TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2004/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO CASCIO ROSSELLA, per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AURILIO GIOVANNI, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 24.3.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi, in data 19 marzo 2009, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte I, dell'anno
2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, l'11/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2004/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO CASCIO ROSSELLA, per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AURILIO GIOVANNI, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 24.3.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi, in data 19 marzo 2009, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte I, dell'anno
2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, l'11/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile