quale avevano chiesto di provare tali circostanze e formulano nuovamente tale istanza istruttoria.
3) L'art. 1051 cc non trova applicazione dato che esclude la possibilità che la servitù invocata da controparte e riconosciuta in sentenza gravi su case, i cortili,
i giardini e le aie ad esse attinenti e la costituzione della servitù incide su opere murarie realizzate prima dell'acquisto dei terreni da parte dei coniugi Pt_3
.
[...]
4) La sentenza impugnata recepisce, senza alcuna motivazione, le risultanze della c.t.u., laddove il proprio consulente di parte perviene a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è pervenuto il tecnico incaricato dall'ufficio. Inoltre,
l'ampliamento della servitù ricade sulla particella 90 e non sul terreno degli appellanti.
Il 21.08.2024 l'avvocato Rizzi dichiara il decesso di;
il giudizio, Parte_2 interrotto, è riassunto anche nei confronti dei suoi eredi, Parte_1 Parte_1
.
[...] Parte_1
Sulla richiesta di prova testimoniale.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n.
16420 del 09/06/2023).
L'appellante si limita, nelle conclusioni rassegnate, a chiedere l'espletamento di prova testimoniale sulle circostanze articolate nel corso del giudizio di primo grado, con i testi indicati, con conseguente genericità e inammissibilità della domanda.
L'appello non ha pregio.
Sui singoli motivi di appello, nell'ordine logico di trattazione.
Motivo di appello sub 4) e nullità della sentenza per omessa motivazione delle ragioni del recepimento della consulenza d'ufficio.
Il giudice di merito, qualora aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal r.g. n. 7 consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022;
Cass. n. 1815/2015; Cass.n. 12195/2024).
Nel concreto il primo giudice aderisce alle conclusioni del consulente d'ufficio che ha risposto alle osservazioni dei consulenti di parte e l'appellante non specifica la osservazione critica del consulente di parte alla quale il consulente di ufficio non avrebbe risposto.
I primi tre motivi di appello proposti vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con le censure formulate gli appellanti deducono che il richiesto ampliamento della servitù di passaggio, attraverso i fondi di loro proprietà, difetta dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. in quanto i fondi degli attori, distinti e separati tra loro, hanno dimensioni tali da escludere la necessità del transito di mezzi agricoli e non hanno destinazione agricola ad orti, anche in considerazione dell'avanzata età anagrafica degli appellati. Allegano che l'unico interesse degli appellati è quello di valorizzare le ville edificate sui fondi favoriti dall'invocato ampliamento di servitù e che, gli appellati, mediante la traversa “Moschetta”, dalla via pubblica raggiungono le rispettive abitazioni e orti, anche con mezzi agricoli. Aggiungono che in ogni caso la disposizione dell'art. 1051 c.c. non consente di gravare della servitù case, i cortili, i giardini, inoltre l'ampliamento della servitù, mediante il necessario abbattimento della recinzione con roto-traslazione del cancello, impone l'abbattimento e la ricostruzione di opere murarie risalenti nel tempo.
Le censure non hanno pregio.
I fatti ai quali l'ordinamento, con l'art.1051 c.c. e l'art. 1052 c.c. lega il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
Nel concreto ricorre la ipotesi di cui all'art. 1053 c.c. comma 3.
Per l'ampliamento coattivo del passaggio si presuppone che preesista una servitù di passaggio tale da non consentire il transito dei veicoli e che il fondo dominante non r.g. n. 8 abbia un'uscita diretta utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, nel possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio e non abbia, comunque, altra uscita in diretta da utilizzare per il transito dei veicoli;
si presuppone altresì che il passaggio sia suscettibile di ampliamento, in modo tale da consentire il transito dei veicoli, nel senso di adattare il tracciato esistente al transito veicolare e non già di crearne uno nuovo;
che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario del fondo dominante dimostri di voler attuare;
è necessario che non si tratti di innovazione voluttuaria e manifestamente irrazionale, ma il presupposto di ravvisa anche nell'ipotesi di necessità preesistenti e non ancora percepite, conosciute e sufficientemente valutate nel momento in cui veniva costituito il passaggio precedente nonché, a maggior ragione, per necessità derivanti da un cambiamento generale dei tempi e del costume e, infine, che l'ampliamento possa essere ottenuto in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente.
Ove sia richiesto l'ampliamento di una servitù di passaggio già esistente, a norma dell'art 1051 cod. civ, per il transito di mezzi meccanici, incombe sul proprietario del fondo servente, che si opponga all'ampliamento della servitù con l'addurre l'esistenza di una strada vicinale che consenta di accedere con mezzi meccanici al fondo dell'attore e di conseguenza ne escluda l'interclusione, l'onere della prova della sussistenza della strada e del suo carattere vicinale o quanto meno del diritto dell'attore di utilizzarla al fine preteso ( Cass. n. 3040 del 08/05/1980).
