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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N.552/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Simonetta Afeltra Presidente rel. dott. Carlo Breggia Consigliere dott. Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 552/2021 R.G.
Promossa da
, , e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell' Avv. Gianni Baldini
Appellanti
, con il patrocinio dell' Avv. Rossella Angiolini CP_1
Appellata con il patrocinio dell'avv. Sandro Barcali Controparte_2
Appellata
e per essa, quale mandataria, (denominazione sociale Controparte_3 CP_4 assunta da prima rappresentata e difesa CP_5 Controparte_6 dall'Avv. CLAUDIA NUTI
Intervenuta
- e, per essa, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_7 Controparte_8
Simone
Intervenuta
- e per essa la mandataria con il patrocinio Controparte_9 Controparte_10 dell'avv. Sandro Barcali
Intervenuta avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 160/2021 del 17.2.2021
1 ***
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.4.2023 a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.4.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per , , e : “Voglia la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 160/2021 Repert. n.433/2021 emessa dal Tribunale di
Lucca nella persona del Giudice Dr. Fontanini Enrico Francesco, nella causa civile di primo grado Numero di Ruolo generale: 3449/2019, respingendo la domanda originariamente proposta dalle due banche nei confronti delle parti appellanti.
Reiterate le richieste di CTU formulate da (C.F.: ). Parte_1 C.F._1
Respingersi la domanda della società attrice in primo grado e la domanda della società CP_1 intervenuta in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, e Controparte_2 decadute, non provate, e prive dei requisiti previsti per legge.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordine ai competenti conservatori dei Registri Immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria con esonero di ogni loro responsabilità.”
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, CP_11
- in via preliminare:
- respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza resa dal Tribunale di
Lucca n. 160/2021 pubblicata il 17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n.
3449/2019 R.G. perché inammissibile e/o comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 160/2021 pubblicata il
17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n. 3449/2019 R.G.
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 160/2021 pubblicata il 17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n. 3449/2019 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
- Qualora il giudicante lo ritenesse necessario, si insiste nella richiesta di CTU volta a determinare
l'effettivo valore del terreno compravenduto alla data del relativo atto, nonché diretta ad effettuare verifiche sui c/c intestati sia agli acquirenti, signori e , sia al venditore, Parte_3 Parte_4
, al fine di accertarne la capienza, nonché l'effettiva emissione e l'incasso dei n. 2 assegni Parte_1 bancari menzionati nell'atto di compravendita e la provenienza dei denari per l'acquisto del terreno.
- Ci si oppone alla richiesta di CTU avanzata da controparte poiché inammissibile e/o irrilevante ai fini di decidere, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta
2 chiede che la presente causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle difese.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria CP_7 istanza respingere l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte le domande da essi avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con Parte_4 integrale conferma della sentenza di primo grado n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Lucca il 17/02/021.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria l'esponente osserva che la generica richiesta avversaria di supplemento CTU è da respingere in quanto si tratterebbe di indagine inammissibile, per la finalità meramente esplorativa che intenderebbe perseguire e, comunque, superflua. Non c'è altro che debba essere accertato”.
Per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria CP_9 istanza, respingere l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte le domande da essi avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con Parte_4 integrale conferma, anche nei confronti di subentrata ex art. 111 c.p.c. alla Controparte_9 CP_12 quale cessionaria del credito nei confronti della e del suo garante Sig. , della CP_13 Parte_1 sentenza di primo grado n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Lucca il 17/02/021 Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...] Parte_4
160/2021 del 17.2.2021 con la quale il Tribunale ha così deciso: “
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di , degli atti di CP_1 CP_12 disposizione patrimoniale, compiuti da in data 4.3.2015 (costituzione di fondo patrimoniale), Parte_1 in data 22.2.2018 (cessione della quota della proprietà di 1/2) nonché in data 6.8.2018 (vendita di terreno),
2) ordina ai Conservatori competenti le opportune trascrizioni e annotazioni della sentenza;
3) condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice e della intervenuta delle spese processuali, liquidate in €.
8.000 per ciascuna di esse, oltre a 15% per rimborso forfettario e a iva e cpa, e oltre (quanto
a a €. 1.425,27 per spese non imponibili;
CP_1
4) condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma di € 12.000,00 ex art. 96, 3° c. CP_1 cpc.
2.Questi i fatti di causa.
2.1. aveva chiesto dei confronti di fideiussore di debitrice CP_1 Parte_1 CP_13 principale della banca nonché nei confronti della coniuge e dei loro figli Parte_2 [...]
e la declaratoria di inefficacia di alcuni atti di disposizione Parte_3 Parte_4
3 compiuti dal fideiussore ( costituzione di fondo patrimoniale;
scioglimento della comunione tra i coniugi;
vendita terreno).
Premetteva di essere creditrice della della somma di € 149.122,04, quale saldo debitore CP_13 del rapporto di c/c n. 30060165 acceso in data 13.03.2006 e che , in data 21.05.2010, Parte_1 si era costituito fideiussore della " fino alla concorrenza di € 300.000,00. CP_13
Aggiungeva che in data 6.03.2018, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 301/2018, con cui il
Tribunale di Lucca aveva condannato la debitrice principale ed il garante , in solido Parte_1 tra loro, al pagamento di € 149.122,04, oltre interessi e spese e tale decreto ingiuntivo non era stato opposto.
Poiché gli atti di disposizione erano tutti successivi al sorgere del credito promuoveva CP_1 azione ex art. 2901 cc.
Segnatamente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_1 ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa:
- dichiarare inefficaci e/o revocare e/o comunque, dichiarare privi di effetto e nonpponibili alla
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., e ss. i seguenti atti: Controparte_14
- atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 4.03.2015 tra i Sigg.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) ai rogiti Notaio C.F._1 Parte_2 C.F._2 Persona_1
Notaio in Viareggio, Rep. 51.625, Racc. 20.297, registrato a Viareggio il 6.03.2015 al n. 986 serie 1 T, trascritto all' , , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
l 6.03.2015, r.g. 3159, r.p. 2312 limitatamente all'immobile di proprietà di 1⁄2
[...] ciascuno in regime di comunione legale sito in Forte dei Marmi (LU), Via Salvatore Allende n. 67, meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Marmi, al Foglio 6, Particella 494, Piano T-1,
Categoria N7, Classe 4, Consistenza vani 13, Rendita € 3.041,41;
- atto ai rogiti Notaio Dott. , Rep. n. 54.536, Racc. n. 22.243, stipulato in data 22.02.2018, Persona_1 trascritto all' , , , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3 [...] il 23.02.2018, r.g. 3289, r.p. 2200 con il quale il Sig. (C.F.: Organizzazione_3 Parte_1
) ha trasferito alla Sig.ra (C.F.: ) la quota di C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietà in ragione di 1⁄2 in regime di separazione dei beni dell'immobile sito in Forte dei Marmi (LU), Via
Salvatore Allende n. 67, meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Manni, al Foglio
6, Particella 494, Piano T-1, Categoria A/7, Classe 4, Consistenza vani 13, Rendita € 3.041,41, costituendo in suo favore il diritto reale di abitazione sull'intero;
- atto ai rogiti Notaio Dott. Rep. n. 55.021, Racc. n. 22.560, stipulato in data 6.08.2018, Persona_1 trascritto all' , , , Organizzazione_1 Organizzazione_4 Organizzazione_5 [...]
l 9.08.2018, r.g. 12943, r.p. 9135, con il quale il Sig. (C.F.: Organizzazione_3 Parte_1
) ha trasferito ai Sigg.ri (C.F.: e C.F._1 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) il terreno di piena proprietà sito in Massarosa (LU), Fraz. Parte_4 C.F._4
Pieve a Elici, Loc. "Pioppo Gatto", meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Massarosa, al
Foglio 31, Particella 83, qualità seminativo, Classe 2, ha 02 are 31 ca 20, reddito dominicale Euro 105,08, reddito agrario Euro 83,58;
4 - ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia del Org Tenitorio di , nonché al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia del Territorio di , esonerandoli da ogni responsabilità personale, la trascrizione e Org_4
l'annotazione a margine dei sopra indicati atti della emananda sentenza,
- con vittoria di compensi e spese di causa ". Contr 2.2. Nel giudizio interveniva anche chiedendo anch'essa la declaratoria di inefficacia dei medesimi atti di disposizione, deducendo di essere creditrice in base ad altre fideiussioni rilasciate da , per le società e per complessivi €.529.418,36 ( di Parte_1 Organizzazione_6 CP_13 cui €.244.526,85 in base a fideiussione del 25/11/2008 ed €.284.891,51 in base a fideiussione del
14/02/2003 ).
2.3.Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed eccependo che:
-la compravendita del terreno era atto a titolo oneroso , rispetto al quale gli acquirenti non erano a conoscenza del pregiudizio che l'acquisto dei diritti indivisi avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie , dato che il prezzo risultava congruo e risultava pagato con assegni e gli atti dispositivi erano stati effettuati in momenti diversi;
- la costituzione del fondo patrimoniale risaliva al 2015, prima della messa in mora operata dalla banca;
- si trattava di costituzione fatta dai coniugi con beni già comuni (in comunione ordinaria per quote eguali), e quindi non poteva configurarsi, in questo caso, alcuna attribuzione patrimoniale, né a favore dei coniugi, né a favore di terzi, ma di un mero vincolo di destinazione;
- l'atto di scioglimento della comunione aveva contenuto neutro, perché non poteva annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa né fra quelli di natura gratuita e comunque era stato stato posto in essere prima della notifica del decreto ingiuntivo e ,trattandosi di atto di natura dichiarativa, era dubbia la sua revocabilità;
- le clausole vessatorie contenute nei moduli fideiussori impugnati e contestati non erano stati oggetto di alcuna trattativa o discussione;
Contr
- le fideiussioni omnibus azionate da erano comunque nulle per violazione dell'art. 2 della l.
287/1990 ;
- in considerazione della composizione del patrimonio riferibile a e al valore delle Parte_1 partecipazioni da lui detenute in società immobiliari, risultava escluso anche l'eventus damni.
3.Il Tribunale accoglieva le domande degli Istituti di credito sulla base delle seguenti considerazioni:
a) Il credito di era documentato e incontestato ed era anteriore agli atti di CP_1 disposizione , essendo rilevante il momento della prestazione della fideiussione avvenuta il
21/5/2010;
b) L'atto di scioglimento della comunione del 22/2/2018 non poteva avere natura “neutra” dato che in tal modo il fideiussore si era spogliato della propria quota di ½, riservandosi solo il
5 diritto d'abitazione e inoltre anche tale atto era successivo alla prestazione della fideiussione;
c) Entrambi gli atti di cui sopra erano atti a titolo gratuito;
d) Anche la vendita di un altro bene avvenuta il 6/8/2018 a favore dei figli era successiva al sorgere del credito;
e) L'eventus dammi si era realizzato, stante la sottrazione alla garanzia patrimoniale della quasi totalità del patrimonio del fideiussore;
f) Risultava invece irrilevante la titolarità di diverse partecipazioni societarie a molteplici società da parte del dato che non si conosceva la natura, l'entità e la consistenza dei Pt_1 beni che formavano il patrimonio di tali società;
g) quanto alla scientia damni, in capo al disponente sussisteva la piena consapevolezza del pregiudizio che tali atti recavano alla garanzia patrimoniale anche perché era legale Pt_1 rappresentante della società debitrice principale;
h) Quanto al rilascio di due assegni bancari per la vendita del terreno ai figli, il rilascio degli assegni era notoriamente insufficiente a dimostrare il pagamento del corrispettivo e comunque doveva ritenersi la piena consapevolezza anche dei figli, stante lo strettissimo rapporto di parentela;
Cont i) Quanto alla domanda di valevano le stesse considerazioni già esposte per il credito di
CP_1
j) Peraltro il fideiussore e gli altri convenuti avevano contestato solo genericamente l'esistenza Cont del credito di k) Risultavano generiche anche le eccezioni proposte in tema di clausole vessatorie e di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art 2 L. 287/90 e peraltro la pur asserita illiceità delle clausole non comportava automaticamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione
4.Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame gli appellanti per i seguenti motivi.
---1) Con il primo si dolgono che la pronuncia gravata abbia ritenuto irrilevante che il sia Pt_1 titolare di diverse partecipazioni societarie in ambito immobiliare, obliterando di considerare le numerose visure camerali allegate in primo grado, da cui risultava che deteneva e Parte_1 detiene il 50% delle partecipazioni del ed era ed è titolare di quote pari al 50% Organizzazione_7 delle società: e e le Controparte_15 Organizzazione_6 CP_13 CP_16 prime due detenevano le partecipazioni sociali totalitarie della società che Organizzazione_8
a sua volta deteneva le partecipazioni sociali totalitarie delle società Il e Parte_5 Parte_6
come emergeva dalla perizia di stima , prodotta dai convenuti in primo grado ( qui appellanti
[...]
) da cui emergeva un valutazione di € 52,143 milioni e come avrebbe potuto essere confermato da una CTU;
6 ---2) con il secondo motivo si lagnano in quanto, con riferimento alla vendita del terreno, si trattava pacificamente di atti a titolo oneroso, ove gli acquirenti non erano consapevoli del pregiudizio arrecato alla attrice e non erano partecipi di alcuna dolosa preordinazione e ciò dato che : CP_2
- il prezzo risultava congruo e risulta pagato con assegni, i cui estremi risultavano negli atti;
- i vari diritti immobiliari indivisi, secondo la ricostruzione operata dalla stessa parte attrice, erano stati venduti in momenti diversi e l'unico elemento che, prima, le Banche attrici, e, poi, il Tribunale avevano valorizzato era il rapporto di parentela;
---3) con il terzo motivo, veniva impugnata la sentenza ove affermava che aveva Parte_1 Contr contestato solo genericamente, il credito vantato da avendo invece precisato in modo inequivoco in primo grado:
- che aveva prodotto in giudizio due CO ex art.50 Testo Unico Bancario;
CP_12
- che quanto ai c.d. CO , andava esclusa la possibilità di ottenere un provvedimento ingiuntivo sulla base di un semplice documento di CO che non aveva alcun valore probatorio;
- che nella fattispecie non era stata fornita alcuna prova di detta ipotetica ragione di credito;
---4) con il quarto contestava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto generiche anche le eccezioni relative alla violazione della normativa in materia di clausole vessatorie nonché quelle di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990;
---5) con il quinto motivo censurava la sentenza di primo grado per la condanna d'ufficio ex art. 96
3°c. cpc.
5.Si costituivano e resistendo al gravame. CP_1 Controparte_2
In corso di causa intervenivano e per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...]
e, per essa, e per essa la Controparte_17 Controparte_18 mandataria pure resistendo al gravame. Controparte_10
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.4.2023 previa sostituzione dell'udienza del 12.4.2023 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
***
6.L'appello è infondato.
6.1. In via preliminare, in punto di rito, deve essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 342 cpc.
Da un lato si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall'art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, come nella specie), quanto secondo quello dettato dall'art. 281-sexies cpc.
Va poi esclusa anche l'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge 134/2012, in quanto occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di
7 fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento della stessa.
Anche a fronte del richiamo alla rilevanza contenuto nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato e che comunque deve essere vagliato in un'ottica non meramente formalistica ( v. Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199)
6.2. Si deve preliminarmente vagliare la “legittimazione attiva” delle cessionarie
[...]
(e per essa, quale mandataria, ) ; e, per essa, CP_3 CP_4 Controparte_7 [...]
(limitatamente alla linea di credito derivante dal contratto di apertura di c/c n. 2630 CP_8 Contr intrattenuto dalla presso la Filiale di Pietrasanta della e e Organizzazione_6 Controparte_9 per essa la mandataria . Controparte_10
Ancorchè gli appellanti abbiano eccepito la questione solo in memoria di replica a f. 8 ss , trattasi di questione rilevabile d'ufficio.
Gli appellanti lamentano la mancanza di prova circa l'avvenuta cessione e circa l'effettiva titolarità Contr dei crediti ( originariamente vantati da e , che comunque si sono regolarmente CP_1 Contr costituite e segnatamente dal 20.7.2021 e dal 7.10.2021) . CP_1
Partendo da viene dedotto che , nel contesto di una operazione di cartolarizzazione CP_3 relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi Controparte_1 degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 , concluso in data 11 novembre 2021, CP_3 ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
[...] accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" e che in virtù del contratto di cessione la società è divenuta Controparte_3 titolare dei predetti Crediti, ad essa trasferiti dalla cedente come da avviso di Controparte_1 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021
( di cui al doc. 5).
