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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4555 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MORSELLI GIAN LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato MASSA FRANCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 16.04.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in VIGNOLA (MO) in data
24.03.2001 e dalla loro unione sono nati a Pavullo nel Frignano (MO) i figli, in data 30.07.2001 e in data Persona_1 Persona_2
13.10.2003.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1310/2015 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 15/7/2015 nel procedimento R.G. N. 5422/2010.
2. Con ricorso del 23.09.2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e di confermare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che nessun assegno divorzile è dovuto.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, aderendo alle domande della ricorrente e chiedendo la trasformazione del procedimento in divorzio congiunto.
4. All'esito dell'udienza del 16/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra la Sig.ra Parte_2
ed il Sig. , in data 24/3/2001 in Vignola (MO), come risulta
[...] CP_1 dall'estratto dello Stato Civile di detto Comune, all'atto n. 8, parte n. 1, anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
pagina 2 di 3 P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24/03/2001 in
VIGNOLA (MO) da (nata a [...] il [...]) Parte_1
con (nato a [...] il CP_1
04/06/1956), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VIGNOLA (MO), atto n. 8, parte I, anno 2001;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIGNOLA
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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