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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/05/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 773/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7.03.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024, pubblicata il 15.01.2024, non notificata
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio Rubagotti Parte_1 C.F._1 ed Eleonora Marta Ivana, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Rubagotti in Milano, via Podgora n. 15, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Christian Bernardo, presso il cui studio in Como, viale Massenzio
Masia n. 26, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024 pubblicata il
15.01.2024, in materia di “vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI come da fogli di p.c. depositati rispettivamente il 9.1.2025 e il 10.1.2025:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 38/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 15.01.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 1562/2021 – Giudice Dott. Giorgio
Previte, mai notificata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della CP_1
e, per l'effetto, condannare la predetta società a restituire al sig. la somma di Euro Parte_1
5.490,00 da quest'ultimo versata, oltre rivalutazione ed interessi.
- Condannare altresì la al risarcimento del danno subito dal sig. CP_1 Parte_1
(mancato guadagno) nella misura di Euro 8.042,54 o in quella maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa.
pagina 1 di 11 - In riforma della sentenza di primo grado, rigettare ogni domanda della svolta nel CP_1 Part giudizio di primo grado, disponendo la restituzione delle somme versate dal sig. in osservanza della predetta sentenza.
- Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, si formulano i seguenti capitoli di prova, già formulati in primo grado e non ammessi: Part 1. Vero che a partire da settembre 2019 vi furono vari contatti tra il sig. la per CP_1
l'acquisto di un macchinario per lavaggio ad ultrasuoni di pezzi metallici? Part
2. Vero che nel corso dei suddetti contatti il sig. si informava in merito ai costi del macchinario e dei detergenti da utilizzare? Part
3. Vero che prima di effettuare l'ordine (nell'aprile 2020) il sig. chiedeva alla di CP_1 effettuare delle prove coi pezzi che lui avrebbe dovuto lavare?
4. Vero che nei mesi antecedenti l'ordine la effettuava le prove richieste? CP_1 Part
5. Vero che nel mese di aprile 2020 il sig. hiedeva un preventivo per un macchinario che effettuasse il risciacquo a freddo? Part
6. Vero che il sig. ccettava detto ultimo preventivo, ossia il n. AT20-028 del 9.04.2020? Part
7. Vero che nel giugno 2020 la consegnava al sig. l macchinario per il lavaggio ad CP_1 ultrasuoni?
8. Vero che, nell'occasione, unitamente al macchinario, la consegnava anche una CP_1 fornitura di liquidi detergenti anche al fine di testare il macchinario una volta messo in funzione?
9. Vero che, nell'occasione, messo in funzione il macchinario ed effettuato il ciclo di lavaggio,
i pezzi rimanevano macchiati e coperti di aloni?
10.Vero che nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020 venivano effettuate numerose prove dalla almeno 5, cambiando detergenti e cambiando acqua, ma nonostante ciò i pezzi CP_1 rimanevano sporchi? Part
11.Vero che nel mese di luglio, la consigliava al sig. i modificare il macchinario CP_1 inserendo una pompa per il recupero della soluzione detergente e un cestello rotante per muovere i pezzi nella fase di lavaggio?
12.Vero che nella fase di trattative la riferiva che l'apporto umano sarebbe stato CP_1 necessario solo per spostare i cestelli da un alloggiamento all'altro?
13.Vero che in data 8.07.2020 la riportava il macchinario presso la propria sede per CP_1 studiare eventuali modifiche ed effettuare ulteriori prove?
14.Vero che nel mese di novembre 2020 la comunicava che era possibile effettuare un CP_1 nuovo test?
15.Vero che, visto l'esito del test di novembre 2020, la tratteneva il macchinario per CP_1 valutare eventuali modifiche?
16.Vero che da novembre 2020 alla data di consegna dopo la sentenza di primo grado il macchinario si trovava presso la sede della CP_1 Part
17.Vero che dopo le prove di novembre 2020, nessuno della ha contattato il sig. er CP_1 comunicare che il macchinario era pronto e funzionante? Parte
18.Vero che la si è rivolta ad altre imprese, tra cui la F.lli Veronese SRL Via
Dell'artigianato 46/48 Vigano di Gaggiano (MI), per far lavare i pezzi che altrimenti avrebbe Part affidato al sig.
pagina 2 di 11 Si indicano come testi sulle circostanze sopra capitolate i sigg.ri CP_2 Tes_1
, (tutti c/o GAR S,r,l., via Edison n. 215, SettimoMilanese (MI)).
[...] Testimone_2
Occorrendo, chiede disporsi CTU al fine di verificare se il macchinario realizzato dalla CP_1 Part per il sig. funzionante o meno”.
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione reiterata,
In via pregiudiziale: si oppone alla richiesta di sospendere la provvisorietà esecutiva della sentenza impugnata, in quanto in nessun modo motivata, non sussistendo nessun grave e fondato motivo, o possibile, provato o conclamato stato di insolvenza delle parti, tenuto anche conto che il macchinario è stato consegnato all'acquirente appellante e che quest'ultimo ha versato quanto disposto in sentenza all'appellata e pertanto non vi è alcun fondato timore che l'immediata esecuzione della sentenza possa causare all'appellante un pregiudizio irreparabile.
In via principale:
Dato atto che l'appello ex adverso proposto è infondato tanto in fatto, quanto in diritto, in considerazione dei motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 38/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Como, R.G. 1562/2021 e pubblicata il 15.01.2024 con ogni conseguente statuizione e pronuncia anche in merito alla trascrizione della emananda sentenza;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello ex adverso proposti accogliere le seguenti conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
- rigettare ogni domanda attrice, come proposta dal sig. perché infondata in fatto Parte_1
e in diritto,
- accertare e dichiarare che sig. non ha provveduto a versare il saldo dell'importo Parte_1 dovuto per l'acquisto del macchinario, come da accettazione dell'offerta del 9.04.2020 e, in via riconvenzionale, condannare quest'ultimo a pagare € 5.490,00 (4500+22% IVA) a CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Arosio (CO) via
[...]
Milano n. 7, p.iva . P.IVA_1
- con vittoria di spese e competenze professionali dell'intero procedimento al procuratore antistatario, che dichiara di averle anticipate, oltre spese generali 15%, c.p.a e Iva come per legge, ponendo a carico integrale del convenuto le spese di eventuale CTU.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 16.04.2021, adiva Parte_1 il Tribunale di Como al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la società per inadempimento di quest'ultima e la condanna di detta CP_1 società alla restituzione dell'importo di € 5.490,00, pari alle prime due rate del prezzo versate, oltre a rivalutazione e interessi. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno da mancato guadagno nella misura di € 8.042,54 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
L'attore, in particolare, esponeva di aver acquistato presso la – accettando il CP_1 preventivo AT20-028 del 9.04.2020 – un macchinario per il lavaggio ad ultrasuoni di tubi di pagina 3 di 11 piccole dimensioni, destinati all'utilizzo nell'ambito della refrigerazione e del condizionamento, al prezzo di € 9.000,00, oltre trasporto e IVA (per un totale di € 11.077,60), da corrispondersi in 5 rate (pari a € 2.700,00 oltre IVA all'ordine; € 2.196,00 al 4.06.2020; €
1.862,54 al 31.07.2020; € 1.862,53 al 10.09.2020; € 1.862,53 al 30.09.2020).