Quanto a (che si è costituita in limine litis il 22.3.2023) viene dedotto che la Controparte_9 si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti Controparte_9 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 , costituiti da crediti a sofferenza vantati da e che di tale cessione è stata data notizia dalla Controparte_2 suddetta cessionaria mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Controparte_9
Repubblica Italiana Parte Seconda n.149 del 16/12/2021 ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n.385/93 (doc.1)
.
Solo in relazione a tale intervento , viene dimostrato che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantato nei confronti della di cui alla premessa in primo luogo (sofferenza ndg Parte_7
8615411 – rapporti 6073090001/ 5/ 6 e 2813), e relative garanzie, come da dichiarazione liberatoria al riguardo rilasciata dalla cedente (doc.2). CP_12
8 Quanto a , viene dedotto che, in data 15.03.2022, Controparte_7 Controparte_2
ha ceduto, in favore di una serie di crediti (non performing loans)
[...] Controparte_7 classificati a sofferenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4, 7.1 della
Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tra i quali, per l'appunto, uno di quelli oggetto del presente giudizio e cioè il credito di cui al contratto di apertura di c/c n. 2630 Contr intrattenuto dalla presso la Filiale di Pietrasanta della e che detta cessione è Organizzazione_6 stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, 4 e 7.1 della L.
130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
36, Parte II, del 29.03.2022 (doc. 4) puntualizzando che la linea di credito derivante dal contratto di Contr apertura del c/c 2813 intrattenuto dalla società con – garantito dalla fideiussione CP_13 omnibus rilasciata da in data 14.02.2003 – non rientrava nel perimetro della Parte_1 summenzionata cessione.
Tanto premesso, occorre distinguere la posizione di e da quella di . CP_3 CP_7 CP_9
Prendendo le mosse dalle prime due, si osserva che la mera produzione della GU che richiama genericamente la cessione in blocco di crediti non è sufficiente a giustificare l'intervento . Contr In realtà,nelle GU prodotte è indicato solo che da un lato e dall'altro hanno CP_1 concluso contratti di cessione di crediti ai sensi degli art. 1,4 e 7.1. della legge 130/1999 in materia di cartolarizzazione e che ai sensi dell'art. 7.1. venivano resi disponibili i crediti su una apposita pagina web.
In proposito è inutile che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7.
Sul punto, peraltro, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ha sottolineato - in motivazione – che in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
9 Sul punto occorre anche dare atto del recentissimo precedente di questa Corte n. 2257/2023 del
7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti del'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile che ha visto la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, in quanto non risultava dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito , a tutela del quale la revocatoria è stata svolta “ nel CP_19 costituirsi, ha dichiarato di essere «[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio e CP_20 garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto.
In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di CP_19
È inutile che essa abbia dedotto di essere cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art.
58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente fornire la prova CP_20 della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia cessionaria del CP_19 credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
A diverse conclusioni il Collegio deve, invece, addivenire in relazione a che ha CP_9 dimostrato specificamente di essere succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e Contr passivi della cessionaria e che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantati nei confronti della (sofferenza ndg 8615411 – rapporti 6073090001/ 5/ 6 e 2813), e relative Parte_7 garanzie, come da dichiarazione liberatoria al riguardo rilasciata dalla cedente CP_12
(doc.2).
L'intervento di è quindi ammissibile, mentre sono inammissibili quelli di CP_9
e di Controparte_3 Controparte_7
7. Si può passare al merito dei singoli motivi di appello.
7.1.Già la prima doglianza relativa al fatto che il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la titolarità di partecipazioni societarie non è accoglibile.
In primo luogo, l'eventus damni è comunque sussistente, costituendo ragione di pregiudizio per il creditore la dismissione dei beni immobili nel senso che per il creditore un conto è avere la garanzia
10 di un bene immobile e un altro è avere la garanzia di una quota societaria: ciò in quanto il bene immobile è più facilmente liquidabile in sede esecutiva di una partecipazione ad una società, stante la maggiore difficoltà di liquidare una quota rispetto a quella di vendere un immobile ( Cass.
20232/2023).
Sotto questo profilo, risulta corretta l'osservazione di per cui la circostanza che le società CP_1 siano intestatarie di vari beni immobili è in sostanza irrilevante, posto che la trattandosi di CP_2 società di capitali diverse dalla persona del fideiussore, non potrebbe direttamente aggredire il loro patrimonio e che comunque un'eventuale esecuzione diretta alla sola vendita delle partecipazioni sociali detenute da , solo pro quota e peraltro possibile solo ove questi ne vanti una Parte_1 partecipazione diretta, sarebbe estremamente difficoltosa e di dubbio esito.
A parte questo, è regola che a rendere legittima l'azione revocatoria non è necessaria una compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso meno agevole o più difficile la soddisfazione del credito (Cass. 1902/
20215) e inoltre, è principio di diritto che anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria (Cass. 26151/ 2014).
7.2.Anche il secondo motivo è infondato, se non addirittura inammissibile, laddove non riesce a confutare il fatto che l'indicazione - nell'atto dispositivo di vendita del terreno - di n. 2 assegni bancari di € 15.000,00 ciascuno, non era prova idonea a suffragare l'ipotesi del pagamento effettivo e di conseguenza a provare che si fosse trattato di atto a titolo oneroso invece che gratuito, stante la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo (in ordine all'incasso degli assegni di 15.000 euro ciascuno) e dato il significativo divario tra il prezzo dichiarato ( € 30.000) e valore effettivo dei beni ( € 60.000) , e infine data la concentrazione dei beneficiari delle vendite in soggetti tutti legati a da strettissimi vincoli di parentela. Parte_1
Risulta pacifico che la fideiussione sia stata prestata prima dell'atto dispositivo.
In particolare, come ha chiarito la Suprema Corte, “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"(cfr. ex multis
Cass. 10522/2020).
Orbene, per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito - come nella fattispecie – è sufficiente dimostrare la generica consapevolezza del terzo "che l'atto diminuisca il patrimonio del debitore e le garanzie spettanti ai creditori', non essendo necessaria la prova di un preciso accordo e/o dell'intento del terzo di approfittare del creditore e/o della conoscenza specifica del credito.
11 Rileva la Corte che la piena consapevolezza (scientia damni) da parte degli acquirenti – peraltro figli di – già emerge dal doc. 8 e cioè dall'atto di vendita del terreno e comunque Parte_1 emerge da plurimi elementi gravi, precisi e concordanti (valutabili ex art. art. 2729 c.c.), già valorizzati dal Tribunale, quali:
a) i rapporti di strettissima parentela intercorrenti tra le parti contraenti: padre, madre e figli;
b) le ambigue modalità di pagamento con il richiamo a 2 assegni bancari di cui non vi è prova della negoziazione;
c) la sperequazione dei prezzi di vendita, non essendo stato provato il contrario.
d) la volontà della intera compagine familiare di alterare l'assetto patrimoniale.
Inoltre,la mancanza di prova in ordine al pagamento effettivo del prezzo, stante la mancata ori non attiene solo al momento esecutivo dell'accordo contrattuale, ma incide anche sulla qualificazione giuridica dell'atto, sotto il profilo della gratuità o dell'onerosità.
Se infatti nella compravendita è previsto il corrispettivo del trasferimento, ma non risulta provato il relativo pagamento, il fatto costituisce indice presuntivo idoneo e sufficiente a comprovare la natura gratuita dell'atto.
Infatti nè in primo grado e neppure in atto di appello, gli appellanti hanno mai allegato e tantomeno dimostrato che i due assegni siano stati effettivamente posti all'incasso.
Anzi dall'atto di vendita risulta che “la parte alienante prende atto che gli assegni in conto corrente non garantiscono l'esistenza di fondi, pertanto rilascia alla parte acquirente corrispondente quietanza salvo buon fine ( ferma restando la responsabilità di quest'ultima in caso di scoperto per mancanza di provvista )
e rinuncia all'ipoteca legale” ( v. doc. 8 ) , onde l'aver dato atto della mera emissione degli assegni non implica ovviamente alcun riconoscimento circa l'avvenuto pagamento del prezzo.
Deve, in conclusione, essere considerata la qualificazione dell'atto in questione, in realtà, come
“atto a titolo gratuito” ai fini della decisione sulla domanda revocatoria con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini della sussistenza dei presupposti di tale domanda.