Nel concreto i presupposti sopra elencati si ravvisano e le censure degli appellanti, generiche e assertive, sono smentite delle risultanze della c.t.u., che correttamente argomentata in senso tecnico e logico-giuridico, e già pienamente condivisa dal
Tribunale, c.t.u. che viene condivisa anche in questa sede.
Dalla c.t.u. emerge che i presupposti legittimanti la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui sussistono.
I proprietari del fondo dominante non hanno una servitù diretta, utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, non possono procurarsela altrimenti, se non attraverso un maggior dispendio o disagio, in quanto non hanno una parimenti utile e meno dispendiosa diversa uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli;
l'ampliamento richiesto ( e riconosciuto con la sentenza impugnata) non è una mera comodità per il fondo dominante, ma serve a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, dato che, anche per il cambiamento dei tempi, non è ipotizzabile fare a meno di un accesso r.g. n. 9 carrabile alla propria abitazione e tale considerazione sul punto è sufficiente;
giova tuttavia aggiungere che le dimensioni dello spazio verde di proprietà degli originari attori, come emerge dalla descrizione, nelle premesse in fatto, delle proprietà, anche in ragione dell'avanzare dell'età dei proprietari dei lotti ( pur edificati), fanno ritenere maggiormente comodo l'accesso di mezzi meccanici per la manutenzione del verde o la sua coltivazione;
la servitù di passaggio preesiste e sussiste la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente, anzi
, per gran parte del tratto, le dimensioni sono già sufficienti e non è neppure necessario una ampliamento dell'originario tracciato esistente sul fondo servente;
l'ampliamento dell'ultimo tratto è tale da rendere il minor danno possibile fondo servente;
dall'elaborato peritale è inoltre emerso che il fondo degli attori non è raggiungibile con mezzi a trazione meccanica utilizzando, in alternativa alla servitù invocata ( e accolta in sentenza), la “Traversa Moschetta”, attesa la collocazione del fabbricato le CP_1 esigue dimensioni del varco e l'impossibilità di ampliare detto varco;
sul punto, il consulente risponde specificamente alle osservazioni di parte sulle dimensioni della traversa e sulla impossibilità di rendere praticabile tale diverso percorso carrabile e le censure, ripetesi, anche sul punto sono assertive e non intaccano l'accertamento.
Quanto all'incidenza dell'ampliamento della servitù su aree destinate a cortile, giardino, aia o abitazione del fabbricato di nonché sulla necessità di Parte_2
procedere a ricostruire opere murarie risalenti nel tempo, l'appellante si limita a richiamare una non meglio precisata produzione dello stralcio grafico dei luoghi di causa allegata alla relazione di consulenza di parte prodotta nel primo grado di giudizio e la genericità del richiamo comporta la inammissibilità della censura: la parte avrebbe dovuto precisare qual è l'area normativamente preclusa e di fatto interessata dalla realizzazione dell'ampliamento della servitù e qual è il punto del documento che dimostra tale assunto difensivo. Inoltre, il c.t.u. non rileva l'interessamento di tale tipologia di aree di proprietà degli appellanti, laddove le caratteristiche delle aree interessate dal passaggio risultano considerate, seppure nella risposta al quesito 5° posto per accertare la esistenza di una valida alternativa.
Del pari generica e incomprensibile è la ulteriore affermazione degli appellanti secondo la quale “anche sulla base della perizia giurata da cui risulta per tabulas che la richiesta di ampliamento della servitù avanzata da Controparte_1 Controparte_2
e , non ha alcuna attinenza con i terreni di proprietà di
[...] Controparte_3
r.g. n. 10 e foglio 24, particella 1259-575; 777, 778, Parte_2 Parte_2 giacché, in ogni caso, la stessa, invece, ricade sulla particella 90”.
La difesa, oltre ad essere generica e assertiva, e pertanto inammissibile, tale censura contrasta con le allegazioni incontestate degli attori che allegano di essere loro stessi proprietari della particella 90 e lo ribadiscono nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 5.300,00, compensi medi, inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti da Parte_1
n.q. e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza, resa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Cassino n. 855/2019, il 25.06.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1300/2015, promosso da Controparte_1 [...]
nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_2
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello.
- Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, in favore degli appellati che liquida, complessivamente, in euro 5.809,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 21.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
r.g. n. 11 Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12