Secondo la ricostruzione attorea, a seguito della consegna avvenuta a giugno del 2020 e del successivo collaudo, il macchinario acquistato si sarebbe dimostrato non funzionante in quanto, al termine del ciclo di lavaggio, i pezzi inseriti non risultavano puliti, presentando macchie e aloni. Nei mesi di giugno e luglio 2020 la provvedeva a effettuare numerose prove CP_1 di lavaggio, anche con detergenti differenti. Vista la perdurante insoddisfazione dell'acquirente sui risultati del lavaggio, l'8.7.2020 ritirava il macchinario e lo riportava presso la propria CP_1 sede nell'intento di trovare una soluzione tecnica che risolvesse la problematica lamentata, proponendo in particolare l'approntamento di alcune modifiche, quali il montaggio di una pompa per il recupero della soluzione detergente e di un cestello rotante. L'offerta di tali interventi sarebbe stata da intendersi, secondo l'attore, come un riconoscimento da parte della società venditrice del malfunzionamento del macchinario venduto che, nonostante le ulteriori prove effettuate a novembre presso il capannone della non dava risultati soddisfacenti. CP_1
Stante il grave inadempimento di quest'ultima società, trattandosi di “problemi che, non Part essendo stati risolti in 9 mesi, sono senza dubbio ineliminabili”, il dopo aver versato le prime due rate pattuite per un totale di € 5.490,00, interrompeva il pagamento del prezzo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione delle somme versate e risarcimento del danno da mancato guadagno. L'attore rappresentava infatti di aver acquistato il macchinario “in quanto voleva inserirsi in un settore che aveva conosciuto negli anni grazie all'impresa della moglie, la GAR S.r.l.”, società produttrice dei pezzi da sottoporre a lavaggio, e con l'intento quindi di offrire tale servizio alle imprese che ne avessero avuto bisogno. Tuttavia, a causa del mal funzionamento del macchinario, ciò non gli sarebbe stato possibile. Lamentava, pertanto, il mancato guadagno di € 8.042,54, pari a quanto pagato dalla
Gar S.r.l. ad altre imprese per il lavaggio dei pezzi.
1.1 Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento del saldo del prezzo dovuto per l'acquisto del macchinario pari a €
5.490,00 (€ 4.500,00 più IVA). All'udienza del 29.06.2022, il giudice rigettava le richieste di prova orale articolate da entrambe le parti in quanto inammissibili e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. Con sentenza n. 38/2024 del 15.01.2024 il Tribunale di Como rigettava le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate da parte attrice siccome infondate, accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 5.490,00, a titolo di saldo Parte_1 dovuto quale corrispettivo. Disponeva altresì, in accoglimento della domanda attorea svolta in subordine relativamente alla riconvenzionale di controparte, che provvedesse alla CP_1 consegna del macchinario di causa.
Riteneva il primo giudice, alla luce dell'esame complessivo degli atti e documenti di causa, rapportati agli oneri di allegazione e probatori gravanti su ciascuna parte, che la società convenuta avesse svolto “fondatamente le sue difese, in quanto le stesse risultano funzionali pagina 4 di 11 alla prova dell'avvenuto proprio esatto adempimento e, di converso, della mancata Part corrispondenza tra risultati del ciclo di lavaggio e aspettative di imputabili ad errori a quest'ultimo ascrivibili, declinabili sotto forma di imprudenza, negligenza, imperizia o, più semplicemente, errata valutazione compiuta nella scelta del macchinario o nella messa in esecuzione del ciclo, quest'ultima dovuta ad errata scelta della tipologia e/o quantità del detergente utilizzato”. Ritenuto incontestabile il fatto che “il risultato in termini di pulizia della componentistica Part oggetto di lavaggio nel macchinario acquistato da on trova corrispondenza con quelle che erano le sue aspettative” e dopo aver sottolineato, sulla base delle allegazioni documentali Part prodotte dalle parti, come fosse stato lo stesso scegliere personalmente le dimensioni e le caratteristiche del macchinario “ritenute più opportune secondo i propri bisogni”, il primo giudice ha ritenuto “l'evidenza del funzionamento del macchinario” - quantomeno in una prima fase, quella delle prove presso la antecedentemente alla consegna, e in quella successiva CP_1 di collaudo - ove per funzionamento si dovesse intendere sia, secondo la prospettazione della società convenuta, “il corretto compimento del metodo di pulizia caratterizzante il prodotto compravenduto, ovvero produzione di onde e agitamento del liquido detergente prodotto nella macchina”, sia - in base alla diversa prospettiva dell'attore - “secondo il parametro di soddisfazione rispetto al risultato finale (pulizia tubi e valvole)”. Tale conclusione sarebbe suffragata dal fatto che durante le numerose prove avvenute presso la nel corso delle CP_1 lunghe trattative, il macchinario, a parere di entrambe le parti, pulisse adeguatamente e troverebbe altresì riscontro nel tenore dei messaggi scambiati tra le parti.
Sul punto il Tribunale osservava come “risulti scarsamente compatibile con un difetto di progettazione o realizzazione la circostanza che l'oggetto da lavare risulti pulito al primo e al secondo lavaggio, e successivamente non più; se non - salva prova contraria, o quantomeno deduzione di circostanze contrarie, del tutto assenti - nell'ipotesi in cui le problematiche attengano al diverso profilo della scelta della tipologia e quantitativa di detergenti usati”, scelta “ricadente esclusivamente sull'attore e non sulla convenuta”. Part Secondo il Tribunale, poi, la circostanza per la quale a fronte delle rimostranze del CP_1 si fosse adoperata svolgendo diverse prove e proponendo differenti soluzioni tecniche da apportare al macchinario non poteva considerarsi un riconoscimento del dedotto malfunzionamento (peraltro mai ammesso), ma fosse più correttamente da ricondursi “a una postura imprenditoriale collaborativa” della società venditrice.
3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo sei motivi di censura di Parte_1 seguito esposti.
4. Si è costituita la società contestando l'impugnazione proposta, di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza dell'11.03.2025, lette le note scritte depositate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. La camera di consiglio è stata tenuta in data 20.03.2025.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appellante, con il primo motivo di gravame rubricato “onere della prova”, ha impugnato il capo della sentenza “secondo il quale non sarebbe stato provato il malfunzionamento del macchinario e nel quale si afferma che lo stesso Part sia funzionante”. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente posto a carico del n pagina 5 di 11 onere della prova che non gli competeva, richiedendogli di indicare specificatamente la causa del malfunzionamento del macchinario. Egli avrebbe, invece, provato l'esistenza della fonte negoziale della propria pretesa allegando l'inadempimento della controparte, coerentemente con i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001 sul riparto dell'onere della prova, assolvendo così il proprio onere probatorio.