Ma anche a voler ritenere che si tratti comunque di atto a titolo oneroso ( il che – ad avviso del
Collegio – non può essere) sussisterebbe in ogni caso anche la c.d. scientia damni del terzo e cioè dei figli di , ex art. 2901 n.2) cc ravvisandosi la prima ipotesi in quanto l'atto dispositivo Pt_1 era successivo al sorgere del credito e quindi era sufficiente che “ trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio”, valendo in tal caso gli elementi indiziari che sono stati evidenziati e che in realtà sono comunque più ampi di quelli del mero rapporto di parentela, che gli appellanti sostengono essere l'unico elemento valorizzato dal Tribunale ( il che non è vero).
Anche in caso di atto a titolo oneroso ,sono, in linea generale, considerati elementi indiziari da cui desumere la scientia damni in capo al terzo:
a) la volontà della famiglia di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio
(per es., la vendita della sola nuda proprietà con contestuale riserva del diritto di abitazione);
12 b) modalità di pagamento ambigue ( come nella fattispecie , a mezzo assegni bancari di cui non vi è prova che vi fosse la provvista)
c) peculiari rapporti di parentela o lavorativi che leghino i soggetti dell'atto dispositivo;
d) sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (in questo caso pari a circa la metà rispetto al valore del bene); Contr 7.3.Anche il terzo motivo è infondato e attiene al credito di ( intervenuta in primo grado).
In primo luogo la contestazione del credito è solo generica, non contestando il credito in sé , ma solo l'efficacia probatoria dei saldaconti .
Peraltro, la nozione di credito è assolutamente ampia.
Quest'ultima, infatti, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio
2004, n. 9440) e non esigibile (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591).
Infatti ( Cass. Civ. n. 1220/1986) ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente una “ragione di credito” anche eventuale e (v. Cass. Civ. n. 12144/1999) “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr.
Cass. Civ. n. 1712/1998).
Nonostante ciò, gli appellanti negano che si possa anche solo ipotizzare una “ragione di credito” ( v. da ultimo comparsa conclusionale a f. 20 e memoria di replica a f. 6).
Ma omettono di considerare che la Suprema Corte ha più volte precisato che l'accertamento del credito litigioso, per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, non costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. tra le tante Cass. ordinanza n. 3369 del 5/2/2019 e Sez. 3, Sentenza n. 2673 del
10/02/2016).
Inoltre l'art. 7 ( co. 1 , seconda parte ) del contratto di fideiussione stabiliva che “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca”.
Nel caso in esame il valore indiziario del CO prodotto si unisce ,quindi, alla previsione di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, costituente patto di inversione dell'onere della prova ex art. 2968 c.c.
Il carattere dispositivo del processo civile consente, infatti, alle parti di modificare o invertire le regole sulla distribuzione dell'onere della prova, con accordi specifici di cui l'art. 2698 c.c. ammette
13 la legittimità, sanzionando con la nullità i soli patti riferiti a diritti indisponibili o i patti che rendono eccessivamente difficile il diritto di difesa ( art 2698 cc “Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero
è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando
l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”).
Nelle ipotesi di clausole apposte ai contratti bancari con cui il cliente ha riconosciuto valore probatorio alle scritture contabili dell'istituto di credito, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la validità di detta pattuizione, escludendone la nullità e la vessatorietà (e nel nostro caso la clausola è stata anche specificamente sottoscritta dai fideiussori).
Premessa , quindi, la validità della clausola ex art. 7 del contratto in esame, e tornando al valore probatorio del CO, la Suprema Corte, con particolare riguardo ai contratti di fideiussione, ha ritenuto che 'il certificato di c.d. "CO" è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito' (cfr. Cass. 279/2019; Cass. 25857/2011 laddove in motivazione specifica, con formulazione sovrapponbile alla presente che “il certificato di CO - di cui il fideiussore non ha contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo della genesi e maturazione delle singole voci che concorrevano a formare il saldo finale - può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.).).
Dunque il certificato di CO, laddove, come nel caso in esame, il fideiussore non ne abbia contestato di per sè la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi esclusivamente a contestarlo come prova , può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.) di inversione dell'onere della prova, sicché sarà onere del cliente che contesti la determinazione dell'ammontare del saldo produrre a sua volta la documentazione idonea (estratti conto integrali) a confutare le risultanze del CO.
Documentazione di cui i fideiussori avrebbero dovuto essere comunque in possesso poiché l'art. 5 del contratto prevedeva che “II fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore…”
7.4. Anche il quarto motivo è infondato.
Non è dirimente che la sentenza abbia ritenuto non prodotta la fideiussione ( che invece era agli atti)..
In effetti la copia della fideiussione era stata già prodotta in primo grado, anche se dalla controparte e quindi può essere esaminata.
Si puntualizza che comunque la clausola che gli appellanti di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., del seguente tenore “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
14 medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c. che si intende derogato” è riproposta NON dall'articolo 7 del contratto fidejussorio prodotto Contr da ( come sostengono gli appellanti ) ma all'art. 6 come emerge dai doc. 7 e 10 , onde il riferimento all'art. 7 è un fuor d'opera.
In ogni caso trattasi di fideiussione effettivamente rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei dovute ripetere per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957
c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8
(clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state nel 2002 recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere Org_9 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La S.C., con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.»
Nella presente fattispecie l'eccezione, peraltro, si rivela irrilevante, perché l'eventuale nullità delle clausole non renderebbe nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., in quanto, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che avrebbe senz'altro stipulato la Pt_1 fideiussione (che, anzi, nel testo privo di quelle clausole, sarebbe stata anche più favorevole); così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque un interesse (preminente rispetto al CP_2 vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) commerciale forte a ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni per le società sue clienti.
Irrilevante poi il richiamo alle clausole vessatorie, in quanto il fideiussore le sottoscrisse specificamente per iscritto ( v. ancora doc. 7).
7.5. Infondata è altresì l'ultima doglianza con riguardo alla condanna emessa dal Tribunale ex art. 96 ult. co cpc..
15 Il primo giudice ha correttamente giustificato la sua decisione sulla base della palese infondatezza degli argomenti difensivi addotti .
La S.C. ha chiarito, infatti, che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.” (Cass. n.20018/2020).
Contrariamente a quanto dedotto in appello, il Tribunale non ha affatto violato la norma di cui all'art. 96 cpc , attesa la colpevole insistenza dei convenuti su argomentazioni, la cui inconsistenza ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte dei convenuti in primo grado, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Anche questo motivo deve quindi essere respinto.
8. L'appello deve essere quindi respinto integralmente, con conferma della sentenza gravata.
In relazione alla posizione di e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4 nonché di (e, per essa, la declaratoria di inammissibilità Controparte_7 Controparte_8 del loro intervento ex art. 111 cpc non giova a favore degli appellanti, dato che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che gli appellanti sono soccombenti sotto ogni altro aspetto.
Pertanto tra costoro da un lato e e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
nonché di (e, per essa, dall'altro risulta equo
[...] Controparte_7 Controparte_8 disporre la compensazione delle spese del grado.
Gli appellanti sono invece integralmente soccombenti rispetto a , CP_1 [...]
e (e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_9 [...]
) . Controparte_10
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vengono liquidate, a favore di ciascuno di tali ultimi appellati, secondo il seguente computo, che tiene conto del valore effettivo (valore indeterminabile) e dell'attività difensiva ( media) prestata , con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 8.470,00, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
16 9.Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha introdotto il comma I-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1
, , e nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di e con l'intervento CP_1 Controparte_2 di e per essa, quale mandataria, e, per Controparte_3 CP_4 Controparte_7 essa, e e per essa la mandataria Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 160/2021 del 17.2.2021, così provvede:
[...]
1-dichiara inammissibile l'intervento di e per essa, quale mandataria, Controparte_3
nonché di (e, per essa, ; CP_4 Controparte_7 Controparte_8
2-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
3- compensa le spese tra gli appellanti da un lato e e per essa, quale Controparte_3 mandataria, nonché (e, per essa, CP_4 Controparte_7 Controparte_8 dall'altro;
4- condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle altre parti appellate e CP_1 [...]
, nonché dell'intervenuta (e per essa la Controparte_2 Controparte_9 mandataria ) in complessivi € 8470,00 per ciascuno per compensi Controparte_10 professionali, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.12.2023
Il Presidente rel.est. dott. Simonetta Afeltra
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Simonetta Afeltra Presidente rel. dott. Carlo Breggia Consigliere dott. Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 552/2021 R.G.
