TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALINA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 4955/2023 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...] Parte_2 minorenne rappresentata dai genitori e Parte_1 Controparte_1
[...]
NA LÚ OL
EA OL DO TO
IL OL NI
Per_1 Pt_3
IQ OL
[...]
Pt_4 Pt_3
Parte_5 minorenne rappresentata dai genitori e;
Persona_2 Persona_3
Controparte_2 minorenne rappresentato dai genitori e;
Persona_2 Persona_3
Controparte_3
1
CP_4 minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_3 Persona_4
;
[...]
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Palermo contro
Resistente contumace Controparte_5
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_5 propria cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta di Persona_5
nato il [...] a [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio
[...] in data 27.11.1943 con e dalla cui unione aveva origine l'odierna Controparte_6 discendenza.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
All'udienza del 01.07.2025 la difesa attorea si è riportata al ricorso introduttivo chieden- done l'accoglimento e la giudice si è riservata per la decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
2 Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Persona_5
Sarego (VI) il 04.01.1920 e dunque in epoca successiva all'annessione del Veneto al Re- gno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si naturaliz- Persona_5 zò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione pro- dotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
3 Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti te- lematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve al- terazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fone- tico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piut- tosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Viene qui peraltro rilevata la sussistenza di un doppio errore materiale nell'epigrafe del ricorso laddove risultano invertite tra i ricorrenti e Parte_6 Parte_7 le rispettive date di nascita, come peraltro chiaramente evincibile dalle risultanze dei cer- tificati anagrafici prodotti agli atti: così, infatti, risulta nato in [...] Parte_6
10/06/1963 ( e non 25/11/1988) e in data 25/11/1988 ( e non Parte_7
10/06/1963). L'errore viene pertanto in questa sede emendato.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che è stato dato avvio dalla parte interessata, presso il Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre ed a
Curitiba territorialmente competenti in base alle residenze, all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ma che tuttavia vi è una situazione di grave arretrato nell'evasione delle richieste.
4 Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti (discendenti) hanno provato la catena di di- scendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici rettificati – il certificato di matrimonio dell'avo capostipite, versato in atti, risulta rettificato quanto ai nominativi degli sposi e reca la dichiarazione di legittimazione del loro figlio naturale, sig. - debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, Parte_8 conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_5
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1) , nata il [...] a [...], RS, Brasile e Parte_1 residente in [...]640, Porto Alegre RS, Brasile;
2) nata il [...] a [...], RS, Brasile e Pt_1 Parte_9 residente in [...]640, Porto Alegre RS, Brasile;
3) , nata il [...] a [...], RS, Brasile e residente in Parte_10
Avenida Coronel Lucas de Oliveira 1536, Porto Alegre, RS, Brasile;
4) , nata il [...] a [...], RS, Parte_11
Brasile e residente in [...]465, Porto Alegre, RS, Brasile;
5) , nato il [...] a [...]ória, PR, Brasile Parte_7
e residente in [...]364, Foz do Iguaçu, PR, Brasile;
6) , nato il [...] a [...]/Encantado, RS, Brasile e resi- Parte_6 dente in Rua Treze de Maio 200, Curitiba, PR, Brasile;
7) , nato il [...] a [...], SC, Brasile e re- Parte_12 sidente in Rua Espirito Santo 1345, Marechal Candido Rondon, PR, Brasile;
8) , nato l'[...] a [...], SC, Brasile e residente in Persona_2
Avenida Presidente Castelo Branco 583, Maravilha, SC, Brasile;
9) , nata il [...] a [...], SC, Parte_5
Brasile e residente in [...]583, Maravilha, SC, Brasile;
10) , nato il [...] a [...], SC, Controparte_2
Brasile e residente in [...]583, Maravilha, SC, Brasile;
11) , nato il [...] a [...]ória, PR, Brasile e re- Controparte_3 sidente in Rua Eduardo Razuk Jorge, 353, Campo Grande, MS, Brasile;
12) , nata il [...] a [...], MS, Brasile e residen- CP_4 te in Rua Eduardo Razuk Jorge, 353, Campo Grande, MS, Brasile;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile,
6 della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 03 Luglio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
7