Part 5.1 Con il secondo motivo, rubricato “assenza di responsabilità in capo al sig. ,
l'appellante censura la sentenza impugnata laddove, “senza motivare alcunché”, afferma che la Part mancata corrispondenza tra risultati del ciclo di lavaggio e aspettative di arebbe imputabile ad errori a quest'ultimo ascrivibili, declinabili sotto forma di imprudenza, negligenza, imperizia o, più semplicemente, errata valutazione compiuta nella scelta del macchinario o nella messa in esecuzione del ciclo, quest'ultima dovuta ad errata scelta della tipologia e/o quantità del detergente utilizzato. Secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe giunto a tale infondata conclusione “senza appurare se il macchinario funzioni o meno” e in assenza di una qualche dimostrazione in tal senso fornita dalla società la quale non avrebbe, quindi, assolto al CP_1 proprio onere probatorio. In aggiunta, l'appellante contesta le osservazioni fatte dal Tribunale Part secondo le quali il signor arebbe un esperto del settore e avrebbe impiegato diversi mesi per scegliere il macchinario più adatto alle proprie esigenze. Tali circostanze sarebbero, nella prospettazione di parte appellante, non provate e, comunque, ininfluenti.
5.2 Con il terzo motivo rubricato “malfunzionamento del macchinario”, l'appellante lamenta l'irrazionalità della sentenza impugnata laddove conclude che il macchinario funzioni perfettamente nonostante avesse affermato che “il risultato in termini di pulizia della Part componentistica oggetto di lavaggio nel macchinario acquistato da non trova corrispondenza con quelle che erano le sue aspettative” e che tale dato fosse
“incontrovertibile”. L'irrazionalità della sentenza sarebbe ancor più evidente, secondo l'appellante, considerando le affermazioni dell'appellata (“Dopo l'istallazione, l'impianto veniva collaudato e sebbene il macchinario risultasse perfettamente funzionante, alcuni pezzi presentavano dopo il lavaggio delle piccole macchioline”- comparsa di costituzione in primo grado; “piena disponibilità a risolvere il problema, modificando l'impianto.”- email del
2.07.2020, doc. 2 fasc. primo grado) che confermerebbero come il macchinario non funzionasse fin da subito. Infine, l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe convinto del corretto funzionamento del macchinario solamente sulla base delle affermazioni fatte da senza CP_1 Part procedere con l'espletamento di una CTU richiesta dalla difesa e spendendo argomenti
“oggettivamente sterili”.
5.3 Con il quarto motivo d'appello rubricato “circa i detergenti – malfunzionamento del Part macchinario”, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove sostiene che il signor avrebbe sbagliato nella scelta dei detergenti da impiegare, in realtà consigliati dalla stessa società venditrice. Inoltre, se il macchinario, come affermato da nel corso delle trattative, CP_1 poteva funzionare anche solo con acqua e senza detergenti, la mancata pulizia non poteva essere ricollegata ai detergenti usati, ma solamente al malfunzionamento del macchinario stesso.
5.4 Con il quinto motivo intitolato “modifiche proposte – malfunzionamento del macchinario”, l'appellante lamenta come non si comprende in base a quali ragioni giuridiche e tecniche il
Tribunale ha ritenuto che le modifiche proposte da non rappresentassero il riconoscimento CP_1 di un malfunzionamento, ma solo delle migliorie al macchinario in un'ottica di collaborazione pagina 6 di 11 tra fornitore e cliente. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno,
“spiegare l'utilità del cestello rotante suggerito da ” e, sulla base di tale acquisizione, CP_1 decidere per il carattere di semplice miglioria o di intervento necessario per rendere funzionante il macchinario.
5.5 Con il sesto e ultimo motivo rubricato “mancata riconsegna del macchinario e proposta di modifiche a costo zero”, l'appellante sostiene che dalla mancata restituzione del macchinario, consegnato ad nel luglio 2020 per svolgere alcune prove di lavaggio ed altri eventuali CP_1 interventi tecnici, e dal mancato sollecito del saldo si dovrebbe dedurre che il macchinario non fosse in grado di funzionare nemmeno con altri detergenti.
6. Il primo motivo di impugnazione è infondato e va pertanto respinto.
Con riferimento all'individuazione dell'onere probatorio gravante su ciascuna parte, la difesa dell'appellante richiama il principio espresso dalla nota sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 13533/2001 in materia di inadempimento di un'obbligazione affermando che, in applicazione Part di tale principio, il signor si è limitato a provare la fonte negoziale del suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre la avrebbe dovuto provare il fatto CP_1 estintivo dell'altrui pretesa, ossia il fatto di aver correttamente adempiuto”. L'assunto non può essere condiviso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019, hanno infatti enunciato il principio secondo il quale, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto (come nel caso di specie) o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
In particolare la Corte ha preso le mosse dal rilievo che, fino al 2013, non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio in forza del quale, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fosse a carico del compratore che faceva valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94, Cass. 8963/98,
Cass. 13695/07, Cass. 18125/13).
Tale indirizzo era stato tuttavia sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione della
Cassazione (la n. 20110/2013) che aveva ritenuto il medesimo orientamento non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001 invocata dall'appellante, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
Tale sentenza, come è noto, ha stabilito che il creditore, in tutte le ipotesi citate, deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza pagina 7 di 11 dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Da tali principi, Cass. 20110/13 - premesso «che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente
è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata» - ha tratto la conclusione che «all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore) l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore».
Per la risoluzione del segnalato contrasto, la Cassazione ha ritenuto necessario verificare la correttezza del presupposto su cui si fondava il ragionamento sviluppato nella sentenza n.
20110/13, ossia che la consegna di una cosa viziata costituisse inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore. È infatti evidente che, se tale presupposto fosse smentito, non vi sarebbe ragione di assoggettare la disciplina dell'onere della prova nelle azioni edilizie ai principi elaborati dalle SSUU n. 13533/01 con riferimento all'onere della prova dell'inadempimento delle obbligazioni.
Orbene la Suprema Corte, analizzando le obbligazioni principali a carico del venditore come elencate nell'art. 1476 c.c., con specifico riferimento a quella di consegnare la cosa al compratore (menzionata al n. 1), ha sottolineato che la stessa risulta normativamente descritta come obbligazione di consegna della cosa dedotta in contratto e prevede che la cosa venga consegnata «nello stato in cui si trovava al momento della vendita» (art. 1477, primo comma,
c.c.), senza alcun riferimento all'immunità della cosa da vizi.