Promossa da
, , e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell' Avv. Gianni Baldini
Appellanti
, con il patrocinio dell' Avv. Rossella Angiolini CP_1
Appellata con il patrocinio dell'avv. Sandro Barcali Controparte_2
Appellata
e per essa, quale mandataria, (denominazione sociale Controparte_3 CP_4 assunta da prima rappresentata e difesa CP_5 Controparte_6 dall'Avv. CLAUDIA NUTI
Intervenuta
- e, per essa, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_7 Controparte_8
Simone
Intervenuta
- e per essa la mandataria con il patrocinio Controparte_9 Controparte_10 dell'avv. Sandro Barcali
Intervenuta avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 160/2021 del 17.2.2021
1 ***
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.4.2023 a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.4.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per , , e : “Voglia la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 160/2021 Repert. n.433/2021 emessa dal Tribunale di
Lucca nella persona del Giudice Dr. Fontanini Enrico Francesco, nella causa civile di primo grado Numero di Ruolo generale: 3449/2019, respingendo la domanda originariamente proposta dalle due banche nei confronti delle parti appellanti.
Reiterate le richieste di CTU formulate da (C.F.: ). Parte_1 C.F._1
Respingersi la domanda della società attrice in primo grado e la domanda della società CP_1 intervenuta in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, e Controparte_2 decadute, non provate, e prive dei requisiti previsti per legge.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordine ai competenti conservatori dei Registri Immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria con esonero di ogni loro responsabilità.”
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, CP_11
- in via preliminare:
- respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza resa dal Tribunale di
Lucca n. 160/2021 pubblicata il 17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n.
3449/2019 R.G. perché inammissibile e/o comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 160/2021 pubblicata il
17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n. 3449/2019 R.G.
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 160/2021 pubblicata il 17.02.2021 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca al n. 3449/2019 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
- Qualora il giudicante lo ritenesse necessario, si insiste nella richiesta di CTU volta a determinare
l'effettivo valore del terreno compravenduto alla data del relativo atto, nonché diretta ad effettuare verifiche sui c/c intestati sia agli acquirenti, signori e , sia al venditore, Parte_3 Parte_4
, al fine di accertarne la capienza, nonché l'effettiva emissione e l'incasso dei n. 2 assegni Parte_1 bancari menzionati nell'atto di compravendita e la provenienza dei denari per l'acquisto del terreno.
- Ci si oppone alla richiesta di CTU avanzata da controparte poiché inammissibile e/o irrilevante ai fini di decidere, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta
2 chiede che la presente causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle difese.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria CP_7 istanza respingere l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte le domande da essi avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con Parte_4 integrale conferma della sentenza di primo grado n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Lucca il 17/02/021.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria l'esponente osserva che la generica richiesta avversaria di supplemento CTU è da respingere in quanto si tratterebbe di indagine inammissibile, per la finalità meramente esplorativa che intenderebbe perseguire e, comunque, superflua. Non c'è altro che debba essere accertato”.
Per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria CP_9 istanza, respingere l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte le domande da essi avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con Parte_4 integrale conferma, anche nei confronti di subentrata ex art. 111 c.p.c. alla Controparte_9 CP_12 quale cessionaria del credito nei confronti della e del suo garante Sig. , della CP_13 Parte_1 sentenza di primo grado n. 160/2021 emessa dal Tribunale di Lucca il 17/02/021 Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...] Parte_4
160/2021 del 17.2.2021 con la quale il Tribunale ha così deciso: “
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di , degli atti di CP_1 CP_12 disposizione patrimoniale, compiuti da in data 4.3.2015 (costituzione di fondo patrimoniale), Parte_1 in data 22.2.2018 (cessione della quota della proprietà di 1/2) nonché in data 6.8.2018 (vendita di terreno),
2) ordina ai Conservatori competenti le opportune trascrizioni e annotazioni della sentenza;
3) condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice e della intervenuta delle spese processuali, liquidate in €.
8.000 per ciascuna di esse, oltre a 15% per rimborso forfettario e a iva e cpa, e oltre (quanto
a a €. 1.425,27 per spese non imponibili;
CP_1
4) condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma di € 12.000,00 ex art. 96, 3° c. CP_1 cpc.
2.Questi i fatti di causa.
2.1. aveva chiesto dei confronti di fideiussore di debitrice CP_1 Parte_1 CP_13 principale della banca nonché nei confronti della coniuge e dei loro figli Parte_2 [...]
e la declaratoria di inefficacia di alcuni atti di disposizione Parte_3 Parte_4
3 compiuti dal fideiussore ( costituzione di fondo patrimoniale;
scioglimento della comunione tra i coniugi;
vendita terreno).
Premetteva di essere creditrice della della somma di € 149.122,04, quale saldo debitore CP_13 del rapporto di c/c n. 30060165 acceso in data 13.03.2006 e che , in data 21.05.2010, Parte_1 si era costituito fideiussore della " fino alla concorrenza di € 300.000,00. CP_13
Aggiungeva che in data 6.03.2018, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 301/2018, con cui il
Tribunale di Lucca aveva condannato la debitrice principale ed il garante , in solido Parte_1 tra loro, al pagamento di € 149.122,04, oltre interessi e spese e tale decreto ingiuntivo non era stato opposto.
Poiché gli atti di disposizione erano tutti successivi al sorgere del credito promuoveva CP_1 azione ex art. 2901 cc.
Segnatamente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_1 ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa:
- dichiarare inefficaci e/o revocare e/o comunque, dichiarare privi di effetto e nonpponibili alla
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., e ss. i seguenti atti: Controparte_14
- atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 4.03.2015 tra i Sigg.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) ai rogiti Notaio C.F._1 Parte_2 C.F._2 Persona_1
Notaio in Viareggio, Rep. 51.625, Racc. 20.297, registrato a Viareggio il 6.03.2015 al n. 986 serie 1 T, trascritto all' , , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
l 6.03.2015, r.g. 3159, r.p. 2312 limitatamente all'immobile di proprietà di 1⁄2
[...] ciascuno in regime di comunione legale sito in Forte dei Marmi (LU), Via Salvatore Allende n. 67, meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Marmi, al Foglio 6, Particella 494, Piano T-1,
Categoria N7, Classe 4, Consistenza vani 13, Rendita € 3.041,41;
- atto ai rogiti Notaio Dott. , Rep. n. 54.536, Racc. n. 22.243, stipulato in data 22.02.2018, Persona_1 trascritto all' , , , Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3 [...] il 23.02.2018, r.g. 3289, r.p. 2200 con il quale il Sig. (C.F.: Organizzazione_3 Parte_1
) ha trasferito alla Sig.ra (C.F.: ) la quota di C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietà in ragione di 1⁄2 in regime di separazione dei beni dell'immobile sito in Forte dei Marmi (LU), Via
Salvatore Allende n. 67, meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Forte dei Manni, al Foglio
6, Particella 494, Piano T-1, Categoria A/7, Classe 4, Consistenza vani 13, Rendita € 3.041,41, costituendo in suo favore il diritto reale di abitazione sull'intero;
- atto ai rogiti Notaio Dott. Rep. n. 55.021, Racc. n. 22.560, stipulato in data 6.08.2018, Persona_1 trascritto all' , , , Organizzazione_1 Organizzazione_4 Organizzazione_5 [...]
l 9.08.2018, r.g. 12943, r.p. 9135, con il quale il Sig. (C.F.: Organizzazione_3 Parte_1
) ha trasferito ai Sigg.ri (C.F.: e C.F._1 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) il terreno di piena proprietà sito in Massarosa (LU), Fraz. Parte_4 C.F._4
Pieve a Elici, Loc. "Pioppo Gatto", meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Massarosa, al
Foglio 31, Particella 83, qualità seminativo, Classe 2, ha 02 are 31 ca 20, reddito dominicale Euro 105,08, reddito agrario Euro 83,58;
4 - ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia del Org Tenitorio di , nonché al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia del Territorio di , esonerandoli da ogni responsabilità personale, la trascrizione e Org_4
l'annotazione a margine dei sopra indicati atti della emananda sentenza,
- con vittoria di compensi e spese di causa ". Contr 2.2. Nel giudizio interveniva anche chiedendo anch'essa la declaratoria di inefficacia dei medesimi atti di disposizione, deducendo di essere creditrice in base ad altre fideiussioni rilasciate da , per le società e per complessivi €.529.418,36 ( di Parte_1 Organizzazione_6 CP_13 cui €.244.526,85 in base a fideiussione del 25/11/2008 ed €.284.891,51 in base a fideiussione del
14/02/2003 ).
2.3.Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed eccependo che:
-la compravendita del terreno era atto a titolo oneroso , rispetto al quale gli acquirenti non erano a conoscenza del pregiudizio che l'acquisto dei diritti indivisi avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie , dato che il prezzo risultava congruo e risultava pagato con assegni e gli atti dispositivi erano stati effettuati in momenti diversi;
- la costituzione del fondo patrimoniale risaliva al 2015, prima della messa in mora operata dalla banca;
- si trattava di costituzione fatta dai coniugi con beni già comuni (in comunione ordinaria per quote eguali), e quindi non poteva configurarsi, in questo caso, alcuna attribuzione patrimoniale, né a favore dei coniugi, né a favore di terzi, ma di un mero vincolo di destinazione;
- l'atto di scioglimento della comunione aveva contenuto neutro, perché non poteva annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa né fra quelli di natura gratuita e comunque era stato stato posto in essere prima della notifica del decreto ingiuntivo e ,trattandosi di atto di natura dichiarativa, era dubbia la sua revocabilità;
- le clausole vessatorie contenute nei moduli fideiussori impugnati e contestati non erano stati oggetto di alcuna trattativa o discussione;
Contr
- le fideiussioni omnibus azionate da erano comunque nulle per violazione dell'art. 2 della l.
287/1990 ;
- in considerazione della composizione del patrimonio riferibile a e al valore delle Parte_1 partecipazioni da lui detenute in società immobiliari, risultava escluso anche l'eventus damni.
3.Il Tribunale accoglieva le domande degli Istituti di credito sulla base delle seguenti considerazioni:
a) Il credito di era documentato e incontestato ed era anteriore agli atti di CP_1 disposizione , essendo rilevante il momento della prestazione della fideiussione avvenuta il
21/5/2010;
b) L'atto di scioglimento della comunione del 22/2/2018 non poteva avere natura “neutra” dato che in tal modo il fideiussore si era spogliato della propria quota di ½, riservandosi solo il
5 diritto d'abitazione e inoltre anche tale atto era successivo alla prestazione della fideiussione;
c) Entrambi gli atti di cui sopra erano atti a titolo gratuito;
d) Anche la vendita di un altro bene avvenuta il 6/8/2018 a favore dei figli era successiva al sorgere del credito;
e) L'eventus dammi si era realizzato, stante la sottrazione alla garanzia patrimoniale della quasi totalità del patrimonio del fideiussore;
f) Risultava invece irrilevante la titolarità di diverse partecipazioni societarie a molteplici società da parte del dato che non si conosceva la natura, l'entità e la consistenza dei Pt_1 beni che formavano il patrimonio di tali società;
g) quanto alla scientia damni, in capo al disponente sussisteva la piena consapevolezza del pregiudizio che tali atti recavano alla garanzia patrimoniale anche perché era legale Pt_1 rappresentante della società debitrice principale;
h) Quanto al rilascio di due assegni bancari per la vendita del terreno ai figli, il rilascio degli assegni era notoriamente insufficiente a dimostrare il pagamento del corrispettivo e comunque doveva ritenersi la piena consapevolezza anche dei figli, stante lo strettissimo rapporto di parentela;
Cont i) Quanto alla domanda di valevano le stesse considerazioni già esposte per il credito di
CP_1
j) Peraltro il fideiussore e gli altri convenuti avevano contestato solo genericamente l'esistenza Cont del credito di k) Risultavano generiche anche le eccezioni proposte in tema di clausole vessatorie e di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art 2 L. 287/90 e peraltro la pur asserita illiceità delle clausole non comportava automaticamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione
4.Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame gli appellanti per i seguenti motivi.
---1) Con il primo si dolgono che la pronuncia gravata abbia ritenuto irrilevante che il sia Pt_1 titolare di diverse partecipazioni societarie in ambito immobiliare, obliterando di considerare le numerose visure camerali allegate in primo grado, da cui risultava che deteneva e Parte_1 detiene il 50% delle partecipazioni del ed era ed è titolare di quote pari al 50% Organizzazione_7 delle società: e e le Controparte_15 Organizzazione_6 CP_13 CP_16 prime due detenevano le partecipazioni sociali totalitarie della società che Organizzazione_8
a sua volta deteneva le partecipazioni sociali totalitarie delle società Il e Parte_5 Parte_6
come emergeva dalla perizia di stima , prodotta dai convenuti in primo grado ( qui appellanti
[...]
) da cui emergeva un valutazione di € 52,143 milioni e come avrebbe potuto essere confermato da una CTU;
6 ---2) con il secondo motivo si lagnano in quanto, con riferimento alla vendita del terreno, si trattava pacificamente di atti a titolo oneroso, ove gli acquirenti non erano consapevoli del pregiudizio arrecato alla attrice e non erano partecipi di alcuna dolosa preordinazione e ciò dato che : CP_2
- il prezzo risultava congruo e risulta pagato con assegni, i cui estremi risultavano negli atti;
- i vari diritti immobiliari indivisi, secondo la ricostruzione operata dalla stessa parte attrice, erano stati venduti in momenti diversi e l'unico elemento che, prima, le Banche attrici, e, poi, il Tribunale avevano valorizzato era il rapporto di parentela;
---3) con il terzo motivo, veniva impugnata la sentenza ove affermava che aveva Parte_1 Contr contestato solo genericamente, il credito vantato da avendo invece precisato in modo inequivoco in primo grado:
- che aveva prodotto in giudizio due CO ex art.50 Testo Unico Bancario;
CP_12
- che quanto ai c.d. CO , andava esclusa la possibilità di ottenere un provvedimento ingiuntivo sulla base di un semplice documento di CO che non aveva alcun valore probatorio;
- che nella fattispecie non era stata fornita alcuna prova di detta ipotetica ragione di credito;
---4) con il quarto contestava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto generiche anche le eccezioni relative alla violazione della normativa in materia di clausole vessatorie nonché quelle di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990;
---5) con il quinto motivo censurava la sentenza di primo grado per la condanna d'ufficio ex art. 96
3°c. cpc.
5.Si costituivano e resistendo al gravame. CP_1 Controparte_2
In corso di causa intervenivano e per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...]
e, per essa, e per essa la Controparte_17 Controparte_18 mandataria pure resistendo al gravame. Controparte_10
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.4.2023 previa sostituzione dell'udienza del 12.4.2023 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
***
6.L'appello è infondato.
6.1. In via preliminare, in punto di rito, deve essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 342 cpc.
Da un lato si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall'art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, come nella specie), quanto secondo quello dettato dall'art. 281-sexies cpc.
Va poi esclusa anche l'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge 134/2012, in quanto occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di
7 fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento della stessa.
Anche a fronte del richiamo alla rilevanza contenuto nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato e che comunque deve essere vagliato in un'ottica non meramente formalistica ( v. Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199)
6.2. Si deve preliminarmente vagliare la “legittimazione attiva” delle cessionarie
[...]
(e per essa, quale mandataria, ) ; e, per essa, CP_3 CP_4 Controparte_7 [...]
(limitatamente alla linea di credito derivante dal contratto di apertura di c/c n. 2630 CP_8 Contr intrattenuto dalla presso la Filiale di Pietrasanta della e e Organizzazione_6 Controparte_9 per essa la mandataria . Controparte_10
Ancorchè gli appellanti abbiano eccepito la questione solo in memoria di replica a f. 8 ss , trattasi di questione rilevabile d'ufficio.
Gli appellanti lamentano la mancanza di prova circa l'avvenuta cessione e circa l'effettiva titolarità Contr dei crediti ( originariamente vantati da e , che comunque si sono regolarmente CP_1 Contr costituite e segnatamente dal 20.7.2021 e dal 7.10.2021) . CP_1
Partendo da viene dedotto che , nel contesto di una operazione di cartolarizzazione CP_3 relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi Controparte_1 degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 , concluso in data 11 novembre 2021, CP_3 ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
[...] accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" e che in virtù del contratto di cessione la società è divenuta Controparte_3 titolare dei predetti Crediti, ad essa trasferiti dalla cedente come da avviso di Controparte_1 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021
( di cui al doc. 5).