Quanto all'obbligazione di garantire il compratore dai vizi (menzionata al n. 3 dell'art. 1476
c.c.), la Corte ha affermato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all'immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore, evidenziando che l'immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perché l'obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto.
La Cassazione ha precisato che, anche nel caso, assai diffuso negli ordinari rapporti commerciali tra imprese, della vendita di cose future che devono essere prodotte dallo stesso venditore (che si distingue dall'appalto perché nella vendita il lavoro è recessivo rispetto alla materia, rappresentando soltanto il mezzo per la trasformazione della materia in conformità alla attività produttiva ordinaria del venditore), la tutela del compratore è affidata alla garanzia per i vizi (cfr. Cass. 5075/83, Cass. 5202/07), risultando quindi irrilevanti le modalità con cui il venditore ha realizzato il processo di produzione delle cose.
pagina 8 di 11 Chiarito che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e che la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come “una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita”, la Corte ha concluso nel senso che il disposto dell'articolo 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa.
Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore nelle azioni edilizie non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, giacché la garanzia per i vizi pone, come detto, il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione”, con la conseguenza che lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
La questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, va pertanto risolta alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In altri termini, il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore esperendo le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto dell'esistenza dei vizi: sicché la prova di tale esistenza non può che gravare sul compratore.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, gli ulteriori motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione e le comuni argomentazioni agli stessi sottesi, non possono che essere respinti.
Va innanzi tutto osservato che la Corte condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice in merito alla puntuale ricostruzione dei fatti, frutto di un attento esame della documentazione di causa.
È opportuno partire da una descrizione dell'attività svolta da che produce e vende CP_1 macchine di lavaggio ad ultrasuoni di piccoli pezzi il cui funzionamento si basa sul fenomeno della cavitazione, cioè sul meccanismo della produzione di bolle indotte da onde sonore di pressione ad alta frequenza che agitano il liquido detergente presente nella vasca.
Fatta tale premessa, il Tribunale ha correttamente osservato come la dopo aver effettuato CP_1 prove sui campioni alla stessa forniti, valutandone le dimensioni e la tipologia del detergente anche con il coinvolgimento della azienda produttrice di detergenti chimici (doc. 11 CP_3 Part e 12 fascicolo di primo grado , aveva consigliato al con il primo preventivo (doc. CP_1
1) - l'utilizzo di un macchinario da terra di dimensioni 600x300x300hmm composto da 4 vasche Part attigue con ciclo di lavaggio e risciacquo a caldo. Tuttavia il signor forte dell'esperienza pagina 9 di 11 maturata dalla società della moglie, specializzata nella produzione dei pezzi destinati al lavaggio, e valutate le proprie esigenze, aveva optato per una diversa soluzione, scegliendo un impianto di lavaggio più piccolo (600x200x200hmm) e modificando il risciacquo da caldo con passivante a freddo (cfr. doc. 8 fascicolo messaggio whatsapp inviato il 3.4.2020 da CP_1 ad , legale rappresentante di . Parte_1 Controparte_4 CP_1
La Corte osserva inoltre come l'odierno appellante, nel dedurre in primo grado il “grave inadempimento della , lo individua nel fatto che la stessa avrebbe consegnato “un CP_1 macchinario che non funziona” e che non è mai stato in grado di funzionare in quanto, effettuato tutto il ciclo di lavaggio, i pezzi metallici “non risultavano puliti”, senza allegare né tantomeno provare il vizio del bene oggetto di compravendita all'origine del dedotto malfunzionamento.
Dalla lettura degli atti di causa emerge, come dato pacifico, che il meccanismo di lavaggio dell'impianto si attivasse correttamente producendo ultrasuoni e agitando il liquido detergente presente nella vasca. Oggetto delle doglianze dell'appellante, infatti, è il risultato di tale meccanismo in termini di pulizia, ritenuta non adeguata o comunque non confacente alle proprie aspettative ed esigenze.
Il giudice ha quindi fondato la propria decisione sull'idonea dimostrazione da parte di del CP_1 proprio esatto adempimento avendo la stessa fornito adeguata prova di avere consegnato una cosa conforme a quella acquistata dal compratore e cioè un macchinario con le caratteristiche tecniche richieste dall'acquirente, così contrastando le generiche allegazioni svolte dalla difesa Part n ordine all'asserita e non dimostrata presenza di vizi nella cosa venduta.
E invero, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice, nel momento in Part cui ha affermato che il non è riuscito, in alcuno dei suoi atti difensivi, ad indicare nello specifico la carenza o il malfunzionamento”, ha correttamente rilevato come parte attrice non fosse stata in grado di assolvere gli oneri probatori sulla stessa gravanti.
D'altro canto occorre anche osservare che il macchinario fornito da richiede, da parte CP_1 dell'acquirente, un utilizzo corretto con riferimento, in particolare, al rispetto della capienza, all'impiego di un idoneo detergente e di tempi di lavorazione adeguati al materiale destinato al lavaggio profili che, se non adeguatamente rispettati, possono compromettere il risultato finale.
L'evidenza del corretto adempimento di è motivata dal giudice sulla base della CP_1 documentazione prodotta dalle parti e sulla base di massime di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che durante la lunga fase Part delle trattative – durate oltre 7 mesi, dal settembre 2019 all'aprile 2020 – il avesse partecipato attivamente all'individuazione del macchinario, apportando finanche modifiche al preventivo offerto da (volte tutte a ridurre i costi) e procedendo da ultimo all'acquisto. CP_1
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'acquirente emerge, in tutta evidenza, dal fatto che la lamentata problematica ben potrebbe doversi ricondurre, sulla base di una serie di messaggi – non contestati – a un difetto della cosiddetta ciclica (cioè della sequenza di applicazione dei vari prodotti detergenti necessari) oltre che alla tipologia dei detergenti, piuttosto che a un vizio del macchinario. In particolare, può menzionarsi il messaggio whatsapp Part del 9.06.2020 indirizzato al legale rappresentante di ove il afferma che i pezzi CP_1 risultavano “abbastanza puliti per due lavaggi, poi basta”, concludendo “secondo me ci vorrebbe qualcosa di più aggressivo” (doc. 13 – fascicolo primo grado di parte convenuta).
pagina 10 di 11 Part Quanto, infine, all'assistenza fornita da a seguito delle lamentele del non vi sono né CP_1 indici né ragioni per ritenere che essa possa essere espressione di un riconoscimento a sé imputabile di alcun difetto o malfunzionamento del macchinario, costituendo, al contrario, dimostrazione di come la società venditrice abbia operato con diligenza.
La domanda dell'appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a titolo di mancato guadagno è da ritenersi assorbita dalla ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione proposta.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e applicati i parametri medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del
D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024, pubblicata Pt_1 CP_1 in data 15.01.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado, CP_1 che liquida -ai sensi del D.M. 147/2022- in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Christian Bernardo dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7.03.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024, pubblicata il 15.01.2024, non notificata
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio Rubagotti Parte_1 C.F._1 ed Eleonora Marta Ivana, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Rubagotti in Milano, via Podgora n. 15, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Christian Bernardo, presso il cui studio in Como, viale Massenzio
Masia n. 26, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024 pubblicata il
15.01.2024, in materia di “vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI come da fogli di p.c. depositati rispettivamente il 9.1.2025 e il 10.1.2025:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 38/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 15.01.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 1562/2021 – Giudice Dott. Giorgio
Previte, mai notificata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della CP_1
e, per l'effetto, condannare la predetta società a restituire al sig. la somma di Euro Parte_1
5.490,00 da quest'ultimo versata, oltre rivalutazione ed interessi.
- Condannare altresì la al risarcimento del danno subito dal sig. CP_1 Parte_1
(mancato guadagno) nella misura di Euro 8.042,54 o in quella maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa.
pagina 1 di 11 - In riforma della sentenza di primo grado, rigettare ogni domanda della svolta nel CP_1 Part giudizio di primo grado, disponendo la restituzione delle somme versate dal sig. in osservanza della predetta sentenza.
- Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, si formulano i seguenti capitoli di prova, già formulati in primo grado e non ammessi: Part 1. Vero che a partire da settembre 2019 vi furono vari contatti tra il sig. la per CP_1
l'acquisto di un macchinario per lavaggio ad ultrasuoni di pezzi metallici? Part
2. Vero che nel corso dei suddetti contatti il sig. si informava in merito ai costi del macchinario e dei detergenti da utilizzare? Part
3. Vero che prima di effettuare l'ordine (nell'aprile 2020) il sig. chiedeva alla di CP_1 effettuare delle prove coi pezzi che lui avrebbe dovuto lavare?
4. Vero che nei mesi antecedenti l'ordine la effettuava le prove richieste? CP_1 Part
5. Vero che nel mese di aprile 2020 il sig. hiedeva un preventivo per un macchinario che effettuasse il risciacquo a freddo? Part
6. Vero che il sig. ccettava detto ultimo preventivo, ossia il n. AT20-028 del 9.04.2020? Part
7. Vero che nel giugno 2020 la consegnava al sig. l macchinario per il lavaggio ad CP_1 ultrasuoni?
8. Vero che, nell'occasione, unitamente al macchinario, la consegnava anche una CP_1 fornitura di liquidi detergenti anche al fine di testare il macchinario una volta messo in funzione?
9. Vero che, nell'occasione, messo in funzione il macchinario ed effettuato il ciclo di lavaggio,
i pezzi rimanevano macchiati e coperti di aloni?
10.Vero che nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020 venivano effettuate numerose prove dalla almeno 5, cambiando detergenti e cambiando acqua, ma nonostante ciò i pezzi CP_1 rimanevano sporchi? Part
11.Vero che nel mese di luglio, la consigliava al sig. i modificare il macchinario CP_1 inserendo una pompa per il recupero della soluzione detergente e un cestello rotante per muovere i pezzi nella fase di lavaggio?
12.Vero che nella fase di trattative la riferiva che l'apporto umano sarebbe stato CP_1 necessario solo per spostare i cestelli da un alloggiamento all'altro?
13.Vero che in data 8.07.2020 la riportava il macchinario presso la propria sede per CP_1 studiare eventuali modifiche ed effettuare ulteriori prove?
14.Vero che nel mese di novembre 2020 la comunicava che era possibile effettuare un CP_1 nuovo test?
15.Vero che, visto l'esito del test di novembre 2020, la tratteneva il macchinario per CP_1 valutare eventuali modifiche?
16.Vero che da novembre 2020 alla data di consegna dopo la sentenza di primo grado il macchinario si trovava presso la sede della CP_1 Part
17.Vero che dopo le prove di novembre 2020, nessuno della ha contattato il sig. er CP_1 comunicare che il macchinario era pronto e funzionante? Parte
18.Vero che la si è rivolta ad altre imprese, tra cui la F.lli Veronese SRL Via
Dell'artigianato 46/48 Vigano di Gaggiano (MI), per far lavare i pezzi che altrimenti avrebbe Part affidato al sig.
pagina 2 di 11 Si indicano come testi sulle circostanze sopra capitolate i sigg.ri CP_2 Tes_1
, (tutti c/o GAR S,r,l., via Edison n. 215, SettimoMilanese (MI)).
[...] Testimone_2
Occorrendo, chiede disporsi CTU al fine di verificare se il macchinario realizzato dalla CP_1 Part per il sig. funzionante o meno”.
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione reiterata,
In via pregiudiziale: si oppone alla richiesta di sospendere la provvisorietà esecutiva della sentenza impugnata, in quanto in nessun modo motivata, non sussistendo nessun grave e fondato motivo, o possibile, provato o conclamato stato di insolvenza delle parti, tenuto anche conto che il macchinario è stato consegnato all'acquirente appellante e che quest'ultimo ha versato quanto disposto in sentenza all'appellata e pertanto non vi è alcun fondato timore che l'immediata esecuzione della sentenza possa causare all'appellante un pregiudizio irreparabile.
In via principale:
Dato atto che l'appello ex adverso proposto è infondato tanto in fatto, quanto in diritto, in considerazione dei motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 38/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Como, R.G. 1562/2021 e pubblicata il 15.01.2024 con ogni conseguente statuizione e pronuncia anche in merito alla trascrizione della emananda sentenza;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello ex adverso proposti accogliere le seguenti conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
- rigettare ogni domanda attrice, come proposta dal sig. perché infondata in fatto Parte_1
e in diritto,
- accertare e dichiarare che sig. non ha provveduto a versare il saldo dell'importo Parte_1 dovuto per l'acquisto del macchinario, come da accettazione dell'offerta del 9.04.2020 e, in via riconvenzionale, condannare quest'ultimo a pagare € 5.490,00 (4500+22% IVA) a CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Arosio (CO) via
[...]
Milano n. 7, p.iva . P.IVA_1
- con vittoria di spese e competenze professionali dell'intero procedimento al procuratore antistatario, che dichiara di averle anticipate, oltre spese generali 15%, c.p.a e Iva come per legge, ponendo a carico integrale del convenuto le spese di eventuale CTU.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 16.04.2021, adiva Parte_1 il Tribunale di Como al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la società per inadempimento di quest'ultima e la condanna di detta CP_1 società alla restituzione dell'importo di € 5.490,00, pari alle prime due rate del prezzo versate, oltre a rivalutazione e interessi. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno da mancato guadagno nella misura di € 8.042,54 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
L'attore, in particolare, esponeva di aver acquistato presso la – accettando il CP_1 preventivo AT20-028 del 9.04.2020 – un macchinario per il lavaggio ad ultrasuoni di tubi di pagina 3 di 11 piccole dimensioni, destinati all'utilizzo nell'ambito della refrigerazione e del condizionamento, al prezzo di € 9.000,00, oltre trasporto e IVA (per un totale di € 11.077,60), da corrispondersi in 5 rate (pari a € 2.700,00 oltre IVA all'ordine; € 2.196,00 al 4.06.2020; €
1.862,54 al 31.07.2020; € 1.862,53 al 10.09.2020; € 1.862,53 al 30.09.2020).