Quanto a (che si è costituita in limine litis il 22.3.2023) viene dedotto che la Controparte_9 si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti Controparte_9 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 , costituiti da crediti a sofferenza vantati da e che di tale cessione è stata data notizia dalla Controparte_2 suddetta cessionaria mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Controparte_9
Repubblica Italiana Parte Seconda n.149 del 16/12/2021 ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n.385/93 (doc.1)
.
Solo in relazione a tale intervento , viene dimostrato che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantato nei confronti della di cui alla premessa in primo luogo (sofferenza ndg Parte_7
8615411 – rapporti 6073090001/ 5/ 6 e 2813), e relative garanzie, come da dichiarazione liberatoria al riguardo rilasciata dalla cedente (doc.2). CP_12
8 Quanto a , viene dedotto che, in data 15.03.2022, Controparte_7 Controparte_2
ha ceduto, in favore di una serie di crediti (non performing loans)
[...] Controparte_7 classificati a sofferenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4, 7.1 della
Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tra i quali, per l'appunto, uno di quelli oggetto del presente giudizio e cioè il credito di cui al contratto di apertura di c/c n. 2630 Contr intrattenuto dalla presso la Filiale di Pietrasanta della e che detta cessione è Organizzazione_6 stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, 4 e 7.1 della L.
130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
36, Parte II, del 29.03.2022 (doc. 4) puntualizzando che la linea di credito derivante dal contratto di Contr apertura del c/c 2813 intrattenuto dalla società con – garantito dalla fideiussione CP_13 omnibus rilasciata da in data 14.02.2003 – non rientrava nel perimetro della Parte_1 summenzionata cessione.
Tanto premesso, occorre distinguere la posizione di e da quella di . CP_3 CP_7 CP_9
Prendendo le mosse dalle prime due, si osserva che la mera produzione della GU che richiama genericamente la cessione in blocco di crediti non è sufficiente a giustificare l'intervento . Contr In realtà,nelle GU prodotte è indicato solo che da un lato e dall'altro hanno CP_1 concluso contratti di cessione di crediti ai sensi degli art. 1,4 e 7.1. della legge 130/1999 in materia di cartolarizzazione e che ai sensi dell'art. 7.1. venivano resi disponibili i crediti su una apposita pagina web.
In proposito è inutile che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7.
Sul punto, peraltro, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ha sottolineato - in motivazione – che in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
9 Sul punto occorre anche dare atto del recentissimo precedente di questa Corte n. 2257/2023 del
7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti del'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile che ha visto la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, in quanto non risultava dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito , a tutela del quale la revocatoria è stata svolta “ nel CP_19 costituirsi, ha dichiarato di essere «[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio e CP_20 garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto.
In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di CP_19
È inutile che essa abbia dedotto di essere cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art.
58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente fornire la prova CP_20 della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia cessionaria del CP_19 credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
A diverse conclusioni il Collegio deve, invece, addivenire in relazione a che ha CP_9 dimostrato specificamente di essere succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e Contr passivi della cessionaria e che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantati nei confronti della (sofferenza ndg 8615411 – rapporti 6073090001/ 5/ 6 e 2813), e relative Parte_7 garanzie, come da dichiarazione liberatoria al riguardo rilasciata dalla cedente CP_12
(doc.2).
L'intervento di è quindi ammissibile, mentre sono inammissibili quelli di CP_9
e di Controparte_3 Controparte_7
7. Si può passare al merito dei singoli motivi di appello.
7.1.Già la prima doglianza relativa al fatto che il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la titolarità di partecipazioni societarie non è accoglibile.
In primo luogo, l'eventus damni è comunque sussistente, costituendo ragione di pregiudizio per il creditore la dismissione dei beni immobili nel senso che per il creditore un conto è avere la garanzia
10 di un bene immobile e un altro è avere la garanzia di una quota societaria: ciò in quanto il bene immobile è più facilmente liquidabile in sede esecutiva di una partecipazione ad una società, stante la maggiore difficoltà di liquidare una quota rispetto a quella di vendere un immobile ( Cass.
20232/2023).
Sotto questo profilo, risulta corretta l'osservazione di per cui la circostanza che le società CP_1 siano intestatarie di vari beni immobili è in sostanza irrilevante, posto che la trattandosi di CP_2 società di capitali diverse dalla persona del fideiussore, non potrebbe direttamente aggredire il loro patrimonio e che comunque un'eventuale esecuzione diretta alla sola vendita delle partecipazioni sociali detenute da , solo pro quota e peraltro possibile solo ove questi ne vanti una Parte_1 partecipazione diretta, sarebbe estremamente difficoltosa e di dubbio esito.
A parte questo, è regola che a rendere legittima l'azione revocatoria non è necessaria una compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso meno agevole o più difficile la soddisfazione del credito (Cass. 1902/
20215) e inoltre, è principio di diritto che anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria (Cass. 26151/ 2014).
7.2.Anche il secondo motivo è infondato, se non addirittura inammissibile, laddove non riesce a confutare il fatto che l'indicazione - nell'atto dispositivo di vendita del terreno - di n. 2 assegni bancari di € 15.000,00 ciascuno, non era prova idonea a suffragare l'ipotesi del pagamento effettivo e di conseguenza a provare che si fosse trattato di atto a titolo oneroso invece che gratuito, stante la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo (in ordine all'incasso degli assegni di 15.000 euro ciascuno) e dato il significativo divario tra il prezzo dichiarato ( € 30.000) e valore effettivo dei beni ( € 60.000) , e infine data la concentrazione dei beneficiari delle vendite in soggetti tutti legati a da strettissimi vincoli di parentela. Parte_1
Risulta pacifico che la fideiussione sia stata prestata prima dell'atto dispositivo.
In particolare, come ha chiarito la Suprema Corte, “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"(cfr. ex multis
Cass. 10522/2020).
Orbene, per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito - come nella fattispecie – è sufficiente dimostrare la generica consapevolezza del terzo "che l'atto diminuisca il patrimonio del debitore e le garanzie spettanti ai creditori', non essendo necessaria la prova di un preciso accordo e/o dell'intento del terzo di approfittare del creditore e/o della conoscenza specifica del credito.
11 Rileva la Corte che la piena consapevolezza (scientia damni) da parte degli acquirenti – peraltro figli di – già emerge dal doc. 8 e cioè dall'atto di vendita del terreno e comunque Parte_1 emerge da plurimi elementi gravi, precisi e concordanti (valutabili ex art. art. 2729 c.c.), già valorizzati dal Tribunale, quali:
a) i rapporti di strettissima parentela intercorrenti tra le parti contraenti: padre, madre e figli;
b) le ambigue modalità di pagamento con il richiamo a 2 assegni bancari di cui non vi è prova della negoziazione;
c) la sperequazione dei prezzi di vendita, non essendo stato provato il contrario.
d) la volontà della intera compagine familiare di alterare l'assetto patrimoniale.
Inoltre,la mancanza di prova in ordine al pagamento effettivo del prezzo, stante la mancata ori non attiene solo al momento esecutivo dell'accordo contrattuale, ma incide anche sulla qualificazione giuridica dell'atto, sotto il profilo della gratuità o dell'onerosità.
Se infatti nella compravendita è previsto il corrispettivo del trasferimento, ma non risulta provato il relativo pagamento, il fatto costituisce indice presuntivo idoneo e sufficiente a comprovare la natura gratuita dell'atto.
Infatti nè in primo grado e neppure in atto di appello, gli appellanti hanno mai allegato e tantomeno dimostrato che i due assegni siano stati effettivamente posti all'incasso.
Anzi dall'atto di vendita risulta che “la parte alienante prende atto che gli assegni in conto corrente non garantiscono l'esistenza di fondi, pertanto rilascia alla parte acquirente corrispondente quietanza salvo buon fine ( ferma restando la responsabilità di quest'ultima in caso di scoperto per mancanza di provvista )
e rinuncia all'ipoteca legale” ( v. doc. 8 ) , onde l'aver dato atto della mera emissione degli assegni non implica ovviamente alcun riconoscimento circa l'avvenuto pagamento del prezzo.
Deve, in conclusione, essere considerata la qualificazione dell'atto in questione, in realtà, come
“atto a titolo gratuito” ai fini della decisione sulla domanda revocatoria con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini della sussistenza dei presupposti di tale domanda.