Secondo la ricostruzione attorea, a seguito della consegna avvenuta a giugno del 2020 e del successivo collaudo, il macchinario acquistato si sarebbe dimostrato non funzionante in quanto, al termine del ciclo di lavaggio, i pezzi inseriti non risultavano puliti, presentando macchie e aloni. Nei mesi di giugno e luglio 2020 la provvedeva a effettuare numerose prove CP_1 di lavaggio, anche con detergenti differenti. Vista la perdurante insoddisfazione dell'acquirente sui risultati del lavaggio, l'8.7.2020 ritirava il macchinario e lo riportava presso la propria CP_1 sede nell'intento di trovare una soluzione tecnica che risolvesse la problematica lamentata, proponendo in particolare l'approntamento di alcune modifiche, quali il montaggio di una pompa per il recupero della soluzione detergente e di un cestello rotante. L'offerta di tali interventi sarebbe stata da intendersi, secondo l'attore, come un riconoscimento da parte della società venditrice del malfunzionamento del macchinario venduto che, nonostante le ulteriori prove effettuate a novembre presso il capannone della non dava risultati soddisfacenti. CP_1
Stante il grave inadempimento di quest'ultima società, trattandosi di “problemi che, non Part essendo stati risolti in 9 mesi, sono senza dubbio ineliminabili”, il dopo aver versato le prime due rate pattuite per un totale di € 5.490,00, interrompeva il pagamento del prezzo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione delle somme versate e risarcimento del danno da mancato guadagno. L'attore rappresentava infatti di aver acquistato il macchinario “in quanto voleva inserirsi in un settore che aveva conosciuto negli anni grazie all'impresa della moglie, la GAR S.r.l.”, società produttrice dei pezzi da sottoporre a lavaggio, e con l'intento quindi di offrire tale servizio alle imprese che ne avessero avuto bisogno. Tuttavia, a causa del mal funzionamento del macchinario, ciò non gli sarebbe stato possibile. Lamentava, pertanto, il mancato guadagno di € 8.042,54, pari a quanto pagato dalla
Gar S.r.l. ad altre imprese per il lavaggio dei pezzi.
1.1 Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento del saldo del prezzo dovuto per l'acquisto del macchinario pari a €
5.490,00 (€ 4.500,00 più IVA). All'udienza del 29.06.2022, il giudice rigettava le richieste di prova orale articolate da entrambe le parti in quanto inammissibili e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. Con sentenza n. 38/2024 del 15.01.2024 il Tribunale di Como rigettava le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate da parte attrice siccome infondate, accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 5.490,00, a titolo di saldo Parte_1 dovuto quale corrispettivo. Disponeva altresì, in accoglimento della domanda attorea svolta in subordine relativamente alla riconvenzionale di controparte, che provvedesse alla CP_1 consegna del macchinario di causa.
Riteneva il primo giudice, alla luce dell'esame complessivo degli atti e documenti di causa, rapportati agli oneri di allegazione e probatori gravanti su ciascuna parte, che la società convenuta avesse svolto “fondatamente le sue difese, in quanto le stesse risultano funzionali pagina 4 di 11 alla prova dell'avvenuto proprio esatto adempimento e, di converso, della mancata Part corrispondenza tra risultati del ciclo di lavaggio e aspettative di imputabili ad errori a quest'ultimo ascrivibili, declinabili sotto forma di imprudenza, negligenza, imperizia o, più semplicemente, errata valutazione compiuta nella scelta del macchinario o nella messa in esecuzione del ciclo, quest'ultima dovuta ad errata scelta della tipologia e/o quantità del detergente utilizzato”. Ritenuto incontestabile il fatto che “il risultato in termini di pulizia della componentistica Part oggetto di lavaggio nel macchinario acquistato da on trova corrispondenza con quelle che erano le sue aspettative” e dopo aver sottolineato, sulla base delle allegazioni documentali Part prodotte dalle parti, come fosse stato lo stesso scegliere personalmente le dimensioni e le caratteristiche del macchinario “ritenute più opportune secondo i propri bisogni”, il primo giudice ha ritenuto “l'evidenza del funzionamento del macchinario” - quantomeno in una prima fase, quella delle prove presso la antecedentemente alla consegna, e in quella successiva CP_1 di collaudo - ove per funzionamento si dovesse intendere sia, secondo la prospettazione della società convenuta, “il corretto compimento del metodo di pulizia caratterizzante il prodotto compravenduto, ovvero produzione di onde e agitamento del liquido detergente prodotto nella macchina”, sia - in base alla diversa prospettiva dell'attore - “secondo il parametro di soddisfazione rispetto al risultato finale (pulizia tubi e valvole)”. Tale conclusione sarebbe suffragata dal fatto che durante le numerose prove avvenute presso la nel corso delle CP_1 lunghe trattative, il macchinario, a parere di entrambe le parti, pulisse adeguatamente e troverebbe altresì riscontro nel tenore dei messaggi scambiati tra le parti.
Sul punto il Tribunale osservava come “risulti scarsamente compatibile con un difetto di progettazione o realizzazione la circostanza che l'oggetto da lavare risulti pulito al primo e al secondo lavaggio, e successivamente non più; se non - salva prova contraria, o quantomeno deduzione di circostanze contrarie, del tutto assenti - nell'ipotesi in cui le problematiche attengano al diverso profilo della scelta della tipologia e quantitativa di detergenti usati”, scelta “ricadente esclusivamente sull'attore e non sulla convenuta”. Part Secondo il Tribunale, poi, la circostanza per la quale a fronte delle rimostranze del CP_1 si fosse adoperata svolgendo diverse prove e proponendo differenti soluzioni tecniche da apportare al macchinario non poteva considerarsi un riconoscimento del dedotto malfunzionamento (peraltro mai ammesso), ma fosse più correttamente da ricondursi “a una postura imprenditoriale collaborativa” della società venditrice.
3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo sei motivi di censura di Parte_1 seguito esposti.
4. Si è costituita la società contestando l'impugnazione proposta, di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza dell'11.03.2025, lette le note scritte depositate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. La camera di consiglio è stata tenuta in data 20.03.2025.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appellante, con il primo motivo di gravame rubricato “onere della prova”, ha impugnato il capo della sentenza “secondo il quale non sarebbe stato provato il malfunzionamento del macchinario e nel quale si afferma che lo stesso Part sia funzionante”. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente posto a carico del n pagina 5 di 11 onere della prova che non gli competeva, richiedendogli di indicare specificatamente la causa del malfunzionamento del macchinario. Egli avrebbe, invece, provato l'esistenza della fonte negoziale della propria pretesa allegando l'inadempimento della controparte, coerentemente con i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001 sul riparto dell'onere della prova, assolvendo così il proprio onere probatorio.
Part 5.1 Con il secondo motivo, rubricato “assenza di responsabilità in capo al sig. ,
l'appellante censura la sentenza impugnata laddove, “senza motivare alcunché”, afferma che la Part mancata corrispondenza tra risultati del ciclo di lavaggio e aspettative di arebbe imputabile ad errori a quest'ultimo ascrivibili, declinabili sotto forma di imprudenza, negligenza, imperizia o, più semplicemente, errata valutazione compiuta nella scelta del macchinario o nella messa in esecuzione del ciclo, quest'ultima dovuta ad errata scelta della tipologia e/o quantità del detergente utilizzato. Secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe giunto a tale infondata conclusione “senza appurare se il macchinario funzioni o meno” e in assenza di una qualche dimostrazione in tal senso fornita dalla società la quale non avrebbe, quindi, assolto al CP_1 proprio onere probatorio. In aggiunta, l'appellante contesta le osservazioni fatte dal Tribunale Part secondo le quali il signor arebbe un esperto del settore e avrebbe impiegato diversi mesi per scegliere il macchinario più adatto alle proprie esigenze. Tali circostanze sarebbero, nella prospettazione di parte appellante, non provate e, comunque, ininfluenti.
5.2 Con il terzo motivo rubricato “malfunzionamento del macchinario”, l'appellante lamenta l'irrazionalità della sentenza impugnata laddove conclude che il macchinario funzioni perfettamente nonostante avesse affermato che “il risultato in termini di pulizia della Part componentistica oggetto di lavaggio nel macchinario acquistato da non trova corrispondenza con quelle che erano le sue aspettative” e che tale dato fosse
“incontrovertibile”. L'irrazionalità della sentenza sarebbe ancor più evidente, secondo l'appellante, considerando le affermazioni dell'appellata (“Dopo l'istallazione, l'impianto veniva collaudato e sebbene il macchinario risultasse perfettamente funzionante, alcuni pezzi presentavano dopo il lavaggio delle piccole macchioline”- comparsa di costituzione in primo grado; “piena disponibilità a risolvere il problema, modificando l'impianto.”- email del
2.07.2020, doc. 2 fasc. primo grado) che confermerebbero come il macchinario non funzionasse fin da subito. Infine, l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe convinto del corretto funzionamento del macchinario solamente sulla base delle affermazioni fatte da senza CP_1 Part procedere con l'espletamento di una CTU richiesta dalla difesa e spendendo argomenti
“oggettivamente sterili”.
5.3 Con il quarto motivo d'appello rubricato “circa i detergenti – malfunzionamento del Part macchinario”, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove sostiene che il signor avrebbe sbagliato nella scelta dei detergenti da impiegare, in realtà consigliati dalla stessa società venditrice. Inoltre, se il macchinario, come affermato da nel corso delle trattative, CP_1 poteva funzionare anche solo con acqua e senza detergenti, la mancata pulizia non poteva essere ricollegata ai detergenti usati, ma solamente al malfunzionamento del macchinario stesso.
5.4 Con il quinto motivo intitolato “modifiche proposte – malfunzionamento del macchinario”, l'appellante lamenta come non si comprende in base a quali ragioni giuridiche e tecniche il
Tribunale ha ritenuto che le modifiche proposte da non rappresentassero il riconoscimento CP_1 di un malfunzionamento, ma solo delle migliorie al macchinario in un'ottica di collaborazione pagina 6 di 11 tra fornitore e cliente. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno,
“spiegare l'utilità del cestello rotante suggerito da ” e, sulla base di tale acquisizione, CP_1 decidere per il carattere di semplice miglioria o di intervento necessario per rendere funzionante il macchinario.
5.5 Con il sesto e ultimo motivo rubricato “mancata riconsegna del macchinario e proposta di modifiche a costo zero”, l'appellante sostiene che dalla mancata restituzione del macchinario, consegnato ad nel luglio 2020 per svolgere alcune prove di lavaggio ed altri eventuali CP_1 interventi tecnici, e dal mancato sollecito del saldo si dovrebbe dedurre che il macchinario non fosse in grado di funzionare nemmeno con altri detergenti.
6. Il primo motivo di impugnazione è infondato e va pertanto respinto.
Con riferimento all'individuazione dell'onere probatorio gravante su ciascuna parte, la difesa dell'appellante richiama il principio espresso dalla nota sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 13533/2001 in materia di inadempimento di un'obbligazione affermando che, in applicazione Part di tale principio, il signor si è limitato a provare la fonte negoziale del suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre la avrebbe dovuto provare il fatto CP_1 estintivo dell'altrui pretesa, ossia il fatto di aver correttamente adempiuto”. L'assunto non può essere condiviso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019, hanno infatti enunciato il principio secondo il quale, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto (come nel caso di specie) o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
In particolare la Corte ha preso le mosse dal rilievo che, fino al 2013, non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio in forza del quale, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fosse a carico del compratore che faceva valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94, Cass. 8963/98,
Cass. 13695/07, Cass. 18125/13).
Tale indirizzo era stato tuttavia sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione della
Cassazione (la n. 20110/2013) che aveva ritenuto il medesimo orientamento non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001 invocata dall'appellante, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
Tale sentenza, come è noto, ha stabilito che il creditore, in tutte le ipotesi citate, deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza pagina 7 di 11 dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Da tali principi, Cass. 20110/13 - premesso «che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente
è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata» - ha tratto la conclusione che «all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore) l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore».
Per la risoluzione del segnalato contrasto, la Cassazione ha ritenuto necessario verificare la correttezza del presupposto su cui si fondava il ragionamento sviluppato nella sentenza n.
20110/13, ossia che la consegna di una cosa viziata costituisse inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore. È infatti evidente che, se tale presupposto fosse smentito, non vi sarebbe ragione di assoggettare la disciplina dell'onere della prova nelle azioni edilizie ai principi elaborati dalle SSUU n. 13533/01 con riferimento all'onere della prova dell'inadempimento delle obbligazioni.
Orbene la Suprema Corte, analizzando le obbligazioni principali a carico del venditore come elencate nell'art. 1476 c.c., con specifico riferimento a quella di consegnare la cosa al compratore (menzionata al n. 1), ha sottolineato che la stessa risulta normativamente descritta come obbligazione di consegna della cosa dedotta in contratto e prevede che la cosa venga consegnata «nello stato in cui si trovava al momento della vendita» (art. 1477, primo comma,
c.c.), senza alcun riferimento all'immunità della cosa da vizi.