Ma anche a voler ritenere che si tratti comunque di atto a titolo oneroso ( il che – ad avviso del
Collegio – non può essere) sussisterebbe in ogni caso anche la c.d. scientia damni del terzo e cioè dei figli di , ex art. 2901 n.2) cc ravvisandosi la prima ipotesi in quanto l'atto dispositivo Pt_1 era successivo al sorgere del credito e quindi era sufficiente che “ trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio”, valendo in tal caso gli elementi indiziari che sono stati evidenziati e che in realtà sono comunque più ampi di quelli del mero rapporto di parentela, che gli appellanti sostengono essere l'unico elemento valorizzato dal Tribunale ( il che non è vero).
Anche in caso di atto a titolo oneroso ,sono, in linea generale, considerati elementi indiziari da cui desumere la scientia damni in capo al terzo:
a) la volontà della famiglia di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio
(per es., la vendita della sola nuda proprietà con contestuale riserva del diritto di abitazione);
12 b) modalità di pagamento ambigue ( come nella fattispecie , a mezzo assegni bancari di cui non vi è prova che vi fosse la provvista)
c) peculiari rapporti di parentela o lavorativi che leghino i soggetti dell'atto dispositivo;
d) sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (in questo caso pari a circa la metà rispetto al valore del bene); Contr 7.3.Anche il terzo motivo è infondato e attiene al credito di ( intervenuta in primo grado).
In primo luogo la contestazione del credito è solo generica, non contestando il credito in sé , ma solo l'efficacia probatoria dei saldaconti .
Peraltro, la nozione di credito è assolutamente ampia.
Quest'ultima, infatti, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio
2004, n. 9440) e non esigibile (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591).
Infatti ( Cass. Civ. n. 1220/1986) ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente una “ragione di credito” anche eventuale e (v. Cass. Civ. n. 12144/1999) “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr.
Cass. Civ. n. 1712/1998).
Nonostante ciò, gli appellanti negano che si possa anche solo ipotizzare una “ragione di credito” ( v. da ultimo comparsa conclusionale a f. 20 e memoria di replica a f. 6).
Ma omettono di considerare che la Suprema Corte ha più volte precisato che l'accertamento del credito litigioso, per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, non costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. tra le tante Cass. ordinanza n. 3369 del 5/2/2019 e Sez. 3, Sentenza n. 2673 del
10/02/2016).
Inoltre l'art. 7 ( co. 1 , seconda parte ) del contratto di fideiussione stabiliva che “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca”.
Nel caso in esame il valore indiziario del CO prodotto si unisce ,quindi, alla previsione di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, costituente patto di inversione dell'onere della prova ex art. 2968 c.c.
Il carattere dispositivo del processo civile consente, infatti, alle parti di modificare o invertire le regole sulla distribuzione dell'onere della prova, con accordi specifici di cui l'art. 2698 c.c. ammette
13 la legittimità, sanzionando con la nullità i soli patti riferiti a diritti indisponibili o i patti che rendono eccessivamente difficile il diritto di difesa ( art 2698 cc “Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero
è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando
l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”).
Nelle ipotesi di clausole apposte ai contratti bancari con cui il cliente ha riconosciuto valore probatorio alle scritture contabili dell'istituto di credito, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la validità di detta pattuizione, escludendone la nullità e la vessatorietà (e nel nostro caso la clausola è stata anche specificamente sottoscritta dai fideiussori).
Premessa , quindi, la validità della clausola ex art. 7 del contratto in esame, e tornando al valore probatorio del CO, la Suprema Corte, con particolare riguardo ai contratti di fideiussione, ha ritenuto che 'il certificato di c.d. "CO" è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito' (cfr. Cass. 279/2019; Cass. 25857/2011 laddove in motivazione specifica, con formulazione sovrapponbile alla presente che “il certificato di CO - di cui il fideiussore non ha contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo della genesi e maturazione delle singole voci che concorrevano a formare il saldo finale - può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.).).
Dunque il certificato di CO, laddove, come nel caso in esame, il fideiussore non ne abbia contestato di per sè la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi esclusivamente a contestarlo come prova , può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.) di inversione dell'onere della prova, sicché sarà onere del cliente che contesti la determinazione dell'ammontare del saldo produrre a sua volta la documentazione idonea (estratti conto integrali) a confutare le risultanze del CO.
Documentazione di cui i fideiussori avrebbero dovuto essere comunque in possesso poiché l'art. 5 del contratto prevedeva che “II fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore…”
7.4. Anche il quarto motivo è infondato.
Non è dirimente che la sentenza abbia ritenuto non prodotta la fideiussione ( che invece era agli atti)..
In effetti la copia della fideiussione era stata già prodotta in primo grado, anche se dalla controparte e quindi può essere esaminata.
Si puntualizza che comunque la clausola che gli appellanti di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., del seguente tenore “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
14 medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c. che si intende derogato” è riproposta NON dall'articolo 7 del contratto fidejussorio prodotto Contr da ( come sostengono gli appellanti ) ma all'art. 6 come emerge dai doc. 7 e 10 , onde il riferimento all'art. 7 è un fuor d'opera.
In ogni caso trattasi di fideiussione effettivamente rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei dovute ripetere per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957
c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8
(clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state nel 2002 recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere Org_9 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La S.C., con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.»
Nella presente fattispecie l'eccezione, peraltro, si rivela irrilevante, perché l'eventuale nullità delle clausole non renderebbe nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., in quanto, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che avrebbe senz'altro stipulato la Pt_1 fideiussione (che, anzi, nel testo privo di quelle clausole, sarebbe stata anche più favorevole); così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque un interesse (preminente rispetto al CP_2 vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) commerciale forte a ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni per le società sue clienti.
Irrilevante poi il richiamo alle clausole vessatorie, in quanto il fideiussore le sottoscrisse specificamente per iscritto ( v. ancora doc. 7).
7.5. Infondata è altresì l'ultima doglianza con riguardo alla condanna emessa dal Tribunale ex art. 96 ult. co cpc..
15 Il primo giudice ha correttamente giustificato la sua decisione sulla base della palese infondatezza degli argomenti difensivi addotti .
La S.C. ha chiarito, infatti, che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.” (Cass. n.20018/2020).
Contrariamente a quanto dedotto in appello, il Tribunale non ha affatto violato la norma di cui all'art. 96 cpc , attesa la colpevole insistenza dei convenuti su argomentazioni, la cui inconsistenza ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte dei convenuti in primo grado, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Anche questo motivo deve quindi essere respinto.
8. L'appello deve essere quindi respinto integralmente, con conferma della sentenza gravata.
In relazione alla posizione di e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4 nonché di (e, per essa, la declaratoria di inammissibilità Controparte_7 Controparte_8 del loro intervento ex art. 111 cpc non giova a favore degli appellanti, dato che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che gli appellanti sono soccombenti sotto ogni altro aspetto.
Pertanto tra costoro da un lato e e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
nonché di (e, per essa, dall'altro risulta equo
[...] Controparte_7 Controparte_8 disporre la compensazione delle spese del grado.
Gli appellanti sono invece integralmente soccombenti rispetto a , CP_1 [...]
e (e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_9 [...]
) . Controparte_10
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vengono liquidate, a favore di ciascuno di tali ultimi appellati, secondo il seguente computo, che tiene conto del valore effettivo (valore indeterminabile) e dell'attività difensiva ( media) prestata , con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 8.470,00, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
16 9.Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha introdotto il comma I-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1
, , e nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di e con l'intervento CP_1 Controparte_2 di e per essa, quale mandataria, e, per Controparte_3 CP_4 Controparte_7 essa, e e per essa la mandataria Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 160/2021 del 17.2.2021, così provvede:
[...]
1-dichiara inammissibile l'intervento di e per essa, quale mandataria, Controparte_3
nonché di (e, per essa, ; CP_4 Controparte_7 Controparte_8
2-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
3- compensa le spese tra gli appellanti da un lato e e per essa, quale Controparte_3 mandataria, nonché (e, per essa, CP_4 Controparte_7 Controparte_8 dall'altro;
4- condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle altre parti appellate e CP_1 [...]
, nonché dell'intervenuta (e per essa la Controparte_2 Controparte_9 mandataria ) in complessivi € 8470,00 per ciascuno per compensi Controparte_10 professionali, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.12.2023
Il Presidente rel.est. dott. Simonetta Afeltra
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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