Quanto all'obbligazione di garantire il compratore dai vizi (menzionata al n. 3 dell'art. 1476
c.c.), la Corte ha affermato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all'immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore, evidenziando che l'immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perché l'obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto.
La Cassazione ha precisato che, anche nel caso, assai diffuso negli ordinari rapporti commerciali tra imprese, della vendita di cose future che devono essere prodotte dallo stesso venditore (che si distingue dall'appalto perché nella vendita il lavoro è recessivo rispetto alla materia, rappresentando soltanto il mezzo per la trasformazione della materia in conformità alla attività produttiva ordinaria del venditore), la tutela del compratore è affidata alla garanzia per i vizi (cfr. Cass. 5075/83, Cass. 5202/07), risultando quindi irrilevanti le modalità con cui il venditore ha realizzato il processo di produzione delle cose.
pagina 8 di 11 Chiarito che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e che la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come “una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita”, la Corte ha concluso nel senso che il disposto dell'articolo 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa.
Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore nelle azioni edilizie non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, giacché la garanzia per i vizi pone, come detto, il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione”, con la conseguenza che lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
La questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, va pertanto risolta alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In altri termini, il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore esperendo le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto dell'esistenza dei vizi: sicché la prova di tale esistenza non può che gravare sul compratore.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, gli ulteriori motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione e le comuni argomentazioni agli stessi sottesi, non possono che essere respinti.
Va innanzi tutto osservato che la Corte condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice in merito alla puntuale ricostruzione dei fatti, frutto di un attento esame della documentazione di causa.
È opportuno partire da una descrizione dell'attività svolta da che produce e vende CP_1 macchine di lavaggio ad ultrasuoni di piccoli pezzi il cui funzionamento si basa sul fenomeno della cavitazione, cioè sul meccanismo della produzione di bolle indotte da onde sonore di pressione ad alta frequenza che agitano il liquido detergente presente nella vasca.
Fatta tale premessa, il Tribunale ha correttamente osservato come la dopo aver effettuato CP_1 prove sui campioni alla stessa forniti, valutandone le dimensioni e la tipologia del detergente anche con il coinvolgimento della azienda produttrice di detergenti chimici (doc. 11 CP_3 Part e 12 fascicolo di primo grado , aveva consigliato al con il primo preventivo (doc. CP_1
1) - l'utilizzo di un macchinario da terra di dimensioni 600x300x300hmm composto da 4 vasche Part attigue con ciclo di lavaggio e risciacquo a caldo. Tuttavia il signor forte dell'esperienza pagina 9 di 11 maturata dalla società della moglie, specializzata nella produzione dei pezzi destinati al lavaggio, e valutate le proprie esigenze, aveva optato per una diversa soluzione, scegliendo un impianto di lavaggio più piccolo (600x200x200hmm) e modificando il risciacquo da caldo con passivante a freddo (cfr. doc. 8 fascicolo messaggio whatsapp inviato il 3.4.2020 da CP_1 ad , legale rappresentante di . Parte_1 Controparte_4 CP_1
La Corte osserva inoltre come l'odierno appellante, nel dedurre in primo grado il “grave inadempimento della , lo individua nel fatto che la stessa avrebbe consegnato “un CP_1 macchinario che non funziona” e che non è mai stato in grado di funzionare in quanto, effettuato tutto il ciclo di lavaggio, i pezzi metallici “non risultavano puliti”, senza allegare né tantomeno provare il vizio del bene oggetto di compravendita all'origine del dedotto malfunzionamento.
Dalla lettura degli atti di causa emerge, come dato pacifico, che il meccanismo di lavaggio dell'impianto si attivasse correttamente producendo ultrasuoni e agitando il liquido detergente presente nella vasca. Oggetto delle doglianze dell'appellante, infatti, è il risultato di tale meccanismo in termini di pulizia, ritenuta non adeguata o comunque non confacente alle proprie aspettative ed esigenze.
Il giudice ha quindi fondato la propria decisione sull'idonea dimostrazione da parte di del CP_1 proprio esatto adempimento avendo la stessa fornito adeguata prova di avere consegnato una cosa conforme a quella acquistata dal compratore e cioè un macchinario con le caratteristiche tecniche richieste dall'acquirente, così contrastando le generiche allegazioni svolte dalla difesa Part n ordine all'asserita e non dimostrata presenza di vizi nella cosa venduta.
E invero, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice, nel momento in Part cui ha affermato che il non è riuscito, in alcuno dei suoi atti difensivi, ad indicare nello specifico la carenza o il malfunzionamento”, ha correttamente rilevato come parte attrice non fosse stata in grado di assolvere gli oneri probatori sulla stessa gravanti.
D'altro canto occorre anche osservare che il macchinario fornito da richiede, da parte CP_1 dell'acquirente, un utilizzo corretto con riferimento, in particolare, al rispetto della capienza, all'impiego di un idoneo detergente e di tempi di lavorazione adeguati al materiale destinato al lavaggio profili che, se non adeguatamente rispettati, possono compromettere il risultato finale.
L'evidenza del corretto adempimento di è motivata dal giudice sulla base della CP_1 documentazione prodotta dalle parti e sulla base di massime di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che durante la lunga fase Part delle trattative – durate oltre 7 mesi, dal settembre 2019 all'aprile 2020 – il avesse partecipato attivamente all'individuazione del macchinario, apportando finanche modifiche al preventivo offerto da (volte tutte a ridurre i costi) e procedendo da ultimo all'acquisto. CP_1
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'acquirente emerge, in tutta evidenza, dal fatto che la lamentata problematica ben potrebbe doversi ricondurre, sulla base di una serie di messaggi – non contestati – a un difetto della cosiddetta ciclica (cioè della sequenza di applicazione dei vari prodotti detergenti necessari) oltre che alla tipologia dei detergenti, piuttosto che a un vizio del macchinario. In particolare, può menzionarsi il messaggio whatsapp Part del 9.06.2020 indirizzato al legale rappresentante di ove il afferma che i pezzi CP_1 risultavano “abbastanza puliti per due lavaggi, poi basta”, concludendo “secondo me ci vorrebbe qualcosa di più aggressivo” (doc. 13 – fascicolo primo grado di parte convenuta).
pagina 10 di 11 Part Quanto, infine, all'assistenza fornita da a seguito delle lamentele del non vi sono né CP_1 indici né ragioni per ritenere che essa possa essere espressione di un riconoscimento a sé imputabile di alcun difetto o malfunzionamento del macchinario, costituendo, al contrario, dimostrazione di come la società venditrice abbia operato con diligenza.
La domanda dell'appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a titolo di mancato guadagno è da ritenersi assorbita dalla ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione proposta.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e applicati i parametri medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del
D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 38/2024, pubblicata Pt_1 CP_1 in data 15.01.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado, CP_1 che liquida -ai sensi del D.M. 147/2022- in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Christian Bernardo dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
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